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Trattamento economico stipendiale aggiuntivo
Art. 1801 Scatti per invalidità di servizio
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
Art. 1802 Omogeneizzazione stipendiale
(ABROGATO….)1. Al fine di completare l’omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica.
2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica.
3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio dell’assegno funzionale di cui all’ articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
5. Il beneficio dell’omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, non esclude l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911. (….ABROGATO)
Art. 1803 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’ articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
Art. 1804 Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’ articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:
Capo III
Trattamento economico accessorio
Art. 1805 Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.
Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa
1. Per ciascun militare nell’anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l’intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati.
Capo IV
Trattamento economico eventuale
Sezione I
Trattamento economico di missione e di trasferimento
Art. 1806 Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Allo stesso personale si applica, altresì, l’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Sezione II
Trattamento economico di missione all’estero
Art. 1807 Indennità di missione all’estero
1. Al personale militare inviato in missione all’estero è corrisposta l’indennità prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
2. Al personale militare inviato in missione all’estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 1808. Se la missione è inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell’ articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all’estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
Art. 1808 Indennità di lungo servizio all’estero
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno:
2. L’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.
3. L’assegno di lungo servizio all’estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all’estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all’estero è superiore a un anno, il militare può trasferire la famiglia all’estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all’estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all’ottavo, se l’alloggio è arredato, al dodicesimo, se l’alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l’assegno di lungo servizio all’estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l’assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all’estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola volta l’anno o, se la sede è situata fuori d’Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
8. L’assegno di lungo servizio all’estero non è dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo.
9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all’ente ove devono compiere il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all’estero.
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale e ha diritto:
Art. 1809 Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche
1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. All’applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, se occorre, con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all’indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l’indennità di servizio all’estero.
5. Le indennità base di servizio all’estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennità e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero.
6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l’addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.
7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
8. Il Ministero della difesa può prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell’Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo.
9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.
10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall’Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell’articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
11. Il limite massimo di assenza dal servizio all’estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall’attuale ordinamento, comportano la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero.
12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:
12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l’assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, di cui all’articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.
Titolo V
Ufficiali generali e ufficiali superiori
Capo I
Trattamento economico stipendiale
Art. 1810 Principio di onnicomprensività
1. E’ fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:
2. L’importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 1810-bis Stipendio
1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1811-bis, comma 1, è attribuito un incremento dell’importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.
3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell’equo indennizzo e sull’assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 1810-ter Indennità integrativa speciale
1. L’indennità integrativa speciale è attribuita al personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:
2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull’assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 1811 Attribuzione stipendiale
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell’anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all’articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.
3. Agli ufficiali superiori con più di ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.
Art. 1811-bis Progressione economica
1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all’articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe.
2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all’articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L’inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.
3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall’attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l’attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all’inquadramento nel grado di tenente colonnello con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.
Art. 1812 Progressione economica
1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilità stipendiale di cui all’ articolo 1780, in caso di promozione, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.
Art. 1813 Scatti per invalidità di servizio agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all’articolo 1801.
Art. 1814 Scatti demografici
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall’articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Art. 1815 Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall’ articolo 1803.
Art. 1816 Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetti al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall’ articolo 1804.
Art. 1817 Assegno pensionabile
1. E’ attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare l’assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità:
Art. 1818 Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all’ articolo 1094, comma 3, è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1819 Indennità di posizione
1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d’armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un’indennità di posizione in attuazione dell’ articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
1-bis. Gli importi dell’indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
1-ter. Le modalità e i criteri per l’attribuzione della indennità di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.
1-quater. Fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l’indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.
Art. 1820 Indennità dirigenziale
1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:
2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.
Art. 1821 Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri
1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell’articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all’indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell’articolo 909, comma 6.
Capo II
Trattamento economico accessorio
Art. 1822 Indennità operative
1. L’indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di:
2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l’adeguamento annuale di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.
4. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.
5. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
6. Ai generali di corpo d’armata e di divisione dell’Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l’indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.
Capo III
Trattamento economico eventuale
Sezione I
Trattamento economico di missione, di trasferimento e di missione all’estero
Art. 1823 Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all’estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresì, l’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Sezione II
Ulteriori istituti economici
Art. 1824 Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.
Art. 1825 Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori
1. L’orario delle attività giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali.
2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell’importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.
Art. 1826 Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:
1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 1826-bis Fondo
1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:
4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.
Titolo VI
Assistenza morale, benessere e protezione sociale
Capo I
Istituti di retribuzione indiretta
Art. 1827 Servizio di vettovagliamento
1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell’articolo 546.
Art. 1828 Alloggi di servizio
1. Al personale militare può essere concesso l’alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
Capo II
Interventi e organismi di protezione sociale
Art. 1829 Promozione del benessere del personale militare
1. La promozione del benessere del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, è finalizzata all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi.
Art. 1830 Competenza statale
1. Ai sensi dell’ art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare e all’Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Art. 1831 Quadro degli interventi
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 1832 Formazione ed elevazione culturale
1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l’Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall’ articolo 1474.
Art. 1833 Organismi di protezione sociale
1. Per l’esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell’articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.
Art. 1834 Concessione in uso di beni demaniali
1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate è disciplinata dall’ articolo 547.
Capo III
Misure di sostegno alla famiglia
Art. 1835 Rimborso spese sostenute per rette di asili nido
1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 1836 Fondo casa
1. Al fine di agevolare l’accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l’acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato “fondo casa”, alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall’articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.
2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell’80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.
3. Con il regolamento sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.
4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.
Art. 1837 Borse di studio
1. Nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Art. 1837-bis Assistenza in favore delle famiglie dei militari
1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell’amministrazione.
Libro settimo
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA’ DI SERVIZIO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1838 Ambito soggettivo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Titolo II
Trattamento previdenziale normale
Capo I
Accesso ai trattamenti
Art. 1839 Trattamento pensionistico normale
1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1840 Cessazione dal servizio per limiti di età
1. Il personale militare è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall’ articolo 925all’ articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell’anzianità contributiva stabilita dall’ articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 1841 Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’ articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall’ articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1842 Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1843 Cessazione dal servizio a domanda
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue a norma dell’ articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1844 Cessazione dal servizio d’autorità
1. In caso di cessazione dal servizio d’autorità ai sensi dell’ articolo 934, il diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 1843.
Art. 1845 Indennità per una volta tanto
1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un’indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo II
Valutazione dei servizi
Sezione I
Servizio effettivo
Art. 1846 Ritenuta INPDAP
1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma l’Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato.
2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento economico fondamentale e accessorio, fatta salva l’applicazione dell’ articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 1847 Computo del servizio effettivo
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l’integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.
Art. 1848 Riunione e ricongiunzione dei servizi
1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
Sezione II
Aumenti nel computo dei servizi
Art. 1849 Maggiorazioni del servizio effettivo
1. Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’ articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1850 Servizio nei reparti di campagna
1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all’ articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, con percezione delle relative indennità, è computato con l’aumento di un quinto.
Art. 1851 Servizio di controllo dello spazio aereo
1. Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all’ articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, prestato con percezione delle relative indennità, è computato con l’aumento di un quinto.
Art. 1852 Servizio di navigazione
1. Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennità di imbarco di cui all’ articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1853 Servizio di volo
1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell’ articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1854 Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre è computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Art. 1855 Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena
1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l’aumento di un quinto.
Art. 1856 Servizio all’estero presso le rappresentanze diplomatiche
1. Al personale militare che presta servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all’ articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall’ articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1857 Servizio prestato presso le Forze di polizia
1. Il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all’ articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
Art. 1858 Campagne di guerra
1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile è aumentato a norma dell’ articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sezione III
Servizi computabili a domanda
Art. 1859 Navigazione mercantile
1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
Art. 1860 Studi superiori richiesti agli ufficiali
1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’ articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sezione IV
Costituzione di posizione assicurativa
Art. 1861 Diritto alla costituzione di posizione assicurativa
1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’ articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell’INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.
3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all’annullamento della posizione assicurativa e l’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l’ammontare dei suddetti contributi salvo che l’interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell’assunzione in servizio pensionabile è stata conseguita pensione di invalidità, l’interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all’Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.
4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall’ articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione, l’INPDAP provvede, all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L’importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi dell’ articolo 1797; la parte eccedente rimane a carico dell’INPDAP.
Art. 1862 Divieto di costituzione di posizione assicurativa
1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si dà luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarità di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
Capo III
Sistema di calcolo della pensione
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1864 Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria
1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all’atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.
Art. 1865 Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria
1. Per il personale militare si applica l’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 1866 Base contributiva e pensionabile
1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell’indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell’ articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall’ articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L’incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l’aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l’indennità integrativa speciale.
4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 è assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all’ articolo 1874, in applicazione dell’ articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui all’ articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all’ articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1868 Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo
1. L’indennità di impiego operativo di base di cui all’ articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è pensionabile.
2. Per i periodi di percezione delle indennità operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali:
3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell’indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.
Art. 1869 Maggiorazione per i percettori dell’indennità di aeronavigazione o di volo
1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l’indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all’1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all’atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.
3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l’80 per cento delle indennità stesse.
4. A fini dell’applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell’anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di aeromobili, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all’atto della cessazione dal servizio.
5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l’attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all’Aeronautica che hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l’indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l’indennità per una volta tanto sono aumentati di un’aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6.
8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall’applicazione dell’ articolo 1868 non può superare l’importo dell’80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Art. 1870 Calcolo dell’indennità di ausiliaria
1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:
4. L’indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.
Art. 1871 Riliquidazione al termine dell’ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
1. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l’opzione del medesimo ai fini della pensione militare.
2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell’indennità di cui articolo 1870.
3. Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell’avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti di coloro che hanno già fruito dell’aumento di sei anni di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1872 Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
1. L’ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione.
2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all’ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell’ausiliaria, in applicazione dell’ articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.
Art. 1873 Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell’ausiliaria, secondo le modalità di cui all’ articolo 1871.
Art. 1874 Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza
1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull’ammontare complessivo della pensione, dell’indennità di ausiliaria e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l’INPDAP.
Art. 1875 Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all’atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l’ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.
Art. 1876 Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall’ausiliaria
1. Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all’indennità di ausiliaria in godimento.
Art. 1877 Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio
1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Titolo III
Trattamenti per le invalidità di servizio
Capo I
Riconoscimento della causa di servizio
Art. 1878 Accertamento della causa di servizio
1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell’articolo 1880.
Art. 1879 Accertamento diagnostico delle menomazioni
1. Gli accertamenti sanitari sull’entità delle menomazioni dell’integrità psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193.
2. Restano ferme le disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 189.
Art. 1880 Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell’ambito di attività operativa o addestrativa svolta all’estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall’evento presso struttura sanitaria estera militare o civile.
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l’evento lesivo si è verificato.
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo.
4. Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all’atto della dimissione o del decesso.
5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all’interessato.
6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell’interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193.
Art. 1881 Rimborso spese di cura
1. Sono a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo II
Equo indennizzo
Art. 1882 Equo indennizzo
1. L’equo indennizzo è corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
Art. 1883 Anticipo dell’equo indennizzo
1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all’equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d’ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell’ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell’evento lesivo.
2. L’anticipo di cui al comma 1 è concesso sul fondo scorta dell’ente che amministra il personale che ha subito l’incidente, non appena il competente organo medico legale ha giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo.
Capo III
Trattamento privilegiato ordinario
Art. 1884 Pensione privilegiata
1. Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1885 Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall’articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1886 Pensione privilegiata tabellare
1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. All’importo della pensione, si aggiunge l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito.
4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Art. 1887 Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari
1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell’accademia del Corpo della Guardia di finanza è determinata ai sensi dell’ articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1888 Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennità di aeronavigazione o di volo e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell’aliquota indicata nell’articolo 1869, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2. Per i militari di truppa l’aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3. L’aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell’indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all’ articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
Art. 1889 Assegno rinnovabile per i militari
1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi degli articoli 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
Art. 1890 Indennità per una volta tanto al personale militare
1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta una indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
Art. 1891 Criteri di applicazione delle tabelle A e B
1. Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B.
Art. 1892 Cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile con l’indennità per una volta tanto
1. Il cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile con l’indennità per una volta tanto è disciplinato dall’ articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1893 Servizio in tempo di guerra
1. Il servizio in tempo di guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve le condizioni previste dall’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 1894 Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria
1. Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione o all’assegno rinnovabile, gli assegni accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo IV
Trattamenti speciali correlati alla causa di servizio
Sezione I
Provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio
Art. 1895 Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio
1. Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale non in servizio permanente, è corrisposta la speciale elargizione di euro 25.822,84:
2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento dell’evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.
Art. 1896 Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:
2. L’importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
Art. 1897 Speciale trattamento pensionistico di reversibilità
1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’ articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.
Sezione II
Indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 1898 Destinatari dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico è concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonché agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell’Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Gli accertamenti relativi alle infermità di cui al comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.
3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza all’aeronavigazione, e che si è verificato in danno dei militari a bordo dell’aeromobile, dal momento in cui è iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno è conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.
4. L’indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo.
5. Se dall’incidente di volo è derivata la morte del militare, l’indennizzo è liquidato alle famiglie, nel seguente ordine di priorità:
Art. 1899 Misura dell’indennizzo privilegiato aeronautico
1. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
2. L’indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente militare, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ e alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare.
4. Se nell’insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3, risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.
5. Per i militari in congedo, che compiono esercitazioni di allenamento e addestramento, l’aumento è pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
6. Nei casi in cui l’indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore all’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 941 del codice della navigazione, l’ammontare di esso è elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione.
7. In ogni caso, l’indennizzo non è cumulabile con l’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 941 del codice della navigazione. Se quest’ultima è di importo inferiore, l’indennizzo è corrisposto per la differenza.
Art. 1900 Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo
1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall’ articolo 1898 è concesso, in aggiunta all’indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell’importo di euro 2.685,58.
2. L’indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.