Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1901- 2000

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Art. 1901  Anticipo dell’indennizzo privilegiato aeronautico

1.  Ai superstiti aventi diritto all’indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d’ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell’ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell’evento lesivo.

2.  L’anticipo è concesso sul fondo scorta dell’ente che amministra il personale che ha subito l’incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte è connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo.

 

Art. 1902  Cause di esclusione dell’indennizzo privilegiato aeronautico

1.  L’indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono incorsi in condanna definitiva, che ha avuto per effetto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2.  L’indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell’inizio dell’ostilità fino a quello della loro cessazione.

 

Art. 1903  Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico

1.  La domanda per la concessione dell’indennizzo privilegiato aeronautico deve essere presentata all’Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.

2.  Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

 

Sezione III

Provvidenze alle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere

Art. 1904  Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere

1.  Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:

a)  legge 13 agosto 1980, n. 466;
b)  legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c)  legge 23 novembre 1998, n. 407;
d)  legge 3 agosto 2004, n. 206;
e)  legge 10 ottobre 2005, n. 207.

 

Sezione IV

Provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio

Art. 1905  Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate

1.  Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell’adempimento di compiti assegnati, è concessa un’elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all’incidente con dolo o colpa grave. L’elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.

2.  L’elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell’ordine di priorità:

a)  coniuge e figli;
b)  figli, in mancanza del coniuge;
c)  genitori;
d)  fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell’ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

3.  Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un’invalidità permanente, al danneggiato spetta un’anticipazione sulle somme delle quali l’Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell’anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

4.  Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5.  Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.

 

Art. 1906  Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace

1.  Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di quiescenza di cui all’ articolo 1886.

2.  Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio.

3.  Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall’imposta sul reddito.

 

Art. 1907  Personale esposto a particolari fattori di rischio

1.  I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell’esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall’articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento.

 

Titolo IV

Trattamento di fine servizio

Art. 1908  Trattamento di fine servizio

1.  Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

 

Art. 1909  Computo del servizio comunque prestato

1.  Il servizio militare comunque prestato, ivi compresi i periodi pre-ruolo, è riscattabile ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

 

Art. 1910  Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio

1.  La base contributiva del trattamento di fine servizio è determinata ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

 

Art. 1911  Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio

1.  In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2.  Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».

3.  Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’ articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

 

Art. 1912  Ufficiali dirigenti cessati dall’aspettativa per riduzione dei quadri

1.  Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l’indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all’atto della cessazione.

 

Titolo V

Trattamento previdenziale integrativo

Art. 1913  Fondi previdenziali integrativi

1.  Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d’ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all’articolo 74 del regolamento:

a)  fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;
b)  fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
c)  fondo di previdenza ufficiali dell’Aeronautica militare;
d)  fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;
e)  fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
f)  fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
g)  fondo di previdenza sottufficiali dell’Aeronautica militare.

2.  L’Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d’ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri.

3.  L’iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all’atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.

3-bis.  L’iscrizione d’ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d’autorità nell’Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all’indennità supplementare di cui al comma 1, dell’articolo 1914.

 

Art. 1914  Indennità supplementare

1.  Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare.

2.  L’indennità supplementare è liquidata in base all’aliquota del 2 per cento dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo.

3.  Ai fini della liquidazione dell’indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi è stato versamento del contributo.

4.  Agli ufficiali che ne hanno diritto, l’indennità supplementare è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l’indennità è corrisposta all’atto della cessazione dal servizio.

5.  L’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l’indennità è corrisposta, nell’ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

6.  Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall’iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.

7.  L’indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 1915  Assegno speciale

1.  Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre all’indennità supplementare di cui all’ articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all’atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.

2.  L’assegno speciale:

a)  è soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione;
b)  è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;
c)  non è reversibile.

3.  Le misure annue lorde dell’assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.

 

Art. 1916  Contributi obbligatori degli iscritti

1.  Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913, è pari al 2 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2.  Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità.

3.  L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all’ articolo 1913, comma 2, è versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri a cura dell’Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attività ai sensi dell’ articolo 587.

4.  I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le singole amministrazioni interessate.

 

Art. 1917  Restituzione dei contributi obbligatori

1.  Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all’ articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.

 

Art. 1917-bis  Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli

1.   A far data dall’entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all’articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L’intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli.

 

Art. 1918  Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate

1.  I proventi dei contributi di cui all’ articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’ articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2.  I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.

 

Art. 1919  Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi

1.  L’indennità di cui all’ articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:

a)  trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell’Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
b)  nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3 .

2.  La disposizione di cui all’ articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:

a)  trasferito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione dello Stato;
b)  nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3 .

3.  I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all’atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all’indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l’intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali.

4.  I proventi di cui all’ articolo 1918 possono essere impiegati, nell’ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all’ articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.

 

Art. 1920  Disposizioni applicative

1.  Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le istruzioni tecniche per l’attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.

 

Titolo VI

Decorati dell’Ordine Militare d’Italia e ricompense al valor militare

Capo I

Benefici previdenziali per gli appartenenti all’Ordine Militare d’Italia

Art. 1921  Pensione straordinaria

1.  Alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita dall’ articolo 1922. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.

2.  Il decorato dell’Ordine Militare d’Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest’ultima.

3.  Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.

 

Art. 1922  Entità della pensione straordinaria

1.  La pensione straordinaria di cui all’ articolo 1921 è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:

a)  per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
b)  per il grado di grand’ufficiale, euro 464,81;
c)  per il grado di commendatore, euro 413,16;
d)  per il grado di ufficiale, euro 361,51;
e)  per il grado di cavaliere, euro 309,87.

 

Art. 1923  Limiti alle pensioni straordinarie

1.  Le pensioni straordinarie ai decorati dell’Ordine Militare d’Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:

a)  12, per la classe di cavaliere di gran croce;
b)  25, per la classe di grande ufficiale;
c)  56, per la classe di commendatore;
d)  140, per la classe di ufficiale;
e)  700, per la classe di cavaliere.

2.  Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

3.  Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell’Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

 

Art. 1924  Estensione della pensione straordinaria

1.  La pensione straordinaria di cui all’articolo 1923 è estesa, nella misura ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.

2.  Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali e assimilati.

3.  Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria è concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.

4.  La pensione straordinaria non è cedibile né sequestrabile.

 

Capo II

Ricompense al valor militare

Sezione I

Concessione di ricompense al valor militare

Art. 1925  Assegno straordinario

1.  A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:

a)  medaglia d’oro, euro 2.324,05;
b)  medaglia d’argento, euro 413,16;
c)  medaglia di bronzo, euro 129,11;
d)  croce di guerra, euro 77,46.

2.  Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

 

Art. 1926  Estensione degli assegni straordinari

1.  Gli assegni straordinari di cui all’articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2.  Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l’assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.

3.  L’assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile.

 

Sezione II

Perdita delle ricompense al valor militare

Art. 1927  Reversibilità dei benefici economici

1.  E’ ammessa, a domanda, la reversibilità del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali è stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall’ articolo 1422.

 

Libro ottavo

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Obblighi di leva, sospensione delle chiamate, e casi di ripristino

Art. 1928  Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati

1.  In attuazione dell’articolo 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice.

2.  Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

3.  Per l’ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

4.  L’interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

 

Art. 1929  Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1.  Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2.  Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

a)  se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
b)  se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

3.  Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Capo II

Organi competenti

Art. 1930  Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva

1.  Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare e della leva, sovrintende alle operazioni concernenti:

a)  la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice;
b)  le residue attività amministrative inerenti alla leva militare sospesa.

2.  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformità al titolo II del presente libro.

3.  Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza armata indicato dall’ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All’estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

 

Capo III

Attività per l’eventuale ripristino della leva obbligatoria e per la leva obbligatoria pregressa

Sezione I

Liste di leva

Art. 1931  Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

1.  I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva.

2.  Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3.  Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

 

Art. 1932  Iscrizione nelle liste di leva

1.  Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:

a)  ai giovani di sesso maschile che nell’anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b)  ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva.

2.  Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3.  La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

 

Art. 1933  Domicilio legale

1.  Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a)  i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel comune;
b)  i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
c)  i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d)  i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e)  i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2.  Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

 

Art. 1934  Accertamento dell’età

1.  I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all’iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

2.  I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.

 

Art. 1935  Lista provvisoria di leva

1.  La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

2.  I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l’ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell’iscrizione.

3.  Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l’elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell’albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l’elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

 

Art. 1936  Lista definitiva di leva

1.  Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

2.  Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.

3.  A tali operazioni sovrintende il Sindaco.

4.  Non si applica l’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 1937  Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse

1.  Compiute le operazioni di cui all’articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

Art. 1938  Aggiornamento delle liste di leva

1.  Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l’aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

 

Capo IV

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 1939  Autotutela amministrativa

1.  Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l’autotutela provvedimentale:

a)  l’annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all’ articolo 2078 è di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva;
b)  i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall’interessato entro il quarantacinquesimo anno di età, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare;
c)  le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.

 

Art. 1940  Ricorsi amministrativi e giurisdizionali

1.  Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare e della leva. E’ salva la facoltà dell’interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.

2.  Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3.  Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:

a)  questioni di cittadinanza, di domicilio e di età;
b)  diritti civili o di filiazione.

4.  Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all’autorità giudiziaria militare.

5.  Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva è anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.

 

Art. 1941  Rito innanzi al giudice civile

1.  Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il termine di dieci giorni dall’arruolamento. Entro tale termine il ricorso va notificato all’Amministrazione e depositato nella cancelleria del giudice competente.

2.  La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell’arruolamento sino all’emanazione della sentenza.

3.  Se il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso, il ricorrente è rimandato alla leva successiva in attesa dell’esito del giudizio stesso.

4.  Il ricorso si propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’organo che ha adottato l’atto contestato.

5.  Il Tribunale decide in via di urgenza, in contraddittorio con l’Amministrazione.

6.  La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell’arruolamento.

7.  Contro la stessa è ammesso ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

 

Titolo II

Disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale

Capo I

Ambito applicativo, organi, contingente di leva, norma generale sul procedimento

Art. 1942  Ambito applicativo

1.  Nei casi di riattivazione della leva ai sensi dell’ articolo 1929, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, oltre alle disposizioni del titolo I, si applicano le disposizioni del presente titolo.

 

Art. 1943  Organi della leva – Profili generali

1.  Fermo quanto disposto dall’ articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale:

a)  sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra;
b)  si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a);
c)  è stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti;
d)  sono costituiti uffici di supporto.

2.  Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.

3.  I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva.

4.  Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell’Aeronautica militare e per quella di mare.

5.  Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945.

 

Art. 1944  Consigli di leva per l’arruolamento nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare

1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all’ articolo 1943 non fissa una diversa composizione.

2.  I Consigli per l’arruolamento nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare sono composti:

a)  da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, nel ruolo di presidente;
b)  da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, in veste di periti selettori attitudinali, membri;
c)  dal Sindaco del comune degli iscritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
d)  da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

3.  Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.

4.  Il Consiglio, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare.

5.  Fanno parte del gruppo di periti di cui al comma 4, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero determinato dal Ministro della difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.

6.  Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del Consiglio di leva.

7.  La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

8.  Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l’idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario.

9.  Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

 

Art. 1945  Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all’ articolo 1943 non fissi una diversa composizione.

2.  I Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi sono composti:

a)  da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, con l’incarico di presidente;
b)  da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, con l’incarico di perito selettore attitudinale, membro;
c)  da un ufficiale dell’Esercito italiano in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, con l’incarico di perito selettore attitudinale, membro;
d)  da un ufficiale del Compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

3.  Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.

4.  Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all’arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell’Esercito italiano, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d’incarichi dell’Esercito italiano.

5.  Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente.

6.  La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

7.  Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

 

Art. 1946  Contingente di leva

1.  Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può essere emanato.

2.  Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra l’Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 1947  Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario

1.  Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e finanze, e della giustizia, è fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l’entità complessiva, nell’ambito del contingente di cui all’ articolo 1946, comma 1, degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.

 

Art. 1948  Norma generale sul procedimento

1.  Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:

a)  formazione delle liste di leva;
b)  chiamata alla leva: nell’ambito di detta fase rientrano i subprocedimenti di verifica e aggiornamento delle liste di leva, chiamata alla visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilità;
c)  chiamata alle armi ovvero differimento della chiamata alle armi per rinvio o ritardo, o mancata chiamata alle armi per dispensa o riforma;
d)  collocamento in congedo illimitato;
e)  richiamo;
f)  collocamento in congedo assoluto.

2.  Il Ministro della difesa, con atto di natura non regolamentare, determina le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e, in considerazione della situazione urgente e straordinaria, può, in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze.

3.  Ai sensi dell’ articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio-assenso.

4.  In considerazione della eccezionalità e urgenza determinate dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

a)  non si applicano gli articoli 7810-bis, della legge citata, in tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto;
b)  la chiamata alla leva e la chiamata alle armi sono ordini sottratti all’obbligo di motivazione; per i provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all’ articolo 3 della citata legge, la motivazione può avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari ministeriali, e può essere omessa in caso di assoluta indifferibilità e urgenza;
c)  le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.

 

Capo II

Soggezione alla leva: requisiti, obblighi e limitazioni, termini

Art. 1949  Classi di leva

1.  Ciascuna classe di leva comprende tutti i maschi nati dal primo all’ultimo giorno dell’anno cui la classe stessa si riferisce.

 

Art. 1950  Soggezione alla leva

1.  Sono soggetti alla leva:

a)  i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, salvo il disposto dell’ articolo 1990, comma 1, lettera s);
b)  gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

2.  I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.

3.  I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.

 

Art. 1951  Soggezione alla leva di mare

1.  Sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all’ articolo 1950 in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

a)  siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;
b)  abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell’ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto – ai sensi dell’articolo 68 del codice della navigazione nell’esplicazione delle loro attività;
c)  siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;
d)  abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;
e)  siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o più delle seguenti attività:
1)  costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
2)  armamenti navali militari;
3)  costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l’allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
f)  siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;
g)  abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
h)  siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza – contingente di mare;
i)  siano stati prosciolti dall’arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza – contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d’ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
l)  siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
m)  siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;
n)  siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
o)  siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;
p)  siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell’Associazione nazionale marinai d’Italia;
q)  abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare;
r)  siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

2.  Le operazioni di indagine e di controllo per l’individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

 

Art. 1952  Destinazione alla leva aeronautica

1.  Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica nel limite del relativo contingente, in base a criteri fisio-psico-attitudinali e a titoli di interesse aeronautico.

2.  Per sopperire alle necessità dell’Aeronautica militare di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornisce all’Aeronautica militare, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi.

 

Art. 1953  Età minima e massima

1.  Sono iscritti nelle liste di leva i soggetti obbligati che compiono diciassette anni di età nell’anno di formazione delle liste.

2.  Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano compiuto 18 anni di età, secondo le modalità specificate nell’ articolo 1961.

3.  Gli arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi, sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal giorno dell’arruolamento sino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono:

a)  il quarantacinquesimo anno di età per l’Esercito italiano;
b)  il trentanovesimo anno di età, per la Marina militare; successivamente essi vengono trasferiti di autorità nei ruoli della forza in congedo dell’Esercito italiano per seguire la sorte della loro classe di nascita;
c)  il quarantacinquesimo anno di età, per l’Aeronautica militare, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell’Esercito italiano al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il venticinquesimo anno di età o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la suddetta data.

4.  Fanno eccezione ai limiti di età massima di cui al comma 3 gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le norme che particolarmente li riguardano.

 

Art. 1954  Idoneità morale

1.  Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d’ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’ articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

 

Art. 1955  Idoneità fisica-psichica

1.  Sono arruolati nell’Esercito italiano, nella Marina militare o nell’Aeronautica militare i chiamati alla visita di leva che abbiano una statura di almeno 150 centimetri e che sono risultati idonei, per condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.

 

Art. 1956  Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

1.  L’obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

 

Art. 1957  Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

1.  Il servizio prestato nell’Esercito italiano, nella Marina militare, nell’Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonché il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di leva. L’equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall’ articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall’ articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria.

2.  Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l’equipollenza, l’organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell’ articolo 1965.

 

Art. 1958  Restrizioni in ordine all’espatrio dei soggetti alla leva

1.  A nessuna restrizione è soggetto l’espatrio:

a)  di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui compiono il diciassettesimo di età;
b)  di coloro che espatriano dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età fino all’apertura della leva in ordine alla loro classe di nascita;
c)  di coloro che hanno compiuto la ferma di leva o sono stati dispensati dal compierla.

2.  I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell’ articolo 1984.

3.  In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare dell’Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell’Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonché per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell’Aeronautica militare, le generalità dell’espatriato, la data di partenza, e la località verso cui è diretto.

4.  La facoltà di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, può essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa.

5.  L’espatrio degli iscritti dopo l’apertura della loro leva, ovvero dopo l’arruolamento, nonché l’espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorità dipendenti a tal fine delegate.

6.  In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorità preposte al rilascio verificano che la facoltà di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 4.

7.  In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorità preposte al rilascio verificano che vi sia l’autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d’ufficio.

 

Art. 1959  Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l’apertura della leva

1.  L’imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l’apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto.

2.  Si applica l’articolo 1958 ad eccezione del comma 5.

 

Art. 1960  Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera

1.  Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.

2.  Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorità consolari, all’estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d’imbarco su navi di bandiera estera.

3.  I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.

4.  Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.

5.  I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all’autorità che ha rilasciato il nulla osta.

6.  A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2094.

7.  Si applica l’ articolo 1958 ad eccezione del comma 5.

 

Art. 1961  Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi

1.  Gli iscritti di leva sono chiamati alla visita di leva, possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età, e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone la riattivazione della leva può stabilire, fissando i relativi criteri di priorità, che siano chiamati alla visita di leva anche i cittadini italiani e gli apolidi residenti in Italia, di sesso maschile, che alla data della chiamata alla leva abbiano già compiuto il diciannovesimo anno di età e non superato il limite di età previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del servizio militare, nonché, limitatamente al primo anno di riattivazione della leva, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nei trimestri anteriori al trimestre in cui ha luogo la chiamata alla leva, e nel medesimo anno.

2.  Coloro che sono dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa.

3.  Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.

4.  Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nell’articolo 1994, comma 5.

5.  Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l’impiego comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza.

 

Capo III

Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei comuni

Art. 1962  Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

1.  Nei casi di riattivazione della leva:

a)  fermo quanto disposto dall’ articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;
b)  gli aggiornamenti di cui all’ articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.

 

Capo IV

Chiamata alla leva e alle armi nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare

Sezione I

Profili generali

Art. 1963  Sessione di leva

1.  Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un’unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in un diverso momento.

 

Art. 1964  Apertura della leva

1.  Il Ministro della difesa con proprio decreto indìce la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l’apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell’ articolo 1965, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.

 

Art. 1965  Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra

1.  All’inizio delle operazioni relative a ciascun Comune, il Consiglio di leva proceda alla verifica della lista di leva del Comune stesso.

2.  Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi di coloro che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i nomi di coloro la cui iscrizione sia dal Consiglio ritenuta irregolare.

3  Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V.

4.  Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono:

a)  coloro che, arruolati volontariamente nelle Forze armate o in servizio nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non abbiano compiuto il periodo minimo richiesto per l’equipollenza all’assolvimento dell’obbligo di leva ai sensi dell’ articolo 1957;
b)  i rimandati alla leva in corso per rivedibilità o per legali motivi;
c)  gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione;
d)  i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;
e)  i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata in autotutela;
f)  coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;
g)  gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

 

Art. 1966  Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva

1.  Il Consiglio di leva fa pubblicare in tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, a mezzo dell’ufficio di supporto, ed a cura dei comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l’ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.

2.  Il modello di manifesto è stabilito con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare e indica i titoli di dispensa, ritardo, rinvio, e le relative modalità, nonché le altre informazioni di cui all’ articolo 1974.

3.  Su disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva può stabilire che i chiamati alla leva, se arruolati, verranno chiamati alle armi con cartolina-precetto consegnata in sede di visita di leva, che indicherà giorno e luogo di presentazione.

4.  Le emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali, sono tenuti a dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato.

5.  Fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 1948, comma 2, gli iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata alla leva.

 

Art. 1967  Pubblicazione dell’elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva

1.  A cura del Sindaco è pubblicato nell’albo pretorio e nel sito informatico del Comune l’elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva con indicazione del giorno di chiamata.

 

Art. 1968  Attività e provvedimenti del Consiglio di leva

1.  Il Consiglio di leva:

a)  effettua le operazioni di cui all’ articolo 1965;
b)  cancella i deceduti dalle liste di leva;
c)  pronuncia l’esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1954;
d)  pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 1976;
e)  pronuncia l’arruolamento provvisorio senza visita degli iscritti di leva residenti all’estero, e degli iscritti di leva che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio;
f)  riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 1977;
g)  decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, rientranti nella sua competenza, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta;
h)  provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano essere respinte, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta;
i)  provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte;
l)  trasmette alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;
m)  procede all’esame personale di tutti coloro che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da a) a l) per non essere sottoposti a visita;
n)  pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro nei cui confronti risultino, a seguito di esame personale, esservene i presupposti;
o)  convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva;
p)  pronuncia l’arruolamento nell’Esercito italiano di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare;
q)  pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all’esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;
r)  invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;
s)  fornisce al comandante del competente comando militare, per gli arruolati nell’Esercito italiano, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

 

Sezione II

Obbligo di presentazione degli iscritti di leva, eccezioni, diritti degli iscritti di leva

Art. 1969  Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

1.  Alle sedute dei Consigli di leva hanno l’obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:

a)  coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b)  coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell’ articolo 1970;
c)  coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell’ articolo 1971;
d)  coloro che risiedono all’estero, per i quali ricorrono i presupposti per l’arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell’ articolo 1984;
e)  coloro che sono stati già riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell’ articolo 1976;
f)  coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all’ articolo 1977;
g)  coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita;

2.  I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell’ articolo 2079.

 

Art. 1970  Sospensione dell’esame degli iscritti impediti

1.  Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all’esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che ha dato luogo al loro rimando.

 

Art. 1971  Visita di leva a domicilio

1.  I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.

 

Art. 1972  Viaggio gratuito per gli iscritti di leva

1.  Gli iscritti residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell’ufficio di supporto del Consiglio di leva, di apposito documento, se non già annesso al precetto di chiamata alla leva, che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno su tutta la rete ferroviaria italiana, sugli autoservizi di linea, sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, sui voli nazionali, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.

 

Art. 1973  Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

1.  Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell’Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, è assicurato l’alloggio a cura dell’Amministrazione militare.

 

Art. 1974  Informazione

1.  Se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale lo consentono, il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l’elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani e agli apolidi residenti, di sesso maschile, nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di età.

 

Sezione III

Riforme e rivedibilità

Art. 1975  Regola generale

1.  Non sono arruolati gli iscritti che vengono riformati. Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all’impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di statura inferiore al minimo richiesto.

2.  L’elenco delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare è recato dal regolamento.

 

Art. 1976  Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare

1.  Prima dell’apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all’obbligo del servizio militare.

2.  Al fine di cui al comma 1, i giovani iscritti presentano domanda al Consiglio di leva competente, tramite l’Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda è compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro della difesa e corredata dei documenti prescritti.

3.  Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni, il Consiglio di leva procede anche all’esame delle domande inoltrate, ai sensi dei commi 1 e 2, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:

a)  la riforma senza esame personale di quelli che sulla base della documentazione presentata vengono riconosciuti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici. Tali imperfezioni o infermità sono descritte nell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento;
b)  il rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli altri casi.

 

Art. 1977  Riforma senza esame personale

1.  Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.

2.  Le deformità di cui al comma 1, mutilazioni od infermità sono descritte nell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.

3.  Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all’esame personale dell’iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.

 

Art. 1978  Rivedibilità – Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia

1.  Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.

2.  Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

3.  In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’organo che presiede alla visita di leva dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli accertamenti del caso.

4.  Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2.

5.  I soggetti di cui al comma 4 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

6.  Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento da parte delle competenti autorità sanitarie militari.

7.  Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati dalla chiamata alle armi, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 1990 e con il procedimento di cui all’articolo 1992.

 

Art. 1979  Invio in osservazione degli iscritti di leva

1.  Per accertare l’esistenza o l’incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l’osservazione non sia prescritta dall’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.

 

Art. 1980  Dichiarazione di riforma o di rivedibilità

1.  I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

 

Art. 1981  Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi o in congedo

1.  Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all’estero, spetta all’autorità militare pronunciare il provvedimento di riforma.

2.  Spetta alla stessa autorità di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.

3.  Ai fini del presente articolo, l’arruolato è considerato incorporato: per l’Esercito italiano e l’Aeronautica militare dal momento della presentazione all’autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui è preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell’articolo 2022.

 

Art. 1982  Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma

1.  La Direzione generale della previdenza militare e della leva può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all’approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.

2.  Fermo quanto disposto dall’articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare e della leva può annullare o revocare d’ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all’indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l’approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.

 

Art. 1983  Chiamata a visita di revisione dei formati

1.  Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.

 

Sezione IV

Norme per I soggetti alla leva residenti all’estero

Art. 1984  Iscritti di leva residenti all’estero

1.  Gli iscritti di leva residenti all’estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all’articolo 1958, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.

2.  Gli iscritti di leva residenti all’estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le suddette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, ovvero al competente comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.

3.  Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

4.  Gli iscritti di leva residenti all’estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione, all’estero o in Patria, con le modalità di cui di cui ai commi da 1 a 3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

 

Art. 1985  Dispensa per i cittadini residenti all’estero

1.  I residenti all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, arruolati senza visita ai sensi dell’ articolo 1984, possono essere dispensati dal presentarsi alle armi.

2.  Analoga dispensa di cui al comma 1, può essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età.

3.  Il cittadino interessato presenta, tramite l’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2. L’istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell’Autorità ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente.

4.  In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

 

Art. 1986  Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all’estero

1.  I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’articolo 1985, rimpatriati prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

2.  I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’articolo 1985, rimpatriati o residenti all’estero dopo il raggiungimento dell’età indicata al comma 1, sono collocati in congedo illimitato.

3.  I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell’articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, possono essere dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

4.  Gli italiani nati all’estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dall’ articolo 1958, comma 1, lettere a) e b) non perdono il titolo ad ottenere l’arruolamento provvisorio senza visita con dispensa dal presentarsi alle armi o la dispensa dopo l’arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica:

a)  per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;
b)  per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi.

5.  Chi non torni all’estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato o prima della scadenza dei termini di cui al comma 4, lettera b), perde i benefici accordatigli per la sua qualità di residente all’estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dall’ articolo 1958, comma 1, lettere a) e b).

 

Art. 1987  Rimpatrio degli arruolati residenti all’estero

1.  I militari residenti all’estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari.

2.  I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente.

3.  Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

 

Art. 1988  Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio

1.  I militari che rimpatriano rinunciano ai benefici delle dispense dal servizio alle armi e delle riduzioni di servizio, salvo quanto disposto dall’ articolo 1986, comma 2.

 

Art. 1989  Spese a carico del Ministero della difesa

1.  Sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa, in favore dei militari residenti all’estero:

a)  le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all’estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonché quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all’estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa; tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari;
b)  le spese di viaggio, per una sola volta nel corso della ferma, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all’estero nel Paese di residenza;
c)  le spese di viaggio per il ritorno all’estero, dopo ultimati gli obblighi di leva.

 

Sezione V

Dispense

Art. 1990  Titoli di dispensa dalla ferma di leva

1.  Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorità decrescente:

a)  cittadino italiano residente all’estero che si trova nelle condizioni indicate nell’ articolo 1986, commi 2 e 3;
b)  soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un periodi di rivedibilità, per il quale ricorrano le condizioni di cui all’ articolo 1978, comma 7;
c)  profugo di cui all’ articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 763; chi fruisce già di dispensa in qualità di residente all’estero, può conseguire la dispensa in qualità di profugo, in caso di rimpatrio prima del compimento del trentesimo anno di età; chi rimpatria dopo tale età è collocato in congedo illimitato;
d)  orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
e)  con prole;
f)  unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi della normativa vigente;
g)  unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell’arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
h)  unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
i)  vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica;
l)  fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
m)  difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;
n)  responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;
o)  minor indice di idoneità somatico – funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
p)  cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali;
q)  titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Università dell’Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
r)  conseguimento del diploma di maturità presso i licei militari;
s)  soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della propria classe, se, per compiere la leva, deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.

2.  Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.

3.  In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l’avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

4.  Il Ministro della difesa può adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall’ articolo 2067, in ordine all’anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l).

5.  A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli.

 

Art. 1991  Criteri per l’applicazione di talune ipotesi di dispensa

1.  Ai fini dell’applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all’ articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo.

2.  Devono considerarsi non esistenti in famiglia:

a)  gli affetti da imperfezioni o deformità fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b)  coloro che, per sopraggiunte infermità permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attività lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attività;
c)  gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall’ultimo luogo di residenza, purché ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall’Arma dei carabinieri, e, per i residenti all’estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare;
d)  i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;
e)  il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza più provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purché ciò risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall’Arma dei carabinieri;
f)  i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo di cui l’iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l’iscritto stesso dovrà essere avviato alle armi con la prima chiamata che avrà luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.

3.  Ai figli legittimi  sono equiparati i figli legittimati , i figli naturali  riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore età. Per il soggetto adottato dopo la maggiore età i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine.

4.  Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l’iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e può essere in via provvisoria concesso l’invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell’adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l’ammissione al congedo anticipato.

5.  L’ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’articolo 1990 è consentita quando nessun fratello vivente dell’iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di cui all’ articolo 1990, comma 1, lettere e) e f) e può non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o più degli altri casi di cui al comma 1 del citato articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente.

 

Art. 1992  Procedimento e competenza

1.  I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi.

2.  Coloro che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all’estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall’ articolo 1985, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all’ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all’arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l’incorporazione. Per i profughi, l’istanza di dispensa è corredata dell’attestazione della qualità di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi già arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all’estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.

3.  Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l’istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l’adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l’accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all’ articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, negli altri casi.

4.  Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare e della leva. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.

5.  Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva.

6.  L’elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l’affissione agli albi comunali.

7.  Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, già arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina – precetto, fissata secondo il calendario all’uopo fissato dal Consiglio di leva competente.

 

Sezione VI

Ritardi per motivi di studio

Art. 1993  Ambito e procedimento

1.  I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l’esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l’ordine di priorità indicato all’ articolo 1994.

2.  Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:

a)  respingono le istanze inammissibili o infondate;
b)  inviano alla Direzione generale della previdenza militare e della leva le istanze fondate.

3.  La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l’ordine di priorità indicato all’ articolo 1994, e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.

 

Art. 1994  Casi di ritardo per motivi di studio

1.  Può essere consentito il ritardo della prestazione del servizio di leva per motivi di studio agli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorità:

a)  frequentano l’ultimo triennio del corso d’istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso, purché non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età; tale ritardo non può essere concesso più di tre volte; coloro che hanno fruito di tre ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere b) e c);
b)  frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute; tale ritardo va chiesto di anno in anno e può essere chiesto:
1)  fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni;
2)  fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
3)  fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
4)  fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni;
c)  essendo già in possesso del diploma di laurea, sono iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute, purché non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età.

2.  Coloro che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea sono equiparati a coloro che si trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b).

3.  I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a) a c), si applicano anche agli arruolati che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell’Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano.

4.  I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell’Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l’autorizzazione a soggiornare all’estero per motivi di studio.

5.  Coloro la cui domanda sia stata accolta, già arruolati senza visita:

a)  sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; gli idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata;
b)  possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell’anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell’ultimo trimestre dello stesso anno, ferma la possibilità di chiedere ulteriori ritardi a cui si abbia titolo.

6.  Il beneficio del ritardo cessa, oltre che per lo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo accorda e per il raggiungimento dell’età massima, anche per abbandono definitivo degli studi. Chi, fruendo del beneficio del ritardo, abbandona definitivamente gli studi, deve darne comunicazione al competente Consiglio di leva.

7.  Coloro la cui domanda non sia stata accolta, già arruolati provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina – precetto, fissata secondo il calendario all’uopo fissato dal Consiglio di leva competente.

 

Art. 1995  Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d’istruzione secondaria superiore

1.  La domanda di ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere:

a)  corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l’esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a);
b)  presentata entro il 30 settembre dell’anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i nati nell’ultimo trimestre dell’anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva.

2.  Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell’anno successivo.

 

Art. 1996  Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario

1.  I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all’articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2.  Per ottenere il ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettera b), l’arruolato deve dimostrare:

a)  per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
b)  per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
c)  per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
d)  per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.

3.  Ai fini della concessione del ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.

4.  Le domande di ritardo per i motivi di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), sono presentate:

a)  non oltre il 30 settembre dell’anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al primo anno, corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;
b)  non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli anni successivi, essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall’università o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.

5.  Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, o ai quali il ritardo non è accordato, possono essere concessi, al di fuori dei periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.

6.  Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che devono sostenere non più di quattro esami di profitto e l’esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono essere avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l’università o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché due giorni per sostenere l’esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

 

Art. 1997  Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio

1.  Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; essi sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

 

Sezione VII

Altri rinvii

Art. 1998  Ambito e procedimento

1.  I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli 19992000 e 2001 possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l’esaurimento delle procedure relative a dispense, nonché relative a ritardi per motivi di studio. Il rinvio di cui all’ articolo 2002 può essere concesso, se vi è eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all’ articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).

2.  Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l’ammissibilità e l’accoglibilità e che:

a)  respingono le istanze inammissibili o infondate;
b)  inviano alla Direzione generale della previdenza militare e della leva le istanze fondate.

3.  La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.

 

Art. 1999  Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali

1.  Può essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia.

 

Art. 2000  Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che hanno un fratello alle armi

1.  Gli arruolati che, all’atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finché il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell’altro caso.