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Art. 1201 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1202 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni. (….ABROGATO)
Art. 1203 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 228 unità.
3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (….ABROGATO)
Art. 1204 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1205 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1206 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni. (….ABROGATO)
Art. 1207 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 445 unità. (….ABROGATO)
Art. 1208 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1209 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1210 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
(….ABROGATO)
Art. 1211 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.325 unità. (….ABROGATO)
Art. 1212 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1213 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1214 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
(….ABROGATO)
Art. 1215 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 815 unità. (….ABROGATO)
Art. 1216 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1217 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1218 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
(….ABROGATO)
Art. 1219 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 227 unità. (….ABROGATO)
Art. 1220 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1221 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1222 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
(….ABROGATO)
Art. 1223 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 170 unità. (….ABROGATO)
Art. 1224 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1225 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1226 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 5 da attribuire a capitani.
2. Le promozioni da attribuire a tenenti colonnelli sono una ogni due anni. (….ABROGATO)
Capo X
Avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
Art. 1226-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.
Art. 1227 Estensione di norme ai fini dell’avanzamento
1. Agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
2. Ai soli fini dell’avanzamento, ai capitani dell’Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell’ articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
Art. 1228 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale è di 1.881 unità. (….ABROGATO)
Art. 1229 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1230 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, i titoli e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1231 Mancato conseguimento del diploma di laurea
1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell’anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l’eventuale periodo residuo di ferma contratta.
Art. 1232 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
(….ABROGATO)
Art. 1233 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale è di 1.506 unità. (….ABROGATO)
Art. 1234 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. L’anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1235 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
(….ABROGATO)
Art. 1236 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità. (….ABROGATO)
Art. 1237 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello è complessivamente di 376 unità.
3. La consistenza organica per il grado di colonnello, stabilita complessivamente in 30 unità, è ripartita secondo le seguenti specialità:
4. La consistenza organica per il grado di generale di brigata, stabilita complessivamente in 3 unità, è ripartita secondo i seguenti comparti:
5. La consistenza organica per il grado di generale di divisione è stabilita in una unità.
6. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico è di 410 unità. (….ABROGATO)
Art. 1238 Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
3. I tenenti per poter essere promossi al grado di capitano devono superare il corso formativo. (….ABROGATO)
Art. 1239 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado di colonnello, per l’intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l’ordine sotto indicato:
I cicli di promozione partono dal 2007.
2. Le promozioni da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di quattro anni:
3. Le promozioni da attribuire a generale di brigata avvengono una ogni tre anni. (….ABROGATO)
Capo XI
Avanzamento degli ufficiali ausiliari
Sezione I
Ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento
Art. 1240 Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata
1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
Art. 1241 Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento
1. L’avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalità previste per gli ufficiali in congedo.
Sezione II
Ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 1242 Aliquote di valutazione
1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l’avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l’impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall’ articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.
2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l’anzianità di servizio prevista all’ articolo 1243.
3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall’ articolo 1243.
Art. 1243 Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell’avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d’imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.
3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
Art. 1244 Estensione di norme
1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto applicabili le altre norme sull’avanzamento degli ufficiali.
Art. 1245 Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea
1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.
Capo XII
Avanzamento degli ufficiali in congedo
Sezione I
Norme comuni
Art. 1246 Categorie di ufficiali in congedo
1. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l’avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.
2. L’avanzamento ha luogo ad anzianità.
Art. 1247 Aliquote di ruolo per la valutazione
1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Art. 1248 Idoneità al servizio militare incondizionato
1. L’ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all’articolo 1247 non può essere valutato per l’avanzamento se non è stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.
Art. 1249 Cause di sospensione della valutazione o della promozione
1. Per l’ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all’articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall’ articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.
Art. 1250 Promozioni
1. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.
2. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all’anno seguente.
3. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.
Sezione II
Ufficiali in ausiliaria
Art. 1251 Grado massimo
1. L’avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.
Art. 1252 Requisiti per l’avanzamento
1. L’ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l’avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l’avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l’avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l’ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l’avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell’ausiliaria.
Art. 1253 Promozioni
1. L’ufficiale in ausiliaria che è giudicato idoneo all’avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell’ufficiale in ausiliaria l’esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all’avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
Sezione III
Ufficiali di complemento
Art. 1254 Grado massimo
1. L’avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Art. 1255 Requisiti per l’avanzamento
1. L’ufficiale di complemento per essere valutato per l’avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo.
2. L’esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.
3. E’ dispensato dal compiere il corso e l’esperimento pratico l’ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
Art. 1256 Promozioni
1. L’ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l’esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all’avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
Art. 1257 Promozione degli ufficiali
1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l’avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all’ articolo 1247.
2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell’Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell’Arma dei carabinieri.
3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell’ articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
4. Non costituisce ostacolo alla promozione l’esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all’avanzamento o per i quali è stata sospesa la valutazione o la promozione.
5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l’avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.
Sezione IV
Requisiti speciali per l’avanzamento degli ufficiali di complemento
Art. 1258 Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.
Art. 1259 Ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1260 Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1261 Ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito italiano
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1262 Ufficiali del Corpo di commissariato dell’Esercito italiano
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1263 Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare
1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
Art. 1264 Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare
1. Per l’avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:
Art. 1265 Ufficiali del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
Art. 1266 Ufficiali del ruolo delle armi dell’Aeronautica militare
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1267 Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1268 Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell’avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1269 Ufficiali dell’Arma dei carabinieri
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell’Arma dei carabinieri, ai fini dell’avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.
Sezione V
Ufficiali della riserva
Art. 1270 Grado massimo
1. L’avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l’ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
Art. 1271 Requisiti per l’avanzamento
1. L’ufficiale della riserva per essere valutato per l’avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d’imbarco prescritti dal presente codice.
2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d’imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall’ articolo 1252, commi 1 e 2.
Art. 1272 Promozioni
1. L’ufficiale della riserva giudicato idoneo all’avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione l’esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all’avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
Capo XIII
Avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1273 Avanzamento a scelta
1. L’avanzamento a scelta dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’ articolo 1059.
2. Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell’avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:
3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
(ABROGATO…)5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti. (….ABROGATO)
Art. 1274 Condizioni particolari per l’avanzamento
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
1-bis. Per l’avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l’avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.
Art. 1275 Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare
1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.
3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l’esonero dall’obbligo del periodo minimo d’imbarco per l’avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.
5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l’avanzamento prescritte dal presente codice.
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.
6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.
Sezione II
Profilo di carriera dei marescialli
Art. 1276 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.
Art. 1277 Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
Art. 1278 Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
(ABROGATO…)2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4 anni. (….ABROGATO)
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
Art. 1279 Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli dell’Esercito italiano
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell’Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Art. 1280 Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare
1. Oltre a quanto disposto dall’ articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1281 Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli dell’Aeronautica militare
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento dei marescialli dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono così determinati:
Art. 1282 Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. All’avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell’ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all’articolo 2207.
4. La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b).
Sezione III
Profilo di carriera dei sergenti
Art. 1283 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.
Art. 1284 Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
Art. 1285 Periodi di permanenza minima nel grado
1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 4 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 5 anni.
Art. 1286 Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito italiano
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Art. 1287 Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare
1. Oltre a quanto disposto dall’ articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1288 Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
Capo XIV
Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1289 Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti
1. L’avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’ articolo 1059.
Art. 1290 Condizioni per l’avanzamento
1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l’avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.
Sezione II
Profilo di carriera degli ispettori
Art. 1291 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.
Art. 1292 Forme di avanzamento
1. L’avanzamento avviene:
Art. 1293 Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
(ABROGATO…)2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 4 anni. (….ABROGATO)
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
Art. 1294 Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli capo
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.
2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
Art. 1295 Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore
1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono così determinate:
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.
Art. 1295-bis Avanzamento a scelta al grado di luogotenente
1. I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento “a scelta” sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.
2. All’avanzamento “a scelta” al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori:
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico del ruolo ispettori e periti dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2.
4. La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all’articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell’anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.
Art. 1296 Avanzamento a sottotenente
1. I luogotenenti dell’Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d’istituto nel grado di sottotenente del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.
Sezione III
Profilo di carriera dei sovrintendenti
Art. 1297 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
1-bis. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.
Art. 1298 Forme di avanzamento
1. L’avanzamento ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.
Art. 1299 Periodi minimi di permanenza nel grado
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.
Art. 1300 Avanzamento a scelta dei sovrintendenti
(ABROGATO…)1. Nell’avanzamento «a scelta» le promozioni da conferire sono così determinate:
2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’ articolo 1051, nell’avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1. (….ABROGATO)