Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 801- 900

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Art. 801  Ufficiali in soprannumero agli organici

1.  l contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2.  Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.

3.  Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno.

4.  Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:

a)  gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
b)   gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;
c)  gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;
d)  gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;
e)  gli ufficiali dell’Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all’articolo 162 del regolamento;
f)  gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all’estero.

5.  Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell’organico dei rispettivi ruoli.

6.   Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell’Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).

 

Art. 802  Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

1.  Ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.

2.  Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

Art. 803  Organici stabiliti con legge di bilancio

1.  E’ determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a)  il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b)  la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri;
b-bis)  la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri;
b-ter)  la consistenza organica degli allievi delle scuole militari;
b-quater)   un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all’estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria .

 

Capo II

Ruoli d’onore

Art. 804  Iscrizione nei ruoli d’onore

1.  Sono iscritti d’ufficio nei ruoli d’onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:

a)  per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b)  per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l’indennizzo privilegiato aeronautico di cui all’ articolo 1898;
c)  per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2.  I militari iscritti nei ruoli d’onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

3.  L’allievo ufficiale o l’aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell’arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d’onore.

 

Art. 805  Iscrizione di graduati e militari di truppa

1.  I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all’ articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d’onore della Forza armata di appartenenza.

 

Art. 806  Personale militare iscritto nel ruolo d’onore decorato al valor militare o civile

1.  Al personale militare iscritto nel ruolo d’onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d’onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.

2.  Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Art. 807  Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra

1.  I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d’onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

 

Capo III

Esercito italiano

Art. 808  Militari dell’Esercito italiano

1.  Appartengono all’Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2.  All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialità.

 

Art. 809  Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b)  ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali;
c)  ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
d)  ruolo normale del Corpo sanitario;
e)  ruolo normale del Corpo di commissariato;
f)  ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g)  ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali;
h)  ruolo speciale del Corpo sanitario;
i)  ruolo speciale del Corpo di commissariato.

2.  I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo dei marescialli;
b)  ruolo dei musicisti;
c)  ruolo dei sergenti.

3.  I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano.

 

Art. 809-bis  Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

1.   Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a)  generali di corpo d’armata e corrispondenti: 17;
b)  generali di divisione e corrispondenti: 44;
c)  generali di brigata e corrispondenti: 109;
d)  colonnelli: 820.

 

Art. 810  Organici dei generali e dei colonnelli 

(ABROGATO …)1.  Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a)  generali di corpo d’armata e corrispondenti: 24;
b)  generali di divisione e corrispondenti: 54;
c)  generali di brigata e corrispondenti: 165;
d)  colonnelli: 1.025.

(…ABROGATO)

 

Capo IV

Marina militare

Sezione I

Ruoli e organici

Art. 811  Militari della Marina militare

1.  Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2.  All’interno di ciascun ruolo della Marina militare:

a)  gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b)  i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e le relative procedure per l’avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna categoria e specialità  .

3.  Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 812  Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b)  ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
(ABROGATO …)c)  ruolo normale del Corpo delle armi navali; (…ABROGATO)
d)  ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
e)  ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
f)  ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g)  ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h)  ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
(ABROGATO …)i)  ruolo speciale del Corpo delle armi navali; (…ABROGATO)
l)  ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
m)  ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
n)  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

2.  I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo dei marescialli;
b)  ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
c)  ruolo dei musicisti;
d)  ruolo dei sergenti;
e)  ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.

3.  I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Art. 812-bis  Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello

1.   Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:

a)  ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;
b)  ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;
c)  contrammiragli: 56;
d)  capitani di vascello: 454.

2.   Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all’articolo 814, comma 1-bis.

 

Art. 813  Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello 

(ABROGATO …)1.  Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:

a)  ammiragli di squadra e corrispondenti: 12;
b)  ammiragli di divisione e corrispondenti: 29;
c)  contrammiragli e corrispondenti: 76;
d)  capitani di vascello: 537.

(…ABROGATO)

 

Sezione II

Organici del Corpo delle capitanerie di porto

Art. 814  Organici degli ufficiali e dei sottufficiali

1.  La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.

1-bis.  Nell’ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:

a)  ammiragli ispettori: 4;
b)  contrammiragli: 16;
c)  capitani di vascello: 118.

2.  La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.

3.  La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.

 

Art. 815  Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

1.  Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono così determinate:

a)  3.500 in servizio permanente;
b)  1.775 in ferma ovvero in rafferma.

 

Capo V

Aeronautica militare

Art. 816  Militari dell’Aeronautica militare

1.  Appartengono all’Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2.  All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialità.

 

Art. 817  Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica;
b)  ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica;
c)  ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d)  ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e)  ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f)  ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica;
g)  ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica;
h)  ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i)  ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
l)  ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.

2.  I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo dei marescialli;
b)  ruolo dei musicisti;
c)  ruolo dei sergenti.

3.  I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare.

 

Art. 818  Disposizioni speciali per alcuni ruoli

1.  Le speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi dell’Aeronautica militare e le disposizioni particolari riguardanti la specialità di navigatore militare degli ufficiali dei ruoli naviganti sono riportate nel regolamento.

 

Art. 818-bis  Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli

1.   Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a)  generali di squadra aerea e corrispondenti: 9;
b)  generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
c)  generali di brigata aerea e corrispondenti: 44;
d)  colonnelli: 410.

 

Art. 819  Organici dei generali e dei colonnelli 

(ABROGATO …)1.  Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a)  generali di squadra aerea e corrispondenti: 12;
b)  generali di divisione aerea e corrispondenti: 23;
c)  generali di brigata aerea e corrispondenti: 68;
d)  colonnelli: 513.

(…ABROGATO)

 

Capo VI

Arma dei carabinieri

Sezione I

Ruoli

Art. 820  Militari dell’Arma dei carabinieri

1.  Appartengono all’Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2.  All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialità.

 

Art. 821  Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo normale;
b)  ruolo forestale;
c)  ruolo tecnico;
(ABROGATO …)c-bis)  ruolo forestale  .(…ABROGATO)

2.  Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a)  comparto amministrativo: specialità amministrazione e commissariato;
b)  comparto tecnico-scientifico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio;
c)  comparto sanitario e psicologico: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria, specialità psicologia .

3.  I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a)  ruolo degli ispettori;
b)  ruolo dei musicisti;
c)  ruolo dei sovrintendenti.

4.  I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

 

Art. 822  Modifiche al ruolo tecnico

1.  Fermi restando l’organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche all’articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico.

 

Sezione II

Organici

Art. 823  Organici dei generali e dei colonnelli

1.  Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a)  generali di corpo d’armata: 10;
b)  generali di divisione: 24;
c)  generali di brigata: 82;
d)  colonnelli: 470 .

 

Art. 824  Organici del ruolo dei sovrintendenti

1.  Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all’organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

 

Sezione III

Forza extraorganica

Art. 825  Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, è fissato il contingente del personale appartenente all’Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’assolvimento dei compiti previsti dall’ articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

Art. 826  Contingente per la tutela del lavoro

1.  Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 505 unità in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

a)  generali di brigata: 1;
b)  tenenti colonnelli/maggiori: 6;
c)  capitani: 1;
d)  ispettori: 169;
e)  sovrintendenti: 157;
f)  appuntati e carabinieri: 171 .

2.  Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana per l’applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull’assistenza.

 

Art. 827  Contingente per la tutela del patrimonio culturale

1.  E’ costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

a)  generali di brigata: 1;
b)  colonnelli: 1;
c)  tenenti colonnelli: 2;
d)  ufficiali inferiori: 21;
e)  ispettori: 22;
f)  sovrintendenti: 28;
g)  appuntati e carabinieri: 53 .

2.  Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Art. 828  Contingente per la tutela dell’ambiente

1.  E’ costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

a)  generali di brigata: 1;
b)  colonnelli: 1;
c)  tenenti colonnelli: 1;
d)  maggiori: 1;
e)  capitani: 3;
f)  ufficiali inferiori: 25;
g)  ispettori: 139;
h)  sovrintendenti: 39;
i)  appuntati e carabinieri: 39.

2.  Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

 

Art. 829  Contingente per la tutela della salute

1.  E’ costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 94 unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato:

a)  generale di divisione o brigata: 1;
b)  ufficiali inferiori: 17;
b-bis)  ispettori: 76 .

2.  Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà al versamento dei relativi oneri sociali.

 

Art. 830  Contingente per la Banca d’Italia

1.  È costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unità, per l’esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d’Italia. Il predetto contingente è così determinato:

a)  generali di brigata: 1;
a-bis)  colonnelli: 1;
b)  tenenti colonnelli e maggiori: 5;
c)  ufficiali inferiori: 2;
d)  ispettori: 132;
e)  sovrintendenti: 40;
f)  appuntati e carabinieri: 819 .

2.  Il predetto contingente è posto in soprannumero all’organico dell’Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L’impiego del contingente è disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e la Banca d’Italia.

3.  Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d’Italia.

 

Capo VII

Transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente

Sezione I

Ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 831  Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali

1.  L’Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell’organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2.  Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

a)  un’età non superiore a 41 anni;
b)  conseguito il diploma di laurea specialistica;
c)  riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3.  I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l’anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4.  I capitani dei ruoli speciali dell’Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5.  Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

a)  un’età non superiore a 41 anni;
b)  conseguito il diploma di laurea specialistica;
c)  espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d)  riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6.  I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l’anzianità di grado posseduta dopo l’ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis.  In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all’esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione.

6-ter.  Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L’ordine di precedenza è determinato:

a)  a parità di anzianità di grado, dall’età;
b)  a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;
c)  a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo.

6-quater.  I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un’anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell’anzianità di grado.

 

Art. 832  Transito per perdita di requisiti specifici

1.  Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all’interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.

2.  Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l’ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.  Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell’Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l’idoneità al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell’Aeronautica militare con il grado e l’anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l’ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado.

 

Art. 833  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato

1.  Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

1-bis.   Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell’Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

1-ter.   Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.

2.  Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l’anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un’anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.

3.  L’ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all’ articolo 797, commi 2 e 3.

4.  Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all’ articolo 751.

5.  Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.

6.  Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall’ articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all’ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

 

Art. 833-bis  Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell’ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell’articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

2.  Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell’ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3.  Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.

 

Art. 833-ter  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell’Aeronautica militare

1.  In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell’Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.

 

Art. 833-quater  Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell’ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.

2.   Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.

 

Art. 834  Disposizioni comuni

1.  Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall’ articolo 660, comma 1, se nei ruoli di transito non vi sono posti disponibili, l’ufficiale è trasferito in soprannumero e l’eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

2.  Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell’avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

 

Sezione II

Ufficiali dell’Arma dei carabinieri

Art. 835  Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

(ABROGATO …)1.  L’Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell’anno in cui è bandito il concorso, hanno:

a)  da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b)  età non superiore a trentotto anni;
c)  conseguito il diploma di laurea;
d)  riportato nell’ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

2.  Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell’organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3.  L’Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

a)  risultati idonei e iscritti in quadro d’avanzamento per l’anno in cui è bandito il concorso;
b)  in possesso di diploma di laurea;
c)  classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

4.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell’ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5.  Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell’anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell’ articolo 836.

6.  Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza. (…ABROGATO)

 

Art. 836  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

(ABROGATO …)1.  I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l’avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l’anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva se, entro la predetta data, l’ufficiale è stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

2.  Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al corso d’istituto. (…ABROGATO)

 

Capo VIII

Compiti del personale militare

Sezione I

Personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 837  Generali, colonnelli e gradi corrispondenti

(ABROGATO …)1.  Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa. (…ABROGATO)

 

Art. 838  Ufficiali

1.  Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 627, commi 2 e 3, nonché le attribuzioni e le competenze stabilite dall’ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a)  esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;
b)  provvedono alla gestione e all’impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c)  assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell’ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all’attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d)  adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l’espletamento del servizio nell’ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e)  formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

 

Art. 839  Appartenenti al ruolo dei marescialli

1.  Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

a)  sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;
b)  svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
c)  espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d’impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2.  Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:

a)  sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b)  assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l’attività svolta;
c)   possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;
d)   possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
e)   possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all’avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell’ente di appartenenza;
f)   possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;
g)  possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.

3.  Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

4.  Ai primi luogotenenti sono attribuiti, nell’ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall’ordinamento di ciascuna Forza armata.

 

Art. 840  Appartenenti al ruolo dei sergenti

1.  Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi.

2.  Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

2-bis.   I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

a)  ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2;
b)   sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
c)  assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l’attività svolta;
d)   possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;
e)  possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.

 

Art. 841  Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

1.  Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell’incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.

2.  I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

2-bis.  I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

a)  ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall’ordinamento di ciascuna Forza armata;
b)  sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
c)  assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l’attività svolta.

3.  Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

 

Art. 842  Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

1.  I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell’ambito delle unità dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all’estero, in ragione dell’anzianità di servizio e della professionalità acquisita.

2.  Non è precluso l’impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all’arruolamento.

3.  I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

3-bis.  I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3-ter.   I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

 

Art. 843  Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa

1.  Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

 

Sezione II

Personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 844  Generali di corpo d’armata

1.  Gli ufficiali con grado di generale di corpo d’armata:

a)  esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell’attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b)  svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicità;
c)  vigilano mediante attività ispettiva sull’attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni nell’ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni.

2.  Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d’armata:

a)  possono disporre l’inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
b)  designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l’inchiesta di cui alla lettera a).

 

Art. 845  Generali di divisione, di brigata e colonnelli

1.  Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle stabilite dal Comandante generale.

2.  Gli stessi, in particolare:

a)  svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali;
b)  adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
c)  nell’esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d’armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.

 

Art. 846  Ufficiali sino al grado di tenente colonnello

1.  I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti.

2.  Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d’impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a)  esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b)  provvedono alla gestione e all’impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c)  assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell’ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all’attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;
d)  adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l’espletamento dei servizi d’istituto nell’ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e)  formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

 

Art. 847  Ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1.  Nell’esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l’assolvimento di analoghe mansioni.

 

Art. 848  Appartenenti al ruolo degli ispettori

1.  Nell’espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell’ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l’attività svolta. La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.

2.  Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

3.  I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti collaboratori degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.

4.  In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 849  Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

1.  Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un’adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2.  Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l’esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, nonché attribuito il comando di piccole unità.

3.  Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonché incarichi operativi di più elevato impegno.

3-bis.   In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.

 

Art. 850  Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri

1.  Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

1-bis.  In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.

 

Titolo V

Stato giuridico e impiego

Capo I

Il grado

Sezione I

Attribuzione e revoca del grado

Art. 851  Grado dei militari

1.  Il grado è indipendente dall’impiego.

2.  Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice.

3.  Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.

 

Art. 852  Conferimento del grado

1.  Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.

2.  Il grado iniziale è conferito:

a)  per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;
b)  per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c)  per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

 

Art. 853  Revoca del grado

1.  Il grado è soggetto a revoca se il militare al quale è stato conferito non presta giuramento di fedeltà, prima di assumere servizio.

2.  La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.

 

Sezione II

Anzianità di grado

Art. 854  Anzianità

1.  L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.

2.  L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.

 

Art. 855  Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie

1.  Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l’assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l’avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all’ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

(ABROGATO …)2.  Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.  (…ABROGATO)

 

Art. 855-bis  Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l’Arma dei carabinieri

1.  Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l’assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l’avanzamento dalla normativa in vigore.

2.  Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.

3.  Gli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell’Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.

4.  Gli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell’Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell’avanzamento.

5.  In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all’ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l’incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.

 

Art. 856  Anzianità assoluta

1.  Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.

2.  L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.

 

Art. 857  Anzianità relativa

1.  L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

2.  L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.

 

Art. 858  Detrazioni di anzianità

1.  Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:

a)  detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b)  detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c)  sospensione disciplinare dall’impiego;
d)  aspettativa per motivi privati.

2.  Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:

a)  detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b)  detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c)  sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.

3.  La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’ articolo 859.

3-bis.   La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.

3-ter.   I periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell’anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.

 

Art. 859  Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali

1.  La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall’ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all’anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell’ articolo 858.

2.  L’ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell’anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

 

Art. 860  Rettifiche di anzianità

1.  Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d’ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Sezione III

Perdita del grado

Art. 861  Cause di perdita del grado

1.  Il grado si perde per una delle seguenti cause:

a)  dimissioni volontarie;
b)  dimissioni d’autorità;
c)  cancellazione dai ruoli;
d)  rimozione all’esito di procedimento disciplinare;
e)  condanna penale.

2.  Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.

3.  La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.

4.  Per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.

 

Art. 862  Dimissioni volontarie

1.  L’ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.

2.  Le dimissioni dal grado sono consentite quando l’ufficiale raggiunge l’età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.

3.  L’ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.

4.  L’ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.

5.  L’accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

6.  La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

 

Art. 863  Dimissioni d’autorità

1.  Le dimissioni d’autorità sono determinate dalle seguenti cause:

a)  interdizione giudiziale;
b)  inabilitazione civile;
c)  amministrazione di sostegno;
d)  irreperibilità accertata;
e)  sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.

2.  Le dimissioni d’autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d’appello:

a)  a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
b)  a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall’articolo 215 del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell’articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell’articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.

 

Art. 864  Cancellazione dai ruoli

1.  La cancellazione dai ruoli è determinata dalle seguenti cause:

a)  perdita della cittadinanza;
b)  assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;
c)  assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
d)  assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.

2.  Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l’assunzione di servizio si perfeziona con l’incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.

 

Art. 865  Rimozione per motivi disciplinari

1.  La perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.

 

Art. 866  Condanna penale

1.  La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.

2.  I casi in base ai quali la condanna penale comporti l’applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.

 

Art. 867  Provvedimenti di perdita del grado

1.  Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.

2.  Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all’amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 421 del codice civile.

3.  Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

4.  Nei casi di assunzione di servizio di cui all’ articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.

5.  La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:

a)  per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1;
b)  a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2.

6.  Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.

 

Sezione IV

Reintegrazione nel grado

Art. 868  Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

1.  Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento.

2.  La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento.

3.  La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.

 

Art. 869  Reintegrazione d’ufficio

1.  La reintegrazione nel grado è disposta d’ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.

2.  La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l’assunzione di servizio nel grado inferiore.

 

Art. 870  Reintegrazione a domanda

1.  La reintegrazione nel grado è disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:

a)  l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione civile o l’amministrazione di sostegno;
b)  l’irreperibilità accertata;
c)  la perdita della cittadinanza;
d)  l’assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.

 

Art. 871  Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione

1.  La reintegrazione nel grado per il militare che ne è stato rimosso per motivi disciplinari è disposta a domanda dell’interessato, previo parere favorevole della Corte militare d’appello.

2.  La reintegrazione è disposta se il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che ha conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

3.  Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione.

 

Art. 872  Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna

1.  La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale è disposta a domanda dell’interessato, previo parere favorevole della Corte militare d’appello.

2.  La reintegrazione è disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare.

3.  Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna è respinta nel merito, l’esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.

 

Art. 873  Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

1.  La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione è disposta a domanda dell’interessato, previo parere favorevole della Corte militare d’appello.

2.  La reintegrazione è disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione è revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

3.  Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell’ articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

 

Capo II

Posizioni di stato giuridico

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 874  Categorie di stato giuridico

1.  In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:

a)  militari in servizio permanente;
b)  militari in servizio temporaneo;
c)  militari in congedo.

2.  Tutti i militari sono collocati all’interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.

 

Art. 875  Posizione di stato in servizio permanente

1.  I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:

a)  servizio permanente effettivo;
b)  servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
c)  sospesi dall’impiego;
d)  in aspettativa.

 

Art. 876  Categorie di personale in servizio permanente

1.  Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all’ articolo 627.

 

Art. 877  Posizione di stato in servizio temporaneo

1.  I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni:

a)  in servizio attivo alle armi;
b)  sospesi dal servizio.

 

Art. 878  Categorie di personale in servizio temporaneo

1.  I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:

a)  volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b)  carabinieri effettivi in ferma;
c)  allievi delle scuole militari;
d)  allievi marescialli;
e)  allievi e aspiranti ufficiali;
f)  marescialli in ferma;
g)  ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h)  allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i)  ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
l)   allievi carabinieri.

2.  I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.

3.  Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.

 

Art. 879  Posizione di stato nel congedo

1.  Il militare in congedo può trovarsi:

a)  temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
b)  sospeso dalle funzioni del grado.

2.  L’ufficiale, per giustificati motivi dell’amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.

 

Art. 880  Categorie di personale in congedo

1.  I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:

a)  ausiliaria;
b)  complemento;
c)  congedo illimitato;
d)  riserva;
e)  riserva di complemento;
f)  congedo assoluto.

2.  L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.

3.  Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.

4.  Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell’Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo.

5.  La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.

6.  I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

Art. 881  Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali

1.  Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione , con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l’idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell’idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.

2.  Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207.

3.  Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.

4.  Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.

5.  In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

 

Sezione II

Servizio permanente

Art. 882  Servizio permanente effettivo

1.  Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d’impiego in base alle disposizioni del presente codice.

2.  E’ idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare.

3.  Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

4.  L’idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento.

 

Art. 883  Servizio permanente a disposizione

1.  La posizione di «a disposizione» è quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego.

2.  L’ufficiale in servizio permanente a disposizione può essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.

 

Art. 884  Aspettativa

1.  L’aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.

2.  L’aspettativa può conseguire a:

a)  stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell’ articolo 621 ;
b)  infermità temporanee;
c)  motivi privati;
d)  riduzione dei quadri;
e)  elezione in cariche politiche e amministrative;
f)  prestazione di servizio all’estero del coniuge, dipendente – civile o militare – dello Stato;
g)  ammissione a un dottorato di ricerca;
h)  applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i)  applicazione dell’ articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all’ articolo 930;
i-bis)  applicazione dell’articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

3.  L’aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.

 

Art. 885  Sospensione dall’impiego

1.  Il militare può essere sospeso dall’impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali.

2.  La sospensione dall’impiego come pena militare accessoria è disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.

3.  La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.

 

Sezione III

Congedo

Art. 886  Ausiliaria

1.  La categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

2.  Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.

 

Art. 887  Riserva

1.  La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell’ausiliaria.

2.  I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

 

Art. 888  Complemento

1.  La categoria del complemento comprende:

a)  gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro;
b)  gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;
c)  gli ufficiali che assolvono l’obbligo di leva.

2.  Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

 

Art. 889  Congedo illimitato

1.  Il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio:

a)  in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
b)  in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell’articolo 1929, comma 2.

 

Art. 890  Riserva di complemento

1.  La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.

2.  Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.

3.  L’ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

 

Sezione IV

Collocamento fuori ruolo

Art. 891  Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

1.  Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l’incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza.

2.  Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

 

Capo III

Rapporto di impiego

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 892  Accesso al servizio permanente

1.  Si accede al servizio permanente a seguito di:

a)  superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
b)  superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
c)  ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.

 

Art. 893  Dell’impiego

1.  Il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare.

2.  Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.

 

Art. 894  Incompatibilità professionali

1.  La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

2.  E’ altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

 

Art. 895  Attività extraprofessionali sempre consentite

1.  Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

a)  la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)  l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c)  la partecipazione a convegni e seminari;
d)  le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e)  incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f)  la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2.  Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

 

Art. 896  Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento

1.  I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

2.  Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

3.  Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

4.  E’ fatta salva l’applicazione, in quanto compatibile, dell’ articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 897  Docenza universitaria

1.  E’ consentito il cumulo dell’ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

 

Art. 898  Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale

1.  Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.

2.  Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego.

3.  La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.

4.  Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:

a)  l’ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell’età;
b)  il sottufficiale è collocato nel complemento;
c)  il graduato è collocato sempre nella riserva.

5.  Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all’assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.

 

Art. 899  Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.  Al personale militare continua ad applicarsi l’ articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2.  I posti resisi vacanti nell’Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall’ articolo 825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all’Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l’applicazione dell’ articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Sezione II

Servizio permanente a disposizione

Art. 900  Collocamento nel servizio permanente a disposizione

1.  I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell’avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d’età per il collocamento in congedo.

2.  L’ufficiale collocato «a disposizione» permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.