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Art. 1901 Anticipo dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. Ai superstiti aventi diritto all’indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d’ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell’ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell’evento lesivo.
2. L’anticipo è concesso sul fondo scorta dell’ente che amministra il personale che ha subito l’incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte è connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo.
Art. 1902 Cause di esclusione dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono incorsi in condanna definitiva, che ha avuto per effetto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. L’indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell’inizio dell’ostilità fino a quello della loro cessazione.
Art. 1903 Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico
1. La domanda per la concessione dell’indennizzo privilegiato aeronautico deve essere presentata all’Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.
2. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.
Sezione III
Provvidenze alle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
Art. 1904 Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
Sezione IV
Provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio
Art. 1905 Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell’adempimento di compiti assegnati, è concessa un’elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all’incidente con dolo o colpa grave. L’elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.
2. L’elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell’ordine di priorità:
3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un’invalidità permanente, al danneggiato spetta un’anticipazione sulle somme delle quali l’Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell’anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.
Art. 1906 Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di quiescenza di cui all’ articolo 1886.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio.
3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall’imposta sul reddito.
Art. 1907 Personale esposto a particolari fattori di rischio
1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell’esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall’articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento.
Titolo IV
Trattamento di fine servizio
Art. 1908 Trattamento di fine servizio
1. Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1909 Computo del servizio comunque prestato
1. Il servizio militare comunque prestato, ivi compresi i periodi pre-ruolo, è riscattabile ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1910 Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio
1. La base contributiva del trattamento di fine servizio è determinata ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Art. 1911 Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio
1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».
3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’ articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 1912 Ufficiali dirigenti cessati dall’aspettativa per riduzione dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l’indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all’atto della cessazione.
Titolo V
Trattamento previdenziale integrativo
Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d’ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all’articolo 74 del regolamento:
2. L’Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d’ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri.
3. L’iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all’atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.
3-bis. L’iscrizione d’ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d’autorità nell’Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all’indennità supplementare di cui al comma 1, dell’articolo 1914.
Art. 1914 Indennità supplementare
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare.
2. L’indennità supplementare è liquidata in base all’aliquota del 2 per cento dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo.
3. Ai fini della liquidazione dell’indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi è stato versamento del contributo.
4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l’indennità supplementare è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l’indennità è corrisposta all’atto della cessazione dal servizio.
5. L’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l’indennità è corrisposta, nell’ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall’iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.
7. L’indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1915 Assegno speciale
1. Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre all’indennità supplementare di cui all’ articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all’atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
2. L’assegno speciale:
3. Le misure annue lorde dell’assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.
Art. 1916 Contributi obbligatori degli iscritti
1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913, è pari al 2 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità.
3. L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all’ articolo 1913, comma 2, è versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri a cura dell’Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attività ai sensi dell’ articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le singole amministrazioni interessate.
Art. 1917 Restituzione dei contributi obbligatori
1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
Art. 1917-bis Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli
1. A far data dall’entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all’articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L’intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli.
Art. 1918 Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
1. I proventi dei contributi di cui all’ articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’ articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
Art. 1919 Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi
1. L’indennità di cui all’ articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:
2. La disposizione di cui all’ articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:
3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all’atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all’indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l’intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali.
4. I proventi di cui all’ articolo 1918 possono essere impiegati, nell’ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all’ articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.
Art. 1920 Disposizioni applicative
1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le istruzioni tecniche per l’attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.
Titolo VI
Decorati dell’Ordine Militare d’Italia e ricompense al valor militare
Capo I
Benefici previdenziali per gli appartenenti all’Ordine Militare d’Italia
Art. 1921 Pensione straordinaria
1. Alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita dall’ articolo 1922. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
2. Il decorato dell’Ordine Militare d’Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest’ultima.
3. Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.
Art. 1922 Entità della pensione straordinaria
1. La pensione straordinaria di cui all’ articolo 1921 è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
Art. 1923 Limiti alle pensioni straordinarie
1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell’Ordine Militare d’Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell’Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Art. 1924 Estensione della pensione straordinaria
1. La pensione straordinaria di cui all’articolo 1923 è estesa, nella misura ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali e assimilati.
3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria è concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
4. La pensione straordinaria non è cedibile né sequestrabile.
Capo II
Ricompense al valor militare
Sezione I
Concessione di ricompense al valor militare
Art. 1925 Assegno straordinario
1. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Art. 1926 Estensione degli assegni straordinari
1. Gli assegni straordinari di cui all’articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l’assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
3. L’assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile.
Sezione II
Perdita delle ricompense al valor militare
Art. 1927 Reversibilità dei benefici economici
1. E’ ammessa, a domanda, la reversibilità del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali è stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall’ articolo 1422.
Libro ottavo
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Obblighi di leva, sospensione delle chiamate, e casi di ripristino
Art. 1928 Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati
1. In attuazione dell’articolo 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice.
2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
3. Per l’ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
4. L’interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Art. 1929 Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino
1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
3. Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Capo II
Organi competenti
Art. 1930 Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva
1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare e della leva, sovrintende alle operazioni concernenti:
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformità al titolo II del presente libro.
3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza armata indicato dall’ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All’estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
Capo III
Attività per l’eventuale ripristino della leva obbligatoria e per la leva obbligatoria pregressa
Sezione I
Liste di leva
Art. 1931 Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva
1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva.
2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 1932 Iscrizione nelle liste di leva
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Art. 1933 Domicilio legale
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.
Art. 1934 Accertamento dell’età
1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all’iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
Art. 1935 Lista provvisoria di leva
1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l’ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell’iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l’elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell’albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l’elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.
Art. 1936 Lista definitiva di leva
1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.
3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
4. Non si applica l’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1937 Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 1938 Aggiornamento delle liste di leva
1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l’aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Capo IV
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 1939 Autotutela amministrativa
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l’autotutela provvedimentale:
Art. 1940 Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare e della leva. E’ salva la facoltà dell’interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.
2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all’autorità giudiziaria militare.
5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva è anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.
Art. 1941 Rito innanzi al giudice civile
1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il termine di dieci giorni dall’arruolamento. Entro tale termine il ricorso va notificato all’Amministrazione e depositato nella cancelleria del giudice competente.
2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell’arruolamento sino all’emanazione della sentenza.
3. Se il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso, il ricorrente è rimandato alla leva successiva in attesa dell’esito del giudizio stesso.
4. Il ricorso si propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’organo che ha adottato l’atto contestato.
5. Il Tribunale decide in via di urgenza, in contraddittorio con l’Amministrazione.
6. La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell’arruolamento.
7. Contro la stessa è ammesso ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.
Titolo II
Disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Capo I
Ambito applicativo, organi, contingente di leva, norma generale sul procedimento
Art. 1942 Ambito applicativo
1. Nei casi di riattivazione della leva ai sensi dell’ articolo 1929, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, oltre alle disposizioni del titolo I, si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 1943 Organi della leva – Profili generali
1. Fermo quanto disposto dall’ articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale:
2. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva.
4. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell’Aeronautica militare e per quella di mare.
5. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945.
Art. 1944 Consigli di leva per l’arruolamento nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all’ articolo 1943 non fissa una diversa composizione.
2. I Consigli per l’arruolamento nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare sono composti:
3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. Il Consiglio, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare.
5. Fanno parte del gruppo di periti di cui al comma 4, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero determinato dal Ministro della difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.
6. Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del Consiglio di leva.
7. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
8. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l’idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario.
9. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
Art. 1945 Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all’ articolo 1943 non fissi una diversa composizione.
2. I Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi sono composti:
3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all’arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell’Esercito italiano, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d’incarichi dell’Esercito italiano.
5. Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente.
6. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
7. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
Art. 1946 Contingente di leva
1. Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può essere emanato.
2. Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra l’Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 1947 Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario
1. Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e finanze, e della giustizia, è fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l’entità complessiva, nell’ambito del contingente di cui all’ articolo 1946, comma 1, degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.
Art. 1948 Norma generale sul procedimento
1. Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:
2. Il Ministro della difesa, con atto di natura non regolamentare, determina le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e, in considerazione della situazione urgente e straordinaria, può, in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze.
3. Ai sensi dell’ articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio-assenso.
4. In considerazione della eccezionalità e urgenza determinate dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241:
Capo II
Soggezione alla leva: requisiti, obblighi e limitazioni, termini
Art. 1949 Classi di leva
1. Ciascuna classe di leva comprende tutti i maschi nati dal primo all’ultimo giorno dell’anno cui la classe stessa si riferisce.
Art. 1950 Soggezione alla leva
1. Sono soggetti alla leva:
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
Art. 1951 Soggezione alla leva di mare
1. Sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all’ articolo 1950 in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:
2. Le operazioni di indagine e di controllo per l’individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.
Art. 1952 Destinazione alla leva aeronautica
1. Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica nel limite del relativo contingente, in base a criteri fisio-psico-attitudinali e a titoli di interesse aeronautico.
2. Per sopperire alle necessità dell’Aeronautica militare di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornisce all’Aeronautica militare, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi.
Art. 1953 Età minima e massima
1. Sono iscritti nelle liste di leva i soggetti obbligati che compiono diciassette anni di età nell’anno di formazione delle liste.
2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano compiuto 18 anni di età, secondo le modalità specificate nell’ articolo 1961.
3. Gli arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi, sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal giorno dell’arruolamento sino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono:
4. Fanno eccezione ai limiti di età massima di cui al comma 3 gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le norme che particolarmente li riguardano.
Art. 1954 Idoneità morale
1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d’ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’ articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 1955 Idoneità fisica-psichica
1. Sono arruolati nell’Esercito italiano, nella Marina militare o nell’Aeronautica militare i chiamati alla visita di leva che abbiano una statura di almeno 150 centimetri e che sono risultati idonei, per condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.
Art. 1956 Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare
1. L’obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
Art. 1957 Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
1. Il servizio prestato nell’Esercito italiano, nella Marina militare, nell’Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonché il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di leva. L’equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall’ articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall’ articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria.
2. Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l’equipollenza, l’organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell’ articolo 1965.
Art. 1958 Restrizioni in ordine all’espatrio dei soggetti alla leva
1. A nessuna restrizione è soggetto l’espatrio:
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell’ articolo 1984.
3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare dell’Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell’Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonché per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell’Aeronautica militare, le generalità dell’espatriato, la data di partenza, e la località verso cui è diretto.
4. La facoltà di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, può essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa.
5. L’espatrio degli iscritti dopo l’apertura della loro leva, ovvero dopo l’arruolamento, nonché l’espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorità dipendenti a tal fine delegate.
6. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorità preposte al rilascio verificano che la facoltà di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 4.
7. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorità preposte al rilascio verificano che vi sia l’autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d’ufficio.
Art. 1959 Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l’apertura della leva
1. L’imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l’apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto.
2. Si applica l’articolo 1958 ad eccezione del comma 5.
Art. 1960 Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera
1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.
2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorità consolari, all’estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d’imbarco su navi di bandiera estera.
3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
4. Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.
5. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all’autorità che ha rilasciato il nulla osta.
6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2094.
7. Si applica l’ articolo 1958 ad eccezione del comma 5.
Art. 1961 Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi
1. Gli iscritti di leva sono chiamati alla visita di leva, possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età, e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone la riattivazione della leva può stabilire, fissando i relativi criteri di priorità, che siano chiamati alla visita di leva anche i cittadini italiani e gli apolidi residenti in Italia, di sesso maschile, che alla data della chiamata alla leva abbiano già compiuto il diciannovesimo anno di età e non superato il limite di età previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del servizio militare, nonché, limitatamente al primo anno di riattivazione della leva, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nei trimestri anteriori al trimestre in cui ha luogo la chiamata alla leva, e nel medesimo anno.
2. Coloro che sono dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.
4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nell’articolo 1994, comma 5.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l’impiego comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza.
Capo III
Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei comuni
Art. 1962 Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni
1. Nei casi di riattivazione della leva:
Capo IV
Chiamata alla leva e alle armi nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare
Sezione I
Profili generali
Art. 1963 Sessione di leva
1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un’unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in un diverso momento.
Art. 1964 Apertura della leva
1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indìce la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l’apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell’ articolo 1965, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.
Art. 1965 Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra
1. All’inizio delle operazioni relative a ciascun Comune, il Consiglio di leva proceda alla verifica della lista di leva del Comune stesso.
2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi di coloro che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i nomi di coloro la cui iscrizione sia dal Consiglio ritenuta irregolare.
3 Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V.
4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono:
Art. 1966 Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva
1. Il Consiglio di leva fa pubblicare in tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, a mezzo dell’ufficio di supporto, ed a cura dei comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l’ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.
2. Il modello di manifesto è stabilito con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare e indica i titoli di dispensa, ritardo, rinvio, e le relative modalità, nonché le altre informazioni di cui all’ articolo 1974.
3. Su disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva può stabilire che i chiamati alla leva, se arruolati, verranno chiamati alle armi con cartolina-precetto consegnata in sede di visita di leva, che indicherà giorno e luogo di presentazione.
4. Le emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali, sono tenuti a dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato.
5. Fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 1948, comma 2, gli iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata alla leva.
Art. 1967 Pubblicazione dell’elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva
1. A cura del Sindaco è pubblicato nell’albo pretorio e nel sito informatico del Comune l’elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva con indicazione del giorno di chiamata.
Art. 1968 Attività e provvedimenti del Consiglio di leva
1. Il Consiglio di leva:
Sezione II
Obbligo di presentazione degli iscritti di leva, eccezioni, diritti degli iscritti di leva
Art. 1969 Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni
1. Alle sedute dei Consigli di leva hanno l’obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:
2. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell’ articolo 2079.
Art. 1970 Sospensione dell’esame degli iscritti impediti
1. Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all’esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che ha dato luogo al loro rimando.
Art. 1971 Visita di leva a domicilio
1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.
Art. 1972 Viaggio gratuito per gli iscritti di leva
1. Gli iscritti residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell’ufficio di supporto del Consiglio di leva, di apposito documento, se non già annesso al precetto di chiamata alla leva, che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno su tutta la rete ferroviaria italiana, sugli autoservizi di linea, sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, sui voli nazionali, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.
Art. 1973 Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva
1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell’Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, è assicurato l’alloggio a cura dell’Amministrazione militare.
Art. 1974 Informazione
1. Se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale lo consentono, il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l’elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani e agli apolidi residenti, di sesso maschile, nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di età.
Sezione III
Riforme e rivedibilità
Art. 1975 Regola generale
1. Non sono arruolati gli iscritti che vengono riformati. Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all’impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di statura inferiore al minimo richiesto.
2. L’elenco delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare è recato dal regolamento.
Art. 1976 Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare
1. Prima dell’apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all’obbligo del servizio militare.
2. Al fine di cui al comma 1, i giovani iscritti presentano domanda al Consiglio di leva competente, tramite l’Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda è compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro della difesa e corredata dei documenti prescritti.
3. Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni, il Consiglio di leva procede anche all’esame delle domande inoltrate, ai sensi dei commi 1 e 2, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:
Art. 1977 Riforma senza esame personale
1. Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.
2. Le deformità di cui al comma 1, mutilazioni od infermità sono descritte nell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.
3. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all’esame personale dell’iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.
Art. 1978 Rivedibilità – Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia
1. Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
2. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.
3. In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’organo che presiede alla visita di leva dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli accertamenti del caso.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
6. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento da parte delle competenti autorità sanitarie militari.
7. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati dalla chiamata alle armi, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 1990 e con il procedimento di cui all’articolo 1992.
Art. 1979 Invio in osservazione degli iscritti di leva
1. Per accertare l’esistenza o l’incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l’osservazione non sia prescritta dall’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.
Art. 1980 Dichiarazione di riforma o di rivedibilità
1. I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.
Art. 1981 Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi o in congedo
1. Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all’estero, spetta all’autorità militare pronunciare il provvedimento di riforma.
2. Spetta alla stessa autorità di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.
3. Ai fini del presente articolo, l’arruolato è considerato incorporato: per l’Esercito italiano e l’Aeronautica militare dal momento della presentazione all’autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui è preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell’articolo 2022.
Art. 1982 Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma
1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all’approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare e della leva può annullare o revocare d’ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all’indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l’approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.
Art. 1983 Chiamata a visita di revisione dei formati
1. Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.
Sezione IV
Norme per I soggetti alla leva residenti all’estero
Art. 1984 Iscritti di leva residenti all’estero
1. Gli iscritti di leva residenti all’estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all’articolo 1958, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.
2. Gli iscritti di leva residenti all’estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le suddette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, ovvero al competente comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.
3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.
4. Gli iscritti di leva residenti all’estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione, all’estero o in Patria, con le modalità di cui di cui ai commi da 1 a 3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
Art. 1985 Dispensa per i cittadini residenti all’estero
1. I residenti all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, arruolati senza visita ai sensi dell’ articolo 1984, possono essere dispensati dal presentarsi alle armi.
2. Analoga dispensa di cui al comma 1, può essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età.
3. Il cittadino interessato presenta, tramite l’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2. L’istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell’Autorità ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente.
4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
Art. 1986 Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all’estero
1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’articolo 1985, rimpatriati prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’articolo 1985, rimpatriati o residenti all’estero dopo il raggiungimento dell’età indicata al comma 1, sono collocati in congedo illimitato.
3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, possono essere dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.
4. Gli italiani nati all’estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dall’ articolo 1958, comma 1, lettere a) e b) non perdono il titolo ad ottenere l’arruolamento provvisorio senza visita con dispensa dal presentarsi alle armi o la dispensa dopo l’arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica:
5. Chi non torni all’estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato o prima della scadenza dei termini di cui al comma 4, lettera b), perde i benefici accordatigli per la sua qualità di residente all’estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dall’ articolo 1958, comma 1, lettere a) e b).
Art. 1987 Rimpatrio degli arruolati residenti all’estero
1. I militari residenti all’estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari.
2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente.
3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
Art. 1988 Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio
1. I militari che rimpatriano rinunciano ai benefici delle dispense dal servizio alle armi e delle riduzioni di servizio, salvo quanto disposto dall’ articolo 1986, comma 2.
Art. 1989 Spese a carico del Ministero della difesa
1. Sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa, in favore dei militari residenti all’estero:
Sezione V
Dispense
Art. 1990 Titoli di dispensa dalla ferma di leva
1. Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorità decrescente:
2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.
3. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l’avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
4. Il Ministro della difesa può adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall’ articolo 2067, in ordine all’anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l).
5. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli.
Art. 1991 Criteri per l’applicazione di talune ipotesi di dispensa
1. Ai fini dell’applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all’ articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia:
3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati , i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore età. Per il soggetto adottato dopo la maggiore età i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine.
4. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l’iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e può essere in via provvisoria concesso l’invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell’adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l’ammissione al congedo anticipato.
5. L’ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’articolo 1990 è consentita quando nessun fratello vivente dell’iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di cui all’ articolo 1990, comma 1, lettere e) e f) e può non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o più degli altri casi di cui al comma 1 del citato articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente.
Art. 1992 Procedimento e competenza
1. I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi.
2. Coloro che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all’estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall’ articolo 1985, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all’ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all’arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l’incorporazione. Per i profughi, l’istanza di dispensa è corredata dell’attestazione della qualità di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi già arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all’estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.
3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l’istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l’adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l’accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all’ articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, negli altri casi.
4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare e della leva. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.
5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva.
6. L’elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l’affissione agli albi comunali.
7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, già arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina – precetto, fissata secondo il calendario all’uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
Sezione VI
Ritardi per motivi di studio
Art. 1993 Ambito e procedimento
1. I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l’esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l’ordine di priorità indicato all’ articolo 1994.
2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:
3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l’ordine di priorità indicato all’ articolo 1994, e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.
Art. 1994 Casi di ritardo per motivi di studio
1. Può essere consentito il ritardo della prestazione del servizio di leva per motivi di studio agli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorità:
2. Coloro che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea sono equiparati a coloro che si trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b).
3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a) a c), si applicano anche agli arruolati che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell’Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano.
4. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell’Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l’autorizzazione a soggiornare all’estero per motivi di studio.
5. Coloro la cui domanda sia stata accolta, già arruolati senza visita:
6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che per lo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo accorda e per il raggiungimento dell’età massima, anche per abbandono definitivo degli studi. Chi, fruendo del beneficio del ritardo, abbandona definitivamente gli studi, deve darne comunicazione al competente Consiglio di leva.
7. Coloro la cui domanda non sia stata accolta, già arruolati provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina – precetto, fissata secondo il calendario all’uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
Art. 1995 Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d’istruzione secondaria superiore
1. La domanda di ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere:
2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell’anno successivo.
Art. 1996 Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario
1. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all’articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ottenere il ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettera b), l’arruolato deve dimostrare:
3. Ai fini della concessione del ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.
4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), sono presentate:
5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, o ai quali il ritardo non è accordato, possono essere concessi, al di fuori dei periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che devono sostenere non più di quattro esami di profitto e l’esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono essere avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l’università o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché due giorni per sostenere l’esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
Art. 1997 Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio
1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; essi sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
Sezione VII
Altri rinvii
Art. 1998 Ambito e procedimento
1. I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli 1999, 2000 e 2001 possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l’esaurimento delle procedure relative a dispense, nonché relative a ritardi per motivi di studio. Il rinvio di cui all’ articolo 2002 può essere concesso, se vi è eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all’ articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.
Art. 1999 Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali
1. Può essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia.
Art. 2000 Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che hanno un fratello alle armi
1. Gli arruolati che, all’atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finché il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell’altro caso.