Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 2201- 2266

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Art. 2201  Aumento dei posti disponibili

1.  Se, concluse le procedure concorsuali di cui all’articolo 2199, per cause diverse dall’incremento degli organici, risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2.  Se, concluse le procedure concorsuali di cui all’articolo 2199, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al medesimo articolo 2199, comma 1, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 2199, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4.  Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2200.

 

Art. 2202  Concorsi per il 2010

1.  In deroga a quanto previsto dall’articolo 2199, per la copertura dei posti di cui all’ articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5), relativi all’anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.

2.  Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

3.  I candidati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l’impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

4.  Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.

5.  I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 

Art. 2203  Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

1.  In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a)  articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b)  articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
c)  articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
d)  articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
e)  articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

Art. 2203-bis  Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri

1.   In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all’articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell’andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 2203-ter  Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell’Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare 

(ABROGATO….)1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è determinato annualmente dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.(….ABROGATO)

 

Art. 2204  Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti

1.  Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell’interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall’articolo 2207.

 

Art. 2204-bis  Riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente negli anni dal 2010 al 2016

1.   I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all’articolo 704, comma 1-bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

 

Art. 2205  Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente

1.  Ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.

2.  Nell’ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

3.  I volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali previste dall’ articolo 2199 possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate.

4.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all’espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla stessa.

5.  Al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve che, alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

6.  Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma breve devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 635.

7.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

 

Parte II

Formazione

Art. 2206  Accademia dell’Arma dei carabinieri

1.  Sino all’istituzione dell’Accademia dell’Arma dei carabinieri:

a)  le disposizioni del codice e del regolamento relative all’Accademia dell’Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all’Accademia militare dell’Esercito;
b)  i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettera a) sono svolti presso l’Accademia militare dell’Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato maggiore dell’Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma;
c)  agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell’Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell’Accademia.

 

Parte III

Ruoli e organici

Art. 2206-bis  Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare

1.   L’entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare è fissata:

a)  a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
b)  a 170.000 unità, fissate dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c)  a 150.000 unità, fissate dall’articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

 

Art. 2206-ter  Formazione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.   Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 può partecipare al concorso di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all’articolo 683, comma 4, lettera a).

 

Art. 2207  Adeguamento degli organici

1.  Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all’articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

 

Art. 2208  Carenze organiche transitorie

1.  Sino all’anno 2015, fermo restando l’organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall’articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell’anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

1-bis.  Dall’anno 2016 e sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l’entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all’articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

 

Art. 2209  Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto

1.  Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell’organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell’organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.

 

Art. 2209-bis  Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare a 170.000 unità

1.   Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 1125-bis del regolamento.

2.   L’articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.

 

Art. 2209-ter  Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare a 150.000 unità

1.   Ai fini del conseguimento, entro l’anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall’articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:

a)  le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
b)  il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all’articolo 2233-bis;
c)  fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all’articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.

2.   Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l’applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3.   Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.

 

Art. 2209-quater  Piano di programmazione triennale scorrevole

1.   Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798, comma 1, a decorrere dall’anno 2016 e sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:

a)  dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all’Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all’Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell’amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall’articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b)  delle riserve di posti di cui all’articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.

 

Art. 2209-quinquies  Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche

1.   Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all’articolo 2209-quater, comma 1, lettera a), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest’ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso. Tali contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all’articolo 2231-bis.

2.   Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest’ultima stabilito, il numero dei posti che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l’area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.

3.   Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall’anno 2017, nell’ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facoltà assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell’articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L’elenco dei posti riservati è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.

4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonché delle professionalità acquisite e dando la precedenza ai transiti che favoriscono i ricongiungimenti familiari:

a)  domanda dell’interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all’estero;
b)  personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell’interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall’ultima sede di impiego all’atto del transito o ad altra indicata dall’interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;
c)  anzianità anagrafica, previo consenso dell’interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all’estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

5.   Il transito avviene, entro la data stabilita dall’amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all’articolo 2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il transito avviene con il consenso dell’amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati al transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità dell’amministrazione interessata. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

6.   Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5. Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo le procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformità con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualità del trasferimento delle risorse al transito del personale.

7.   Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all’articolo 2259-quater, comma 3, lettera c).

8.   La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l’articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

9.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai transiti riferiti ai posti eventualmente devoluti al personale militare ai sensi dell’articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5).

 

Art. 2209-sexies  Norme sul ricongiungimento familiare

1.   Nell’ambito del piano di programmazione di cui all’articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:

a)  nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b)  nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d’impiego procedono all’esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;
c)  nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all’estero, l’accoglimento dell’eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell’altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;
d)  nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall’ordinaria sede di servizio.

 

Art. 2209-septies  Disposizioni transitorie intese ad estendere l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare

1.   Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all’articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2.   Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a)  a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
b)  d’ufficio al 31 dicembre dell’anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all’articolo 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato .

3.   Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a)  è escluso dalla disponibilità all’eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
b)  percepisce il trattamento economico di cui all’articolo 1821;
c)  è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d)  può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.

 

Art. 2209-octies  Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

1.   A decorrere dall’anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

 

Art. 2210  Ruoli a esaurimento degli ufficiali

1.  Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:

a)  ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Esercito italiano;
b)  ruolo tecnico-amministrativo dell’Esercito italiano;
c)  ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
d)  ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
e)  ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
f)  ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Aeronautica militare;
g)  ruolo unico degli specialisti dell’Aeronautica militare;
h)  ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri;
i)  ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei carabinieri.

2.  Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.

3.  Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello.

4.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:

a)  maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
b)  ufficiali inferiori: 61 anni.

 

Art. 2210-bis  Ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

1.   Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.

2.   Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri è quello di colonnello.

3.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:

a)  per il grado di colonnello: 61 anni;
b)  per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.

 

Art. 2211  Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Le consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali e a esaurimento dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare non possono eccedere le dotazioni organiche dei corrispondenti ruoli speciali.

 

Art. 2211-bis  Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.   Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).

2.   A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).

3.   A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).

4.   A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C).

5.  A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all’articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4.

6.   Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4.

7.  In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l’anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all’articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è adottato in ragione dell’andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.

 

Art. 2212  Personale stabilizzato dell’Arma dei carabinieri

1.  Il personale dell’Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell’ articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

2.  Nell’anno 2010, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l’Arma dei carabinieri può procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all’articolo 672, comma 2, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l’applicazione del comma 1, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

 

Art. 2212-bis  Ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri

1.   Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.

2.   Per gli ispettori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.

3.   Per i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.

4.   Per gli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.

5.   Per i periti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.

6.   Per i revisori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.

7.  Per gli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.

 

Art. 2212-ter  Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.   Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 821, comma 1, lettera c-bis).

2.   L’entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 2212-quater  Personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri

1.   In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma dei carabinieri.

1-bis.   Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all’articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori.

1-ter.   Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all’articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti.

1-quater.  Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all’articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.

1-quinquies.  Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all’articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti.

1-sexies.   Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all’articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori.

1-septies.  Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all’articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.

 

Art. 2212-quinquies  Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri

1.   Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all’attività istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell’uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l’elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.

2.   Nell’ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l’elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3.   Può essere preposto ad unità operative coordinando l’attività di più persone con piena responsabilità per l’attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

4.   Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

5.   Nell’ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchica.

5-bis.  Ai periti superiori scelti dell’Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

 

Art. 2212-sexies  Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri

1.   Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2.   Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3.   Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.

3-bis.  Ai revisori capo dell’Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

 

Art. 2212-septies  Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori

1.   Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2.   I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.

2-bis.   Ai collaboratori capo dell’Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

 

Art. 2212-octies  Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri

1.   La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri sono così determinate in ordine crescente:

a)  vice revisore: vice brigadiere;
b)  revisore: brigadiere;
c)  revisore capo: brigadiere capo;
d)  vice perito: maresciallo;
e)  perito: maresciallo ordinario;
f)  perito capo: maresciallo capo;
g)  perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

2.   La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente.

2-bis.   A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1.

 

Art. 2212-nonies  Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri

1.   La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori sono così determinate in ordine crescente:

a)  operatore: carabiniere;
b)  operatore scelto: carabiniere scelto;
c)  collaboratore: appuntato;
d)  collaboratore capo: appuntato scelto.

1-bis.   A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1.

 

Art. 2212-decies  Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri

1.   Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 2212-undecies  Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

1.   Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un’anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.

2.   Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:

a)  le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b)   ai sensi all’articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l’avanzamento al grado superiore;
c)   le anzianità di grado attribuite all’esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.

3.  Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l’anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell’ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

4.   Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta.

 

Art. 2212-duodecies  Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri

1.  Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l’ordine di ruolo pregresso, conservando l’anzianità relativa posseduta.

2.   Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un’anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

3.  Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:

a)  le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b)  ai sensi all’articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l’avanzamento al grado superiore;
c)  le anzianità di grado attribuite all’esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.

4.   Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2214-quinquies.

5.   Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l’anzianità di grado è rideterminata con l’attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni.

 

Art. 2212-terdecies  Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento

1.  Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell’Arma dei carabinieri, dall’anno 2017 è istituito il ruolo straordinario a esaurimento.

2.  Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri è quello di capitano.

3.   Fino all’anno 2021 è autorizzata l’immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall’articolo 2212-quaterdecies.

4.   Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell’articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all’organico complessivo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800.

5.  Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L’entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 2212-quaterdecies  Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento

1.   Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all’articolo 2212-terdecies dall’anno 2017 all’anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un’età anagrafica non inferiore a cinquanta anni.

2.   I vincitori del concorso sono:

a)   nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di merito;
b)   ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.

3.  Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

4.  I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5.   I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.

 

Art. 2212-quinquiesdecies  Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.

2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianità sono i seguenti:

a)  sottotenente: uno;
b)   tenente: due.

3.  Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l’articolo 1084-bis.

 

Art. 2212-sexiesdecies  Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri

1.   Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico dell’Arma dei carabinieri in applicazione dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiché già iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi dell’articolo 18, primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell’Arma, del titolo di studio previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è rideterminata l’anzianità di grado assoluta e relativa, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo.

2.   Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, è iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianità assoluta, secondo l’ordine di anzianità relativa pregressa.

3.  Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all’inclusione in aliquota per l’avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l’applicazione del presente articolo.

4.   Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all’inclusione in aliquota di valutazione ai fini dell’avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1090, commi 1, 2, e 3.

 

Art. 2213  Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali

1.  Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, fino al 2011, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da capitano a tenente colonnello compreso, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell’anno di riferimento.

2.  Gli ufficiali transitati conservano la posizione di stato e l’anzianità di grado posseduta. L’ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base all’ articolo 797, dopo gli ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado.

3.  Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi per il transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 1058, commi 4, 5 e 6. A parità di merito la precedenza spetta all’ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.

 

Art. 2214  Transiti dai ruoli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri

1.  In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l’iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2013, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall’Esercito italiano, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

2.  I decreti di cui al comma 1 indicano l’entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l’aver prestato servizio nell’Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza.

3.  Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all’ articolo 801, comma 3. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 2213, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell’articolo 2221, commi 2 e 3. L’anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dagli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all’atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

 

Art. 2214-bis  Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare

1.   Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l’Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all’atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all’iter di studi frequentato.

2.   Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all’articolo 2214-ter.

3.   Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all’articolo 2209-ter.

4.   Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all’articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.

 

Art. 2214-ter  Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina

1.   Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l’Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all’iter di studi frequentato.

2.   Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l’Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell’articolo 655.

3.   Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:

a)  al corpo di provenienza;
b)  ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;
c)  al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l’inserimento nella specialità infrastrutture.

4.   I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l’anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.

5.   Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l’anzianità di grado posseduta. L’ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 797.

 

Art. 2214-quater  Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri

1.   Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l’anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.

2.   Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

3.   Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri si applicano i limiti d’età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4.   Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all’articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all’articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età.

5.   Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni.

6.   Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 2.

7.   Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 3.

8.   Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 4.

9.   Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 5.

10.  Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 6.

11.  Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’ Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 7.

12.  Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.

13.  A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

14.   A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

15.   Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l’armonico sviluppo dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.

16.   La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio.

17.   Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell’Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all’articolo 692, comma 6 lettera e-bis).

18.   Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell’Arma dei carabinieri, al termine del quale:

a)   viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso;
b)   avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale;
c)  non viene impiegato ai sensi dell’articolo 979.

19.   Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale.

20.   Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri:

a)  frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
b)  all’atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialità e dell’unitarietà delle funzioni di presidio dell’ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

21.  Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all’articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonché presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell’Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unità di base per aree geografiche.

22.   Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera a).

23.  Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale è chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.

24.  Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze effettive del corrispondente ruolo di destinazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 2214-quinquies  Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

1.   In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all’articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale.

2.  Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l’ordine del ruolo di provenienza, conservando l’anzianità relativa pregressa.

3.   Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l’anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell’ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

4.   Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 3 dell’articolo 2212-duodecies.

5.   Sino all’anno 2023 compreso, l’Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell’anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti:

a)  anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994;
b)   possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
c)  classificati «eccellente» negli ultimi tre anni.

6.   Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all’esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all’articolo 2212-decies.

7.   I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l’ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa.

8.  Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7:

a)  l’anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno successivo a quella dell’ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado;
b)  ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di cui alla lettera a), l’ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo.

9.  Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5:

a)  per l’anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994;
b)  per l’anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995;
c)   per l’anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996;
d)   per l’anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997;
e)  per l’anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.

 

Art. 2215  Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

(ABROGATO….)1.  Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dagli articoli 582 e 583(….ABROGATO)

 

Art. 2216  Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

1.  Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall’articolo 798-bis e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’articolo 2207, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.

2.  Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’articolo 2207, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a)  478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
b)  406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

 

Art. 2217  Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

1.  Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri previsti, per l’anno di riferimento, dall’ articolo 585.

2.  Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall’ articolo 585 per l’anno di riferimento.

 

Art. 2218  Compensazioni organiche per il Corpo delle capitanerie di porto

1.  Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui all’ articolo 2217, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

 

Art. 2219  Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Finché non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell’Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e unico degli specialisti dell’Aeronautica militare, nonché del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori.

2.  Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito.

3.  All’atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell’anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l’anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

4.  Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.

 

Art. 2220  Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri

1.  Finché non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente codice per il grado di maggiore del ruolo speciale, è consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado di quattro anni.

2.  All’atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d’anzianità di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell’anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l’anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

3.  Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d’età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.

 

Art. 2221  Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali

1.  Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori, di cui all’ articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. E’ parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli di cui all’ articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.

2.  All’atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell’anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l’anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.

3.  Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.

 

Art. 2221-bis  Aspettativa per riduzione quadri

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:

a)  fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall’articolo 906, con riferimento all’organico della specialità di assegnazione;
b)  nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall’articolo 906 con riferimento all’organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.

2.   Con i decreti di cui all’articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.

 

Art. 2221-ter  Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali

1.   Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell’ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.

2.   Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell’articolo 797.

 

Art. 2222  Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze

(ABROGATO….)1.  Il militare, compreso l’appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’ art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall’ articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento. (….ABROGATO)

 

Parte IV

Stato giuridico

Art. 2223  Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri

1.  Fino all’anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l’ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l’ufficiale anagraficamente più anziano.

2.  Fino all’anno 2016, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 2223-bis  Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri

1.   Fino all’anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 2224  Rafferme dei volontari di truppa

1.  L’ammissione alle rafferme di cui all’ articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a)  fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previsto dall’ articolo 2207, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;
b)  a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall’articolo 798-bis .

2.  I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 2225  Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente

1.  Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, reclutati in data precedente a quella dell’entrata in vigore della legge n. 42 del 2000, sono vincolati agli obblighi di servizio previsti dalle precedenti disposizioni di legge.

 

Art. 2226  Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore

1.  Ai fini del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui all’articolo 679 del regolamento, al corso superiore di stato maggiore interforze è equivalente il Corso superiore di Stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito, di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192.

 

Art. 2227  Ufficiali dell’arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici

1.  Possono ricoprire gli incarichi di cui all’ articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell’arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell’Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall’ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l’avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.

 

Art. 2228  Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento

1.  I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all’ articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all’ articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

 

Art. 2229  Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

1.  Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2.  La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’ articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell’ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all’articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell’altra, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

3.  Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4.  Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all’amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l’anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l’anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5.  Se, nell’ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6.  Fino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

 

Art. 2230  Unità di personale da collocare in ausiliaria

1.  Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall’ articolo 2229, sono così determinate per l’anno di riferimento:

a)  2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
b)  2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
c)  2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
d)  2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
e)  2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
f)  2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
g)  2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708;
h)  2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895;
i)  2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311;
l)  2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352;
m)  2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255;
m-bis)   2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
m-ter)  2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
m-quater)  2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
m-quinquies)  2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344 .

 

Art. 2231  Risoluzione del rapporto d’impiego

1.  Al personale militare si applica la norma sancita dall’ articolo 72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’ articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

Art. 2231-bis  Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni

1.  Sino all’anno 2019, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

 

Parte V

Documentazione personale

Art. 2232  Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1.  I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall’amministrazione militare in data anteriore al 1978, sono sostituiti, a richiesta dell’interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall’ articolo 1024.

 

Parte VI

Avanzamento

Art. 2232-bis  Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio

1.   Fino all’anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento è formato iscrivendovi:

a)  per l’avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
b)  per l’avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri:
1)  ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell’ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2)  ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d’armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

 

Art. 2233  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell’anno 2016

1.  Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:

a)  il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
b)  in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice;
(ABROGATO….)c)  in fase transitoria per l’avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell’articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b). (….ABROGATO)

(ABROGATO….)2.  Fino al 2015, il quadro d’avanzamento di cui all’articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1.    (….ABROGATO)

 

Art. 2233-bis  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a decorrere dall’anno 2016

1.   Dal 1° gennaio 2016 e sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a)  qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
b)  qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
c)  il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
c-bis)  per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all’unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l’anno successivo .

 

Art. 2233-ter  Regime transitorio dell’avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri

1.   Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano è pari al 3 per cento dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unità.

 

Art. 2233-quater  Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l’avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

2.  Per l’avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti:

a)  agli ufficiali che, nell’anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;
b)   agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica:
1)   agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l’incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l’avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato;
2)   agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

3.  I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un’anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l’eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.

 

Art. 2234  Regime transitorio dell’avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri 

(ABROGATO….)1.  Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano è pari al 3 per cento dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unità.  (….ABROGATO)

 

Art. 2235  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell’avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.

 

Art. 2236  Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani dell’Esercito italiano

1.  In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell’Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento. Le disposizioni di cui all’articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.

2.  Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell’Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all’ articolo 2233, comma 1, lettera b).

 

Art. 2236-bis  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina 

1.   Fino all’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

1-bis.  Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, 2016 e 2017, ai fini dell’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, è richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore.

1-ter.   Per gli ufficiali di cui al comma l-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unità navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale.

1-quater.   Fino all’inserimento in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all’articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all’articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l’anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell’anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.

 

Art. 2237  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali della Marina militare

1.  Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

 

Art. 2238  Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani di corvetta

1.  In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di corvetta di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina militare è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

 

Art. 2238-bis  Commissione superiore d’avanzamento della Marina Militare

1.   Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all’articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.

 

Art. 2238-ter  Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea

1.   In relazione all’andamento dei ruoli, sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.

 

Art. 2239  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare

1.  Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:

a)  sino all’anno 2015, per l’avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un’anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;
b)  sino all’anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

(ABROGATO….)2.  Fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 1189, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare è pari all’8 per cento dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unità.    (….ABROGATO)

3.  In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

3-bis.  Fino all’adozione di una nuova disciplina ai sensi dell’articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell’avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

3-ter.  Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.

 

Art. 2240  Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare

1.  Il capitano del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare, sino al 2015, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.

 

Art. 2241  Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento

1.  L’avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell’Esercito italiano del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell’Aeronautica militare, avviene in base alle norme del presente articolo.

2.  L’avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresì inseriti nell’aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.

3.  Le aliquote di valutazione per l’avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 2.

 

Art. 2242  Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente

1.  Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

2.  I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

 

Art. 2242-bis  Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.   Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.

 

Art. 2243  Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

1.  Fino all’inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.

 

Art. 2243-bis  Regime transitorio per la frequenza del corso d’istituto per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.   Sino all’anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d’istituto di cui all’articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.

2.   Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d’istituto di cui all’articolo 755 è considerato assolto.

3.   Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d’istituto di cui all’articolo 755 è considerato assolto.

4.   Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d’istituto di cui all’articolo 755.

 

Art. 2243-ter  Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all’articolo 751.

2.  Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all’articolo 751.

 

Art. 2243-quater  Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

1.   Sino all’anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell’avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.

2.   A partire dall’anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell’avanzamento.

 

Art. 2243-quinquies  Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

1.   Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice.

2.  Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l’anno 2050, per esprimere i giudizi sull’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all’articolo 1045 è integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.

 

Art. 2243-sexies  Regime transitorio dell’avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

1.   Sino all’anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice.

2.   In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all’esito dei transiti di cui all’articolo 2214-quinquies nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità.

3.   Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032.

4.   A decorrere dall’anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unità.

 

Art. 2244  Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

(ABROGATO….)1.  Sino all’inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell’ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell’ articolo 1232, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell’ articolo 2243, e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all’ articolo 1053, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25 per cento rispetto a quello previsto, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1232(….ABROGATO)

 

Art. 2245  Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  Agli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri l’ articolo 1079 si applica dal 2012.

1-bis.   Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l’articolo 1079.

 

Art. 2246  Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

1.  Per gli ufficiali già appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando.

 

Art. 2247  Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato

1.  Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando.

 

Art. 2247-bis  Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri

1.   Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.

2.   Fino all’anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri:

a)  la Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;
b)  la Commissione ordinaria d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 1045, è integrata da:
1)  un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri;
2)  un colonnello del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.

3.   Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell’anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

4.   Per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

5.   Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.

6.   Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.

7.   Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.

8.   Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.

8-bis.  La qualifica di primo perito superiore è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai periti superiori scelti che:

a)   hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
b)  non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c)  nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d)  nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero”.

8-ter.   La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

9.   Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.

9-bis.   La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai revisori capo che:

a)  hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b)   non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c)   nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente;
d)  nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero”.

9-ter.  La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

10.   Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.

10-bis.  La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai collaboratori capo che:

a)   hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b)  non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;
c)  nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente;
d)  nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero”.

10-ter.  La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

11.   Per esprimere i giudizi sull’avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 1047, sono:

a)  un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;
b)  quattro colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;
c)  tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;
d)  due luogotenenti del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri;
e)  due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri;
f)  un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri;
g)  un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri;
h)  un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
i)  un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
l)  un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri.

12.   Per l’avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.

 

Art. 2247-ter  Elementi di giudizio per l’avanzamento del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri

1.   Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi di cui all’articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell’attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.

1-bis.   Per l’anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.

1-ter.   Per l’anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell’Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Art. 2247-quater  Nomina del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri

1.   All’atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri e per l’istituzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.

 

Art. 2247-quinquies  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

1.  Sino all’anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).

2.  Sino all’anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).

3.  Sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.

4.   A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).

 

Art. 2247-sexies  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri

1.  Sino all’anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A) .

2.  A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).

 

Art. 2247-septies  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri

1.  Sino all’anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).

2.  Sino all’anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).

3.  Sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.

4.   A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).

5.   Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l’avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l’anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.

6.   Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonché uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l’avanzamento al grado superiore è fissato in otto anni.

7.   Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità:

a)  per l’anno 2018:
1)   generale di divisione: nessuna promozione;
2)  generale di brigata: comparto sanitario 1;
3)  colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;
b)  per l’anno 2019:
1)  colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.

 

Art. 2247-octies  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

1.   Sino all’anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all’articolo 1055.

2.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato in sette unità per l’anno 2018.

3.  Per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

 

Art. 2247-nonies  Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri

1.   Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:

a)   per l’avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l’anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
b)   per l’avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l’anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
c)  per l’avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1)  per l’anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2)  per l’anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3)   per l’anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4)  per l’anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d)  per l’avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1)   per l’anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2)  per l’anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.

 

Art. 2247-decies  Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri

1.  I marescialli maggiori del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento “a scelta” sono promossi al grado superiore.

2.  All’avanzamento “a scelta” al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.

3.   Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.

 

Art. 2247-undecies  Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto

1.   I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento “a scelta” sono promossi al grado superiore.

2.   All’avanzamento “a scelta” al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.

3.  Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.

 

Art. 2247-duodecies  Avanzamento a scelta al grado di perito superiore

1.  Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono così determinate:

a)   il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;
b)  i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:
1)  la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2)  la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).

2.   I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.

 

Art. 2248  Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 2210-bis e comunque non oltre l’anno 2027, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l’invarianza di spesa. Al fine di garantire l’invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

(ABROGATO….)2.  Per le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell’abrogato articolo 9, della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozione annuali di cui all’ articolo 1236 è aumentato in misura da raggiungere il 95 per cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse.  (….ABROGATO)

 

Art. 2248-bis  Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri

1.   Sino all’anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri nonché alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

1-bis.   Sino all’anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità.

1-ter.  Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell’anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.

 

Art. 2248-ter  Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri nonché al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui all’articolo 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 può essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 2249  Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei carabinieri

1.  L’avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha luogo ad anzianità. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell’aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.

 

Art. 2250  Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento

1.  Ferma restando l’anzianità richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell’ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.

 

Art. 2250-bis  Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare

1.   Le anzianità di grado minime previste per l’avanzamento al grado superiore di cui all’articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004.

 

Art. 2250-ter  Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

1.  Le promozioni annuali previste dall’articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all’avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:

a)  per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
b)  per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Art. 2250-quater  Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficialidell’Arma dei carabinieri

1.  Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 2210-bis e comunque non oltre l’anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all’articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:

a)  ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
b)  ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
c)   ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
d)  ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.

2.  Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri e comunque non oltre l’anno 2032, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 2251  Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all’aliquota di avanzamento dell’anno 2016

1.  Fino al conferimento delle promozioni relative all’aliquota di avanzamento dell’anno 2016, l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

a)  a scelta, in misura non inferiore al 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b)  per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

2.  Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

3.  L’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

4.  Per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a)  otto anni, per l’avanzamento a scelta;
b)  quattro anni, per l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.

5.  Il numero delle promozioni a primo maresciallo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall’articolo 814.

6.  Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), può essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.

7.  I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell’ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è formata l’aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

8.  I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell’articolo 1277, comma 1, lettera a), nell’ordine di ruolo con le seguenti modalità:

a)  il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;
b)  il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c)  il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

 

Art. 2251-bis  Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2021

1.  Fermo quanto previsto dall’articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2021, l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

a)   a scelta;
b)   per concorso per titoli di servizio ed esami.

2.   L’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

3.  Per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a)   otto anni, per l’avanzamento a scelta;
b)   per l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
1)   cinque anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
2)  sei anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

4.  Le promozioni sono conferite:

a)   per l’avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all’articolo 1273, comma 2;
b)   per l’avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
1)  Esercito italiano: n. 56;
2)  Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
3)  Aeronautica militare: n. 78.

5.   I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

6.   I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell’articolo 2251, comma 8, lettera c).

7.   Fino al conferimento delle promozioni relative all’an-no 2026, non si applica l’articolo 1274, comma 1-bis.

 

Art. 2251-ter  Disposizioni transitorie per l’assunzione del grado di luogotenente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

2.  I primi marescialli inseriti nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell’articolo 1282.

3.  I primi marescialli, inseriti nell’aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.

4.   Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 1051.

5.   Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.

 

Art. 2251-quater  Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell’articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051 è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

2.  Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a)   un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
b)   due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
c)   tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

 

Art. 2251-quinquies  Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti

1.   I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

2.  I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall’articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017.

3.   I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall’articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

4.  Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1522, è computata la parte eccedente dell’anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3.

5.   Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all’articolo 1051.

 

Art. 2252  Regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto

1.  I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l’anzianità di servizio e di grado.

2.  I marescialli capo dell’Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, sono promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:

a)  il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l’aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b)   il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c)   il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

3.  In relazione alle promozioni di cui al comma 2, al fine di garantire l’armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2, e per l’anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica.

4.  I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell’articolo 1059 e promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:

a)  il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b)  il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c)   il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

5.  Il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2.

6.  Il personale risultato idoneo nell’aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell’articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.

7.  Il personale risultato idoneo nell’aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell’articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.

8.  Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051.

9.  Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».

 

Art. 2253  Regime transitorio per l’attribuzione della qualifica di luogotenente

1.  Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, può essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado più un ulteriore anno.

1-bis.   Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l’attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 2207.

1-ter.   Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell’inclusione nell’aliquota di valutazione per l’attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, è richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di seguito riportato:

a)  dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;
b)   dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;
c)   dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;
d)   dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.

2.  Fino al 2016, allo scopo di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

(ABROGATO….)3.  Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l’inserimento nell’aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell’ articolo 1323.  (….ABROGATO)

4.  I marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.

5.  Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall’ articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.

6.  Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all’articolo 1324, comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

7.  Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall’ articolo 1324, comma 1, per l’ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:

a)  dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b)  dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c)  dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d)  dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
(ABROGATO….)e)  dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; (….ABROGATO)
(ABROGATO….)f)  dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni .(….ABROGATO)

 

Art. 2253-bis  Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto

1.  I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

2.  I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

3.  I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 4.

4.  I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2247-decies.

5.   I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell’articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2247-undecies.

6.  I militari giudicati idonei all’avanzamento nell’aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l’ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

7.  I militari giudicati idonei all’avanzamento nell’aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

8.  I militari giudicati idonei all’avanzamento nell’aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

9.  Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.

10.   Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051.

11.  Ai fini dell’iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell’anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell’anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.

 

Art. 2253-ter  Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore

1.   Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall’articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2.  Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell’articolo 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall’articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), è attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

3.  Al fine dell’accertamento dell’assenza di cause impeditive previste dall’articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell’aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.

4.   Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, è la seguente:

a)  per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b)  per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c)   per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.

5.   Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell’art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall’articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, è la seguente:

a)   per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b)   per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c)   per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.

 

Art. 2253-quater  Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri

1.  I brigadieri dell’Arma dei carabinieri inclusi nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all’articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

2.  I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.

3.  I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.

4.  I brigadieri e i revisori risultati idonei nell’aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

5.  Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.

6.  I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.

7.  I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell’aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

8.  I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell’articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.

9.   I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.

10.  Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a)  per l’avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1)  per l’anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2)  per l’anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3)  per l’anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4)  per l’anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5)  per l’anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
b)   per l’avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1)  per l’anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2)  per l’anno 2018, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3)  per l’anno 2019, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4)  per l’anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5)  per l’anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.

 

Art. 2253-quinquies  Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale

1.   Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall’articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2.  Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell’articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

3.   Al fine dell’accertamento dell’assenza di cause impeditive previste dall’articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell’aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.

4.  Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a)   per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1)   per l’anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2)  per l’anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3)   per l’anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4)  per l’anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5)   per l’anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6)  per l’anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7)  per l’anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8)   per l’anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
b)  per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1)  per l’anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2)  per l’anno 2018, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3)  per l’anno 2019, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4)   per l’anno 2020, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5)  per l’anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6)  per l’anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7)  per l’anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8)  per l’anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.

5.   Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 2253-sexies  Promozione al grado di appuntato scelto

1.  Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o dell’autorità da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.

2.  I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.

 

Art. 2253-septies  Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale

1.  Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o dell’autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.

2.  Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o dell’autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.

3.  Al fine dell’accertamento dell’assenza di cause impeditive previste dall’articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è valutato dalla commissione di cui all’articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.

4.  Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.

5.   Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.

6.  Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 2253-octies  Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento musicale

1.   Entro il 1° giugno 2018, è bandito con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l’inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale e in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della banda dell’Arma dei carabinieri, riservato ai militari dell’Arma dei carabinieri in servizio da almeno due anni presso il Centro di addestramento musicale.

2.  Per l’ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di età e dal possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

3.  Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.

4.  La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell’articolo 950 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

5.   La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. E’ giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.

 

Art. 2254  Cause impeditive

1.  Per il personale di cui all’ articolo 2253, sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l’attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

 

Art. 2254-bis  Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.   Fino al 31 dicembre 2016, per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a)   sette anni, per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;
b)   sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2.  Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:

a)  con anzianità nel grado 2010;
b)  con anzianità nel grado 2011;
c)   con anzianità nel grado 2012;
d)  con anzianità nel grado 2013.

3.  Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a)  per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:
1)   1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2008;
2)   1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009;
b)   1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera a);
c)   1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera b);
d)  1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera c);
e)   1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera d).

4.  Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:

a)   con anzianità nel grado 2010;
b)   con anzianità nel grado 2011;
c)  con anzianità nel grado 2012.

5.   Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a)   1° gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera a);
b)  2 gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera b);
c)  3 gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera c).

 

Art. 2254-ter  Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1323-bis, con anzianità nel grado fino al 2014, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l’attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2.   Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a)  tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;
b)  quattro anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
c)  cinque anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
d)  sei anni per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni:
1)  con anzianità di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020;
2)   che hanno rivestito il grado nell’anno 2021 e quello di sergente fino all’anno 2010;
e)   sette anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell’anno 2021 e sono stati nominati sergente nell’anno 2011.

3.  La qualifica speciale è attribuita:

a)   per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2;
b)  per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a);
c)   per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).

 

Art. 2254-quater  Disposizioni transitorie per l’attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.   Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:

a)   per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all’atto della promozione a sergente maggiore capo;
b)  per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
c)  per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
d)   per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.

 

Art. 2255  Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1.  Il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, è conseguito, ai sensi dell’ articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Art. 2255-bis  Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. Per l’anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste:

a)   1° gennaio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado;
b)  1° aprile 2017, per i restanti caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012;
c)   1° luglio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell’anno 2017;
d)  31 dicembre 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell’anno 2017.

2.  I caporal maggiori capi sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.

 

Art. 2255-ter  Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051, sono inseriti in un’aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017.

2.  Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

 

Art. 2256  Condizioni particolari per l’avanzamento nella Marina militare

1.  I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli articoli 128012871308 e 1275 si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2.  Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli articoli 128012871308 e 1275 si considerano ridotti alla metà.

 

Parte VII

Disciplina militare

Art. 2257  Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

1.  Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 maggio 2018.

1-bis.  I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2018.

 

Art. 2258  Ordine militare di Savoia

1.  L’Ordine militare d’Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell’Ordine militare di Savoia.

2.  I decorati dell’Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell’Ordine Militare d’Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

 

Sezione V

Personale ausiliario delle Forze armate

Art. 2259  Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

1.  I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.

2.  Nel limite delle vacanze esistenti nell’organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell’Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente.

3.  Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1539.

 

Sezione V-bis

Personale civile

Art. 2259-bis  Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari

1.  Al fine di consentire l’attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell’efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

1-bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all’anno 2019.

 

Art. 2259-ter  Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

1.   Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

2.  Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Segretario generale della difesa per l’area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’amministrazione.

3.  In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ciascuno per l’area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:

a)  le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;
b)  nell’ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:
1)  cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
2)  riconversione professionale, nell’ambito dell’area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3)  attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l’adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4)  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all’articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
5)  a decorrere dall’anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all’articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell’amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.

4.  Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.

5.  Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

6.  Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.

7.  A decorrere dall’anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

 

Art. 2259-quater  Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile

1.   In aderenza al processo di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l’adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall’anno 2016 e fino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all’area terza connesse con:

a)  l’ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
b)  la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d’intesa con le amministrazioni di destinazione.

2.   Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all’articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell’amministrazione.

3.   Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

a)  moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all’area seconda, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d’intesa con le amministrazioni di destinazione;
b)  moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l’impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
c)  moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l’attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2209-quater, d’intesa con le amministrazioni di destinazione.

4.   I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d’intesa con le amministrazioni di destinazione.

5.   Il Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all’articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.

6.   Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

 

Art. 2259-quinquies  Accesso alla dirigenza

1.   Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente all’area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.

 

Art. 2259-sexies  Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata

1.   Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all’articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l’avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell’organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell’ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell’ente, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all’ente.

2.   Allo scopo di razionalizzare l’attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.

3.   I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all’efficientamento degli enti di cui comma 1.

 

Art. 2259-septies  Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale in ferma volontaria dell’Arma dei carabinieri

1.   L’articolo 952, comma 3-bis, si applica anche al personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, collocato in congedo dalla data di entrata in vigore del presente codice.

2.  Per il personale di cui al comma 1, le domande di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017 all’amministrazione di appartenenza.

 

Sezione VI

Trattamento economico, assistenza e benessere

Art. 2260  Trattamento economico dei volontari in ferma breve

1.  Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.

 

Art. 2261  Premi residuali agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo

(ABROGATO….)1.  Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’ articolo 966, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti. 

2.  Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1803(….ABROGATO)

 

Art. 2262  Premi residuali al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

1.  Gli ufficiali e i sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all’articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

(ABROGATO….)2.  Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1804, e quello dei premi percepiti.  (….ABROGATO)

(ABROGATO….)3.  Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1804.  (….ABROGATO)

 

Art. 2262-bis  Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino

1.  Al personale militare che a seguito dell’emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l’assegno ad personam di cui al presente comma non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.

2.   Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, indennità dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa.

3.  Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un’anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.

4.   Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un’anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

5.  Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

6.   Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell’indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull’indennità di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l’assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.

7.  Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un’anzianità pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l’indennità di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.

8.  Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell’articolo 1811, è effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.

 

Sezione VII

Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio

Art. 2263  Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve

1.  Fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, l’Amministrazione della difesa provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 2264  Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1.  Al personale militare si applica l’ articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

 

Art. 2264-bis  Limiti per la costituzione della posizione assicurativa

1.  Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Sezione VIII

Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 2265  Cancellazione della nota di renitenza

1.  I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all’ articolo 1930, comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.

 

Art. 2266  Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria

1.  Fatte salve le decisioni di competenza dell’autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi interregionali territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all’ articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:

a)  definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato;
b)  pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c)  provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d)  definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e)  provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell’accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.