Contratti FF.PP. parte normativa P.S.: Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro

Sommario

Contratto 1995

Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro

 

Contratto 1995

Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

L’Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l’incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l’incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.

In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994 . Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui all’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell’accordo nazionale quadro previsto dall’art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 . Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.

L’Amministrazione favorisce l’informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.

Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell’ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all’art. 15, comma 1.