Contratti FF.AA.: Buono pasto

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE ECONOMICA

BUONO – PASTO

Sommario

Contratto 1999. 

Art. 17  Buono-pasto. 

Contratto 2002. 

Art. 17  Buono-pasto. 

Contratto 2003. 

Art. 4  Buoni pasto. 

 

Contratto 1999

Art. 17  Buono-pasto.

  1. Qualora presso l’ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l’Amministrazione può concedere un buono-pasto dell’importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l’attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
  2. L’onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Contratto 2002

Art. 17  Buono-pasto.

  1. L’Amministrazione può concedere un buono-pasto giornaliero dell’importo di € 4,65 (13), quando presso l’ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l’assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.
  2. L’onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

(13) Per la rideterminazione dell’importo del buono pasto vedi l’art. 7, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

Contratto 2003

Art. 4  Buoni pasto.

  1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di € 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.
  2. I criteri per l’utilizzo della somma sopra indicata e per l’individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.