Contratti FF.AA. parte normativa: copertura assicurativa – tutela assicurativa – tutela legale

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE NORMATIVA

COPERTURA ASSICURATIVA – TUTELA ASSICURATIVA – TUTELA LEGALE

 

 

Sommario

Contratto 1995

Art. 17  Copertura assicurativa

Art. 23  Tutela legale

Contratto 1999

Art. 20  Assicurazione

  1. Tutela legale

Contratto 2003

Art. 5  Tutela legale

Contratto 2006

Art. 5  Tutela assicurativa

 

Contratto 1995

Art. 17  Copertura assicurativa.

  1. Le disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 , sono applicabili al personale delle Forze Armate.

Art. 23  Tutela legale.

  1. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (14) (15).

(14) Vedi, anche, l’art. 5, D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

(15) Per l’applicazione anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto, delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi, anche, l’art. 21, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

 

 

Contratto 1999

Art. 20  Assicurazione.

  1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il trasporto nei limiti di massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria.
  2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

21. Tutela legale.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.

 

Contratto 2003

Art. 5  Tutela legale.

  1. Fermo restando il disposto dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

Contratto 2006

Art. 5  Tutela assicurativa.

  1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.