Contratti FF.AA. parte economica: IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE ECONOMICA

IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

 

Sommario

Contratto 2009

Art. 9  Importo aggiuntivo pensionabile

Contratto 2002

Art. 10  Importo aggiuntivo pensionabile

Contratto 2003

Art. 6 Importo aggiuntivo pensionabile

Contratto 2004

Art. 4  Importo aggiuntivo pensionabile

Contratto 2006

Art. 2  Importo aggiuntivo pensionabile

 

Contratto 2009

Art. 9  Importo aggiuntivo pensionabile.

  1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI -bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII -bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000
  1. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l’importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI -bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII -bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000
  1. I valori mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, sono:
Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI -bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII -bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000

Contratto 2002

Art. 10  Importo aggiuntivo pensionabile.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Grado Euro
Tenente Colonnello 173,01
Maggiore 173,01
Capitano 164,23
Tenente 164,23
Sottotenente 157,52
1°Maresciallo 157,52
Maresciallo Capo 152,36
Maresciallo Ordinario 147,19
Maresciallo 142,03
Sergente Maggiore Capo 147,19
Sergente Maggiore 142,03
Sergente 142,03
Caporal Maggiore Capo Scelto 136,35
Caporal Maggiore Capo 136,35
Caporal Maggiore Scelto 136,35
1° Caporal Maggiore 136,35
Sottotenente CPL 142,03

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

 

Grado Euro
Tenente Colonnello 20,99
Maggiore 20,99
Capitano 27,77
Tenente 25,77
Sottotenente 24,48
1°Maresciallo 29,48
Maresciallo Capo 30,64
Maresciallo Ordinario 31,81
Maresciallo 32,97
Sergente Maggiore Capo 29,81
Sergente Maggiore 31,97
Sergente 28,97
Caporal Maggiore Capo Scelto 32,65
Caporal Maggiore Capo 31,65
Caporal Maggiore Scelto 30,65
1° Caporal Maggiore 29,65
Sottotenente CPL 32,97

 

  1. A decorrere dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

 

Grado Euro
Tenente Colonnello 19,00
Maggiore 19,00
Capitano 22,00
Tenente 22,00
Sottotenente 22,00
1°Maresciallo 23,00
Maresciallo Capo 23,00
Maresciallo Ordinario 23,00
Maresciallo 23,00
Sergente Maggiore Capo 25,00
Sergente Maggiore 25,00
Sergente 25,00
Caporal Maggiore Capo Scelto 25,00
Caporal Maggiore Capo 25,00
Caporal Maggiore Scelto 25,00
1° Caporal Maggiore 25,00
Sottotenente CPL 23,00

 

  1. I valori mensili lordi dell’importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall’applicazione del comma 2 sono (10):

 

Grado Euro
Tenente Colonnello 194,00
Maggiore 194,00
Capitano 192,00
Tenente 190,00
Sottotenente 182,00
1°Maresciallo 187,00
Maresciallo Capo 183,00
Maresciallo Ordinario 179,00
Maresciallo 175,00
Sergente Maggiore Capo 177,00
Sergente Maggiore 174,00
Sergente 171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto 169,00
Caporal Maggiore Capo 168,00
Caporal Maggiore Scelto 167,00
1° Caporal Maggiore 166,00
Sottotenente CPL 175,00

 

  1. L’importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell’equo indennizzo e dell’assegno alimentare.

(10) Per la rideterminazione degli importi relativi al grado di Caporal maggiore vedi l’art. 6, D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349. Per l’incremento dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente comma vedi l’art. 4, D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.

 

Contratto 2003

Art. 6 Importo aggiuntivo pensionabile.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Grado Euro
Caporal maggiore capo scelto 171
Caporal maggiore capo 171
Caporal maggiore scelto 170.  

 

Contratto 2004

Art. 4  Importo aggiuntivo pensionabile.

  1. Le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi Incrementi dal 1°gennaio 2004 Euro Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello 32,50 10,00
Maggiore 32,50 10,00
Capitano 32,50 10,00
Tenente 32,50 10,00
Sottotenente 32,50 10,00
1° Maresciallo 32,50 10,00
Maresciallo Capo 31,00 10,00
Maresciallo Ordinario 31,00 10,00
Maresciallo 31,00 10,00
Sergente Maggiore Capo 31,00 10,00
Sergente Maggiore 30,00 10,00
Sergente 30,00 10,00
Caporal Maggiore Capo Scelto 30,00 10,00
Caporal Maggiore Capo 29,00 10,00
Caporal Maggiore Scelto 29,00 10,00
1° Caporal Maggiore 28,00 10,00
Sottotenente CPL 31,00 10,00

 

  1. Le misure mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi (5):

 

Gradi Dal 1° gennaio 2004 Euro Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello 226,50 236,50
Maggiore 226,50 236,50
Capitano 224,50 234,50
Tenente 222,50 232,50
Sottotenente 214,50 224,50
1° Maresciallo 219,50 229,50
Maresciallo Capo 214,00 224,00
Maresciallo Ordinario 210,00 220,00
Maresciallo 206,00 216,00
Sergente Maggiore Capo 208,00 218,00
Sergente Maggiore 204,00 214,00
Sergente 201,00 211,00
Caporal Maggiore Capo Scelto 201,00 211,00
Caporal Maggiore Capo 200,00 210,00
Caporal Maggiore Scelto 199,00 209,00
1° Caporal Maggiore 194,00 204,00
Sottotenente CPL 206,00 216,00

(5) Per l’ulteriore incremento delle misure dell’importo di cui al presente comma vedi l’art. 2, D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

Contratto 2006

Art. 2  Importo aggiuntivo pensionabile.

  1. Le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi Incremento dal 1°gennaio 2005 (euro) Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)
Tenente colonnello 12,30 4,70
Maggiore 12,30 4,70
Capitano 12,20 4,70
Tenente 12,10 4,60
Sottotenente s.p.e. 11,70 4,50
1° Maresciallo 11,90 4,60
Maresciallo capo 11,60 4,50
Maresciallo ordinario 11,40 4,40
Maresciallo 11,20 4,40
Sergente maggiore capo 11,30 4,40
Sergente maggiore 11,10 4,30
Sergente 11,00 4,20
Caporal maggiore capo scelto 11,00 4,20
Caporal maggiore capo 10,90 5,30
Caporal maggiore scelto 10,90 5,60
1° Caporal maggiore 10,60 4,10
Sottotenente CPL 11,20 4,40
  1. Le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi (2):

 

Gradi Misure mensili dal 1°gennaio 2005 (euro) Misure mensili dal 1°novembre 2005 (euro)
Tenente colonnello 248,80 253,50
Maggiore 248,80 253,50
Capitano 246,70 251,40
Tenente 244,60 249,20
Sottotenente s.p.e. 236,20 240,70
1° Maresciallo 241,40 246,00
Maresciallo capo 235,60 240,10
Maresciallo ordinario 231,40 235,80
Maresciallo 227,20 231,60
Sergente maggiore capo 229,30 233,70
Sergente maggiore 225,10 229,40
Sergente 222,00 226,20
Caporal maggiore capo scelto 222,00 226,20
Caporal maggiore capo 220,90 226,20
Caporal maggiore scelto 219,90 225,50
1° caporal maggiore 214,60 218,70
Sottotenente CPL 227,20 231,60

(2) Vedi, anche, l’art. 4, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171.