Contratti FF.AA. parte normativa: personale della capitaneria di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_NORMATIVA

PERSONALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO E PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

 

Sommario

Contratto 1995

Art. 9  Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

Contratto 1996

Art. 7  Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

 

Contratto 1995

Art. 9  Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.

  1. A decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all’art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell’indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementate unicamente del 6 per cento.

 

Contratto 1996

Art. 7  Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.

  1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all’art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell’indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell’indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.