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Art. 2101 Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva
1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all’Ufficio nazionale per il servizio civile l’elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalità di redazione e trasmissione dell’elenco sono specificate con il regolamento.
2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l’arruolamento di terra o di mare.
3. La lista degli obiettori di coscienza può prevedere più contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art. 2102 Dispense e invii in missioni umanitarie
1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel titolo II del presente libro, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:
2. In ogni caso, è fatto obbligo all’Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio può adottare i provvedimenti di competenza anche d’ufficio.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l’entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
4. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d’ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l’assunzione del servizio e nel corso dell’espletamento del servizio medesimo.
5. L’assegnazione dell’obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l’area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d’impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l’espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l’ente o l’organizzazione in cui verrà prestata l’attività operativa.
7. L’obiettore può essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L’Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all’estero.
8. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo.
9. L’obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall’ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l’ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall’ente medesimo.
10. E’ facoltà dell’Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l’impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d’ufficio o su domanda dell’obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell’ente o organizzazione che gestisce la missione.
11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l’obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l’ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l’Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L’accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all’obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.
13. L’obiettore che presta servizio civile all’estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.
Art. 2103 Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro
1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L’assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell’ambito di missioni umanitarie all’estero, qualora la missione preveda l’impiego di reparti delle Forze armate, l’assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.
Art. 2104 Congedo illimitato
1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l’avvenuto espletamento del servizio da parte dell’obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l’interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
Art. 2105 Richiamo
1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L’Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco di coloro soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all’articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.
Art. 2106 Incompatibilità
1. L’obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell’espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2110, comma 1.
3. A colui che si trova già nell’esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che sono chiamati al servizio militare.
Art. 2107 Sanzioni disciplinari
1. All’obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell’ente o dell’organizzazione interessati e vengono comunicate all’Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l’irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.
5. Quando il comportamento dell’obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all’articolo 2110.
Art. 2108 Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all’attuazione del servizio civile mediante l’attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all’Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l’impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All’ente o all’organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all’ articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
4. In nessun caso l’obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell’organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell’ente e nel rispetto delle norme che tutelano l’integrità fisica e morale dell’obiettore.
6. E’ condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell’ente, della idoneità organizzativa a provvedere all’addestramento al servizio civile.
7. L’Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell’ente o dell’organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All’atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 2109 Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell’assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l’Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l’ente o l’organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell’ente o dell’organizzazione, quale indicata nella convenzione.
Art. 2110 Sanzioni penali
1. L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L’imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all’articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine è di tre mesi.
7. L’accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
Art. 2111 Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza
1. L’obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all’articolo 2098.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest’ultimo, se la decadenza interviene prima dell’inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione di coloro che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche coloro che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall’articolo 2098 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’ articolo 636, comma 3.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti coloro che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all’articolo 2098, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all’articolo 2098, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dal presente titolo. E’ fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività di cui al presente comma.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano a coloro che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’ articolo 636, comma 3.
8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l’arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l’ articolo 636.
Art. 2112 Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Capo II
Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero e servizio civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
Art. 2113 Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare alla competente autorità militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell’interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso le comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale la presenza effettiva dell’interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale, l’autorità militare rilascia all’interessato il congedo militare illimitato.
Art. 2114 Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l’Amministrazione della difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’istanza è accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
Libro nono
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
Disposizioni di coordinamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2115 Clausola di corrispondenza
1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.
Art. 2116 Clausola di salvaguardia in materia di competenze
1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell’Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
Capo II
Disposizioni particolari
Sezione I
Organizzazione e funzioni
Art. 2117 Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374
1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2118 Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2119 Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242
1. L’ articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, è sostituito dal seguente :
«Art .5 – 1. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell’ articolo 21 del codice dell’ordinamento militare.»
Art. 2120 Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2121 Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 – codice penale militare di pace
1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2122 Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979
1. L’ articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 – 1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell’articolo 2, è disciplinato dall’ articolo 115 del codice dell’ordinamento militare.».
Art. 2123 Uso dello spazio aereo
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2124 Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2125 Norma di salvaguardia in materia di compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri
1. L’ articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. Speciali compiti d’istituto.
L’Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell’articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell’ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;
b) la tutela dell’ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l’osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d’Italia ai sensi dell’ articolo 830 del codice dell’ordinamento militare;
i) la tutela della salute;
l) l’espletamento e il coordinamento delle attività d’indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.».
Art. 2126 Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
1. L’ articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Applicazione) – 1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all’ articolo 205 del codice dell’ordinamento militare, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.».
Art. 2126-bis Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13
1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.
Sezione II
Beni e amministrazione
Art. 2127 Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All’ articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nell’ articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379 le parole «di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’ articolo 333 del codice dell’ordinamento militare».
2. All’ articolo 86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole «di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare».
Art. 2128 Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Dopo il comma 10 dell’ articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare».
Art. 2129 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
1. All’ articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare».
2. L’ articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito:
«Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate».
Art. 2130 Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
1. Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2131 Norma di coordinamento in materia di energia
1. Nella rubrica dell’ articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppresse le parole «militari e».
Art. 2132 Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza
1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell’attività operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.
Art. 2133 Permute
1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all’ articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell’articolo 545.
Art. 2134 Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero, il Comando generale della guardia di finanza è autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Sezione III
Ordinamento del personale
Art. 2135 Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza
1. Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2136 Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza
1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare:
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell’economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’ articolo 2135.
Art. 2137 Nomina all’impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
1. L’ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio può, entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L’ordine di precedenza per la nomina all’impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. L’ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d’autorità non può fare domanda di impiego civile.
4. Perde titolo a conseguire l’impiego civile l’ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l’idoneità e la meritevolezza dell’ispettore o del sovrintendente a conseguire l’impiego civile.
7. La nomina all’impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.
Art. 2138 Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza
1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant’altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito regolamento per il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 2139 Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza
1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento dell’idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d’ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell’economia e delle finanze può prevedere limitazioni all’arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, categorie, specialità e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 2140 Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza
1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti:
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell’articolo 2143-bis, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.
Art. 2141 Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza
1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.
Art. 2142 Transito nell’impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
1. Il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all’ articolo 930, transita – rispettivamente – nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione nonché secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione.
Art. 2143 Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza
1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell’articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.
Art. 2143-bis Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza
1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
(ABROGATO….)2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate. (….ABROGATO)
Art. 2144 Cessazione dell’appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
1. L’ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
Art. 2145 Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:
2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l’ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l’ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell’articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all’articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono più valutati per l’avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.
Art. 2146 Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
1. Alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza il grado iniziale viene conferito con determinazione del Comandante generale.
Art. 2147 Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri
1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2148 Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
1. Le denominazioni di «Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio», ovunque compaiano nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono sostituite con le parole «Ministro dell’economia e delle finanze».
2. All’ articolo 1, comma 1, le parole « decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All’ articolo 4, comma 2, le parole «all’ articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382» sono sostituite dalle seguenti: «al codice dell’ordinamento militare».
4. All’ articolo 5, comma 2, le parole «all’ articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382» sono sostituite dalle seguenti: «al codice dell’ordinamento militare».
Art. 2149 Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza
1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall’impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:
2. La potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:
4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l’inchiesta formale è disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza può in ogni caso ordinare direttamente un’inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma.
5. In caso di corresponsabilità tra:
6. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
7. Le facoltà previste dall’ articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell’economia e delle finanze o al Comandante generale.
8. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado è disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.
Art. 2150 Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato
1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 881.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica l’ articolo 804; resta fermo quanto previsto dall’ articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 2151 Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile
1. Il comma 1 dell’ articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è così sostituito:
«1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e del corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.».
Art. 2152 Applicazione dell’ articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo
1. Il comma 1-bis dell’ articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è così sostituito:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del codice dell’ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all’atto del definitivo collocamento in congedo».
Sezione IV
Trattamento economico, assistenza e benessere
Art. 2153 Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia.
Art. 2154 Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783.
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l’ articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Allo stesso personale si applica, altresì, l’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 2155 Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.
Art. 2156 Retribuzione stipendiale e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.
Art. 2157 Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all’ articolo 1798, secondo le modalità ivi previste.
Art. 2158 Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.
Art. 2159 Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare
1. All’ articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis – In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l’ articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare».
Art. 2160 Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2161 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
(ABROGATO….)1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti. (….ABROGATO)
(ABROGATO….)2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1803. (….ABROGATO)
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all’atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L’ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l’obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:
4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all’articolo 1803.
Art. 2162 Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
1. All’ articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,» sono inserite le seguenti: «i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42».
Art. 2163 Estensione dell’indennità di missione all’estero al personale delle Forze di polizia
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 1807 si applicano anche al personale delle Forze di polizia.
Art. 2164 Estensione dell’indennità di lungo servizio all’estero
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 2165 Estensione dell’indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 1809 si applicano anche al personale dell’Arma dei carabinieri.
Art. 2166 Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.
Art. 2167 Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2168 Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
1. Al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell’ articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2169 Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennità operative e relative indennità supplementari, previste per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare.
Art. 2170 Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare è disciplinato dall’ articolo 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 2171 Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuiti gli ulteriori emolumenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 2172 Competenza statale per gli interventi di protezione sociale
1. Ai sensi dell’ art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Art. 2173 Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all’ articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell’ articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
Art. 2174 Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all’ articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante:
Art. 2175 Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le Amministrazioni interessate, in luogo della istituzione di asili nido, possono concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 2176 Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare
1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Sezione V
Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio
Art. 2177 Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 2178 Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia
1. Al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo di cui all’ articolo 1847 e quelle sul trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli 1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.
Art. 2179 Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, percettore delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1868, 1869 e 1888.
Art. 2180 Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale del Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all’ articolo 1880.
Art. 2181 Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo
1. Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1895.
2. Agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1882.
Art. 2182 Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio
1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1896.
Art. 2183 Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare
1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1897, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
Art. 2184 Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II, ivi comprese le norme sull’indennizzo integrativo, è concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed è esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell’ articolo 1898.
2. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
3. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
Art. 2185 Personale civile e cittadini italiani esposti all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico
1. La speciale elargizione di cui all’ articolo 1907, è corrisposta, con le stesse modalità, alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:
2. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell’ articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.
Titolo II
Disposizioni transitorie
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2186 Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti
1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.
Art. 2187 Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
Capo II
Disposizioni particolari
Sezione I
Organizzazione e funzioni
Art. 2188 Ristrutturazione di ruoli e corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell’organizzazione della Difesa previsti dall’abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a:
2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell’unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2188-bis Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell’Esercito italiano
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell’Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell’esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano, nell’ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.
Art. 2188-ter Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell’esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell’ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.
Art. 2188-quater Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell’Aeronautica militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell’Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell’esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, nell’ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.
Art. 2188-quinquies Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale
1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l’adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’attivazione di programmi di riconversione professionale.
2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all’individuazione e all’attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
4. Nell’ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall’articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.
Art. 2189 Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare
1. La Direzione generale per il personale militare provvede, quanto ai volontari in ferma breve, alle residuali competenze che risultassero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice, in ordine all’assegnazione di questi ultimi alle Forze armate e la loro predesignazione per l’immissione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, nonché al loro impiego.
Art. 2190 Unità produttive e industriali dell’Agenzia industrie difesa
1. I contributi a favore dell’Agenzia industrie difesa, di cui all’articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno 2014; a decorrere dall’anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.
1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all’articolo 48, comma 1, l’Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell’ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell’Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell’Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell’economica gestione dell’Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa.
2. L’articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all’Agenzia dell’ultimo degli enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al medesimo articolo.
3. L’Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all’articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell’anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.
3-bis. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l’Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all’articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 616 del presente codice.
Art. 2191 Magistrati militari in posizione di fuori ruolo
1. I magistrati militari che risultavano collocati in posizione di fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 e che, alla data di entrata in vigore del presente codice, risultano ancora collocati nella medesima posizione, sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare.
2. I magistrati di cui al comma 1 all’atto del rientro in ruolo hanno facoltà di esercitare interpello per il transito in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità:
3. Se i magistrati militari di cui al comma 1 non esercitano il diritto all’interpello di cui al comma 2, vengono assegnati allo stesso ufficio giudiziario militare in precedenza ricoperto o, a domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero.
4. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente articolo non si applica l’ articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento eventuale degli organici dei magistrati militari e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento degli organici dei magistrati ordinari.
Art. 2192 Determinazione della dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella vigente.
Sezione II
Beni
Art. 2193 Porti militari
1. In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall’ articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco è recato dall’articolo 1120 del regolamento.
Art. 2194 Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
Sezione III
Amministrazione e contabilità
Art. 2195 Contributi a favore di Associazioni combattentistiche
1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Art. 2195-bis Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2195-ter Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all’articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa può continuare a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell’accertamento dei risparmi di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell’esercizio finanziario.
3. L’effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 è sottoposto alla verifica del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l’invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all’incremento dei fondi di cui all’articolo 619, anche mediante versamento all’entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.
Sezione IV
Personale militare
Parte I
Reclutamento
Art. 2196 Immissioni in ruolo degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Finché le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente codice, per realizzare le economie previste dall’articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.
Art. 2196-bis Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all’articolo 655, riservati al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 655-bis, il concorso per l’accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità definite dall’articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano:
1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l’assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non più di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.
Art. 2196-ter Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all’articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell’andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all’esito dei transiti di cui all’articolo 2214-quinquies.
2. Fino all’anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
3. Fino all’anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
4. Fino all’anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all’articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.
Art. 2196-quater Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri
1. Fino all’anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all’articolo 664-bis, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.
Art. 2196-quinquies Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell’Arma dei carabinieri
1. Fino all’anno 2021 compreso:
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l’anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
Art. 2197 Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. Al fine di favorire l’immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 679, in misura:
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
2-ter. A partire dall’anno 2020 e sino all’anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
(ABROGATO….)3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche. (….ABROGATO)
Art. 2197-bis Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate
1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.
Art. 2197-ter Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.
4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:
Art. 2198 Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. I concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data.
Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L’attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l’ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell’ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all’andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall’anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell’espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all’andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l’anno 2018, nella misura del 75 per cento dell’aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell’articolo 703, per l’accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all’immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell’altra aliquota e quelli non coperti nell’anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l’anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all’accesso nella carriera iniziale dell’Arma dei carabinieri, in riferimento ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle specializzazioni relative alla sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all’articolo 708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate è determinata:
Art. 2199-bis Regime transitorio per l’arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri
1. Il titolo di studio per l’accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all’articolo 706 non è richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.
Art. 2200 Posti non coperti
1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all’ articolo 2199 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.