Revoca della patente: la nuova patente dopo tre anni dalla data di accertamento del reato

In seguito alla revoca della patente di guida per la violazione degli artt. 186, 186-bis e 187 Codice della Strada, il trasgressore non potrà conseguire una nuova patente di guida prima del decorso di tre anni dalla data di accertamento del reato. Lo stesso potrà chiedere di partecipare all’esame teorico-pratico per il rilascio di una nuova patente di guida solo e soltanto qualora: a) sia decorso del termine di tre anni dalla data di accertamento del reato, da intendersi come data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore; b) sia intervenuta conclusione del processo penale, cui consegue l’adozione del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria (T.A.R. Veneto n. 829/2016).

La sentenza

Con ricorso ritualmente notificato, in data 12 febbraio 2016, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura-U.T.G. di Rovigo, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, il sig. A.B. ha impugnato, previa sospensione cautelare, i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, di rigetto, ai sensi dell’art. 219, comma 3-ter, Codice della Strada, dell’istanza di conseguimento di nuova patente di guida, adottato dalla Motorizzazione Civile di Rovigo, a seguito della revoca della patente di guida ordinata, in data 15 dicembre 2015, dal Prefetto di Rovigo, in esecuzione della sentenza penale di condanna pronunciata il 3 novembre 2014 (divenuta irrevocabile 16 ottobre 2015) dal Tribunale di Rovigo, nei confronti dell’odierno ricorrente, per il reato di cui all’art. 186 Codice della Strada, commesso il 7 aprile 2012.

Denuncia il ricorrente la violazione dell’art. 219, comma 3-ter Codice della Strada, per aver la Motorizzazione Civile di Rovigo basato il proprio provvedimento di rigetto sull’erronea interpretazione del suddetto articolo 219, comma 3-ter, interpretato dall’Ufficio nel senso che il triennio (di divieto di conseguimento di nuova patente di guida) decorra a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice penale.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti rilevando l’inammissibilità per litispendenza del ricorso avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente e, nel merito, chiedendo comunque il rigetto della domanda.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è fondata.

Deve essere, infatti, dichiarata la litispendenza con conseguente inammissibilità dell’impugnazione avverso il provvedimento, adottato dal Prefetto di Rovigo, di revoca della patente di guida in quanto, come rilevato dalle Amministrazioni resistenti e come ammesso dallo stesso ricorrente, avverso il suddetto provvedimento di revoca il sig. Busatto ha già proposto, nel gennaio del 2016, ricorso innanzi al Giudice di Pace di Rovigo.

Pertanto il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente è inammissibile.

Tuttavia, stante l’autonoma rilevanza lesiva del provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo (in punto di interpretazione dell’art. 219, comma 3-ter, Codice della Strada in merito alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine triennale, al cui spirare il trasgressore può chiedere di conseguire una nuova patente di guida), rispetto al precedente provvedimento prefettizio di revoca, ne consegue che la dichiarata inammissibilità della impugnazione avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente non esplica conseguenze ostative, da un punto di vista processuale, sulla possibilità di vagliare la legittimità del suddetto provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo, che ha indicato il suddetto termine triennale come decorrente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Il ricorso avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo è fondato.

Sul punto è sufficiente richiamare i precedenti di questa Sezione su cause analoghe alla presente (TAR Veneto, Sezione III, Sentenza n.288/2015; TAR Veneto, Sezione III, Sentenza n.393/2016).

In particolare, nella più recente sentenza richiamata, è stato già chiarito, in punto di interpretazione dell’art. 219, comma 3-ter, Codice della Strada (ove si dispone che non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato), che tale dizione normativa deve essere interpretatacome riferita non alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, ma “alla data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore.

Ritenuto quindi che il riferimento fatto dall’amministrazione al passaggio in giudicato della sentenza non risulta conforme alla dizione della legge, nonché alla sua ratio, che evidentemente è quella di non consentire la guida a chi si è reso responsabile di un incidente in stato di ebbrezza, ma senza che tale sanzione sia protratta per un tempo indefinito come avverrebbe se il riferimento fosse al passaggio in giudicato, che dipende dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizionale ed è quindi soggetto a elementi variabili e diversi per ciascun caso, mentre la data certa è quella dell’accertamento del reato (ex multis T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. II, 14/10/2015, n. 1415; TAR Veneto, sez III, n. 288 del 2015, T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 30/03/2015, n. 144).

Ritenuto quindi che l’interpretazione contraria sarebbe irragionevole e in ultima analisi non conforme a Costituzione anche perché porterebbe ad inevitabili disparità di trattamento tra caso e caso, a seconda della maggior o minore celerità di conclusione dei procedimenti penali.”

Nel medesimo precedente è stato anche già evidenziato come il trasgressore (al quale viene revocata la patente) non possa “chiedere di poterla nuovamente conseguire prima del materiale intervento dell’atto di revoca, il che dimostra anche l’inconsistenza dell’argomentazione difensiva circa il rischio di arrivare a riconoscere il soggetto legittimato a conseguire una nuova patente di guida prima del provvedimento di revoca del Prefetto, che quindi non potrebbe mai essere inutiliter dato.

Considerato, ad abundantiam, che sul punto si è altresì espresso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione con Relazione del 03.08.2010 di commento delle novità apportate dalla 1. n. 120/2010 modificativa del C.d.S. recante l’introduzione, fra l’altro, del comma 3 ter dell’art. 219 C.d.S; l’Ufficio ha precisato: l’art. 219 comma 3 ter prevede che “se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna”.

Ritenuto pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono che per “data di accertamento del reato” deve intendersi – secondo un’interpretazione coerente e logica dell’art. 219 – la data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore.” (Tar Veneto, Sezione III, Sentenza n.393/2016).

Di conseguenza, in base alle coordinate ermeneutiche già offerte in subiecta materia,si può ulteriormente chiarire che, a seguito della commissione di una violazione del Codice della Strada che integri una fattispecie di reato per la quale sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida (come avviene nelle ipotesi contemplate dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c) e comma 2-bis Codice della Strada), occorre procedere subito al ritiro ed alla sospensione provvisoria della patente (fino ad un massimo di due anni) come chiaramente previsto dall’art. 223, comma 1, Codice della Strada.

Qualora al trasgressore debba essere revocata la patente di guida per la violazione degli artt. 186, 186-bis e 187 Codice della Strada, il medesimo trasgressore non potrà conseguire una nuova patente di guida prima del decorso di tre anni dalla data di accertamento del reato.

Ciò significa, per quanto già esposto, che il trasgressore potrà chiedere di partecipare all’esame teorico-pratico per il rilascio di una nuova patente di guida solo e soltanto qualora vi siano due presupposti: la prima condizione è il decorso del termine di tre anni dalla data di accertamento del reato, da intendersi come data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore, la seconda condizione è l’intervenuta conclusione del processo penale, cui consegue l’adozione del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria.

Pertanto qualora il provvedimento prefettizio di revoca (a seguito della conclusione del processo penale) sia stato adottato prima del decorso del termine di tre anni dalla data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore, il trasgressore (cui è stata revocata la patente) dovrà comunque attendere il decorso del suddetto termine triennale ai sensi dell’art. 219, comma 3-ter, D.Lgs. n. 285 del 1992, prima di poter chiedere di partecipare agli esami di guida per il rilascio di una nuova patente.

Qualora invece, al momento dell’adozione del provvedimento prefettizio di revoca (che è emanato, quale sanzione amministrativa accessoria, a seguito di condanna pronunciata dal Giudice penale), sia già decorso il termine triennale di cui al citato art. 219, comma 3-ter, ne consegue che il trasgressore (il quale deve sempre e comunque attendere la previa adozione del provvedimento prefettizio di revoca della patente) potrà sin da subito chiedere di partecipare all’esame per il rilascio di nuova patente di guida, proprio in ragione del fatto che, al momento dell’adozione del provvedimento prefettizio di revoca (che è e rimane comunque essenziale) il termine triennale de quo è già decorso.

Per quanto esposto deve essere accolto il ricorso avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo.

Data la parziale reciproca soccombenza le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.