Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1601- 1700

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Art. 1601  Avvio dell’inchiesta formale

1.  Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell’autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l’Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l’indicazione degli addebiti specifici.

2.  Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

 

Art. 1602  Inquirente

1.  L’inchiesta formale è affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente.

2.  In nessun caso l’inchiesta formale è affidata all’Ordinario militare o al Vicario generale militare.

3.  L’inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all’inquisito. Se ciò non è possibile, il Ministro affida l’inchiesta formale a un ufficiale generale dell’Esercito italiano di grado superiore all’inquisito.

4.  L’inquirente esperisce l’inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell’inchiesta e all’indice di essi, direttamente al Ministro.

 

Art. 1603  Decisioni del Ministro

1.  Il Ministro, in base alle risultanze dell’inchiesta formale, decide, sentito il parere dell’Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all’ articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.

2.  L’accettazione delle dimissioni dal grado estingue l’azione disciplinare.

 

Art. 1604  Deferimento alla commissione di disciplina

1.  Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell’inchiesta formale, è ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all’articolo 1599, comma 1, lettera c), è sottoposto a una commissione di disciplina.

2.  La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell’inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli è ancora meritevole di conservare il grado.

 

Art. 1605  Composizione della commissione di disciplina

1.  La commissione di disciplina è formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.

2.  La commissione di disciplina è composta:

a)  dal Vicario generale militare, presidente;
b)  da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.

3.  Se è sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere più anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, la commissione di disciplina è composta dal Vicario generale e da due ispettori.

4.  La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.

5.  Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.

 

Art. 1606  Norma di rinvio

1.  Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.

 

Sezione X

Disposizioni per il tempo di guerra e di grave crisi internazionale

Art. 1607  Richiamo in servizio

1.  In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:

a)  il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all’occorrenza, richiamato in servizio;
b)  è sospesa l’applicazione dell’articolo 1582.

 

Sezione XI

Avanzamento dei cappellani militari

Art. 1608  Modalità di avanzamento

1.  Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a)  per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;
b)  per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.

 

Art. 1609  Promozioni dei cappellani militari

1.  Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall’Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall’Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2.  Per la validità delle deliberazioni della Commissione d’avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l’Ordinario militare.

3.  Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all’approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.

 

Art. 1610  Valutazioni, impedimenti e sospensioni

1.  I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell’ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all’articolo 1552.

2.  Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado, o che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

3.  E’ sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All’interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l’hanno determinata.

4.  Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell’articolo 1554, deve risultare più anziano di pari grado già valutato.

5.  Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall’impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell’ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.

6.  Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.

 

Sezione XII

Profilo di carriera dei cappellani militari in servizio permanente

Art. 1611  Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

a)  ad anzianità, per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;
b)  a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.

 

Art. 1612  Periodi di permanenza minima nel grado

1.  Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a)  cappellano capo: 9 anni;
b)  secondo cappellano capo: 7 anni.

2.  Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a)  cappellano addetto: 6 anni;
b)  cappellano capo: 11 anni;
c)  primo cappellano capo: 4 anni.

 

Art. 1613  Promozioni a scelta nel grado superiore

1.  Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.

2.  Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.

 

Art. 1614  Avanzamento dei cappellani militari addetti

1.  I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall’ articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l’ordine di anzianità.

 

Art. 1615  Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi

1.  I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall’ articolo 1612 per l’avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell’ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo.

2.  Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l’ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall’ articolo 1613.

3.  Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

 

Art. 1616  Modalità per lo scrutinio

1.  Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d’avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

 

Sezione XIII

Avanzamento dei cappellani militari in congedo

Art. 1617  Programmazione

1.  Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell’assistenza spirituale.

 

Art. 1618  Promozioni dei cappellani militari in congedo

1.  Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l’avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

2.  Per essere scrutinato per l’avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.

3.  Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

 

Sezione XIV

Ruolo d’onore

Art. 1619  Iscrizione nel ruolo d’onore

1.  Sono iscritti d’ufficio, in un ruolo d’onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a)  mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b)  mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l’indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;
c)  mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2.  I cappellani militari del ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

 

Capo II

Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari

Art. 1620  Assunzione e servizio

1.  L’assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari è disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell’ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa.

2.  Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.

 

Capo III

Trattamento economico

Sezione I

Personale del servizio di assistenza spirituale

Art. 1621  Trattamento economico dell’Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari

1.  Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2.  All’Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d’armata.

3.  Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.

4.  Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

 

Art. 1622  Riduzione o sospensione degli assegni

1.  Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all’ articolo 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l’onere del trattamento economico.

 

Sezione II

Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari

Art. 1623  Retribuzione

1.  Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell’ articolo 1620, è commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

 

Art. 1624  Trattamento economico di missione e trasferimento

1.  Al personale indicato all’ articolo 1623, in caso di missione o trasferimento, è corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.

 

Capo IV

Trattamento previdenziale

Art. 1625  Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale

1.  Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all’Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

2.  Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

 

Titolo IV

Personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate

Capo I

Personale del Corpo militare

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1626  Corpo speciale volontario

1.  Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.

 

Art. 1627  Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana

1.  Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l’altro speciale.

2.  Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all’Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento.

3.  Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell’articolo 1665.

4.  L’organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa col Ministro dell’economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell’Associazione alle autorità vigilanti.

 

Art. 1628  Trasferimento tra ruoli

1.  Gli iscritti nel personale direttivo, appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) e al ruolo speciale, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1663, sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.

2.  Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e seguenti sono trasferiti in un ruolo dei fuori quadro.

 

Art. 1629  Gerarchia

1.  La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana è la seguente:

a)  Personale direttivo (ufficiali):
1)  maggior generale (medico o commissario);
2)  colonnello (medico o commissario);
3)  tenente colonnello (medico o commissario);
4)  maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario);
5)  cappellano capo della Croce rossa italiana;
6)  capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
7)  cappellano della Croce rossa italiana;
8)  tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
9)  sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
b)  Personale di assistenza (sottufficiali):
1)  maresciallo maggiore;
2)  maresciallo capo;
3)  maresciallo ordinario;
4)  sergente maggiore;
5)  sergente;
c)  Personale di assistenza (militari di truppa):
1)  caporal maggiore;
2)  caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco);
3)  milite (infermiere, inserviente, portaferiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina).

2.  Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

 

Art. 1630  Grado

1.  Nessuno può ricoprire uno dei gradi di cui all’articolo 1629 se non è riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non è in condizioni compatibili col decoro del grado stesso.

2.  Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.

 

Sezione II

Reclutamento

Art. 1631  Requisiti

1.  Per essere ammesso nel personale dell’Associazione l’aspirante deve aver sempre tenuto una condotta, civile e morale, irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorità alle quali è devoluta la nomina.

 

Art. 1632  Arruolamento nel ruolo normale

1.  All’arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:

a)  che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1)  il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell’arruolamento nel personale di assistenza;
2)  il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all’arruolamento nel personale direttivo;
b)  che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di «riformati» e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
1)  hanno compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all’arruolamento nel personale di assistenza;
2)  non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all’arruolamento nel personale direttivo;
c)  soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
1)  il trentunesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all’arruolamento nel personale di assistenza;
2)  il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all’arruolamento nel personale direttivo.

2.  Il reclutamento di soggetti a obblighi militari è contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.

3.  Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l’arruolamento è autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa.

4.  Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritiene opportuno.

 

Art. 1633  Arruolamento nel ruolo speciale

1.  All’arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

 

Art. 1634  Personale militare in congedo

1.  I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 1648 e 1657 e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 16431644 e 1645.

2.  Per i medici e i farmacisti l’anzianità di grado è quella della data del superato esame di Stato per l’esercizio professionale, se non già ufficiali in congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.

 

Art. 1635  Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi

1.  Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall’articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641.

2.  Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l’interessato è cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all’articolo 1639.

3.  Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall’ articolo 1643, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

4.  Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall’articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641; l’arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall’ articolo 1632 per l’iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.

 

Art. 1636  Idoneità fisica al servizio

1.  Gli aspiranti all’arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l’idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell’associazione, riconosciuta da visita eseguita da un ufficiale medico dell’associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da difetti incompatibili con l’uso della uniforme.

2.  Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza, l’infermità che ha dato luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile con il servizio della Croce rossa italiana non può essere addotta in seguito dall’interessato per ottenere l’esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L’interessato rilascia in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.

 

Art. 1637  Non ammissioni e speciali autorizzazioni

1.  Non sono ammessi nel personale dell’Associazione coloro ai quali è concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con decreto del Ministro della difesa per i richiami alle armi per mobilitazione.

2.  Possono essere ammessi coloro che ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nel predetto decreto, per i quali la dispensa è concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici e tale concessione non è ancora intervenuta o è stata revocata.

3.  L’arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.

 

Art. 1638  Incompatibilità

1.  Gli aspiranti all’arruolamento nel personale dell’Associazione devono dichiarare di non avere alcun impegno verso l’associazione dei cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta e, se hanno appartenuto a detta associazione, devono indicare per qual motivo hanno cessato di farne parte.

 

Sezione III

Nomine

Art. 1639  Generalità

1.  Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a designazione del presidente nazionale dell’Associazione.

2.  Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.

3.  Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non sono concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva né per quello degli indisponibili.

4.  Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.

 

Art. 1640  Domande di arruolamento

1.  Le domande per l’arruolamento nel personale direttivo, da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce rossa italiana, sono indirizzate dagli aspiranti al presidente nazionale dell’associazione, al quale pervengono per il tramite dei centri di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente.

2.  Le domande per l’arruolamento nel personale di assistenza, compilate sullo stampato suddetto, sono indirizzate al comandante del centro di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato il richiedente.

3.  I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati, rilasciano ricevuta per i documenti presentati.

4.  Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono indicate nel regolamento.

 

Art. 1641  Commissione centrale del personale

1.  Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l’ articolo 1640, al presidente nazionale, sono sottoposte all’esame di una commissione centrale del personale, nominata dal consiglio direttivo dell’associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all’arruolamento.

2.  Quando il parere della commissione è favorevole ed è approvato dal presidente nazionale, è inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell’aspirante, di cui all’articolo 1639.

3.  Nel regolamento è disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.

 

Art. 1642  Numero delle nomine

1.  Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza è limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti, in base all’organico stabilito dall’ articolo 1627, comma 4, per il ruolo normale mobile.

2.  I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni organiche.

 

Sezione IV

Arruolamento del personale direttivo

Art. 1643  Ufficiali medici e farmacisti

1.  Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo.

2.  Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

 

Art. 1644  Ufficiali commissari

1.  Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)  hanno conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze;
b)  sono sottufficiali congedati dall’Esercito italiano, che hanno ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all’ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell’Esercito italiano.

2.  In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall’ articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.

 

Art. 1645  Ufficiali contabili

1.  Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti:

a)  hanno conseguito il diploma di ragioneria;
b)  hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata;
c)  pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto il passaggio all’ultimo corso d’istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono un impiego nei quadri organici di ragioneria di un’amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.

 

Art. 1646  Cappellani

1.  Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.

2.  Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell’Ordinario militare per l’Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell’associazione.

3.  Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione dell’Ordinario militare e del presidente nazionale.

4.  Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.

5.  L’assimilazione a grado militare del personale per l’assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.

 

Sezione V

Arruolamento del personale di assistenza

Art. 1647  Nomina a maresciallo

1.  Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.

2.  E’ data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianità.

3.  Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:

a)  hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa;
b)  danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante;
c)  dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell’associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

 

Art. 1648  Nomina a sergente o a sergente maggiore

1.  Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d’istruzione, di cui all’ articolo 1657.

2.  In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all’ articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di università e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.

 

Art. 1649  Nomina a caporal maggiore

1.  Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico di cui all’ articolo 1651:

a)  gli studenti in medicina e chirurgia che hanno compiuto il 2° anno di università e danno prova di conoscere la disciplina militare;
b)  i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.

 

Art. 1650  Nomina a caporale

1.  Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico, di cui all’ articolo 1651:

a)  gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso e danno prova di conoscere la disciplina militare;
b)  i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;
c)  gli infermieri di professione, che svolgono servizio in un ospedale civile importante.

 

Art. 1651  Nomina a milite

1.  Gli aspiranti infermieri che non presentano certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, si obbligano a seguire, oltre al corso di cui all’ articolo 1657, un corso speciale di istruzione teorico pratico per l’assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza nazionale.

2.  Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti devono dar prova della necessaria attitudine.

 

Sezione VI

Stato giuridico

Art. 1652  Anzianità di grado

1.  Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.

 

Art. 1653  Normativa penale e disciplinare applicabile

1.  Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell’associazione, escluso il personale per l’assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.

2.  Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.

3.  Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari.

4.  I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all’arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.

 

Art. 1654  Qualifica di pubblico ufficiale

1.  Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.

2.  Il personale direttivo, non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.

 

Art. 1655  Giuramento

1.  Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformità al disposto dell’ articolo 621, comma 6 e con le formalità stabilite dal regolamento.

2.  Il giuramento è effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.

 

Art. 1656  Obblighi del personale direttivo

1.  Tutti gli aspiranti a un grado nel personale direttivo partecipano, prima dell’ammissione o successivamente, ai corsi di istruzione che sono tenuti, presso i comitati, sul servizio della Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare.

2.  Sono provvisti, a tale scopo e a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

3.  Gli iscritti nel personale direttivo possono inscriversi all’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.

4.  Dopo l’ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell’Associazione. Essi sono tenuti a dotarsi dell’uniforme ordinaria di servizio.

 

Art. 1657  Obblighi del personale di assistenza

1.  Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell’associazione seguono un corso di:

a)  istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;
b)  istruzione militare e disciplina militare.

2.  Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l’istruzione militare.

3.  I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell’Associazione.

 

Art. 1658  Durata dell’arruolamento per il personale direttivo

1.  L’iscrizione all’Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L’ufficiale può essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l’Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale è indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli è libero dal vincolo d’arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell’istanza al centro di mobilitazione cui è iscritto, che ne rilascia ricevuta all’interessato.

2.  La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facoltà di sospendere l’accettazione delle dimissioni di cui al comma 1.

3.  In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.

4.  I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi è qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all’articolo 976, comma 4 del regolamento.

 

Art. 1659  Durata dell’arruolamento del personale di assistenza

1.  La durata dell’arruolamento nella Croce rossa italiana per il personale di assistenza è di due anni, a far data dal 1° gennaio successivo al giorno in cui è stato firmato il brevetto di nomina.

2.  Coloro che, arruolandosi nel primo semestre dell’anno, non desiderano assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell’anno nel quale contraggono l’arruolamento.

3.  Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma è rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell’interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.

4.  Il presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.

5.  In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.

6.  Nessun iscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell’articolo 1667.

7.  I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno cura d’invitare gli interessati a rinnovarle, se si tratta di iscritti che ritengono meritevoli di rafferma.

8.  Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati assumono le informazioni di cui all’articolo 976, comma 4 del regolamento.

9.  Se necessario, i comitati sottopongono a visita medica il personale da raffermare.

 

Art. 1660  Dipendenti di pubbliche amministrazioni

1.  I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

2.  Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l’impiego, ai sensi dell’ articolo 990.

3.  Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.

 

Art. 1661  Transito nel ruolo di riserva

1.  Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d’ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l’anzianità, e può essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella seguente tabella:

a)  maggior generale (medico o commissario): anni 65;
b)  colonnello (medico o commissario): anni 65;
c)  tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
d)  maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
e)  cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
f)  capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
g)  cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
h)  tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
i)  sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.

 

Art. 1662  Non idoneità al servizio del personale direttivo

1.  Il personale direttivo, ruolo normale, che non è più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, è trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l’anzianità, ed è impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall’articolo 1661, conservando l’idoneità richiesta per tali servizi.

2.  La non idoneità deve risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche è dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

3.  Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall’età, pronuncia il parere la commissione centrale del personale di cui all’ articolo 1641.

4.  La decisione definitiva relativa ai passaggi di ruolo spetta al presidente nazionale.

5.  Coloro che non sono giudicati idonei per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità alle funzioni del grado, sono cancellati dai ruoli, a norma dell’ articolo 1667.

 

Art. 1663  Transito nel ruolo degli indisponibili

1.  Gli appartenenti al personale direttivo dell’Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che sono dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o sono dispensati dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

2.  Sono trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari i quali, dopo il loro arruolamento nell’Associazione, hanno assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importano l’indisponibilità per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

3.  Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili è definitivo.

 

Art. 1664  Collocamento fuori quadro

1.  Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel ruolo degli indisponibili, di cui all’ articolo 1663, i provenienti dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 17181722 e 1723. Il collocamento fuori quadro è subordinato alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

2.  I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale sono trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l’ultimo iscritto di pari grado e anzianità.

 

Art. 1665  Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1.  Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all’iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni stabilite per detto arruolamento dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In caso di iscrizione conservano grado e anzianità. Non si effettua il passaggio nel ruolo fuori quadro quando vi sono corrispondenti vacanze nell’organico.

2.  Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono concorrere, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, all’iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.

 

Art. 1666  Cessazione dal ruolo di riserva

1.  Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l’uso dell’uniforme.

2.  Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell’Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di età.

 

Art. 1667  Perdita del grado

1.  Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall’ articolo 861, anche per una delle cause seguenti:

a)  per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio;
b)  per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall’interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione è definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l’iscritto è riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo;
c)  per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina;
d)  per il personale di assistenza che ha conseguito l’iscrizione nel personale direttivo.

2.  La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo è effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell’associazione.

3.  Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione è adottata con provvedimento del presidente nazionale dell’associazione.

4.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.

 

Sezione VII

Obblighi di servizio

Art. 1668  Chiamate in servizio

1.  Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l’ordine direttamente dal comitato centrale.

2.  In nessun caso si può precettare personale senza l’autorizzazione di cui al comma 1.

3.  E’ fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell’associazione, i comitati hanno l’obbligo di intervenire immediatamente.

4.  Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz’altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.

 

Art. 1669  Mobilitazione urgente

1.  Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all’ articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l’elenco nominativo del personale precettato.

2.  I centri di mobilitazione provvedono a completare l’elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.

 

Sezione VIII

Disciplina

Art. 1670  Speciali obblighi disciplinari

1.  Il personale militare della Croce rossa italiana, oltre alla normativa disciplinare contemplata per tutti i militari dal titolo VIII del libro IV e dal titolo VIII del libro IV del regolamento, osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.

 

Art. 1671  Sospensione dal grado

1.  Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta la sospensione dal grado.

2.  L’anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.

3.  La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell’Associazione.

4.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall’impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.

 

Art. 1672  Commissione di disciplina per il personale in servizio

1.  Se si verifica la necessità di convocare una commissione di disciplina per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l’inchiesta disciplinare, l’ufficiale o il sottufficiale inquisito è stato inviato in congedo e anche se gli addebiti nei quali egli è incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo invio in congedo.

3.  Dopo i provvedimenti di competenza dell’autorità militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell’Associazione dell’ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.

 

Art. 1673  Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo

1.  Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si è reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l’ente dell’Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che è possibile rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso.

2.  Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente nazionale dell’Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l’ordine di deferimento a una commissione di disciplina è emanato dal comandante del centro di mobilitazione.

 

Art. 1674  Commissioni di disciplina per il personale in congedo

1.  Allorché si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue:

a)  per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell’articolo 977 del regolamento. In nessun caso può un ufficiale dell’Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione può essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell’Associazione;
b)  per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
1)  un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;
2)  un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario.

2.  La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso.

3.  Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell’Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario.

4.  Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso.

5.  Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina più iscritti non in servizio, è convocata un’unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui è iscritto l’inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.

 

Art. 1675  Incompatibilità

1.  Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all’ articolo 1674:

a)  persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione;
b)  persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso;
c)  l’offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al quarto grado incluso, con l’inquisito o con l’offeso o danneggiato;
d)  chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in merito;
e)  persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

 

Art. 1676  Procedimento disciplinare di stato

1.  Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV.

2.  Il quesito da porsi in votazione è così formulato: «Il ………………………………………. (grado, categoria, cognome e nome dell’inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?».

3.  Il presidente nazionale dell’Associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli può discostarsi dal parere della commissione soltanto a favore dell’inquisito.

4.  Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana è applicato l’ articolo 1667, commi 2 e 3.

 

Sezione IX

Documentazione personale

Art. 1677  Ruoli matricolari

1.  L’impianto, l’aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del personale militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti comandi territoriali delle Forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 1678  Variazioni matricolari

1.  I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro della difesa di cui all’ articolo 1677, le variazioni matricolari che si riferiscono:

a)  alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
b)  a promozioni;
c)  a modificazioni dello stato giuridico;
d)  a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;
e)  a eventi di carattere penale;
f)  ai ricollocamenti in congedo;
g)  a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana.

2.  Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di carattere matricolare.

 

Art. 1679  Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti

1.  Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della Croce rossa italiana, destinati a prestare servizio presso le Forze armate o altri enti, sono comunicate, di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono ai competenti centri di mobilitazione.

2.  I centri di mobilitazione provvedono alle eventuali ulteriori comunicazioni.

 

Art. 1680  Servizio matricolare

1.  L’Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.

2.  I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.

 

Sezione X

Disposizioni generali in materia di avanzamento

Art. 1681  Requisiti generali

1.  Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l’avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

2.  L’idoneità a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l’avanzamento al grado superiore.

 

Art. 1682  Promozioni

1.  L’avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.

 

Art. 1683  Nomina dell’ispettore nazionale del Corpo militare

1.  L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell’Associazione.

 

Sezione XI

Avanzamento del personale direttivo

Art. 1684  Modalità di avanzamento

1.  L’avanzamento del personale direttivo ha luogo ad anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali.

2.  L’avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall’ articolo 1689, secondo l’ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 16851686 e 1688.

3.  L’avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall’ articolo 1689, secondo l’ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 16851686 e 1688. E’ concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4.  Agli iscritti nel personale direttivo che hanno conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, può essere conferito l’avanzamento al corrispondente grado nell’Associazione con la stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base alla normale procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi dell’articolo 1692.

5.  Agli ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza è stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari.

6.  Se l’anzianità del grado rivestito dall’interessato nei ruoli dell’Associazione non è compresa nei limiti di anzianità stabiliti ai sensi del comma 8, l’ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5 è collocato fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723.

7.  L’avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui all’ articolo 1693, promuovendo l’ufficiale, se compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene, con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo.

8.  Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell’Associazione, tenuto conto dell’organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali sono comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e 1665.

 

Art. 1685  Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado

1.  Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

a)  fino al grado di colonnello per i medici;
b)  fino al grado di maggiore per i farmacisti;
c)  fino al grado di colonnello per i commissari;
d)  fino al grado di capitano per i contabili.

2.  I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell’ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l’avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro è riservato solo un quinto dei posti disponibili.

3.  Per essere presi in esame agli effetti dell’avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado così stabilita:

a)  ad anzianità:
1)  nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
2)  nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
3)  nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
4)  nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
b)  a scelta:
1)  nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
2)  nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
3)  nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.

 

Art. 1686  Giudizi di avanzamento

1.  I giudizi per l’avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:

a)  da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell’unità o servizio;
b)  dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all’ articolo 1691 (giudizio di secondo grado);
c)  dalla commissione centrale del personale di cui all’ articolo 1641 (giudizio di terzo grado).

2.  Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull’avanzamento:

a)  per l’avanzamento ad anzianità: «L’ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?». Il giudizio si esprime con un sì, o un no;
b)  per l’avanzamento a scelta: «L’ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?». Il giudizio si esprime con un sì, o con un no.

3.  I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: «prescelto», oppure «non prescelto.»

 

Art. 1687  Impedimenti e sospensioni

1.  Il giudizio sull’avanzamento e la promozione dell’ufficiale che è già stato prescelto sono sospesi:

a)  quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l’ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull’avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Se permane l’inidoneità oltre tale limite, l’ufficiale è definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma;
b)  quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell’ufficiale.

2.  Se l’esito del procedimento penale o disciplinare è favorevole, l’ufficiale, previo nuovo giudizio d’avanzamento se già giudicato prescelto, è promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

 

Art. 1688  Elementi di giudizio

1.  I requisiti richiesti per l’avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell’ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall’interessato.

2.  Le autorità giudicatrici dell’avanzamento, nel prendere in esame l’ufficiale si assicurano che:

a)  ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;
b)  è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;
c)  è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.

 

Art. 1689  Requisiti speciali per l’avanzamento

1.  Per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all’ articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a)  essere in possesso di dottorato di ricerca;
b)  essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;
c)  essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
d)  impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.

2.  Per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all’ articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a)  laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti;
b)  incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;
c)  pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell’ufficiale a ricoprire il grado superiore;
d)  direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.

 

Art. 1690  Formazione degli elenchi per l’avanzamento

1.  I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all’ articolo 1684, comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall’ articolo 1692, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità.

2.  Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell’elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.

3.  Ogni specchio di proposta d’avanzamento è corredato dei seguenti documenti:

a)  titoli accademici, di studio o di carriera;
b)  copia dello stato di servizio;
c)  copia delle note caratteristiche;
d)  ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato.

4.  Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell’ articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.

 

Art. 1691  Commissione per il personale

1.  In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale è così composta:

a)  presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
b)  membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo.

2.  I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3.  Il comandante può delegare a presiedere la commissione un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l’approvazione del comandante del centro di mobilitazione.

4.  Il funzionario addetto all’ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto.

5.  Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

 

Art. 1692  Decisioni

1.  Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nell’ articolo 1690, sono trasmessi dai centri di mobilitazione al presidente nazionale dell’Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell’ articolo 1684, comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui all’ articolo 1690.

2.  Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non può essere formulata ed è rinnovata in occasione delle successive promozioni.

3.  Le proposte dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell’Associazione all’esame della commissione centrale del personale, di cui all’ articolo 1641, la quale può richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.

4.  Il candidato è dichiarato «prescelto» per l’avanzamento se ha riportato a suo favore la maggioranza dei voti.

5.  Il presidente nazionale dell’Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all’ articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.

6.  Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.

 

Art. 1693  Avanzamento per meriti eccezionali

1.  La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell’anno, soltanto a favore dell’ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualità organizzative, direttive – tecniche e militari – ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, dà sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

2.  La proposta di cui al comma 1 può essere promossa dall’autorità dalla quale l’ufficiale dipende. A tale scopo detta autorità illustra e documenta, in un’apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell’ufficiale.

3.  Le autorità alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato.

4.  Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.

 

Art. 1694  Non prescelti

1.  Il giudizio di non prescelto per l’avanzamento è comunicato all’interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

a)  avanzamento ad anzianità: «perché l’ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell’ordinamento militare»;
b)  avanzamento a scelta: «perché l’ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell’ordinamento militare».

2.  Per l’ufficiale «non prescelto» per l’avanzamento è scritta nel libretto personale la seguente variazione: «Non prescelto per l’avanzamento per l’anno 20…… (segue la motivazione)».

3.  L’ufficiale «non prescelto» per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, è preso in esame una seconda volta se è stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l’avanzamento.

4.  Se è nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall’avanzamento.

 

Art. 1695  Qualifica di primo capitano

1.  I capitani che hanno raggiunto l’anzianità stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.

2.  Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV.

3.  La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell’Associazione.

 

Art. 1696  Nomina a sottotenente

1.  Gli studenti, già iscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali, dopo aver conseguito i titoli di cui all’ articolo 16431644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.

 

Art. 1697  Ruolo degli indisponibili

1.  Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all’ articolo 1628 non può conseguire promozioni.

 

Art. 1698  Ruolo speciale

1.  Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all’ articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l’avanzamento.

2.  Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere sottotenenti e tenenti, trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

 

Sezione XII

Avanzamento del personale di assistenza

Art. 1699  Modalità di avanzamento

1.  Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e speciali di cui all’ articolo 1627, compilati per gradi e secondo l’ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l’ordine d’iscrizione nei ruoli suddetti.

2.  Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.

3.  Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.

 

Art. 1700  Procedimento di avanzamento

1.  Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell’invio al comitato centrale dell’elenco del personale di cui all’articolo 983 del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all’accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell’ articolo 1701.

2.  Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

3.  E’ applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell’ articolo 1687.