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Art. 400 Obblighi del sindaco
1. I Sindaci hanno l’obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un’equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.
Sezione VII
Autorità competenti
Art. 401 Autorità militari
1. I generali di corpo d’armata, di divisione e di brigata dell’Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell’interesse delle Forze armate dello Stato.
2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d’intesa coi prefetti.
3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall’ articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.
4. In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell’ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
Art. 402 Autorità civili
1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.
2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
Art. 403 Commissioni di requisizione
1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate.
2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonché rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell’Agenzia del territorio.
4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Art. 404 Collaborazione con altri organi
1. Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all’uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 405 Comunicazioni all’autorità civile e accordi per l’esecuzione
1. Gli incaricati dell’esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell’esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
Sezione VIII
Procedimento
Art. 406 Destinatari dell’ordine di requisizione
1. L’ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.
Art. 407 Contenuto dell’ordine di requisizione
1. L’ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni:
2. Per le requisizioni in uso, l’ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.
Art. 408 Forma e notificazione dell’ordine di requisizione
1. L’ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall’autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l’ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all’ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l’ordine è anch’essa conservata dall’autorità che esegue requisizione.
Art. 409 Rilascio della ricevuta
1. L’autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.
2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:
3. La ricevuta indica l’importo dell’indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l’ordine di pagamento con l’indicazione dell’importo anzidetto.
Art. 410 Trasporto delle cose requisite
1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell’autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.
Art. 411 Processo verbale
1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell’autorità procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.
2. Il processo verbale è redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all’interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o è assente, al sindaco o a chi ne fa le veci.
4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.
5. La compilazione del processo verbale può omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purché il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.
Art. 412 Esecuzione d’ufficio
1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l’autorità può provvedere d’ufficio all’esecuzione degli ordini medesimi, salva l’applicazione delle sanzioni penali.
2. Ai fini di tale esecuzione, l’autorità può accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all’occorrenza, forzare le porte esterne e interne.
3. Negli atti di esecuzione d’ufficio è necessario l’intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati.
4. Dell’esecuzione d’ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al sindaco.
Sezione IX
Requisizioni
Art. 413 Disposizioni generali
1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.
2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se è altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
Art. 414 Commissioni di requisizione
1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d’armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.
2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d’immobili, aziende o stabilimenti, nonché per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell’Agenzia del territorio e del Genio militare.
Art. 415 Requisizioni per la Marina militare e per l’Aeronautica militare
1. Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Marina militare e dell’Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell’Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unità dell’Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell’alto comando dell’Esercito italiano.
Art. 416 Requisizione da parte dei comandanti di reparto
1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
Art. 417 Casi di eccezionale urgenza
1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall’ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Art. 418 Modalità per l’esecuzione delle requisizioni
1. Se non è possibile avvalersi degli organi indicati nell’articolo 404, le autorità che procedono alla requisizione possono richiedere l’intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all’autorità militare le cose requisite.
Art. 419 Commissioni di controllo
1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:
Sezione X
Liquidazione e pagamento delle indennità
Art. 420 Indennità
1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall’autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione.
2. Il pagamento dell’indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l’indennità al momento della requisizione, l’autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
Art. 421 Indennità per aziende e stabilimenti
1. L’indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti è liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un’autorità civile, l’indennità è liquidata dall’amministrazione centrale nell’interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall’amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell’Agenzia del territorio e un rappresentante dell’associazione di categoria di cui l’azienda e lo stabilimento fa parte.
Art. 422 Indennità per immobili
1. L’indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l’immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell’ articolo 378.
2. Inoltre, per l’asportazione dall’immobile delle cose non comprese nell’ordine di requisizione, è accordata al detentore dell’immobile medesimo un’indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell’ambito dello stesso comune.
Art. 423 Indennità per beni mobili requisiti in proprietà
1. L’indennità per la requisizione di mobili in proprietà, se non si tratta di cose per le quali l’amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.
2. In ogni caso, l’indennità è adeguata allo stato d’uso e alla qualità dei beni.
Art. 424 Indennità per i mobili requisiti in uso
1. L’indennità per la requisizione in uso di mobili è ragguagliata all’interesse legale sul valore venale dell’oggetto.
Art. 425 Indennità per cose indispensabili per l’esercizio di industrie, commercio, professioni
1. Se la cosa requisita in uso è mezzo indispensabile per l’esercizio di un’industria, di un commercio o di una professione e non può essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero è troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l’indennità per l’uso della cosa, un’indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l’importo di un’annualità dell’interesse legale sul valore venale della cosa.
Art. 426 Indennità per requisizione di invenzioni
1. L’indennità per la requisizione di invenzioni, ancorché non brevettate, è liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l’indennità è liquidata ai sensi del comma 1.
Art. 427 Indennità per requisizione di servizi
1. L’indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
Art. 428 Fondi per il pagamento delle indennità
1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:
2. Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall’autorità da cui la commissione dipende.
3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 429 Modalità di pagamento
1. L’indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l’amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l’importo all’avente diritto.
2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l’indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.
3. Le prestazioni personali che durano più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Art. 430 Quietanza del pagamento
1. La ricevuta rilasciata a norma dell’articolo 409 è consegnata, all’atto del pagamento, all’agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409.
2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.
Art. 431 Effetti della riscossione dell’indennità
1. La riscossione dell’indennità di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l’ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennità.
Sezione XI
Restituzione delle cose requisite in uso
Art. 432 Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
Art. 433 Preavviso di restituzione dell’immobile, azienda o stabilimento
1. Se non è stata indicata la durata dell’uso, la restituzione dell’immobile, azienda o stabilimento è preceduta da un preavviso notificato all’interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non può essere minore di otto giorni.
Art. 434 Processo verbale di restituzione
1. Al momento della restituzione è compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all’atto dell’occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall’occupazione.
2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni già sorte o che potessero sorgere con l’interessato, nei riguardi dell’occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell’eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.
Art. 435 Miglioria senza alterazione del bene
1. Se, in seguito a nuove opere, l’immobile, l’azienda o lo stabilimento requisito è aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l’immobile, l’azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l’avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all’erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l’amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l’amministrazione dichiara corrispondere all’effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all’avente diritto.
Art. 436 Miglioria con alterazione del bene
1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l’immobile, l’azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l’amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l’avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l’amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all’effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all’avente diritto.
2. Se l’interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall’amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell’invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di un’indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l’indennità.
Art. 437 Nuove opere senza miglioria
1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all’immobile, all’azienda o allo stabilimento requisito, l’amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l’eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
Art. 438 Indennità speciale per il deprezzamento
1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall’uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nella sezione X del presente capo è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell’uso è divenuta inservibile, è corrisposta un’indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l’interessato ha ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.
Art. 439 Spese per il ripristino
1. Se l’amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l’importo all’avente diritto.
Art. 440 Riscossione dei crediti dell’amministrazione
1. I crediti dell’amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
2. A richiesta dell’interessato, l’amministrazione può consentire la ripartizione in rate o in annualità del pagamento delle somme da esso dovute.
Sezione XII
Tutela giurisdizionale
Art. 441 Tutela giurisdizionale
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Sezione XIII
Disposizioni penali
Art. 442 Omessa custodia di cose requisite
1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 21,00 a euro 103,00.
2. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell’arresto e dell’ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Art. 443 Omissione di denuncia o denuncia inesatta
1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall’articolo 399 o la fa inesattamente, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10,00 a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell’arresto e dell’ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 444 Inadempimento dell’ordine di precettazione o requisizione
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all’ordine di precettazione o di requisizione, dato dall’autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l’esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
Art. 445 Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
1. Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell’arresto e dell’ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 446 Alterazione di documenti o notizie
1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 31,00.
Art. 447 Sottrazione o danneggiamento di cose requisite
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui è proprietario, è punito secondo le disposizioni dell’articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 448 Consegna della cosa prima dell’apertura del dibattimento
1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell’apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.
Art. 449 Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni
1. Chiunque aliena, applica o divulga un’invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l’avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
2. Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all’estero un’invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell’ articolo 390.
Art. 450 Rifiuto di prestazione di servizi
1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a euro 516,00.
2. Si applica l’ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all’obbligo di cui all’ articolo 385, comma 4 e di cui all’ articolo 393.
Art. 451 Rifiuto di dare indicazioni
1. Chiunque non ottempera all’obbligo previsto dall’articolo 394, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a euro 310,00.
2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a euro 620,00.
3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.
4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l’ammenda fino a euro 52,00.
Art. 452 Reati più gravi
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 453 Competenza dei tribunali militari
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Art. 454 Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all’obbligo previsto dal comma 4 dell’articolo 397, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
Capo II
Disciplina speciale delle requisizioni di quadrupedi, veicoli e natanti di acqua dolce in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Ambito, oggetto e procedimento
Art. 455 Ambito e oggetto – Disciplina applicabile
1. Nei casi previsti dall’ articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprietà o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo:
2. Sotto la denominazione di «capi» si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.
3. Ogni capo può essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed è idoneo al servizio militare.
4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennità e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo.
5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l’ articolo 441.
Art. 456 Capi non requisibili
1. Non sono requisibili:
2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.
3. Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. E’ però in facoltà delle autorità militari di requisire l’aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.
4. I capi di proprietà delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l’assenso delle amministrazioni interessate.
5. I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l’assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell’industria, dell’agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
Art. 457 Ambito territoriale e competenza
1. La requisizione può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, può essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni.
2. Essa è ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 458 Effetti dell’ordine di requisizione
1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell’ordine di requisizione, non è più ammessa l’alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.
2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l’esecutorietà dell’ordine di requisizione.
Art. 459 Obblighi dei destinatari della requisizione
1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
Art. 460 Selezione dei capi da requisire
1. La scelta dei capi da requisire è fatta per categoria da una o più commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell’Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.
2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l’esperto è scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell’Automobile club d’Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.
Art. 461 Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà
1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi – ove possibile – sul prezzo corrente di mercato.
2. Nel caso di requisizione in proprietà spettano al proprietario:
3. Spettano inoltre:
4. Per effetto dell’avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l’anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.
5. Le società assicuratrici hanno l’obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell’avvenuta requisizione.
6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l’avvenuta requisizione del capo predetto.
Art. 462 Precettazione
1. L’autorità militare può fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione.
2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l’obbligo di conservare il «precetto preventivo» e l’«avviso personale» successivamente inviatogli dall’autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l’autorità militare stessa.
3. L’autorità militare ha inoltre facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell’interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti.
4. Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non è indetta la requisizione o non è pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l’autorità militare che lo ha precettato.
5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì a informare, entro le ventiquattro ore, l’autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell’interno della stessa città.
6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l’obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione può essere fatta risultare da prova testimoniale.
7. Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell’autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.
8. L’autorità militare può sospendere l’alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l’avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
Art. 463 Verbale
1. All’atto della requisizione, sia essa in proprietà o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l’indennità di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l’avvenuta requisizione.
2. La parte è invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
Art. 464 Requisizione in uso
1. La requisizione può farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell’autorità militare. In tal caso è corrisposta al proprietario l’indennità di requisizione in uso di cui all’ articolo 465.
2. Trascorsi due mesi dall’avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprietà.
3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza è prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.
4. La restituzione del capo requisito in uso è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.
5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall’uso normale di esso, al proprietario è liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, può raggiungere la totalità dell’indennità di requisizione di cui all’ articolo 461, comma 1 dedotte le quote già corrisposte per l’uso e il valore d’uso del capo al momento della restituzione.
Art. 465 Indennità di requisizione in uso
1. Nel caso di requisizione in uso l’indennità per i capi requisiti è corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera – per cavallo o mulo – per carretta – per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall’autorità di cui alla lettera a) del comma 2.
Art. 466 Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà
1. Quando una requisizione in uso è trasformata in proprietà spetta al proprietario l’ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprietà fin dall’inizio, aumentato dall’interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto è stato corrisposto a titolo di uso.
Art. 467 Requisizione senza precettazione
1. Le autorità militari dell’Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprietà senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo.
2. L’esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non è costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall’autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest’ultima nominata.
3. La commissione incaricata dell’esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l’ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.
4. Il prezzo o l’indennità di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l’ordine di requisizione o con provvedimento successivo.
5. Il prezzo o l’indennità sono attribuiti al detentore se esso è anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d’accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non è conosciuto o è assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perché ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l’ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.
7. Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all’uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 468 Requisizione di prestazioni
1. Le autorità militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all’ articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell’interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.
2. L’ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreché detti proprietari o detentori esercitino un’industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell’autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purché rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.
4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d’opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.
5. L’indennità è stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l’ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell’autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d’uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.
6. In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui all’ articolo 467, qualsiasi autorità militare può eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d’armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo.
7. Nel caso di cui al comma 6 l’indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d’armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall’autorità militare all’atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.
8. Si applica il comma 5 dell’ articolo 467.
Art. 469 Elevazione dell’indennità di requisizione
1. L’indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell’esercizio di una industria, di un commercio, e non è prontamente sostituibile, o costituisce l’unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Art. 470 Disponibilità e sostituzione dei capi
1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell’autorità militare, ancorché non requisiti.
2. E’ però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purché idoneo al medesimo servizio.
3. Sull’offerta sostituzione decide la commissione.
Sezione II
Sanzioni
Art. 471 Sanzioni penali
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all’ordine di precettazione o di requisizione dato dall’autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l’esecuzione.
3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti.
4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti.
6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti.
7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra.
8. Se il colpevole, prima dell’apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena è diminuita di un terzo.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato più grave.
Art. 472 Competenza dei tribunali militari
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari.
2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
Capo III
Disciplina speciale della requisizione del naviglio mercantile in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 473 Presupposti e oggetto – Norme applicabili
1. Nei casi previsti dall’ articolo 370, comma 1, può essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.
2. La requisizione può avere per oggetto la proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l’uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.
3. La requisizione può essere fatta in proprietà quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l’amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.
4. La requisizione può avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l’assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l’ articolo 441.
Art. 474 Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
Art. 475 Competenza
1. Le requisizioni di cui all’ articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti regole di competenza:
2. La requisizione di prestazioni di cui all’ articolo 473, commi 4 e 5, è disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato.
3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l’autorità militare marittima o l’autorità portuale locale.
4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali.
5. Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.
Art. 476 Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie
1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all’esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all’esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l’amministrazione interessata.
Art. 477 Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti
1. Per l’esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento.
2. Per l’esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante.
3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell’amministrazione interessata.
Art. 478 Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio
1. L’ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all’armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.
2. Se l’ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all’armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
3. Il capitano o il guardiano fa registrare l’ordine dall’autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell’equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all’armatore o proprietario. L’ordine è inoltre reso noto all’equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell’amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.
4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l’esecutorietà dell’ordine di requisizione.
Art. 479 Consegna dell’unità requisita
1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l’ordine di requisizione, mettono a disposizione dell’amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell’ora indicati nell’ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l’amministrazione può richiedere all’armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all’amministrazione nelle condizioni di navigabilità e assetto previste dalle norme che regolano l’esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l’equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all’uso e con le relative sistemazioni.
3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all’uso e con le relative sistemazioni.
4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell’ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l’armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall’amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d’ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell’ articolo 505.
Art. 480 Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione
1. L’ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l’utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l’armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non dà luogo a rimborsi di spesa né a risarcimento di danni a favore di terzi.
2. L’ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell’ordine di requisizione, ancorché non è avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, né pagato il prezzo convenuto né eseguite le trascrizioni di legge.
3. E’ in facoltà dell’amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all’atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Art. 481 Lavori di trasformazione e di adattamento dell’unità requisita
1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione può disporre l’esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all’atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell’indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.
2. Se i lavori di ripristino sono affidati all’armatore o al proprietario, è fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.
Art. 482 Determinazione e corresponsione delle indennità
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l’armatore o il proprietario, l’indennità di requisizione.
2. Nel caso di requisizione in uso, l’indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato, fino al momento della riconsegna.
3. La liquidazione dell’indennità di requisizione esonera l’amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
Art. 483 Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà
1. Il Ministero competente può procedere alla requisizione in proprietà di navi o galleggianti già requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.
2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall’ammontare dell’indennità a essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si è verificato l’evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprietà sono corrisposte all’armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell’indennità di requisizione prevista dall’ articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell’evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell’intera parte A) del compenso di requisizione.
4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l’impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
Art. 484 Riconsegna dell’unità requisita
1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell’amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall’autorità, all’uopo delegata dal Ministero stesso, all’armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito è restituito all’armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Art. 485 Verbali
1. L’inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della sezione V del presente capo.
Sezione II
Persone imbarcate sulle navi e sui galleggianti oggetto di requisizione
Art. 486 Contratto di arruolamento
1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l’ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario designato dall’autorità portuale. Nel caso di requisizione in proprietà, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l’ordine di requisizione può essere risolto dall’amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
Art. 487 Sbarco dell’equipaggio mercantile
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell’intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o più persone dell’equipaggio. In questo caso l’armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, se richiesto dall’amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
3. Se l’armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall’amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d’ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell’armatore o proprietario.
4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre l’aumento dell’equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può anche disporre per tali servizi l’imbarco di personale militare in soprannumero.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, se particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono diversamente, è dovuto il trattamento previsto dalle norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.
6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell’equipaggio, o per l’aumento di questo, sono a carico dello Stato.
Art. 488 Previdenza
1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Art. 489 Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel naviglio dello Stato
1. Per gli equipaggi delle navi requisite che sono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.
Sezione III
Capitano della nave – commissario statale – comandante militare – loro coadiutori
Art. 490 Capitano della nave
1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorché nominato dall’armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell’amministrazione per ciò che concerne l’impiego della nave o galleggiante.
2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinché l’amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonché l’imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli sono indicate dall’amministrazione stessa.
4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l’efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonché la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Art. 491 Commissario statale
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un commissario statale.
2. Il commissario statale vigila l’esecuzione dell’atto di requisizione a tutela degli interessi dell’amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull’imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all’amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli comunque fornisce al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Art. 492 Comandante militare
1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se è ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l’idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui è imbarcato.
2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti:
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l’osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Art. 493 Assunzione del comando da parte del comandante militare
1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facoltà di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell’equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l’indicazione della data e dell’ora precisa.
2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.
3. In conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale presta, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Art. 494 Doveri del personale imbarcato
1. Lo stato maggiore e l’equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all’ articolo 497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.
2. L’equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
Art. 495 Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante è ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l’indennità di requisizione è diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l’armatore non è più tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Art. 496 Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell’amministrazione, quale contabile
1. E’ in facoltà dell’amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l’incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell’amministrazione requisitrice.
2. Nel caso che l’amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.
Art. 497 Rappresentante delle Forze armate
1. Il Ministero della difesa interessato può imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perché, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell’atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell’impiego dell’unità requisita.
2. L’ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
Art. 498 Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato
1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unità requisite, è dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Sezione IV
Determinazione dell’indennità nel caso di requisizione in proprietà o in uso
Art. 499 Indennità nel caso di requisizione in proprietà
1. Nel caso di requisizione in proprietà della nave o del galleggiante l’indennità è determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito.
2. La determinazione dell’indennità compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all’articolo 500, anche se la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, ed è notificata al proprietario dall’amministrazione che ha disposto la requisizione.
3. Nel caso previsto dall’ articolo 483, comma 1, l’indennità dovuta al proprietario è determinata entro tre mesi dalla data dell’ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.
4. Nel caso di requisizione in proprietà i diritti reali costituiti sull’unità requisita possono farsi valere, dopo l’emanazione dell’ordine di requisizione, soltanto sull’indennità.
5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in proprietà a favore di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l’istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell’unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell’applicazione del comma 4. Il pagamento dell’indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall’istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Nel caso in cui l’amministrazione proceda all’alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprietà, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.
Art. 500 Indennità nel caso di requisizione in uso
1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l’indennità è calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.
2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.
3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l’indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l’ultima notizia certa.
4. Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito è determinato come segue:
5. Sia nell’ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall’ufficio di cui all’ articolo 482, sono le seguenti:
7. Quando l’amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6.
8. L’indennità prevista per la parte A può essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell’amministrazione interessata o dell’armatore.
9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l’indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unità sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.
11. La parte A dell’indennità è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione è fatta dal Ministero della difesa, ed è notificata all’armatore o proprietario dall’amministrazione che ha disposto la requisizione.
12. All’atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non è in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell’indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall’inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata dall’armatore o proprietario dall’amministrazione che ha disposto la requisizione.
13. Nel caso in cui l’armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l’indennità, l’indennità stessa è corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
14. La parte B è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall’indennità e: