Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 201- 300

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Art. 201  Modalità delle visite medico-legali

1.  Le visite medico legali di cui all’ articolo 200 possono essere praticate:

a)  presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
b)  presso i dipartimenti militari di medicina legale;
c)  presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;
d)  presso gli istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile .

2.  Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all’interessato di muoversi dalla propria abitazione.

3.  Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d’ufficio all’autorità che ha richiesto la visita stessa.

4.  Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Sezione III

Servizi in materia di dipendenze

Art. 202  Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti

1.  Il Ministero della difesa promuove:

a)  corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi;
b)  sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia;
c)  seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

2.  Il Ministero della difesa:

a)  organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell’azione di educazione civica e sanitaria che è svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa;
b)  dà informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

 

Art. 203  Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1.  Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti.

2.  In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3.  Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall’ articolo 929.

 

Art. 204  Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

1.  I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell’uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato.

2.  I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell’ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell’interno.

 

Sezione IV

Altri servizi

Art. 205  Servizio trasfusionale delle Forze armate

1.  Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

2.  Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l’autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3.  Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell’interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

4.  Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute.

5.  Il Ministero della difesa è l’autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti.

6.  Le norme relative all’organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.

 

Art. 206  Servizio per le emergenze di salute pubblica

1.  Gli organi della Sanità militare collaborano, nell’ambito dell’attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l’influenza aviaria e le malattie degli animali, con:

a)  il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell’ articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
b)  il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

Art. 206-bis  Profilassi vaccinale del personale militare

1.   La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2.   Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3.   Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

 

Art. 207  Attività in materia di vaccinazioni

1.  I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attività di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:

a)  le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
b)  una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtù del presente articolo.

 

Capo IV

Personale addetto alla sanità militare

Sezione I

Personale del servizio sanitario militare

Art. 208  Categorie di personale

1.  Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a)  ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b)  graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c)  ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d)  cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

2.  L’attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l’esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 213 per i soccorritori militari.

 

Art. 209  Ufficiali medici

1.  Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.

2.  Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d’avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.

3.  Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.

4.  E’ vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:

a)  non sono previste da disposizioni di legge;
b)  non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell’ articolo 200;
c)  non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti.

5.  Gli ufficiali medici, ai sensi dell’ articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l’attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.

 

Art. 210  Attività libero professionale del personale medico e paramedico

1.  In deroga all’ articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.

(ABROGATO—-) 1-bis.  L’autorità sanitaria militare da cui dipende l’organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facoltà di esercitare attività libero-professionali nell’ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti per l’esercizio delle attività libero-professionali nell’ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all’articolo 1, comma 3.   (—-ABROGATO)

 

Sezione II

Esercizio delle professioni sanitarie

Art. 211  Formazione continua

1.  Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

Art. 212  Requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

1.  Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

2.  Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

3.  Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.

 

Art. 213  Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari

1.  Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:

a)  in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l’effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b)  in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l’applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.

 

Titolo VI

Istituti di istruzione e formazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 214  Individuazione degli istituti

1.  Il presente titolo disciplina:

a)  le scuole militari;
b)  gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
c)  gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
d)  le scuole carabinieri;
e)  le scuole allievi operai.

2.  La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.

 

Art. 215  Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

1.  Le disposizioni relative alle sedi all’ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

a)  dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
b)  dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza .

1-bis.  Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Art. 216  Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata

1.  Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all’aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.

 

Art. 217  Collaborazione con le università

1.  La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari, può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.

2.  Allo scopo di incentivare lo studio, l’aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell’Istituto idrografico della Marina militare, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà, di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.

 

Capo II

Scuole militari

Art. 218  Finalità delle scuole militari

1.  Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l’interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.

2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:

a)  Scuola militare «Nunziatella» dell’Esercito italiano;
b)  Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c)  Scuola militare «Teuliè» dell’Esercito italiano;
d)  Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

(ABROGATO—-) 3.  Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  (—-ABROGATO)

 

Art. 219  Corsi di studio delle scuole militari

1.  I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell’ articolo 786.

 

Art. 220  Ammissione alle scuole militari

1.  Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.

 

Capo III

Istituti di formazione

Sezione I

Accademie militari

Art. 221  Finalità delle Accademie militari

1.  Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l’accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente.

2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari:

a)  Accademia militare dell’Esercito italiano;
b)  Accademia navale;
c)  Accademia aeronautica;
d)  Accademia dell’Arma dei carabinieri.

3.  L’Accademia navale e l’Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.

 

Art. 222  Corsi di studio delle Accademie militari

1.  I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall’ articolo 719.

2.  Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

 

Art. 223  Ammissioni alle Accademie militari

1.  L’ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.

 

Sezione II

Istituti militari di istruzione superiore per ufficiali

Art. 224  Finalità degli istituti militari di istruzione superiore

1.  Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell’ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:

a)  il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;
b)  la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell’impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento.

2.  Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:

a)  Istituto alti studi della difesa;
b)  Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c)  Istituto di studi militari marittimi;
d)  Istituto di scienze militari aeronautiche;
e)  Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito italiano;
f)  Scuola ufficiali carabinieri.

 

Art. 225  Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore

1.  I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all’ articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall’ articolo 719.

2.  Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l’ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.

 

Sezione III

Altre scuole

Art. 226  Scuole per sottufficiali

1.  Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l’accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII.

2.  Le finalità di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali:

a)  Scuola sottufficiali dell’Esercito italiano;
b)  Scuole sottufficiali della Marina militare;
c)  Scuola marescialli dell’Aeronautica militare;
d)  Scuola specialisti dell’Aeronautica militare;
e)  Scuola marescialli dell’Arma dei carabinieri;
f)  Scuola brigadieri dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 227  Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

1.  I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

2.  L’ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.

 

Art. 228  Scuole carabinieri

1.  Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice.

2.  I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3.  L’ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.

 

Art. 229  Scuola allievi operai delle Forze armate

1.  Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresì, stabiliti l’ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi.

2.  Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l’addestramento, la qualificazione e l’aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

3.  Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l’officina.

 

Libro secondo

BENI

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 230  Categorie dei beni della Difesa – Rinvio ad altre fonti

1.  I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:

a)  alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;
b)  alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e aeromobili militari;
c)  alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari;
d)  alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.

2.  Per i beni culturali, come definiti dall’ articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell’interesse culturale di cui all’ articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all’Archivio di Stato di cui all’ articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157.

3.  Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della Difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.

 

Art. 231  Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

1.  Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale.

2.  Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

3.  Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati.

4.  Fatta salva l’applicazione dell’ articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

 

Art. 232  Patrimonio indisponibile della Difesa

1.  Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.

 

Art. 233  Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati

1.  Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

a)  sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell’Arma dei carabinieri;
b)  opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
c)  aeroporti ed eliporti;
d)  basi navali;
e)  caserme;
f)  stabilimenti e arsenali;
g)  reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h)  depositi munizioni e di sistemi d’arma;
i)  comandi di unità operative e di supporto logistico;
l)  basi missilistiche;
m)  strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
n)  segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
o)  strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
p)  poligoni e strutture di addestramento;
q)  centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d’arma;
r)  opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
s)  installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
t)  attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

1-bis.  Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l’articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

 

Art. 234  Registri e inventari

1.  I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.

2.  L’inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell’amministrazione.

3.  L’originale dell’inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.

 

Art. 235  Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio

1.  Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 200812 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.

 

Titolo II

Singole categorie di beni militari

Capo I

Opere permanenti di protezione antiaerea

Art. 236  Opere permanenti di protezione antiaerea

1.  Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.

 

Capo II

Strade militari, veicoli e patenti militari, esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

Art. 237  Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

1.  Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.

2.  Ente proprietario è considerato il comando interregionale.

3.  La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L’elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico.

4.  Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l’ articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.

5.  Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando interregionale a cui è preposto:

a)  può destinare le strade militari all’uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all’uso privato con provvedimento particolare;
b)  adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
c)  per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;
d)  può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e)  stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;
f)  rilascia l’autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall’ articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;
g)  rilascia le autorizzazioni di cui all’ articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h)  impartisce le direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all’ articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6.  Contro i provvedimenti emessi dal comandante interregionale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

7.  L’impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa.

8.  Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l’amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L’obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, è vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L’obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l’inizio della manutenzione.

9.  Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l’installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all’uopo dettate dall’ articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l’installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall’autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.

10.  Fermo quanto disposto dall’ articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresì, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.

11.  Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

12.  Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

13.  Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

 

Capo III

Porti e aeroporti militari, navi e aeromobili militari

Sezione I

Porti e aeroporti militari

Art. 238  Porti e aeroporti militari

1.  I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.

2.  Fermo quanto disposto dall’ articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all’individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi.

3.  Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti è realizzata d’intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l’agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.

3-bis.  Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall’Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l’individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

4.  Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all’uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.

 

Sezione II

Navi militari e navi da guerra – Registro delle navi galleggianti in servizio governativo non commerciale

Art. 239  Navi militari e navi da guerra

1.  Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:

a)  sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d’impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;
b)  sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c)  recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

2.  Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.

3.  La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

 

Art. 240  Navi armate e navi in disponibilità

1.  Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell’efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

a)  navi armate;
b)  navi in disponibilità.

 

Art. 241  Assegnazione delle unità navali

1.  La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l’assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

Art. 242  Radiazione dal ruolo del naviglio militare

1.  Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all’atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

 

Art. 243  Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell’Esercito italiano, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

1.  Le unità navali in dotazione all’Esercito italiano, all’Aeronautica militare, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

2.  I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l’installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.

3.  Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l’applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l’equipaggio delle suddette unità.

 

Art. 244  Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale

1.  Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

2.  Nel registro è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è a ordinamento militare.

3.  Le unità e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell’emblema araldico della Repubblica italiana.

4.  Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.

 

Art. 245  Incendio su nave da guerra

1.  In caso d’incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell’entità dell’incendio e dell’andamento delle operazioni.

2.  Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l’organizzazione antincendi del porto.

 

Sezione III

Aeromobili a pilotaggio remoto delle forze armate

Art. 246  Nozione

1.  Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

 

Art. 247  Autorizzazione e limiti all’impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

1.  Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2.  L’impiego degli APR avviene nell’ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell’apposito documento tecnico-operativo adottato dall’Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di concerto con l’Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

3.  Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

4.  Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all’estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l’impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

 

Art. 248  APR di peso inferiore a 20 chilogrammi

1.  La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all’articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d’impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 248-bis  APR di peso inferiore a 20 chilogrammi 

(ABROGATO—-) 1.  La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all’articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d’impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento. (—-ABROGATO)

 

Capo IV

Rifugi alpini

Art. 249  Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa

1.  I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell’articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a società ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative-operative del Ministero della difesa.

2.  Dei rifugi alpini di proprietà privata può essere disposta l’espropriazione dall’autorità militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Capo V

Campi di tiro a segno

Art. 250  Campi e impianti di tiro a segno

1.  I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2.  L’esecuzione tecnica dei lavori relativi all’impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3.  I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.

 

Art. 251  Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno – Quota di iscrizione

1.  Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

2.  L’iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d’armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

3.  La quota annua per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.

 

Capo VI

Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra

Sezione I

Zone monumentali di guerra

Art. 252  Individuazione delle zone monumentali di guerra

1.  Istituite ai sensi dell’abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

a)  Monte Pasubio;
b)  Monte Grappa;
c)  Monte Sabotino;
d)  Monte San Michele.

2.  Sono altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

a)  la zona di Castel Dante in Rovereto;
b)  la zona di Monte Cengio;
c)  la zona di Monte Ortigara;
d)  la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

 

Art. 253  Delimitazione delle zone monumentali di guerra

1.  Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’ articolo 252 sono così delimitate:

a)  Pasubio: sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d’accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) – colle Xomo – Scarubbi – Porte Pasubio, indi mulattiera al Palòm;
b)  Grappa: sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d’accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa;
c)  Sabotino: sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d’accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;
d)  San Michele: sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata «Ferrara» a sud-est della cima 4. Strada d’accesso: rotabile Peteano – San Michele – San Martino.

2.  La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell’ articolo 252 è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

 

Art. 254  Vigilanza e conservazione

1.  Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l’alta sorveglianza del Ministero della difesa – Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d’accesso.

2.  Il Ministero della difesa – Commissariato generale per le onoranze ai Caduti provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra – pur esse notevoli per azioni svoltesi – sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo.

 

Sezione II

Patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Art. 255  Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale

1.  Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.

 

Art. 256  Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi

(ABROGATO—-) 1.  Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 255, in conformità alla presente sezione e alle leggi regionali:

a)  i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b)  i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c)  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d)  lo Stato.

2.  L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all’articolo 255 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze.

3.  I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 255 ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio. (—-ABROGATO)

 

Art. 257  Compiti dello Stato

(ABROGATO—-) 1.  Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all’articolo 256, comma 1:

a)  promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;
b)  promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;
c)  può promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.

(—-ABROGATO)

 

Art. 258  Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali

(ABROGATO—-) 1.  In attuazione dell’articolo 257, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a)  promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all’articolo 255;
b)  definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 256, comma 1;
c)  individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all’articolo 256, comma 1;
d)  realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 256, comma 1;
e)  può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 256, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all’articolo 262;
f)  cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l’altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
g)  vigila sull’attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2.  Presso il Ministero per i beni e le attività culturali opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3.  Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4.  Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all’attuazione della presente sezione. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

5.  Il Comitato definisce:

a)  i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b)  le priorità di cui al comma 1, lettera c);
c)  i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
d)  il programma di cui al comma 1, lettera f).

6.  L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (—-ABROGATO)

 

Art. 259  Competenze del Ministero della difesa

(ABROGATO—-) 1.  Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a)  può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l’impiego delle truppe alpine;
b)  cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell’attuazione del programma di cui all’ articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

(—-ABROGATO)

 

Art. 260  Competenze del Ministero degli affari esteri

(ABROGATO—-) 1.  Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

a)  la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all’articolo 255;
b)  la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative all’estero;
c)  la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

(—-ABROGATO)

 

Art. 261  Competenze delle regioni

(ABROGATO—-) 1.  Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a)  promuovono e coordinano gli interventi di cui all’articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell’articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;
b)  possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
c)  disciplinano con legge l’attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264.

2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell’ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti.  (—-ABROGATO)

 

Art. 262  Finanziamento statale degli interventi

(ABROGATO—-) 1.  I soggetti di cui all’articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2.  I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio:

a)  il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto di assenso del titolare del bene;
b)  una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all’articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
c)  l’indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3.  Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all’articolo 258, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici. (—-ABROGATO)

 

Art. 263  Reperti mobili e cimeli

(ABROGATO—-) 1.  Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza. (—-ABROGATO)

 

Art. 264  Sanzioni

(ABROGATO—-) 1.  Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all’articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall’articolo 256, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00.

2.  Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00.

3.  Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall’articolo 263 è punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00. (—-ABROGATO)

 

Sezione III

Sepolcreti di guerra italiani

Art. 265  Nozione e qualificazione

1.  I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.

2.  Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.

 

Art. 266  Organi e uffici

1.  Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, nel presente capo denominato «Commissario», esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.

2.  Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l’organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l’espletamento delle sue funzioni.

3.  Le indennità dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.

4.  Alle dipendenze del Commissario opera il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.

 

Art. 267  Competenze

1.  Il Commissario è competente in ordine a:

a)  la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all’estero contenenti salme di Caduti italiani;
b)  gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all’estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
c)  gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all’estero;
d)  la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l’organizzazione delle visite e dell’assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

2.  Il Commissario è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a)  dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;
b)  dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati è accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
c)  dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
d)  dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l’8 settembre 1943;
e)  di tutti i civili deceduti dopo l’8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
f)  dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
g)  dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell’Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
h)  dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
i)  dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.

3.  Il Commissario provvede inoltre a:

a)  la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
b)  la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l’impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all’inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c)  alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell’articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

4.  Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5.  I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.

 

Art. 268  Contratti per le sepolture militari in Italia e all’estero

1.  Il Commissario può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

2.  La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all’estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3.  Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all’estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

4.  Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

 

Art. 269  Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni

1.  Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell’ articolo 267 nei cimiteri comunali può essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell’ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l’osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell’interno.

2.  In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

 

Art. 270  Localizzazione delle aree ed espropriazione

1.  Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

2.  All’eventuale espropriazione si applica l’ articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l’indifferibilità e urgenza ai fini dell’ articolo 22-bis del citato testo unico.

 

Art. 271  Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale

1.  I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall’amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l’obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

2.  L’obbligo dell’iscrizione negli inventari tenuti dall’amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

3.  Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l’obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all’uopo costruiti.

4.  A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all’articolo 267, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.

 

Art. 272  Restituzione delle salme ai congiunti

1.  Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall’abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.

 

Art. 273  Soppressione di cimiteri di guerra

1.  E’ in facoltà del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l’ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

2.  I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

 

Art. 274  Altre norme applicabili

1.  Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.

2.  Le disposizioni di cui all’articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell’ultima salma.

 

Art. 275  Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati

1.  Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:

a)  il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
b)  il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
c)  il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia);
d)  il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);
e)  il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell’ex internato denominato «Tempio nazionale dell’internato ignoto» (Padova).

 

Sezione IV

Cimiteri di guerra stranieri in Italia e cimiteri di guerra italiani all’estero

Art. 276  Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l’inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla Prima guerra mondiale

1.  Sono a carico dello Stato le spese per l’acquisto, l’occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l’inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la Prima guerra mondiale.

2.  La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l’ente e il Commissario di cui alla sezione III.

3.  L’impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.

4.  Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.

 

Art. 277  Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

1.  Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all’estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo:

a)  il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;
b)  la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth;
c)  la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania;
d)  la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia;
e)  la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.

 

Capo VII

Alloggi di servizio

Sezione I

Alloggi di servizio di tipo economico

Art. 278  Disciplina applicabile

1.  Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.

 

Art. 279  Classificazione degli alloggi di servizio

1.  In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati:

a)  alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
b)  alloggi di servizio connessi all’incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c)  alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
d)  alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
e)  alloggi collettivi di servizio nell’ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

 

Art. 280  Alloggi ASGC

1.  L’alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell’ articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell’edificio o dell’impianto nel quale insiste l’alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.

2.  La concessione dell’alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.

3.  Della concessione è data notizia al Ministero dell’economia e delle finanze.

4.  La concessione scade con la cessazione dell’incarico dal quale l’utente trae titolo.

5.  Sono a carico dell’amministrazione militare le spese per l’illuminazione, l’acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

 

Art. 281  Alloggi ASI

1.  Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l’obbligo di abitare presso la località di servizio.

2.  Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l’assegnazione dell’alloggio di servizio.

3.  La concessione decade con la cessazione dell’incarico dal quale l’utente trae titolo.

 

Art. 282  Alloggi ASIR

1.  Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

2.  Tali locali rimangono nella disponibilità dell’amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

3.  Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

a)  Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa;
(ABROGATO—-) b)  comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea; (—-ABROGATO)
(ABROGATO—-) c)  eventuali altri incarichi indicati con il regolamento. (—-ABROGATO)

 

Art. 283  Alloggi AST

1.  Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell’ articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l’alloggio.

 

Art. 284  Alloggi APP e SLI

1.  Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell’ articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

 

Art. 285  Alloggi ASC

1.  Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell’ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.

2.  Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l’obbligo di alloggiare in caserma.

 

Art. 286  Determinazione dei canoni

1.  Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell’equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall’applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo.

2.  Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell’ articolo 279, e l’esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all’utente, un canone pari a quello derivante dall’applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.

3.  Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell’alloggio, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L’amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.

3-bis.  Con decreto del Ministro della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

(ABROGATO—-) 4.  Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all’ articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone senza maggiorazioni.   (—-ABROGATO)

 

Art. 287  Modalità di riscossione del canone e sua destinazione

1.  Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

2.  Il cinquanta per cento dell’importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo-casa.

3.  Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.

 

Art. 288  Altri oneri a carico del concessionario dell’alloggio

1.  Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell’alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’ articolo 279 le piccole riparazioni previste dall’articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell’alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

2.  Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell’alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

 

Art. 289  Retta giornaliera

1.  I concessionari degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell’ articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l’uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.

 

Art. 290  Altre norme applicabili

1.  Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l’assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

 

Art. 291  Estensione della disciplina

1.  Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all’ articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.

 

Art. 292  Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere

1.  Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

 

Art. 293  Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST

1.  In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l’alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il regolamento.

 

Art. 294  Norme di attuazione

1.  Il regolamento detta:

a)  le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
b)  le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
c)  i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
d)  la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
e)  la composizione, d’intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l’assegnazione degli alloggi stessi.

2.  L’organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.

 

Sezione II

Criteri di classificazione e di assegnazione degli alloggi di servizio ai militari dell’Arma dei carabinieri

Art. 295  Criteri di classificazione degli alloggi

1.  Il Ministro della difesa di concerto con quello dell’interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a)  alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico;
b)  alloggi di servizio in temporanea concessione.

2.  La concessione dell’alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell’incarico.

3.  I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell’equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con il Ministro dell’interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno.

 

Art. 296  Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone

1.  Il Ministro della difesa di concerto con quello dell’interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell’articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d’intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l’assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all’articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell’alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell’alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il Consiglio centrale di rappresentanza – Arma dei carabinieri è chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.

 

Sezione III

Alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate

Art. 297  Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale

1.  In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’ articolo 231, comma 4.

2.  Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

a)  alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
b)  alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
c)  alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

3.  Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa può inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell’ articolo 307, comma 2, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

4.  Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme è sentito il Consiglio centrale di rappresentanza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Sezione IV

Provvidenze in favore dei militari di carriera al fine dell’acquisto o locazione di alloggi

Art. 298  Modalità inerenti il requisito della residenza

1.  Ai soli fini dell’accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l’edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

2.  I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all’acquisto o all’assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell’assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.

 

Art. 299  Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede

1.  Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

2.  Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l’ordine di sgombero per pubblica utilità.

 

Capo VIII

Diritti di proprietà industriale delle Forze armate

Art. 300  Diritti di proprietà industriale delle Forze armate

1.  Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all’ articolo 535, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’ articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3.  Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

4.  Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.