Contratti FF.AA. parte economica: COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO

CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONIMICA

COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO

Sommario

Contratto 2002

Art. 9  Compensi forfettari di guardia e di impiego

Contratto 2004

Art. 7  Compensi forfetari di guardia e di impiego

Contratto 2006

Art. 4  Compensi forfetari di guardia e di impiego

 

Contratto 2002

Art. 9  Compensi forfettari di guardia e di impiego.

  1. Per l’anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all’articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall’articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
  2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all’articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all’articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l’orario di lavoro giornaliero (7).
  4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
  5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonchè tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (8).
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d’impiego nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro.
  7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’àmbito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.
  8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell’àmbito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
  9. Agli oneri derivanti dall’attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
  10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l’articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall’articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (9).

(7) Per la nuova misura del compenso previsto dal presente comma vedi il comma 2 dell’art. 13, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(8) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 13, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(9) Per l’ulteriore incremento delle risorse di cui al presente articolo vedi l’art. 7, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 e l’art. 4, D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

 

Contratto 2004

Art. 7  Compensi forfetari di guardia e di impiego.

  1. Le risorse di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l’anno 2004 di € 13.735.000 e per l’anno 2005 di € 20.095.000.
  2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.
  3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
  4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono così rideterminate: prima fascia: € 36,00; seconda fascia: € 39,00; terza fascia: € 42,00; quarta fascia: € 47,00.

Contratto 2006

Art. 4  Compensi forfetari di guardia e di impiego.

  1. Le risorse di cui all’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, così come incrementate dall’articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l’anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall’anno 2006 di euro 497.000,00.
  2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.
  3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.