Contratti FF.PP. parte normativa: area di applicazione e durata

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Area di applicazione e durata

Sommario

Contratto 1995. 1

  1. Area di applicazione e durata. 1

Contratto 1996. 2

1.Area di applicazione e durata. 2

Contratto 1999. 2

  1. Area di applicazione e durata. 2

Contratto 2001. 3

  1. Area di applicazione e durata. 3

Contratto 2002. 3

  1. Àmbito di applicazione e durata. 3

Contratto 2004. 4

  1. Àmbito di applicazione e durata. 4

Contratto 2006. 4

  1. Ambito di applicazione e durata. 4

Contratto 2007. 5

  1. Ambito di applicazione e durata. 5

Contratto 2009. 5

Art. 1 Ambito di applicazione e durata. 5

Contratto 2010. 5

Art. 1 Ambito di applicazione e durata. 5

 

 

 

Contratto 1995

  1. Area di applicazione e durata.
  2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  3. Il presente decreto concerne il periodo 1°(gradi) gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1°(gradi) gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
  4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .

Contratto 1996

  1. Area di applicazione e durata
  2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  3. Il presente decreto – a seguito dell’accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi – concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°(gradi) gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
  4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .

 

Contratto 1999

  1. Area di applicazione e durata.
  2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  3. Il presente decreto concerne il periodo 1°(gradi) gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1°(gradi) gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
  4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 (4) (5).

(4) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(5) Per l’assorbimento dell’elemento provvisorio della retribuzione di cui al presente comma, vedi l’art. 2, D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

 

Contratto 2001

  1. Area di applicazione e durata.
  2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  3. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°(gradi) gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
  4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

 

Contratto 2002

  1. Àmbito di applicazione e durata.
  2. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
  3. Il presente titolo concerne il periodo dal 1°(gradi) gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1°(gradi) gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
  4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.

 

Contratto 2004

  1. Àmbito di applicazione e durata.
  2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  3. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°(gradi) gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
  4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

Contratto 2006

  1. Ambito di applicazione e durata.
  2. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  3. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301

 

Contratto 2007

  1. Ambito di applicazione e durata.
  2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  3. Il presente decreto concerne il periodo dal 1°(gradi) gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1°(gradi) gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

 

Contratto 2009

Art. 1 Ambito di applicazione e durata.

  1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1°(gradi) gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1°(gradi) gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

 

Contratto 2010

Art. 1 Ambito di applicazione e durata.

  1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1°(gradi) gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.