Contratti FF.AA. parte economica: INDENNITA’ OPERATIVA_INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO

CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONOMICA

INDENNITA’ OPERATIVA_INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO

 

Sommario

Contratto 1995.

Art. 5  Indennità di impiego operativo

Contratto 1996

Art. 4  Indennità di impiego operativo

Contratto 1999

Art. 4  Indennità operative ed altre indennità

Contratto 2003

Art. 3  Indennità operativa

Contratto 2004

Art. 5  Indennità operative ed altre indennità

Contratto 2002.

Art. 5  Indennità operative ed altre indennità

 

Contratto 1995

Art. 5  Indennità di impiego operativo.

  1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all’art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

Tabella I

 

 

 

 

 

 

INDENNITA’ MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE  (6)

 

 

────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────

 

 

│        Fasce di gradi per ruoli                   │Misure

 

 

 

  1. ├────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┤mensili

 

 

 

│ Ufficiali  │ Marescialli │  Sergenti  │ Volontari │ lorde

 

 

 

│            │             │            │   in SPE  │

 

 

 

────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────

 

 

I│Ten. Col.+29│             │            │           │780.000

 

 

 

II│Ten. Col.+25│             │            │           │720.000

 

 

 

III│Ten. Col.   │Aiut.+29     │            │           │665.000

 

 

 

│Magg+25     │             │            │           │

 

 

 

│Cap.+29     │             │            │           │

 

 

 

│Ten.+29     │             │            │           │

 

 

 

IV│Magg.       │Aiut.+25     │            │           │645.000

 

 

 

│Cap.+25     │             │            │           │

 

 

 

│Ten.+25     │             │            │           │

 

 

 

V│Cap.        │Aiutante     │            │           │580.000

 

 

 

│Ten.+15     │M.llo Ca.+25 │            │           │

 

 

 

VI│            │M.llo Capo   │ S.M. Capo  │           │540.000

 

 

 

VII│            │M.llo Ord.+15│            │           │500.000

 

 

 

VIII│            │M.llo Ord.+10│            │           │460.000

 

 

 

IX│            │             │ S.M.+15    │  C.M.C.S. │445.000

 

 

 

X│Ten.+2      │             │            │           │400.000

 

 

 

XI│            │M.llo Ord.   │            │C.M. Scelto│350.000

 

 

 

XII│Ten.        │             │            │           │320.000

 

 

 

XIII│S. Ten.+2   │M.llo+5      │ S.M.       │C.M. Capo  │288.000

 

 

 

XIV│S. Ten.     │M.llo        │            │           │260.000

 

 

 

XV│            │             │ Serg.      │           │220.000

 

 

 

XVI│            │             │I Cap. Magg.│           │200.000

 

 

 

  1. Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (7).
  2. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
  3. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennità ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali.
  4. Limitatamente al personale di cui all’art. 1, comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonché dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia (8).
  5. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l’indennità militare di cui all’art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , è soppressa.
  6. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo.

Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.

  1. Le misure delle indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 , in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa.
  2. L’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni (9).

(6) La misura mensile lorda di cui al n. III è stata così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. uff. 12 ottobre 1995, n. 239.

(7) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l’art. 3, comma 72, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(8) Comma così modificato dall’art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(9) Vedi, anche, il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.

 

Contratto 1996

Art. 4  Indennità di impiego operativo.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell’indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 , come sostituita dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di «caporal maggiore scelto» di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di «caporal maggiore capo», e quello di «caporal maggiore capo» di cui alla XIII fascia col grado di «caporal maggiore scelto».
  2. Al personale di cui all’articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l’indennità mensile prevista dall’articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall’articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità supplementare di prontezza operativa di cui all’articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista (4).
  3. La maggiorazione percentuale annua dell’indennità di impiego operativo, determinata dall’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l’indennità percepita e quella di cui all’art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294 , è rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
  6. Al personale di cui al comma 7 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennità «una tantum» pari a L. 85.000 lorde.
  7. [A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all’art. 1, comma 1, la misura mensile dell’indennità supplementare di marcia prevista dall’art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , è ridotta dal 180 al 150 per cento dell’indennità d’impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 , come sostituita dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 ] (5).
  8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

Livello V . . . . . . . . . . . . . . . .   L.  24.000

 

 

 

 

 

 

Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . .   L.  26.000

 

 

 

 

 

 

Livello VI-bis. . . . . . . . . . . . . .   L.  28.000

 

 

 

 

 

 

Livello VII . . . . . . . . . . . . . . .   L.  30.000

 

 

 

 

 

 

Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.  33.000

 

 

 

 

 

 

Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . .   L.  35.000

 

 

 

 

 

 

Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . .   L.  40.000  (6)

 

 

 

 

 

  1. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell’importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.

(4) Comma prima sostituito dal comma 2 dell’art. 6, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 e poi così modificato dal comma 10 dell’art. 9, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52. Vedi, anche, il comma 34 dell’art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(5) Comma soppresso dall’art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

(6) Per l’incremento degli importi di cui al presente comma vedi, anche, l’art. 9, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255. Per la rideterminazione degli importi di cui al presente comma, vedi l’art. 4, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

 

Contratto 1999

Art. 4  Indennità operative ed altre indennità.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell’articolo 8 ed il comma 9 dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
  2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall’articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000 (4).
  4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
  5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di lire 63.000.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell’indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del 180%dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto (5).

(4) Per l’incremento dell’indennità giornaliera di cui al presente comma vedi l’art. 5, comma 6, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

(5) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356.

 

Contratto 2003

Art. 3  Indennità operativa.

  1. Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell’indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall’articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell’intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
  2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

 

Contratto 2004

Art. 5  Indennità operative ed altre indennità.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata, rispettivamente, in € 160,00 mensili lordi, in € 180,76 mensili lordi e in € 237,57 mensili lordi.
  2. In attesa della revisione dell’istituto di cui all’articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalità è autorizzata la maggiore spesa di € 945.000 annui, ferme restando le modalità di attribuzione previste nel medesimo articolo 16.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell’apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.
  4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.
  5. Le somme assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’esercizio finanziario successivo.

 

Contratto 2002

Art. 5  Indennità operative ed altre indennità.

  1. Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all’indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.
  2. Le maggiorazioni percentuali dell’indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell’indennità di volo oraria e dell’indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all’indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.
  3. L’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è disapplicato.
  4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall’articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all’articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all’articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
  5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
  6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l’indennità giornaliera prevista dall’articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 €, di 2,60 € e di 1,60 €.
  7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l’indennità mensile di impiego operativo prevista dall’articolo 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4 (4).
  8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
  9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell’indennità mensile d’imbarco, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
  10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell’indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l’indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1 (5).
  11. Al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell’indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell’anzianità di servizio in qualità di paracadutista.
  12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all’articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
  13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
  14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
  15. La misura dell’indennità pensionabile prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento (6).

(4) Vedi, anche, l’art. 6, comma 4, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171.

(5) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 3, D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

(6) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 3 dell’art. 2, L. 5 novembre 2004, n. 263.