Contratti FF.PP. parte normativa P.S.: Orario di lavoro

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Orario di lavoro

Sommario

Contratto 1995

Orario di lavoro

Contratto 1999

Orario di lavoro

Contratto 2002

Orario di lavoro

Contratto 2007

Orario di lavoro

Contratto 2009

Orario di lavoro

 

Contratto 1995

12. Orario di lavoro.

La durata dell’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

In aggiunta all’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all’art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1997.

Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 .

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; l’articolazione dell’orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , secondo le seguenti tipologie di orario:

orario articolato in turni;

orario articolato su cinque giorni;

orario articolato su sei giorni;

orario flessibile.

 

 

Contratto 1999

16. Orario di lavoro.

La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

In aggiunta all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un’ora fino alla definizione dell’accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

Dal 1°(gradi) luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.

Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso (31).

(31) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

Contratto 2002

16. Orario di lavoro.

La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di €(euro) 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Contratto 2007

10. Orario di lavoro.

La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di €(euro) 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero (7) (8).

Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

(7) Per la rideterminazione dell’indennità di cui al presente comma vedi il comma 4 dell’art. 15, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

(8) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi il comma 476 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Contratto 2009

Art. 15. Orario di lavoro.

La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.