Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 501- 600

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Art. 501  Oneri dell’amministrazione che procede alla requisizione

1.  Oltre all’indennità di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:

a)  la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l’abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
b)  le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali è adibito per effetto della requisizione;
c)  le spese inerenti ai lavori di ripristino;
d)  le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.

 

Art. 502  Pagamento dell’indennità di requisizione

1.  In caso di requisizione in proprietà, l’indennità non può essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell’atto di requisizione.

2.  Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all’indennità, e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all’amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l’indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorità giudiziaria, su istanza della parte più diligente.

3.  Il pagamento dell’indennità di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate.

4.  L’amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione è autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull’ammontare delle indennità di requisizione già maturate.

5.  La determinazione delle suddette indennità, agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, è fatta a giudizio insindacabile dell’amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all’atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione.

6.  Per il pagamento delle indennità per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennità stesse siano dovute ai sensi dell’ articolo 501 sia che esse siano dovute ai sensi dell’ articolo 516, e per il pagamento delle indennità di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.

 

Art. 503  Documenti giustificativi

1.  Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, se esse non sono già comprese nella indennità o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:

a)  assicurazione: l’onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare;
b)  equipaggio: fattura con prospetto nominativo dell’equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d’equipaggio, con l’indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l’equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del commissario statale che attesterà la effettiva percezione delle somme corrisposte; per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo è compilato con le stesse modalità indicate nella lettera c);
c)  lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni:
1)  del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
2)  del genere di lavoro straordinario;
3)  delle ore di lavoro straordinario;
4)  delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
5)  delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;
6)  della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto è vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal commissario statale;
d)  combustibili, lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del comandante militare o del commissario statale, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura è allegata anche una dichiarazione dell’autorità militare marittima o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovasi all’estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza;
e)  spese portuali e diritti marittimi: fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, sono vistati dal comandante militare o dal commissario statale, o, in loro assenza, dalla autorità portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
f)  agenzie: fattura con allegato il buono del comandante militare o del commissario statale, e col visto della autorità portuale per il controllo della quota del compenso dovuto;
g)  esercizio impianto radiotelegrafico:
1)  marconigrammi: riepilogo firmato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle predette autorità, dei marconigrammi trasmessi nell’interesse dell’amministrazione;
2)  esercizio: fattura quietanzata dall’ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, a eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal commissario statale;
h)  spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata dall’ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall’autorità di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare la data e l’ora dell’inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e in giorni festivi. Nei casi in cui l’equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso è corrisposto con le stesse modalità indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento;
i)  mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati:
1)  per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l’amministrazione può stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1ª classe per gli ufficiali e assimilati, di 2ª classe per i sottufficiali e assimilati, di 3ª classe per la truppa e personale assimilato; oppure può apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d’accordo con l’armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini e altre bevande, sono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell’armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante militare o dal commissario statale;
2)  per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite speciali tariffe dall’amministrazione, di accordo con l’armatore o proprietario. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell’armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal commissario statale;
l)  carenamento: i lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a ordine dell’amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, sono controllati dall’ufficio tecnico designato dall’amministrazione stessa. Le fatture relative portano il visto, per eseguito lavoro, dell’ufficio tecnico predetto;
m)  se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse modalità, con la sola variante che il controllo e il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;
n)  disinfestazione: le operazioni sono eseguite in seguito a ordine dell’amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, sono controllate dall’autorità designata dall’amministrazione e le fatture portano il «visto per eseguito lavoro» dell’autorità predetta;
o)  medicinali e materiali per medicazioni: fattura dettagliata con l’elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l’indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell’amministrazione;
p)  spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria: fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale, constatante la necessità di procedere al lavoro stesso;
q)  telefono e internet: fattura quietanzata dalla società di comunicazione, vistata dall’autorità portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale, ove è indicato il tempo durante il quale il telefono o internet è stato usato per ragioni di servizio interessanti l’amministrazione;
r)  telegrammi: riepilogo vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle autorità predette, dei telegrammi trasmessi nell’interesse dell’amministrazione;
s)  quarantena e approdo in porto infetto: riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, delle spese sostenute e delle eventuali indennità pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo è corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall’estratto del giornale nautico, vistati dall’autorità portuaria, dai quali risulta l’ordine ricevuto e l’esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto;
t)  consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l’indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell’amministrazione;
u)  adattamento e ripristino: gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso è adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari sono controllati dall’ufficio tecnico designato dall’amministrazione e le relative fatture portano il visto dell’ufficio tecnico predetto; le fatture relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall’amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all’estero, il controllo e il visto sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;
v)  cessioni materiali: le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante a enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all’armatore o proprietario da parte dell’amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall’amministrazione dalla quale dipende l’ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l’armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al verbale stesso, o separatamente, è inserita la dichiarazione di ricevuta dell’ente al quale i materiali sono ceduti.

2.  Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati commissari statali o comandanti militari, le facoltà di «visto» e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all’ufficio di requisizione dell’amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il presente comma si applica anche ai casi di impedimento delle anzidette autorità.

 

Art. 504  Lavori e forniture urgenti

1.  In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l’amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all’esecuzione di lavori e di forniture necessari all’utilizzazione e all’impiego immediato dell’unità requisita.

 

Art. 505  Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell’unità e sospensioni dell’indennità

1.  Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all’amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell’amministrazione stessa ai sensi dell’articolo 501, comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l’amministrazione ha facoltà di designare.

2.  Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d’arte all’esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l’importo delle spese relative è trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell’articolo 552 del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell’articolo 84 del codice della navigazione.

 

Art. 506  Salvataggi e rimorchi

1.  Qualunque profitto netto spettante all’armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l’amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l’armatore.

 

Sezione V

Atto di requisizione – Modalità della consegna e della restituzione delle navi e dei galleggianti requisiti

Art. 507  Autorità delegata per la consegna e la restituzione

1.  Le formalità relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall’autorità delegata dall’amministrazione che procede alla requisizione.

 

Art. 508  Controllo dell’inventario

1.  All’atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell’inventario, in contraddittorio con l’armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.

2.  Se il controllo dell’inventario non può essere compiuto dall’autorità delegata, può essere a ciò delegata dall’amministrazione altra autorità.

3.  Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l’inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell’armatore o proprietario o del capitano della nave, è rimessa, entro ventiquattro ore dall’ordine, all’autorità che è designata dall’amministrazione requisitrice.

4.  Dell’esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l’armatore o proprietario e il capitano.

5.  Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l’inventario, questo è compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.

 

Art. 509  Verifica materiali di consumo

1.  Le autorità delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l’acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.

 

Art. 510  Verbale di consegna

1.  In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l’atto di requisizione è sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2.

2.  Agli effetti della requisizione, sia in proprietà sia in uso, è compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni:

a)  autorità delegata per la consegna;
b)  ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;
c)  amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;
d)  nome dell’unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;
e)  nome del proprietario (o anche dell’armatore nel caso di requisizione in uso) dell’unità requisita e sua residenza o domicilio;
f)  compartimento o ufficio marittimo d’iscrizione dell’unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
g)  tonnellaggio di stazza lorda e netta;
h)  porto in cui avviene la consegna;
i)  data e ora della consegna;
l)  consistenza dei combustibili e dell’acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell’unità all’atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
m)  eventuali annotazioni;
n)  firma dell’autorità delegata per la consegna;
o)  firma del proprietario (o anche dell’armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.

 

Art. 511  Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso

1.  Le norme relative alle formalità di consegna e di riconsegna dell’unità requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione in uso e di successiva cessazione di tale sospensione.

 

Art. 512  Processo verbale di restituzione

1.  All’atto della restituzione dell’unità requisita, l’autorità delegata dall’amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di restituzione, che contiene le stesse indicazioni prescritte per il verbale di consegna, sostituendo la parola «consegna» con «restituzione».

 

Art. 513  Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali

1.  I processi verbali di consegna e restituzione sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell’armatore dell’unità requisita o di loro rappresentanti o del capitano.

2.  A tal fine, è data tempestiva notizia al proprietario o all’armatore o al capitano del luogo e dell’ora in cui si procederà alla redazione del processo verbale. Se l’interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l’assenza dell’interessato.

 

Art. 514  Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

1.  Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:

a)  di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione;
b)  relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
c)  relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
d)  attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
e)  concernenti la fornitura di materiali appartenenti all’amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
f)  di controllo di inventari;
g)  ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l’unità requisita.

 

Sezione VI

Assicurazioni e avarie

Art. 515  Responsabilità dell’amministrazione che provvede alla requisizione

1.  L’amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell’indennità ai sensi dell’ articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l’armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.

2.  In determinate circostanze e per speciali ragioni, l’amministrazione che procede alla requisizione può disporre affinché le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.

 

Art. 516  Indennità e rimborsi a carico dell’amministrazione che procede alla requisizione

1.  Quando l’amministrazione si avvale della facoltà concessa dall’ articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all’armatore o proprietario della nave o galleggiante:

a)  in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all’ articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall’ articolo 499, comma 4;
b)  in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l’amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa all’esecuzione dei lavori relativi.

 

Sezione VII

Sanzioni penali e disciplinari

Art. 517  Inosservanza dell’ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

1.  Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell’ articolo 473, commi 4 e 5, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a euro 207,00.

2.  Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell’arresto e dell’ammenda, nei limiti suindicati.

 

Art. 518  Sottrazione alla requisizione – Inosservanza dell’ordine di requisizione

1.  Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all’ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall’autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l’esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.

2.  Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.

3.  Nel caso che la consegna all’amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all’uopo stabilito a norma dell’articolo 479, il colpevole è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 310,00.

 

Art. 519  Alterazione di nave o galleggiante requisiti

1.  Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a euro 516,00.

2.  Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell’arresto e dell’ammenda, nei limiti suindicati.

 

Art. 520  Documenti falsi o indicazioni non vere

1.  Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310,00.

2.  Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all’autorità competente indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.

3.  Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 103,00.

 

Art. 521  Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

1.  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell’articolo 334 del codice penale.

2.  Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.

 

Art. 522  Inosservanza di doveri da parte dell’armatore proprietario o capitano

1.  E’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 310,00 l’armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:

a)  non ottempera immediatamente all’ordine dell’autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l’equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
b)  nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall’amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l’equipaggio sbarcato;
c)  non ottempera all’ordine dell’autorità competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l’equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
d)  non ottempera a quanto prescritto nell’articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell’inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.

 

Art. 523  Inosservanza di ordini dati dall’amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare

1.  Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall’amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 490491492, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 207,00.

 

Art. 524  Applicazione di sanzioni penali più gravi

1.  Le disposizioni della sezione VII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato a norma delle leggi vigenti.

 

Art. 525  Competenza dei tribunali militari

1.  Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.

 

Art. 526  Sanzioni disciplinari

1.  Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell’amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.

2.  L’esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 è affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.

3.  I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l’indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.

4.  Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall’ articolo 493, sostituisce interamente il capitano nell’esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.

5.  Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito può essere inflitta ai colpevoli, dall’autorità marittima competente, la sanzione disciplinare dell’inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.

 

Libro terzo

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 527  Norme applicabili all’amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio

1.  Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l’amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili, nonché l’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

1-bis.  L’articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, nè sospendono l’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

2.  Il regolamento detta le norme di attuazione per l’amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l’attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall’articolo 21 del regolamento, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

Art. 528  Informatizzazione del Ministero della difesa

1.  All’informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l’informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:

a)  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b)  le norme di attuazione dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c)  l’articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;
d)  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all’articolo 2, comma 6, e all’articolo 75, comma 2, nonché le facoltà di cui all’articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo;
e)  l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2.  In applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con Agenzia per l’Italia Digitale, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.

 

Art. 529  Controlli. Rinvio

1.  Al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.

 

Art. 530  Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza

1.  Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l’opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l’avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell’evento.

2.  Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell’ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze.

3.  Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane, nonché gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al comma 2.

 

Art. 531  Riutilizzo di documenti

1.  Per l’esercizio della facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

 

Art. 532  Responsabilità del personale militare

1.  Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.

 

Art. 533  Polizze assicurative

1.  In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.

 

Titolo II

Attività negoziale del Ministero della difesa

Capo I

Disposizioni generali sull’attività negoziale del Ministero della difesa

Art. 534  Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

1.  Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:

a)  ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l’acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
b)  ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi dell’articolo 196 dello stesso codice dei contratti;
c)  si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d)  alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l’ articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2.  Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell’oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

 

Art. 535  Difesa Servizi spa

1.  E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’ articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l’utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell’Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.

2.  La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3.  La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima. L’oggetto sociale, riguardante l’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l’espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’ articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4.  La società, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all’ articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.

5.  Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. E’ ammessa la delega dei poteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell’approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  .

6.  Lo statuto prevede:

a)  il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b)  la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c)  le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d)  le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e)  l’obbligo dell’esercizio dell’attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f)  il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7.  La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

8.  Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante.

9.  La società non può sciogliersi se non per legge.

10.  Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell’ articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

 

Capo II

Programmazione

Art. 536  Programmi

1.   Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l’aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:

a)  il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
b)  l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

2.  Nell’ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

3.   In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

a)  con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b)   con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all’adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

4.  I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

5.  L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti strutture del Ministero della difesa.

 

Art. 536-bis  Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma

1.   Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell’attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2.   Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere.

3.   Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

4.   Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

 

Art. 537  Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri

1.  Se i rapporti contrattuali derivanti dall’attuazione dei programmi di cui all’ articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell’intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell’ articolo 549.

 

Art. 537-bis  Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell’Amministrazione della difesa

1.  Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell’Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

a)   definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b)  fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell’economia e delle finanze, ove occorra;
c)  verificare l’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.

 

Art. 537-ter  Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale

1.  Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2.  Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3.  Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all’articolo 619.

 

Capo III

Semplificazione e accelerazione delle procedure contrattuali

Art. 538  Principi sulle procedure contrattuali

1.  Le procedure contrattuali per l’acquisto di beni e servizi da parte dell’Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria.

 

Art. 538-bis  Contratti relativi alle missioni internazionali 

1.   Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l’approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d’arma e apparati di telecomunicazione finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell’anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all’approvazione dei contratti e all’impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

 

Art. 539  Semplificazione in ordine a determinati pareri

1.  Le disposizioni di cui all’ articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di Agenzia per l’Italia Digitale, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

 

Art. 540  Poteri di spesa

1.  Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali generali e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

 

Art. 541  Termini dei pagamenti e piani di consegna

1.  I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d’arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall’ articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall’articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell’esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell’importo contrattuale.

2.  I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.

2-bis.  Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 542  Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate

1.  Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero, l’Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.

 

Art. 543  Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d’arma

1.  I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d’arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell’esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessità urgenti e imprevedibili.

2.  Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l’importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.

 

Art. 544  Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali

1.  Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, è autorizzato il ricorso, in caso di necessità e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell’ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.

2.  Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi sovranazionali.

 

Capo IV

Permute

Art. 545  Permute

1.  Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all’articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2.  Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

 

Capo V

Servizio di mensa

Art. 546  Servizio di vettovagliamento delle Forze armate

1.  Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2.  Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3.  Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme:

a)  gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b)  fornitura di buoni pasto;
c)  fornitura di viveri speciali da combattimento.

4.  La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

5.  Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l’organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.

 

Capo VI

Concessioni di beni

Art. 547  Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse

1.  Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’ articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonché le relative norme d’uso.

2.  Per l’esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l’Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalità che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Titolo III

Bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire

Capo I

Bilancio

Sezione I

Formazione del bilancio

Art. 548  Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi

1.  Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a)  sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;
b)  sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;
c)  sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;
d)  sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;
e)  sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.

 

Sezione II

Gestione del bilancio

Art. 549  Riassegnazione di entrate a bilancio

1.  Per le spese che l’Amministrazione militare sostiene nell’interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo dell’entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all’ articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.  Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonché quelle previste dal comma 3 dell’ articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 549-bis  Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate

1.   Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l’articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell’esercizio finanziario, possono essere trasportati all’esercizio successivo.

1-bis.   II Ministero della difesa è autorizzato a garantire lo svolgimento di attività concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall’articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Sezione III

Gestione della spesa

Art. 550  Somministrazione dei fondi

1.  A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:

a)  per il pagamento degli emolumenti al personale;
b)  per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori.

2.  Le aperture di credito sono soggette ai controlli preventivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e devono contenere, oltre all’indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

2-bis.  Il regolamento individua, in coerenza con l’articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.

 

Sezione IV

Disposizioni varie

Art. 551  Fondo scorta

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell’Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

2.  Lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

3.  L’utilizzo del fondo è disciplinato dal regolamento.

 

Capo II

Norme di spesa

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 552  Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa

1.  Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell’amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento per l’accertamento delle eventuali responsabilità.

 

Art. 553  Spese di natura riservata

1.  Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell’ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l’Arma dei carabinieri, l’assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Sezione II

Norme di spesa in relazione al libro I

Art. 554  Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa

1.  Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, il cui stanziamento è determinato con legge di bilancio.

 

Art. 555  Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro del Circolo Ufficiali delle Forze armate

1.  All’onere derivante dall’attuazione dell’ articolo 19, comma 4, per il subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2010, si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’ articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 556  Spese di funzionamento di organi consultivi

1.  Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005.

2.  E’ fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

Art. 557  Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza

<<ABROGATO —->> 1.  Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all’ articolo 24, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall’ articolo 556<< —- ABROGATO>>

 

Art. 558  Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

1.  Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa può autorizzare l’assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all’anno, con possibilità di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilità di impiego né diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. E’ fatta salva la possibilità per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall’Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto.

2.  Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a)  le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all’ufficio è tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell’ articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b)  le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.

 

Art. 559  Finanziamento dell’Agenzia industrie difesa

1.  In relazione all’ articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore dell’Agenzia industrie difesa, di cui all’ articolo 48, è determinato in apposita tabella, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Art. 560  Ordinamento giudiziario militare

1.  Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 561  Funzionamento del Consiglio della magistratura militare

1.  Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 562  Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento

1.  Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, trasferimenti e intermediazioni di cui all’ articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.

 

Art. 563  Collegio medico legale

1.  L’onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all’ articolo 189, grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 564  Spese di funzionamento

1.  Le spese di funzionamento del Ministero della difesa sono annualmente determinate con la legge di bilancio.

 

Art. 565  Contributo a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale

1.  Il contributo annuo dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Art. 565-bis  Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani 

<<ABROGATO —->> 1.  Per l’organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all’articolo 92-bis, è autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l’anno 2010, 5.846.720 euro per l’anno 2011 e 1.052.849 euro per l’anno 2012, nonché 1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2013. << —- ABROGATO>>

 

Sezione III

Norme di spesa in relazione al libro II

Art. 566  Norme di spesa per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale

<<ABROGATO —->> 1.  Per l’attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, è autorizzata la spesa annua di euro 170.431,00 a decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2.  Per l’attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a euro 516.457,00 annui a decorrere dall’anno 2001.

3.  I soggetti di cui all’ articolo 256, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell’anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l’ articolo 262, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

4.  Le funzioni di cui agli articoli 257258259 e 260, sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

5.  Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

6.  Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. << —- ABROGATO>>

 

Art. 567  Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati

1.  Le spese per l’attuazione dei compiti di cui all’ articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l’espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2.  La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l’osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

Art. 568  Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione

1.  Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell’ articolo 549.

 

Art. 569  Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni

1.  La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall’ articolo 325, comma 1, e dall’ articolo 330, commi 1 e 2, è determinata annualmente con legge di bilancio.

 

Sezione IV

Norme di spesa in relazione ai libri IV e V

Art. 570  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  L’onere derivante dall’attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 571  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

1.  L’onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all’ articolo 1459 e dall’estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2.  L’onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza è a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Art. 572  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione della medaglia al merito aeronautico

1.  L’onere derivante dall’istituzione della medaglia al merito aeronautico di cui all’ articolo 1439, comma 2, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 573  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane

1.  L’onere derivante dall’ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane di cui all’ articolo 718, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2.  Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l’equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:

a)  nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea;
b)  nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell’uomo;
c)  che non destinino, ricevendo dall’Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.

3.  Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

 

Art. 574  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri

1.  L’onere derivante dal riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 575  Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate

1.  All’onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI, VII, VIII, IX e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell’ articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

Art. 576  Oneri per l’attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

1.  L’onere derivante dall’attuazione dell’ articolo 1095 grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 577  Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  All’onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall’ articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

Art. 578  Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  L’onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, contenute nel libro IV, titolo III, capi V e VII; titolo VII, capo XIII e capo XV, sezione II, e negli articoli 682691 e 704, è valutato in euro 40.971.042,00 a decorrere dal 2008.

 

Art. 579  Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri

1.  L’onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri, contenute nel libro IV, titolo III, capi VI, VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo XV, sezione III, e negli articoli 683692693 e 706, è valutato in euro 17.465.023,00 a decorrere dal 2008.

 

Art. 580  Oneri per le consistenze organiche complessive dell’Arma dei carabinieri

1.  In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall’anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2.  In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 17 milioni per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell’ articolo 800.

3.  A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nel limite di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell’ articolo 800.

4.  Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2008.

 

Art. 581  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

1.  L’onere derivante dalle modifiche apportate in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia di cui all’ articolo 838, è quantificato in euro 21.027.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006.

 

Art. 582  Oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate

1.  Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:

a)  per l’anno 2009: 412.358.865,24;
b)  per l’anno 2010: 431.674.353,27;
c)  per l’anno 2011: 451.428.829,66;
d)  per l’anno 2012: 403.330.620,21;
e)  per l’anno 2013: 467.671.399,13;
f)  per l’anno 2014: 474.695.212,96;
g)  per l’anno 2015: 482.597.003,52;
h)  per l’anno 2016: 488.742.840,62;
i)  per l’anno 2017: 495.327.666,08;
l)  per l’anno 2018: 503.229.456,64;
m)  per l’anno 2019: 509.814.282,10;
n)  per l’anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

2.  Fino all’anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilità quantifica, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

 

Art. 583  Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

1.  Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2207, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’ articolo 582, nei seguenti importi in euro:

a)  per l’anno 2009: 333.945.955,41;
b)  per l’anno 2010: 330.737.195,75;
c)  per l’anno 2011: 292.549.996,80;
d)  per l’anno 2012: 284.872.024,13;
e)  per l’anno 2013: 281.626.174,47;
f)  per l’anno 2014: 273.897.364,51;
g)  per l’anno 2015: 265.871.323,32;
h)  per l’anno 2016 : 259.069.932,78;
i)  per l’anno 2017: 254.063.870,19;
l)  per l’anno 2018 : 243.183.877,39;
m)  per l’anno 2019: 227.313.529,85;
n)  per l’anno 2020: 194.689.505,99;
o)  per l’anno 2021: 153.827.384,36.

 

Art. 584  Riduzione di oneri per le Forze armate

1.  In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per cento per l’anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010.

2.  A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3.  Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

3-bis.  In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall’anno 2016. Gli oneri previsti dall’articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2018.

 

Art. 585  Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

1.  Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’ articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:

a)  per l’anno 2009: 68.993.137,67;
b)  per l’anno 2010: 65.188.592,32;
c)  per l’anno 2011: 75.106.850,08;
d)  per l’anno 2012: 67.969.382,62;
e)  per l’anno 2013: 67.890.229,41;
f)  per l’anno 2014: 67.814.528,25;
g)  per l’anno 2015: 67.734.308,19;
h)  per l’anno 2016 e per l’anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis)  per l’anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter)   per l’anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater)   a decorrere dall’anno 2020: 73.491.338,29 .

 

Art. 586  Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere

1.  Al fine di salvaguardare l’operatività dell’impiego delle Forze armate nelle missioni all’estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell’addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui all’ articolo 1530, comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall’anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2.  La procedura selettiva di cui al comma 1 è riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all’applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

 

Art. 587  Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale

1.  L’onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell’Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l’onere per il trattamento economico di attività è a carico dell’Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell’Amministrazione della difesa.

 

Sezione V

Norme di spesa in relazione al libro VI

Art. 588  Trattamento economico del personale militare

1.  L’onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell’omogeneizzazione stipendiale e dell’assegno funzionale per le Forze armate, è valutato in euro 451,38 milioni annui a decorrere dall’anno 1991.

 

Art. 589  Omogeneizzazione per le Forze armate

1.  L’onere derivante dall’omogeneizzazione del trattamento economico di cui all’ articolo 1802, è valutato in euro 15.365.872,00 annui a decorrere dall’anno 2002.

 

Art. 589-bis  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

1.  L’onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall’anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell’economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 590  Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo

1.  Per le finalità di cui agli articoli 18041816 e 2262, è prevista la spesa annua di euro 1.836.242,00 a decorrere dall’anno 2005.

 

Art. 591  Indennità di impiego operativo

1.  L’onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è quantificato in euro 146,67 milioni annui a decorrere dall’anno 1983.

 

Art. 592  Trattamento economico di missione e di trasferimento

1.  La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all’interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista per tale finalità nello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 593  Trasferimento d’autorità del personale della Marina militare

1.  L’onere derivante dall’applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di trasferimenti d’autorità del personale della Marina militare, è quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere dall’anno 1974.

 

Art. 594  Indennità di lungo servizio all’estero

1.  All’onere derivante dalla corresponsione dell’assegno di lungo servizio all’estero e dell’indennità speciale eventualmente riconosciuta, di cui all’ articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 595  Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche

1.  Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le indennità, i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all’ articolo 1809, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 

Art. 596  Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa

1.  Per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

1-bis.  Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall’anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.  La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, è effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

3.  I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili oltre che da minori figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali, e concorrono a integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all’ articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’ articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Sezione VI

Norme di spesa in relazione al libro VII

Art. 597  Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio

1.  L’onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione ai familiari dei militari vittime del servizio di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione I, è valutato in euro 11.362.052,00 a decorrere dall’anno 1992.

 

Art. 598  Pensione straordinaria ai decorati dell’Ordine militare d’Italia

1.  L’onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell’Ordine militare d’Italia di cui all’ articolo 1922, è autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a decorrere dall’anno 1985.

 

Art. 599  Indennizzo privilegiato aeronautico

1.  L’onere derivante dalla corresponsione dell’indennizzo privilegiato aeronautico è valutato in euro 345.000,00 a decorrere dall’anno 1981.

 

Art. 600  Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare

1.  L’onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare di cui agli articoli 1925 e 1926, è valutato in euro 10.665.351,00 a decorrere dall’anno 1993.