Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1201- 1300

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Art. 1201  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)  tenente: 4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l’equipollenza;
c)  capitano: 4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;
d)  tenente colonnello: 2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell’organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

(….ABROGATO)

 

Art. 1202  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  7 o 8 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno;
b)  1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno;
c)  1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione il terzo anno;
d)  2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione.

2.  Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

3.  Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni. (….ABROGATO)

 

Art. 1203  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:  

a)  sottotenente;
b)  tenente;
c)  capitano;
d)  maggiore;
e)  tenente colonnello;
f)  colonnello;
g)  brigadiere generale;
h)  generale ispettore;
i)  generale ispettore capo.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 228 unità.

3.  In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (….ABROGATO)

 

Art. 1204  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  capitano: 7 anni;
b)  tenente colonnello:
1)  6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2)  8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3)  15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c)  colonnello: 6 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 4 anni;
b)  tenente: 4 anni;
c)  capitano: 10 anni;
d)  maggiore: 4 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1205  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)  tenente: aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e superare il corso applicativo;
c)  capitano: 4 anni presso un servizio sanitario di ente dell’organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell’organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente;
d)  tenente colonnello: 2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell’organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

(….ABROGATO)

 

Art. 1206  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  6 da attribuire a capitani;
b)  1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno;
c)  1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
d)  1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno.

2.  Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

3.  Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni. (….ABROGATO)

 

Art. 1207  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica prevede i seguenti gradi gerarchici:  

a)  sottotenente;
b)  tenente;
c)  capitano;
d)  maggiore;
e)  tenente colonnello;
f)  colonnello.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 445 unità.   (….ABROGATO)

 

Art. 1208  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  capitano: 8 anni;
b)  tenente colonnello: 8 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 6 anni;
c)  capitano: 11 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1209  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b)  tenente: 4 anni in reparti di volo;
c)  capitano: 6 anni in reparti di volo; superare i corsi previsti dal regolamento;
d)  tenente colonnello: 4 anni in reparti di volo.

(….ABROGATO)

 

Art. 1210  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
b)  2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.

(….ABROGATO)

 

Art. 1211  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:  

a)  sottotenente;
b)  tenente;
c)  capitano;
d)  maggiore;
e)  tenente colonnello;
f)  colonnello.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.325 unità.   (….ABROGATO)

 

Art. 1212  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  capitano: 8 anni;
b)  tenente colonnello: 7 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 6 anni;
c)  capitano: 11 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1213  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b)  tenente: 4 anni in enti dell’organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente;
c)  capitano: 3 anni di enti o reparti dell’organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

(….ABROGATO)

 

Art. 1214  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  39 da attribuire a capitani;
b)  5 o 6 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.

(….ABROGATO)

 

Art. 1215  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:  

a)  sottotenente;
b)  tenente;
c)  capitano;
d)  maggiore;
e)  tenente colonnello;
f)  colonnello.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 815 unità.   (….ABROGATO)

 

Art. 1216  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  capitano: 8 anni;
b)  tenente colonnello: 7 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 6 anni;
c)  capitano: 11 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1217  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b)  tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
c)  capitano: 3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

(….ABROGATO)

 

Art. 1218  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  24 da attribuire a capitani;
b)  3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.

(….ABROGATO)

 

Art. 1219  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:  

a)  sottotenente;
b)  tenente;
c)  capitano;
d)  maggiore;
e)  tenente colonnello;
f)  colonnello.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 227 unità.   (….ABROGATO)

 

Art. 1220  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  capitano: 8 anni;
b)  tenente colonnello: 7 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 6 anni;
c)  capitano: 11 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1221  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento;
b)  tenente: 4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell’organizzazione di vertice, intermedia o periferica;
c)  capitano: 3 anni presso ente dell’organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili; superare i corsi previsti dal regolamento.

(….ABROGATO)

 

Art. 1222  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno;
b)  2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.

(….ABROGATO)

 

Art. 1223  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:  

a)  sottotenente;
b)  tenente;
c)  capitano;
d)  maggiore;
e)  tenente colonnello;
f)  colonnello.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 170 unità.   (….ABROGATO)

 

Art. 1224  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  capitano: 8 anni;
b)  tenente colonnello: 7 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 6 anni;
c)  capitano: 11 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1225  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
b)  capitano: 3 anni presso un ente dell’organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie; superare i corsi previsti dal regolamento.

(….ABROGATO)

 

Art. 1226  Promozioni a scelta nel grado superiore 

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 5 da attribuire a capitani. 

2.  Le promozioni da attribuire a tenenti colonnelli sono una ogni due anni. (….ABROGATO)

 

Capo X

Avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

Art. 1226-bis  Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.   Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.

 

Art. 1227  Estensione di norme ai fini dell’avanzamento

1.  Agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a)  articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b)  articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c)  articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
d)  articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93;
e)  l’articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2.  Ai soli fini dell’avanzamento, ai capitani dell’Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell’ articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

 

Art. 1228  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a)  sottotenente: 102;
b)  tenente: 204;
c)  capitano: 350;
d)  maggiore: 245;
e)  tenente colonnello: 568;
f)  colonnello: 321;
g)  generale di brigata: 61;
h)  generale di divisione: 20;
i)  generale di corpo d’armata: 10.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale è di 1.881 unità. (….ABROGATO)

 

Art. 1229  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  tenente colonnello:
1)  5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
2)  7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
3)  13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
b)  colonnello: 6 anni;
c)  generale di brigata: 4 anni;
d)  generale di divisione: 3 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 4 anni;
c)  capitano: 7 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1230  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando, i titoli e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: superare il corso di applicazione;
b)  tenente: aver conseguito il diploma di laurea;
c)  tenente colonnello: 4 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano;
d)  colonnello: 2 anni di comando provinciale o incarico equipollente.

(….ABROGATO)

 

Art. 1231  Mancato conseguimento del diploma di laurea

1.  Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell’anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l’eventuale periodo residuo di ferma contratta.

 

Art. 1232  Promozioni a scelta nel grado superiore

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a)  14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
b)  10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
c)  5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
d)  8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
e)  4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f)  2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.

(….ABROGATO)

 

Art. 1233  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a)  sottotenente: 96;
b)  tenente: 240;
c)  capitano: 440;
d)  maggiore: 220;
e)  tenente colonnello: 475;
f)  colonnello: 35.

2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale è di 1.506 unità. (….ABROGATO)

 

Art. 1234  Periodi di permanenza minima nel grado

(ABROGATO…)1.  L’anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7. 

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  sottotenente: 2 anni;
b)  tenente: 5 anni;
c)  capitano: 10 anni;
d)  maggiore: 5 anni.

(….ABROGATO)

 

Art. 1235  Requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)  sottotenente: superare il corso di applicativo;
b)  tenente colonnello: 2 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), o di incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano.

(….ABROGATO)

 

Art. 1236  Promozioni a scelta nel grado superiore

(ABROGATO…)1.  Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.  (….ABROGATO)

 

Art. 1237  Articolazione della carriera

(ABROGATO…)1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici:

a)  tenente;
b)  capitano;
c)  maggiore;
d)  tenente colonnello;
e)  colonnello;
f)  generale di brigata;
g)  generale di divisione.

2.  La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello è complessivamente di 376 unità.

3.  La consistenza organica per il grado di colonnello, stabilita complessivamente in 30 unità, è ripartita secondo le seguenti specialità:

a)  medicina e farmacia: 9;
b)  veterinaria: 1;
c)  amministrazione: 9;
d)  commissariato: 1;
e)  investigazioni scientifiche: 3;
f)  telematica: 4;
g)  genio: 2;
h)  psicologia: 1.

4.  La consistenza organica per il grado di generale di brigata, stabilita complessivamente in 3 unità, è ripartita secondo i seguenti comparti:

a)  sanitario: 1;
b)  amministrativo: 1;
c)  tecnico scientifico e psicologico: 1.

5.  La consistenza organica per il grado di generale di divisione è stabilita in una unità.

6.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico è di 410 unità. (….ABROGATO)

 

Art. 1238  Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l’avanzamento

(ABROGATO…)1.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  tenente colonnello: 8 anni;
b)  colonnello: 5 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  tenente: un anno;
b)  capitano: 8 anni;
c)  maggiore: 7 anni.

3.  I tenenti per poter essere promossi al grado di capitano devono superare il corso formativo. (….ABROGATO)

 

Art. 1239  Promozioni a scelta nel grado superiore

(ABROGATO…)1.  Le promozioni annuali a scelta al grado di colonnello, per l’intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l’ordine sotto indicato:

a)  amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel secondo anno;
b)  commissariato: una promozione ogni otto anni;
c)  medici e farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; una promozione nel secondo, terzo e quarto anno;
d)  veterinaria: una promozione ogni otto anni;
e)  investigazioni scientifiche: ciclo di otto anni con una promozione ogni tre anni: al primo, quarto e settimo anno;
f)  telematica: ciclo di quattro anni con una promozione al primo e al terzo anno e nessuna promozione al secondo e quarto anno;
g)  genio: una promozione ogni quattro anni;
h)  psicologia: una promozione ogni otto anni.

I cicli di promozione partono dal 2007.

2.  Le promozioni da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di quattro anni:

a)  una promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo il seguente ordine: amministrativo; sanitario; tecnico, scientifico e psicologico;
b)  nessuna promozione nel quarto anno.

3.  Le promozioni da attribuire a generale di brigata avvengono una ogni tre anni. (….ABROGATO)

 

Capo XI

Avanzamento degli ufficiali ausiliari

Sezione I

Ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento

Art. 1240  Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

1.  I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

 

Art. 1241  Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento

1.  L’avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalità previste per gli ufficiali in congedo.

 

Sezione II

Ufficiali piloti e navigatori di complemento

Art. 1242  Aliquote di valutazione

1.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l’avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l’impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall’ articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

2.  Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l’anzianità di servizio prevista all’ articolo 1243.

3.  I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall’ articolo 1243.

 

Art. 1243  Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

1.  Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell’avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d’imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.

2.  I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.

3.  Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:

a)  se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;
b)  se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.

 

Art. 1244  Estensione di norme

1.  Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.

 

Art. 1245  Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea

1.  Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.

 

Capo XII

Avanzamento degli ufficiali in congedo

Sezione I

Norme comuni

Art. 1246  Categorie di ufficiali in congedo

1.  Nelle categorie degli ufficiali in congedo l’avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

2.  L’avanzamento ha luogo ad anzianità.

 

Art. 1247  Aliquote di ruolo per la valutazione

1.  Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

 

Art. 1248  Idoneità al servizio militare incondizionato

1.  L’ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all’articolo 1247 non può essere valutato per l’avanzamento se non è stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

 

Art. 1249  Cause di sospensione della valutazione o della promozione

1.  Per l’ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all’articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall’ articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

 

Art. 1250  Promozioni

1.  Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

2.  Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all’anno seguente.

3.  Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

 

Sezione II

Ufficiali in ausiliaria

Art. 1251  Grado massimo

1.  L’avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

 

Art. 1252  Requisiti per l’avanzamento

1.  L’ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l’avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l’avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

2.  Se per l’avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l’ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l’avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

3.  I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell’ausiliaria.

 

Art. 1253  Promozioni

1.  L’ufficiale in ausiliaria che è giudicato idoneo all’avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

2.  Non costituisce ostacolo alla promozione dell’ufficiale in ausiliaria l’esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all’avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.

 

Sezione III

Ufficiali di complemento

Art. 1254  Grado massimo

1.  L’avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

 

Art. 1255  Requisiti per l’avanzamento

1.  L’ufficiale di complemento per essere valutato per l’avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo.

2.  L’esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.

3.  E’ dispensato dal compiere il corso e l’esperimento pratico l’ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.

 

Art. 1256  Promozioni

1.  L’ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

2.  Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l’esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all’avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.

 

Art. 1257  Promozione degli ufficiali

1.  I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l’avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all’ articolo 1247.

2.  Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell’Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell’Arma dei carabinieri.

3.  Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell’ articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

4.  Non costituisce ostacolo alla promozione l’esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all’avanzamento o per i quali è stata sospesa la valutazione o la promozione.

5.  Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l’avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.

 

Sezione IV

Requisiti speciali per l’avanzamento degli ufficiali di complemento

Art. 1258  Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;
b)  tenente: corso di aggiornamento per ufficiali; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;
c)  sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento .

2.  I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;
b)  capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;
c)  tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.

3.  Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.

 

Art. 1259  Ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell’Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
b)  tenente: corso di aggiornamento per ufficiali dell’Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
c)  sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali dell’Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento .

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1260  Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico;
b)  sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento .

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1261  Ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito italiano

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;
b)  capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile;
c)  tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
d)  sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile.

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1262  Ufficiali del Corpo di commissariato dell’Esercito italiano

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo;
b)  capitano e tenente: corso di aggiornamento;
c)  sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento .

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1263  Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

1.  Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

 

Art. 1264  Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

1.  Per l’avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.

2.  I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

a)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;
b)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
c)  capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;
(ABROGATO…)d)  tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico .(….ABROGATO)

 

Art. 1265  Ufficiali del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo;
b)  capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo;
c)  tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni.

2.  I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego;
b)  capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo;
c)  tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.

 

Art. 1266  Ufficiali del ruolo delle armi dell’Aeronautica militare

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi dell’Aeronautica militare;
b)  capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto;
c)  tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto.

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1267  Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso una direzione di commissariato;
b)  capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto o una direzione di commissariato;
c)  tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto.

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1268  Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare;
b)  capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell’Aeronautica militare;
c)  tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

 

Art. 1269  Ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:

a)  maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione;
b)  capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale;
c)  tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale;
d)  sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri, ai fini dell’avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.

 

Sezione V

Ufficiali della riserva

Art. 1270  Grado massimo

1.  L’avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l’ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

 

Art. 1271  Requisiti per l’avanzamento

1.  L’ufficiale della riserva per essere valutato per l’avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d’imbarco prescritti dal presente codice.

2.  Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d’imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall’ articolo 1252, commi 1 e 2.

 

Art. 1272  Promozioni

1.  L’ufficiale della riserva giudicato idoneo all’avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.

2.  Non costituisce ostacolo alla promozione l’esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all’avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.

 

Capo XIII

Avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1273  Avanzamento a scelta

1.  L’avanzamento a scelta dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’ articolo 1059.

2.  Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell’avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:

a)  il primo terzo del personale appartenente:
1)  ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell’anno di inserimento in aliquota;
2)  ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall’articolo 1285;
b)  il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:
1)   la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
2)  la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3.  Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

4.  Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

(ABROGATO…)5.  Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.  (….ABROGATO)

 

Art. 1274  Condizioni particolari per l’avanzamento

1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.

1-bis.   Per l’avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.

2.  Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l’avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.

 

Art. 1275  Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

1.  Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2.  Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

3.  I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4.  Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l’esonero dall’obbligo del periodo minimo d’imbarco per l’avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5.  I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l’avanzamento prescritte dal presente codice.

6.  Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

6-bis.  Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.

 

Sezione II

Profilo di carriera dei marescialli

Art. 1276  Articolazione della carriera

1.  Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:

a)  maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare;
b)  maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare;
c)  maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare;
d)  primo maresciallo;
d-bis)  luogotenente .

2.  Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.

 

Art. 1277  Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento avviene:

a)  ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b)  a scelta, per il grado di primo maresciallo e luogotenente;
(ABROGATO…)c)  a scelta per esami per il grado di primo maresciallo .(….ABROGATO)

 

Art. 1278  Periodi minimi di permanenza nel grado

1.  Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:

a)   8 anni per l’avanzamento al grado di primo maresciallo;
b)  8 anni per l’avanzamento al grado di luogotenente.

(ABROGATO…)2.  Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4 anni.  (….ABROGATO)

3.  Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:

a)  2 anni per l’avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
b)  7 anni per l’avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.

 

Art. 1279  Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli dell’Esercito italiano

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell’Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo.

2.  Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

 

Art. 1280  Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

1.  Oltre a quanto disposto dall’ articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2.  I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b)  tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c)  supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;
d)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3.  I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b)  tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c)  supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
d)  nocchieri di porto: 3 anni;
e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

4.  I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;
b)  tecnici del sistema di combattimento: un anno;
c)  nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;
d)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

5.  I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

 

Art. 1281  Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli dell’Aeronautica militare

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento dei marescialli dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono così determinati:

a)  da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe;
b)  da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.

 

Art. 1282  Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  All’avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:

a)   che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b);
b)   iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.

2.  I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell’ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.

3.  Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all’articolo 2207.

4.  La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059.

5.  Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b).

 

Sezione III

Profilo di carriera dei sergenti

Art. 1283  Articolazione della carriera

1.  Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:

a)  sergente;
b)  sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c)  sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.

1-bis.   Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.

 

Art. 1284  Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento avviene:

a)  ad anzianità, per il grado di sergente maggiore e corrispondenti;
b)  a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.

 

Art. 1285  Periodi di permanenza minima nel grado

1.  Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 4 anni.

2.  Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 5 anni.

 

Art. 1286  Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito italiano

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.

2.  Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

 

Art. 1287  Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

1.  Oltre a quanto disposto dall’ articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2.  I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;
b)  tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c)  supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
d)  nocchieri di porto: 3 anni
e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3.  I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)  nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
b)  tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c)  supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;
d)  nocchieri di porto: 6 anni;
e)  incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

3-bis.  Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

4.  I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

 

Art. 1288  Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.

 

Capo XIV

Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1289  Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti

1.  L’avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’ articolo 1059.

 

Art. 1290  Condizioni per l’avanzamento

1.  Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi.

2.  Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l’avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.

 

Sezione II

Profilo di carriera degli ispettori

Art. 1291  Articolazione della carriera

1.  Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a)  maresciallo;
b)  maresciallo ordinario;
c)  maresciallo capo;
d)  maresciallo maggiore;
d-bis)  luogotenente .

2.  Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.

 

Art. 1292  Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento avviene:

a)  ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b)  a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente;
(ABROGATO…)c)  a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza .(….ABROGATO)

 

Art. 1293  Periodi minimi di permanenza nel grado

1.  Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:

a)  8 anni per l’avanzamento a maresciallo maggiore;
b)  8 anni per l’avanzamento a luogotenente.

(ABROGATO…)2.  Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 4 anni.  (….ABROGATO)

3.  Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:

a)  2 anni per l’avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
b)  7 anni per l’avanzamento al grado di maresciallo capo.

 

Art. 1294  Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli capo

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.

2.  Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 1295  Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore

1.   Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono così determinate:

a)  il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293;
b)  i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:
1)  la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2)   la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1).

2.   I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.

 

Art. 1295-bis  Avanzamento a scelta al grado di luogotenente

1.  I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento “a scelta” sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.

2.   All’avanzamento “a scelta” al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori:

a)  che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
b)  iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

3.   Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico del ruolo ispettori e periti dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2.

4.  La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.

5.  Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all’articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell’anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.

 

Art. 1296  Avanzamento a sottotenente

1.  I luogotenenti dell’Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d’istituto nel grado di sottotenente del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

2.  La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.

 

Sezione III

Profilo di carriera dei sovrintendenti

Art. 1297  Articolazione della carriera

1.  Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a)  vice brigadiere;
b)  brigadiere;
c)  brigadiere capo.

1-bis.  Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.

 

Art. 1298  Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.

 

Art. 1299  Periodi minimi di permanenza nel grado

1.  Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.

 

Art. 1300  Avanzamento a scelta dei sovrintendenti

(ABROGATO…)1.  Nell’avanzamento «a scelta» le promozioni da conferire sono così determinate:

a)  il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dall’ articolo 1299;
b)  i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:
1)  la prima metà è promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’ articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2)  la seconda metà, previa nuova valutazione, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’ articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

2.  I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’ articolo 1051, nell’avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1. (….ABROGATO)