Notifiche: l’ordinanza ingiunzione va notificata all’interessato e non all’avvocato

La notifica dell’ordinanza-ingiunzione per violazione del Codice della strada deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dal codice civile agli artt. 137 e ss., per come richiamate dall’art. 201, comma 3, dello stesso c.d.s. (quanto alla notifica dei verbali di accertamento) e dal successivo art. 204, comma secondo, del medesimo c.d.s. (con riferimento alla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione). Conseguentemente, nel caso di specie, deve considerarsi viziata da invalidità assoluta la notifica effettuata presso lo studio del legale che aveva rappresentato la società nella fase precedente relativa alla proposizione del ricorso in via amministrativa (poi rigettato con derivante emissione dell’ordinanza-ingiunzione), ma presso il quale, però, non aveva eletto formalmente domicilio (Giudice di pace Firenze 27-09-2017)

La sentenza

Con ricorso depositato il 10.4.2017, non contenente istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, A.C., in qualità di legale rappresentante della S. S.r.l., proponeva opposizione ex artt. 205 cod. str. e 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 avverso l’ordinanza prot. …, emessa il … e notificata il 22.3..2017, con la quale la Prefettura di F., in rigetto del ricorso amministrativo ex art. 203 cod. str. presentato dallo stesso C. avverso il verbale di accertamento e contestazione n. … emesso dalla Polizia Municipale del Comune di S. F. il … e notificato il …, ingiungeva alla suddetta società il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro…, oltre Euro … per spese di accertamento, procedimento e notifica, per un attraversamento di incrocio in violazione del divieto imposto da lue rossa semaforica, in violazione dell’art. 146, III co., in relazione all’art. 41, XI co., cod. str., accertato tramite apparecchio … A sostegno dell’opposizione il ricorrente deduceva: A) la nullità inesistenza della notifica dell’ordinanza-ingiunzione in quanto effettuata presso lo studio del difensore indicato in epigrafe (a mezzo del quale il C. aveva presentato il ricorso amministrativo ma senza eleggere domicilio presso il suo studio) anziché presso la sede della S. S.r.l.; B), C), D), E) (omissis).

Con decreto ex art. 6, VIII co., D.Lgs. n. 150 del 2011, emesso il 15.4.2017 e ritualmente comunicato alle parti, veniva fissata l’udienza di comparizione del 27.9.2017.

La Prefettura di F. si costituiva in giudizio depositando in cancelleria, in data 14.9.2017, il fascicolo di parte e la memoria difensiva nella quale contro deduceva che la notifica dell’ordinanza-ingiunzione era stata effettuata presso il domicilio di un rappresentate del ricorrente comunque menzionato nel ricorso amministrativo ed aveva comunque raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza del destinatario consentendogli di proporre tempestivo ricorso giurisdizionale, riportandosi per il reato alla nota di controdeduzioni redatta dall’organo accertatore ai sensi dell’art. 203, II co., cod. str. ed allegata al fascicolo …

All’udienza del 27.9.2017 compariva il solo difensore del ricorrente, il quale si riportava alle già formulate deduzioni e conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dava lettura del dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione
Premesso che, come da orientamento costante …, ove anche in sede di proposizione di un ricorso amministrativo il ricorrente abbia eletto domicilio presso lo studio di un professionista legale (e non si sia limitato, come nel caso di specie, a farsi rappresentare e assistere, appunto, nella stesura del ricorso e nella partecipazione al procedimento contenzioso amministrativo così instaurato), la P.A. competente all’adozione ed alla notifica del provvedimento che definisce il ricorso ha la mera facoltà ex art. 141, I co., c.p.c. di notificare il provvedimento presso lo studio del professionista anziché presso la residenza o sede del ricorrente (e non l’obbligo ai sensi del II comma dello stesso articolo, e tanto meno ai sensi dell’art. 170, I co., c.p.c., chiaramente valevole per i soli atti di un processo civile), nella specie la notifica dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia, effettuata (per ammissione della stessa P.A. resistente) presso lo studio dell’Avv. … anziché presso la sede legale della S. S.r.l. ovvero presso la sede del C., è sicuramente affetta da nullità, in quanto lo studio dell’Avv. … non corrispondeva ad alcuno dei luoghi indicati dagli artt. 137 e ss. c.p.c. (richiamati dall’art. 201, III co., cod. str. in tema di notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, cui a sua volta rinvia l’art. 204, II co., cod. str in tema di notifica dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia adottata ai sensi del I comma dello stesso articolo) né appunto ad un domicilio eletto ex art. 47 c.c.

La presente opposizione merita dunque di essere accolta …

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da C. A. nei confronti della Prefettura di F. con ricorso depositato il 10.4.2017, visti gli artt. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, 143, 144 e 146 cod. str., accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza-ingiunzione prot. … emessa dallaPrefetteura di F. il … e notificata il 22.3.207, condannando la Prefettura di F. alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio …

Così deciso in Firenze, il 27 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2017.

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