Contratti FF.AA parte economica: trattamento economico di trasferimento

CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONOMICA

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Sommario

Contratto 1995

Art. 8  Trattamento economico di trasferimento

Contratto 1999

Art. 7  Trattamento economico di trasferimento

Contratto 2002

Art. 8  Trattamento economico di trasferimento

 

Contratto 1995

Art. 8  Trattamento economico di trasferimento.

  1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall’art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L’eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973 .
  2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d’autorità che abbia diritto all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell’alloggio di servizio e l’interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 , è ridotto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge.
  3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa.

 

Contratto 1999

Art. 7  Trattamento economico di trasferimento.

  1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’articolo 19, comma 8°, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100. è ridotto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa legge.
  3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4. L’onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di lire 1.500.000.

 

Contratto 2002

Art. 8  Trattamento economico di trasferimento.

  1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
  2. Il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
  3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefìcidi alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di € 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
  6. Il personale militare trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.
  7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’àmbitodello stesso comune.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.