Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1-100

Torna all’indice

Libro primo

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Titolo I

Disposizioni preliminari

Art. 1  Oggetto e ambito di applicazione

1.  ll presente decreto, con la denominazione di «codice dell’ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.

2.  Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.  Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d’ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.

4.  Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

5.  Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.

6.  Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Titolo II

Consiglio supremo di difesa

Art. 2  Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa

1.  Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato «Consiglio», esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

 

Art. 3  Componenti di diritto

1.  Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:

a)  dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
b)  dal Ministro degli affari esteri;
c)  dal Ministro dell’interno;
d)  dal Ministro dell’economia e delle finanze;
e)  dal Ministro della difesa;
f)  dal Ministro dello sviluppo economico;
g)  dal Capo di stato maggiore della difesa.

2.  Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.

 

Art. 4  Componenti eventuali

1.  Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell’articolo 3.

2.  Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell’articolo 5, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.

 

Art. 5  Organi ausiliari

1.  Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.

 

Art. 6  Segretario del Consiglio

1.  Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l’attuazione da parte degli organi competenti.

2.  A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

 

Art. 7  Ufficio di segreteria

1.  L’Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell’articolo 6.

2.  L’Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.

3.  Il numero massimo dei componenti l’Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa.

 

Art. 8  Riunioni

1.  Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno.

2.  E’ inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Art. 9  Regolamento di organizzazione e funzionamento

1.  Le norme necessarie per l’attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.

 

Titolo III

Amministrazione della difesa

Capo I

Ministro della difesa

Art. 10  Attribuzioni del Ministro della difesa

1.  Il Ministro della difesa, preposto all’amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a)  attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
b)  emana le direttive in merito alla politica militare, all’attività informativa e di sicurezza e all’attività tecnico-amministrativa;
c)  partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
d)  approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all’area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

2.  Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell’organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

a)  sul livello di operatività delle singole Forze armate;
b)  sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
c)  sull’attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall’esistente struttura ministeriale;
d)  sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l’operatività delle Forze armate;
e)  sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

3.  Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell’ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell’ articolo 177.

 

Art. 11  Attribuzioni in materia di armamenti

1.  Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione.

 

Art. 12  Relazioni al Parlamento

1.  Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:

a)  l’evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b)  l’evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
c)  la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d)  gli altri elementi di cui all’ articolo 548.

2.  Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

 

Art. 13  Attribuzioni ulteriori

1.  Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 1011 e 12, esercita le competenze:

a)  in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
b)  attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c)  previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.

 

Art. 14  Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance

1.  Il Ministro della difesa, nell’ambito di quanto previsto dall’ articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:

a)  per l’esercizio delle funzioni indicate negli articoli 101112 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione;
b)  ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell’organismo indipendente di valutazione della performance.

2.  Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l’ articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3.  Gli uffici e l’organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.

 

Capo II

Ministero della difesa

Sezione I

Amministrazione centrale e periferica

Art. 15  Attribuzioni del Ministero della difesa

1.  Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all’area industriale di interesse della Difesa.

2.  Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti di seguito indicati: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d’arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d’armamento; pianificazione dell’area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area tecnico industriale.

2-bis.  La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell’ambito delle aree:

a)  la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
b)  la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;
c)  l’unicità decisionale;
d)  le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;
e)  l’attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
f)  la predisposizione di meccanismi per la verifica dell’effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.

3.  Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.

 

Art. 16  Ordinamento

1.  L’organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:

a)  uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
b)  area tecnico-operativa;
c)  area tecnico-amministrativa;
d)  area tecnico-industriale;
e)  due uffici centrali;
f)  Servizio assistenza spirituale;
g)  Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
h)  Circolo ufficiali delle Forze armate.

2.  L’area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l’area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l’area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.

 

Art. 17  Servizio di assistenza spirituale

1.  Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all’entrata in vigore dell’intesa prevista all’articolo 11, comma 2, dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

 

Art. 18  Commissario generale per le onoranze ai Caduti

1.  Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell’espletamento delle sue funzioni.

2.  Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

 

Art. 19  Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia

1.  Il Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2.  Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3.  Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile.

4.  Al Circolo è destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

5.  Gli organi, l’organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 20  Enti vigilati

1.  Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

a)  l’Agenzia industrie difesa;
b)  la Difesa servizi spa;
c)  l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia;
d)  l’Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e)  l’Unione italiana tiro a segno;
f)  la Lega navale italiana;
g)  l’Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h)  la Cassa di previdenza delle Forze armate.

2.  L’organizzazione, i compiti e le funzioni dell’Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell’ articolo 48 e nell’ articolo 535.

3.  Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell’Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196197 e da 1626 a 1760.

 

Art. 21  Servizio di assistenza al volo

1.  Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell’Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.

2.  Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l’Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell’addestramento e nell’impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.

3.  L’Ente nazionale per l’aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell’Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.

4.  In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.

5.  Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato a un diverso servizio.

6.  Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l’attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.

 

Art. 22  Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici

1.  Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:

a)  in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:
1)  provvede a distruggere l’arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all’addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;
2)  provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374;
b)  in materia di armi chimiche:
1)  comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all’Organizzazione, prescritte dall’articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell’annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell’«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l’addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;
2)  provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell’ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all’immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;
c)  in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420:
1)  procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;
2)  definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l’attività di distruzione;
c-bis)  in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1)  provvede all’organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2)  esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l’esecuzione dell’attività, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;
3)  segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4)  esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5)  svolge l’attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6)  svolge l’attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l’adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.

2.  Con il decreto interministeriale di cui all’ articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374:

a)  è stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale;
b)  è individuato, altresì, l’ufficio competente nell’ambito dell’amministrazione del Ministero della difesa;
c)  è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell’articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374.

3.  Con il decreto interministeriale di cui all’ articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.

 

Sezione II

Organi consultivi e commissioni di elevata specializzazione tecnica

Art. 23  Consiglio superiore delle Forze armate

1.  Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2.  Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio.

3.  Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, è inserita la formula «udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate». Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere è contenuta nella relazione.

4.  La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinati con il regolamento.

 

Art. 24  Organi consultivi

1.  Presso il Ministero della difesa operano:

a)  il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b)  il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.

2.  L’attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell’organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.

 

Art. 24-bis  Commissione interministeriale per l’espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

1.   Presso il Ministero della difesa – Ispettorato per la sicurezza del volo – opera la Commissione interministeriale sugli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:

a)  esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b)  emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.

2.   La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall’Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

3.   Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

Capo III

Area tecnico operativa

Sezione I

Capo di stato maggiore della difesa

Art. 25  Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

1.  Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d’armata dell’Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell’Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

2.  Il Capo di stato maggiore della difesa:

a)  dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute;
b)  è gerarchicamente sovraordinato:
1)  ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
2)  al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
3)  al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest’ultimo affidate;
c)  svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.

3.  Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell’attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

 

Art. 26  Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

1.  Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a)  è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
b)  assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
c)  adotta le misure organizzative conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 10, comma 3;

2.  Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l’attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per l’elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.

3.  Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

 

Art. 27  Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1.  Il Capo di stato maggiore della difesa, per l’esercizio delle sue attribuzioni:

a)  dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;
b)  si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all’ articolo 29.

2.  Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l’impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell’ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

3.  Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

 

Sezione II

Organismi interforze

Art. 28  Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

1.  Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E’ presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

2.  Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e per il Segretario generale della difesa.

3.  Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento.

 

Art. 29  Comando operativo di vertice interforze

1.  Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.

1-bis.   Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.

2.  Le norme disciplinanti l’ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

 

Art. 30  Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa

Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall’ articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

Art. 31  Comandi regione militare interforze

1.  Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell’Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.

 

Sezione III

Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandante generale dell’Arma dei carabinieri

Art. 32  Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri

1.  I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri all’atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d’armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

a)  sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
b)  dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell’Arma dei carabinieri;
c)  nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

2.  I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall’ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.

 

Art. 33  Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri

1.  Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell’Arma, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri:

a)  propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell’articolo 26;
b)  sono responsabili dell’organizzazione e dell’approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale;
c)  esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d)  adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei decreti di cui all’ articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa;
d-bis)  determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa .

2.  Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.

3.  Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.

 

Art. 34  Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri

1.  I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle relative attribuzioni:

a)  dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all’ articolo 170;
b)  si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.

2.  Fatto salvo quanto disposto nell’ articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri l’esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all’impiego e al governo del proprio personale, all’addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

 

Sezione IV

Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

Art. 35  Addetti delle Forze armate in servizio all’estero

1.  Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.

2.  La costituzione dell’ufficio dell’addetto militare, di cui al comma 1, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all’estero.

 

Art. 36  Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero

1.  L’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri.

2.  I posti d’organico dell’ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e finanze.

 

Art. 37  Sicurezza degli uffici degli addetti militari all’estero

1.  La sicurezza degli uffici degli addetti militari all’estero è assicurata dall’Arma dei carabinieri ai sensi dell’ articolo 158.

 

Art. 38  Gestione del danaro e del materiale

1.  Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell’ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.

2.  La gestione del denaro comprende:

a)  spese per il personale;
b)  spese per il funzionamento.

3.  La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l’uso.

 

Art. 39  Personale

1.  Il personale in servizio all’estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all’estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all’articolo 1808.

2.  Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell’articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

3.  Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall’Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell’articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4.  Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

<<ABROGATO —- >> 5.  Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).  << —- ABROGATO>>

<<ABROGATO —- >> 6.  Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a)  in caso di astensione obbligatoria, l’indennità personale è corrisposta per intero;
b)  in caso di astensione facoltativa, l’indennità personale è sospesa.

<< —- ABROGATO>>

<<ABROGATO —- >> 7.  Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonché quelli previsti dagli articoli 1617 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall’attuale ordinamento, comportano la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero.  << —- ABROGATO>>

<<ABROGATO —- >> 8.  Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.  << —- ABROGATO>>

 

Capo IV

Area tecnico amministrativa

Sezione I

Segretario generale della difesa

Art. 40  Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

1.  Il Segretario generale della difesa:

a)  è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;
b)  è nominato, ai sensi dell’ articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
c)  dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

2.  Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.

 

Art. 41  Attribuzioni del Segretario generale della difesa

1.  Il Segretario generale della difesa:

a)  predispone, d’intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all’area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b)  è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell’organizzazione e del funzionamento dell’area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
c)  esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma;
d)  può delegare competenze nell’area tecnico-amministrativa e nell’area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell’articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.

2.  Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

 

Art. 42  Organi di supporto del Segretario generale della difesa

1.  Il Segretario generale della difesa per l’esercizio delle sue attribuzioni:

a)  ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;
b)  si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall’ articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali;
c)  dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.

 

Sezione II

Segretariato generale della difesa

Art. 43  Competenze del Segretariato generale della difesa

1.  Sono unificate presso il Segretariato generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2.  Le competenze e l’ordinamento del Segretariato generale della difesa sono disciplinati dall’articolo 106 del regolamento.

 

Art. 44  Registro nazionale delle imprese

1.  Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l’iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2.  Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.

3.  L’iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4.  Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l’esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a)  per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell’imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b)  per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
c)  per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio.

5.  Sono iscritti d’ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

6.  Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l’estinzione dell’impresa.

7.  Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:

a)  le imprese dichiarate fallite;
b)  le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)  le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d)  le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;
e)  le imprese che, in violazione del divieto di cui all’articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

8.  Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

9.  Se è rimosso l’impedimento alla iscrizione, l’impresa può ottenere l’iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

10.  In pendenza dell’accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l’impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

11.  La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:

a)  delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b)  provvede alla revisione triennale del registro;
c)  fa rapporto all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
d)  formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

12.  Le modalità per l’iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.

13.  Per l’iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.

 

Capo V

Area tecnico industriale

Art. 45  Stabilimenti e arsenali militari

1.  Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:

a)  produzione di mezzi e materiali;
b)  riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
c)  conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;
d)  studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
e)  analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un’azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
f)  formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.

2.  Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.

2-bis.  Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all’occorrenza, anche all’espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.

3.  Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

a)  tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;
b)  l’ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.

 

Art. 46  Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari

1.  Gli enti di cui all’ articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.

2.  Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.

3.  In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.

4.  Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.

5.  La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell’ articolo 47.

 

Art. 47  Classificazione degli enti

1.  Gli enti dell’area tecnico-industriale e i centri tecnici dell’area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:

a)  enti gestiti dall’Agenzia industrie difesa, denominati unità;
b)  enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa;
c)  enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

2.  Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.

3.  Gli enti dipendenti dal Segretariato generale sono disciplinati nel regolamento.

 

Art. 48  Agenzia industrie difesa

1.  L’Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell’Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L’Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2.  Le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell’obiettivo dell’economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.

 

Art. 49  Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata

1.  La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all’impiego dello strumento militare è affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata.

2.  Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell’ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale.

3.  I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all’attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

4.  Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l’indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.

 

Art. 50  Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata

1.  Il direttore dell’ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l’incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l’attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.

2.  Il direttore:

a)  formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;
b)  cura l’attuazione dei programmi stessi, anche mediante l’affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c)  esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;
d)  determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l’orario di servizio e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
e)  individua i responsabili dei procedimenti curati dall’ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.

3.  Il direttore è responsabile dei risultati dell’attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell’ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.

4.  Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell’ente dell’area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell’ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l’incarico può anche essere conferito a personale dell’Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale.

5.  Il vice direttore coadiuva il direttore nell’esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell’ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.

 

Art. 51  Norme comuni agli enti dell’area tecnico-industriale

1.  Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:

a)  di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all’espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all’ articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonché alla definizione di specifici settori d’intervento degli enti di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l’autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente;
b)  di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell’economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell’articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.  Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all’ articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.

 

Capo VI

Giustizia militare

Sezione I

Ordinamento giudiziario militare

Art. 52  Magistrati militari

1.  I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.

2.  Le funzioni giudicanti sono:

a)  di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l’Ufficio militare di sorveglianza);
b)  di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
c)  semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
d)  semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
e)  direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
f)  direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
g)  direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).

3.  Le funzioni requirenti sono:

a)  di primo grado (sostituto procuratore militare);
b)  di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
c)  di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
d)  semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
e)  direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
f)  direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
g)  direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).

4.  Lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza, l’avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell’anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.

 

Art. 53  Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

1.  Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

2.  Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

3.  Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

4.  Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

5.  Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

6.  Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 52, comma 3, lettera g), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.

 

Art. 54  Tribunale militare

1.  Il Tribunale militare è formato:

a)  da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 3, che lo presiede;
b)  da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 2.

2.  Il Tribunale militare giudica con l’intervento:

a)  del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l’intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b)  di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c)  di un militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1)  gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2)  il Capo di stato maggiore della difesa;
3)  il Segretario generale della difesa;
4)  i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5)   il Direttore generale per il personale militare.

3.  L’estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

4.  Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell’aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l’assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

5.  I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell’esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

6.  L’estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

 

Art. 55  Circoscrizioni territoriali

1.  I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

2.  Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.

3.  Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

4.  Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

Art. 56  Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

1.  Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.

2.  I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:

a)  da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;
b)  da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 1;
c)  da due fra gli esperti di cui al comma 1.

3.  L’Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 1.

4.  I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5.  Con decreto del presidente della Corte militare d’appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 1.

 

Art. 57  Corte militare di appello

1.  La Corte militare d’appello, con sede in Roma, giudica sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

2.  La Corte militare d’appello è formata:

a)  da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 5, che la presiede;
b)  da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4;
c)  da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2.

3.  Le sezioni della Corte sono formate:

a)  da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4, che la presiede;
b)  da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2.

4.  La Corte militare d’appello giudica con l’intervento:

a)  del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b)  di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
c)  di due militari dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell’imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1)  gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2)   il Capo di stato maggiore della difesa;
3)  il Segretario generale della difesa;
4)  i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5)  il Direttore generale per il personale militare.

5.  Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

 

Art. 58  Uffici del pubblico ministero

1.  La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:

a)  dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 6;
b)  da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4.

2.  La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:

a)  da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 5;
b)  da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 4;
c)  da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 2.

3.  La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:

a)  da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 3;
b)  da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, comma 1.

 

Art. 59  Ruolo organico dei magistrati militari

1.  Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2.  Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.

 

Sezione II

Consiglio della magistratura militare

Art. 60  Composizione del Consiglio della magistratura militare

1.  Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:

a)  il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
b)  il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c)  due componenti eletti dai magistrati militari;
d)  un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d’intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest’ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell’interesse o per conto, ovvero contro l’amministrazione militare.

2.  Ferma restando la dotazione organica di cui all’ articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.

3.  L’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.

 

Art. 61  Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

1.  Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.

2.  Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parità di voti prevale il voto del presidente.

3.  Il Consiglio dura in carica quattro anni.

 

Art. 62  Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare

1.  Il Consiglio della magistratura militare delibera:

a)  sulle assunzioni della magistratura militare, sull’assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
b)  sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c)  sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;
d)  su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.

2.  Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l’applicazione dell’ articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3.  Il Consiglio, inoltre:

a)  esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;
b)  dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
c)  verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
d)  disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento .

4.  Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.

5.  Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.

 

Art. 63  Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare

1.  Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.

2.  Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.

 

Art. 64  Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina

1.  Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all’inizio del quadriennio e per l’intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo.

2.  Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.

 

Art. 65  Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

1.  Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l’efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all’esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.

2.  L’incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie presso l’organo giudiziario sottoposto all’ispezione.

3.  Il magistrato militare che ha eseguito l’ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell’ispezione.

4.  Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.

 

Art. 66  Attribuzioni del presidente e del vice presidente

1.  Il presidente del Consiglio della magistratura militare:

a)  indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
b)  convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
c)  comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
d)  esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

2.  Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 67  Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

1.  Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

2.  L’azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell’ articolo 61, comma 1.

 

Art. 68  Stato giuridico del componente non togato

1.  Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

 

Art. 69  Elezioni del Consiglio della magistratura militare

1.  All’elezione dei componenti di cui all’ articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un’unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.

2.  Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.

3.  Per l’elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l’ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 53, commi 1 e 2, più anziani in ruolo.

4.  Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.

5.  Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell’ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall’elettore.

6.  Ultimate le votazioni, l’ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

7.  L’ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

8.  I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all’ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.

9.  I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.

 

Art. 70  Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

1.  La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell’insediamento.

2.  Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

 

Art. 71  Ufficio di segreteria del Consiglio

1.  Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.

2.  Presso l’ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.

3.  I magistrati militari componenti dell’ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.

 

Art. 72  Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura

1.  Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.

 

Sezione III

Disciplina del concorso in magistratura militare

Art. 73  Concorsi

1.  Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall’ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.

2.  Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:

a)  i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;
b)  le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.

 

Art. 74  Concorso per esami

1.  Il concorso per esami di cui all’ articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.

2.  La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.

3.  L’esame consiste:

a)  in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1)  diritto penale militare;
2)  diritto penale;
3)  diritto civile;
b)  in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:
1)  procedura penale e procedura penale militare;
2)  diritto romano;
3)  diritto amministrativo;
4)  diritto costituzionale.

4.  Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

5.  Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell’insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

6.  Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.

7.  La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

8.  A parità di voti sono preferiti nell’ordine seguente:

a)  gli insigniti di medaglia al valore militare;
b)  i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
c)  i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
d)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
e)  gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
f)  coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
g)  coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l’amministrazione militare;
h)  i più anziani di età.

9.  I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.

10.  Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.

 

Art. 75  Tirocinio e nomina

1.  I magistrati militari di cui all’ articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.

2.  Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.

 

Sezione IV

Ordinamento penitenziario militare

Art. 76  Applicabilità delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune

1.  Per gli stabilimenti militari di pena e per l’espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell’ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.

 

Art. 77  Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena

1.  Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.

2.  Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:

a)  gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;
b)  gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;
c)  le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;
d)  gli orari di permanenza nei locali comuni;
e)  gli orari, i turni e le modalità di permanenza all’aperto;
f)  i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
g)  le affissioni consentite e le relative modalità;
h)  i giochi consentiti;
i)  l’importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.

3.  Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell’Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l’esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 78  Stabilimenti militari di pena

1.  Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:

a)  carceri giudiziarie militari;
b)  reclusori militari.

 

Art. 79  Visite dei parlamentari

1.  Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.

 

Art. 80  Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari

1.  Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria militare od ordinaria.

2.  Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

Art. 81  Separazione dei detenuti secondo il grado

1.  Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.

2.  Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

 

Art. 82  Reclusori militari

1.  I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall’ articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2.  Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.

 

Art. 83  Degradazione

1.  Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.

2.  Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l’esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l’ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.

3.  Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l’esecuzione, richiede all’autorità amministrativa militare competente l’esecuzione della degradazione.

 

Art. 84  Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

1.  Per l’esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell’ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.

2.  In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.

 

Art. 85  Lavoro dei militari detenuti

1.  I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.

2.  Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all’ articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3.  Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d’ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine.

4.  All’eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.

 

Art. 86  Cassa militare delle ammende

1.  Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.

2.  Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.

3.  Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all’ articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Titolo IV

Forze armate

Capo I

Disposizioni comuni

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 87  Definizione

1.  Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

2.  L’ordinamento e l’attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.

3.  Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.

 

Art. 88  Principi in materia di organizzazione

1.  Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.

2.  Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

 

Art. 89  Compiti delle Forze armate

1.  Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

2.  Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte.

3.  Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

4.  In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

 

Art. 90  Funzioni di polizia militare

1.  La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all’estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità militare attinenti all’attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un’azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.

2.  Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall’Arma dei carabinieri per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.

 

Art. 91  Funzioni di polizia giudiziaria militare

1.  Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.

 

Art. 92  Compiti ulteriori delle Forze armate

1.  Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l’intervento prestato anche ai sensi dell’ articolo 11 , della legge 24 febbraio 1992, n. 225 in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

2.  Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:

a)  consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
b)  contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
c)  ripristino della viabilità principale e secondaria;
d)  pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
e)  trasporti con mezzi militari;
f)  campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall’ articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
g)  emissioni di dati meteorologici;
h)  emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe;
i)  rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
l)  svolgimento di operazioni a contrasto dell’inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m)  rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
n)  intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
o)  interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
p)  interventi sull’ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
q)  demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4.  Le Forze armate, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all’ articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’ articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

Art. 92-bis  Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani

1.  Nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

2.  Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

3.  I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

4.  Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5.  Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:

a)  gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b)   le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l’idoneità all’attività sportiva agonistica;
c)   la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

 

Art. 93  Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate

1.  In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all’ articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dall’ articolo 19, della legge n. 128 del 2001.

 

Art. 94  Direzioni di amministrazione delle Forze armate

1.  Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:

a)  assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;
b)  svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all’ordinamento delle singole Forze armate;
c)  esercitano l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
d)  eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.

2.  La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze.

 

Art. 95  Bande musicali

1.  Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.

2.  Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

3.  Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

a)  del Comando militare della Capitale, quella dell’Esercito italiano;
b)  del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
c)  del Comando dell’Aeronautica militare di Roma, quella dell’Aeronautica militare;
d)  del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell’Arma dei carabinieri.

4.  L’impiego delle bande è disposto rispettivamente da:

a)  lo Stato maggiore dell’Esercito italiano;
b)  lo Stato maggiore della Marina militare;
c)  lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare;
d)  il Comando generale dell’Arma dei carabinieri.

5.  Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.

6.  L’organizzazione strumentale e le modalità d’impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.

 

Sezione II

Bandiere e onorificenze

Art. 96  Bandiera della Repubblica italiana

1.  La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.

2.  La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell’onore dell’unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all’estremo sacrificio.

3.  Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

4.  Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.

 

Art. 97  Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

1.  Per tutti gli enti dell’Esercito italiano, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.

2.  Per i Corpi dell’arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.

3.  La bandiera concessa all’Arma dei carabinieri, è custodita nell’Ufficio del Comandante generale.

4.  Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l’uso della bandiera nazionale.

5.  Al Corpo speciale volontario ausiliario dell’Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l’uso della bandiera nazionale.

 

Art. 98  Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile

1.  La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

2.  A ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all’infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.

3.  La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell’interno della torre, del ponte o della camera di comando.

4.  Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l’uso della bandiera di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

Art. 99  Concessione di ricompense alle Forze armate

1.  Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all’Ordine militare d’Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

 

Capo II

Esercito italiano

Art. 100  Istituzione e funzioni dell’Esercito italiano

1.  L’Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.