Autovelox: il verbale deve specificare la ragione della mancata contestazione immediata

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La polizia Stradale deve indicare nel verbale la ragione della mancata contestazione immediata

Per quanto sia consentita la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo – ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento -, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, allorquando il tratto di strada controllato permetta agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo da poter fermare l’autovettura, il verbale non può limitarsi a rilevare che l’accertamento sia stato effettuato mediante autovelox, ma deve specificare la ragione per la quale non sia stata possibile la contestazione immediata.

La Corte di Cassazione in sostanza ha confermato la decisione d’appello, che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale della contravvenzione per omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di contestazione immediata nonostante il tratto percorso non impedisse agli organi accertatori di posizionarsi in modo tale da fermare l’autovettura (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 22-11-2017, n. 27771).