CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_NORMATIVA
AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
Sommario
Art. 1 Area di applicazione e durata. 1
Art. 1 Area di applicazione e durata. 2
Art. 1 Area di applicazione e durata. 2
Art. 2 Àmbito di applicazione e durata. 3
Art 1 Ambito di applicazione e durata. 3
Art. 1 Ambito di applicazione e durata. 4
Art. 1 Ambito di applicazione e durata. 4
Contratto 1995
Art. 1 Area di applicazione e durata.
- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
- Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
- Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 .
Contratto 1996
Art. 1 Area di applicazione e durata.
- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
- Il presente decreto – a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi – concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
- Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 (2).
(2) Vedi, ora, l’art. 2, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.
Contratto 1999
Art. 1 Area di applicazione e durata.
- Ai sensi deell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
- Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
- Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Contratto 2002
Art. 2 Àmbito di applicazione e durata.
- Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.
- Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
- Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.
Contratto 2003
Art 1 Ambito di applicazione e durata.
- Il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
- Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
Contratto 2004
Art. 1 Ambito di applicazione e durata.
- Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
- Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
- Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Contratto 2006
Art. 1 Ambito di applicazione e durata.
- Il presente decreto si applica al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
- Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.