Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 301- 400

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Titolo III

Accesso di parlamentari a strutture militari

Art. 301  Visite dei parlamentari nelle strutture militari

1.  I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2.  Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3.  Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

 

Art. 302  Strutture militari straniere e plurinazionali

1.  Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2.  Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

 

Art. 303  Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

1.  Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

 

Art. 304  Stabilimenti di pena

1.  Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

 

Art. 305  Accesso senza preavviso

1.  In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall’ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l’installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.

 

Titolo IV

Valorizzazione e dismissione di beni immobili e mobili

Capo I

Dismissioni di beni immobili e cessioni di beni mobili

Art. 306  Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

1.  Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2.  Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all’asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3.  Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-bis.  Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell’offerta di vendita con diritto di prelazione dell’alloggio posto in vendita.

4.  Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio.

4-bis.  Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa o notarile, tra l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.

5.  Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.

 

Art. 307  Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

1.  Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all’ articolo 306, si applica il presente articolo.

2.  Il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.

3.  Il programma di cui al comma 2:

a)  individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all’amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b)  definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c)  quantifica il costo della costruzione ex novo e dell’ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d)  stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

3-bis.  Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, promuove la concessione d’uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell’Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell’Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell’obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall’avvenuto trasferimento, l’assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l’Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all’assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l’Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L’immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall’acquisizione. All’Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell’immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l’immobile concesso.

4.  Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell’ambito del programma, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:

a)  la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;
b)  nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l’integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c)  permuta ai sensi del comma 7.

5.  Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all’ articolo 619.

6.  Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all’elenco degli immobili.

7.  Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.

8.  Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell’ articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all’amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell’amministrazione stessa.

9.  E’ salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10.  Il Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a)  le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b)  la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio;
c)  i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d)  i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l’utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314;
e)  le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;
f)  ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

11.  Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.

11-bis.  In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a)  articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b)   articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c)   comma 8-quater dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d)  comma 1 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

 

Art. 308  Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa

1  Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all’acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.

 

Art. 309  Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari

1.  Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

 

Art. 310  Cessione di beni mobili a titolo oneroso

1.  Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua, nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2.  L’alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

3.  Ai fini del contenimento dei costi per l’ammodernamento, l’amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d’armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

4.  Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell’ articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.

 

Art. 311  Cessione di beni mobili a titolo gratuito

1.  Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:

a)  Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell’ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
b)  organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri;
b-bis)  amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all’articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .

2.  La cessione di materiali d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

3.  I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all’estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

4.  Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell’ articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di consentirne l’esposizione al pubblico.

4-bis.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Art. 312  Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito delle missioni internazionali

1.  Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:

a)  i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, utilizzati a supporto dell’attività operativa di unità militari all’estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi;
b)  i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale.

 

Art. 313  Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

1.  Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall’ articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Capo II

Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari

Art. 314  Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari

(ABROGATO—-) 1.  Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.

2.  Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L’inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l’inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.

3.  Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

4.  Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.

5.  Alle operazioni connesse all’attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

6.  I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all’articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.  (—-ABROGATO)

 

Titolo V

Modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare

Capo I

Ambito

Art. 315  Ambito

1.  Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace.

2.  Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.

 

Capo II

Espropriazioni, requisizioni, acquisti a seguito di confisca

Art. 316  Espropriazione di invenzioni nell’interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale

1.  Per le espropriazioni di invenzioni nell’interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale.

 

Art. 317  Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell’espropriazione per pubblica utilità

1.  Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI in ordine alle servitù militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

Art. 318  Requisizioni nell’interesse della Difesa

1.  Alle requisizioni nell’interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessità pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprietà privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.

2.  Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l’oggetto della requisizione.

 

Art. 319  Acquisti a seguito di confisca

1.  Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell’autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall’autorità giudiziaria militare. È fatto salvo, per l’Arma dei carabinieri, quanto previsto dall’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Titolo VI

Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa

Capo I

Limitazioni a singoli beni e attività

Art. 320  Ambito

1.  In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo.

2.  Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall’ articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

 

Art. 321  Contenuto delle limitazioni

1.  Le limitazioni possono consistere nel divieto di:

a)  fare elevazioni di terra o di altro materiale;
b)  costruire condotte o canali sopraelevati;
c)  impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
d)  scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
e)  aprire o esercitare cave di qualunque specie;
f)  installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
g)  fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.

2.  Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:

a)  aprire strade;
b)  fabbricare muri o edifici;
c)  sopraelevare muri o edifici esistenti;
d)  adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

 

Art. 322  Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari

1.  In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l’esame, anche con proposte alternative della regione e dell’autorità militare, dei problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

2.  Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l’indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

3.  Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.

4.  Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.

5.  Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull’impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

6.  Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

7.  Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d’uso fra l’autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.

8.  Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all’autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

9.  Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale o del Comandante marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l’ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

10.  Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull’insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

11.  Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

12.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.

13.  Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

14.  Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

 

Art. 323  Procedimento di imposizione delle limitazioni

1.  Il Comandante militare territoriale o il Comandante marittimo o il Comandante di regione aerea, se l’opera è, rispettivamente, dell’Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell’Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell’ambito dei programmi di cui all’ articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

2.  Nel presente capo, l’espressione «il Comandante territoriale» si intende riferita al Comandante militare territoriale, al Comandante marittimo o al Comandante di regione aerea, se l’opera è, rispettivamente, dell’Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell’Aeronautica militare.

3.  Il progetto, con l’allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4.  Ad avvenuta prenotazione dell’impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell’impegno provvisorio di spesa.

5.  Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

 

Art. 324  Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni

1.  Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell’ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

2.  Dell’avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

3.  Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l’avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l’avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell’archivio dello stesso comune.

4.  Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l’imposizione ha effetto.

5.  Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell’ufficio comunale.

6.  In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

7.  Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

8.  Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.

9.  D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato.

10.  I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell’avvenuta pubblicazione e notificazione.

 

Art. 325  Indennizzo per le limitazioni

1.  Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell’imposizione sul reddito.

2.  Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1 e 2 dell’ articolo 321 e nell’intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo.

3.  Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l’indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell’ articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4.  Se il fondo è stato concesso prima dell’imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell’indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l’accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l’altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell’arbitro non designato dalla parte.

5.  La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.

6.  Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

7.  La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della limitazione. L’autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.

8.  Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non è richiesta altra documentazione.

9.  Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto.

10.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all’articolo 324.

11.  A richiesta dell’amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

12.  La determinazione dell’indennizzo effettuata all’atto dell’imposizione vale per l’intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quanto previsto dal comma 7.

13.  L’indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

14.  È fatto obbligo al proprietario di comunicare all’amministrazione militare l’eventuale cessione del bene.

15.  Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all’indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.

 

Art. 326  Contenuto del decreto impositivo

1.  Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323324 e 325, dà atto dell’avvenuta consultazione del Comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell’ articolo 322.

 

Art. 327  Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo

1.  L’amministrazione militare, all’atto dell’imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

2.  Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

 

Art. 328  Deroghe alle limitazioni

1.  Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L’atto non è soggetto a particolari formalità.

2.  Se l’autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell’indennizzo, l’atto è sottoscritto per accettazione da parte dell’interessato.

3.  La deroga comporta il mantenimento dell’indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’ articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell’articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.

4.  La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell’indennizzo.

5.  Il Comandante territoriale ne dà notizia all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

 

Art. 329  Contributo ai comuni

1.  Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall’ articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

2.  Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

3.  Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

 

Art. 330  Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

1.  Fermo quanto previsto dall’articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all’amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell’imposizione sul reddito.

2.  Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d’arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3.  Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.

4.  Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

 

Art. 331  Revisione generale quinquennale delle limitazioni

1.  Ogni cinque anni dall’imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

2.  Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.

3.  I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell’indennizzo valevole per l’ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

4.  Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.

5.  Ad avvenuta prenotazione dell’impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato.

6.  Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.

7.  Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell’impegno di spesa.

8.  Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell’articolo 324.

9.  Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto.

10.  In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l’esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso è reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

11.  L’indennità di espropriazione è determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

 

Art. 332  Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

1.  Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l’occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d’acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

2.  I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l’amministrazione delle medesime.

3.  Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2.

4.  Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all’albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione.

5.  Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dal comma 15 dell’articolo 325.

6.  La misura dell’indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

 

Capo II

Limitazioni per intere categorie di beni e attività

Art. 333  Autorizzazioni dell’autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

1.  Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l’uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

2.  Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.

3.  Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l’uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

4.  Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

5.  Per i progetti delle opere stradali intercomunali è sentita l’autorità militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

6.  Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell’ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa.

7.  Sono comuni militarmente importanti:

a)  provincia di Udine: Paluzza – Pontebba – Malborghetto Valbruna – Tarvisio – Dogna – Chiusaforte – Resia – Lusevera – Taipana – Nimis – Attimis – Faedis – Pulfero – Torreano – Savogna – San Pietro al Natisone – Drenchia – Grimacco – San Leonardo – Stregna – Prepotto;
b)  provincia di Gorizia: Dolegna del Collio – Monfalcone;
c)  provincia di Trieste: Trieste.

8.  Sono comuni costieri militarmente importanti:

a)  provincia di Venezia: Venezia;
b)  provincia di Ancona: Ancona;
c)  provincia di La Spezia: La Spezia – Porto Venere – Lerici – Ameglia;
d)  provincia di Livorno: Portoferraio;
e)  provincia di Latina: Gaeta;
f)  provincia di Napoli: Napoli – Pozzuoli;
g)  provincia di Taranto: Taranto;
h)  provincia di Brindisi: Brindisi;
i)  provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l)  provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m)  provincia di Messina: Messina;
n)  provincia di Siracusa: Augusta – Melilli;
o)  provincia di Trapani: Trapani – Isole Egadi – Pantelleria;
p)  provincia di Cagliari: Cagliari;
q)  provincia di Sassari: La Maddalena – Olbia (solo isola Tavolara).

9.  L’autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:

a)  da San Remo ad Alassio;
b)  da Punta Mesco alla foce del Magra;
c)  da Sperlonga a Gaeta;
d)  da Capo Miseno a Punta Campanella;
e)  da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f)  da Capo S. Maria di Leuca a Capo d’Otranto;
g)  da Punta Penne a Punta della Contessa;
h)  da Numana a Falconara;
i)  da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l)  da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m)  da Capo Ferro a Capo Testa;
n)  da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o)  isole Palmaria e Tino;
p)  arcipelago Toscano;
q)  isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r)  isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s)  isole Tavolara e Asinara;
t)  arcipelago de La Maddalena.

 

Art. 334  Parere dell’autorità militare per talune opere e lavori

1.  E’ richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

2.  Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

 

Art. 335  Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa

1.  Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all’approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia.

2.  L’approvazione è necessaria anche per l’aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

3.  Il prefetto, previo parere dell’autorità militare, provvede in materia entro il termine di cui al comma 6. L’approvazione non può essere data in difformità del parere dell’autorità militare.

4.  In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non è esibita la prova dell’intervenuta approvazione prefettizia.

5.  L’autorizzazione del prefetto e il parere dell’autorità militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell’Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell’Unione europea.

6.  Il decreto di autorizzazione prefettizia è emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all’autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l’autorità militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

7.  L’autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all’atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell’atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata rilasciata.

8.  Il diniego di autorizzazione è motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.

9.  Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.

10.  Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.

 

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 336  Sanzioni

1.  Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell’ articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00.

2.  La sanzione amministrativa è inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione.

3.  Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.

4.  L’autorità militare può ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all’ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l’autorità militare provvede d’ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

 

Art. 337  Regime fiscale

1.  Tutti gli atti necessari per l’esecuzione del presente titolo, compiuti nell’interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

 

Art. 338  Disciplina di esecuzione

1.  Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso è acquisito il concerto dei Ministri interessati.

 

Capo IV

Norme speciali per la provincia di Bolzano

Art. 339  Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano

1.  Le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell’ articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Art. 340  Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano

1.  Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell’ articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2.  Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprietà fondiarie.

 

Art. 341  Opere per le quali occorre l’autorizzazione dell’autorità militare

1.  E’ vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza autorizzazione dell’autorità militare.

2.  Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari.

3.  Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

 

Art. 342  Condizioni e ambito dell’autorizzazione

1.  L’autorità militare su istanza dell’interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l’esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

2.  L’autorizzazione è subordinata alla condizione – da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù – che l’interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell’articolo 343.

3.  Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorità militari i relativi programmi di gestione.

4.  Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell’autorità militare, purché per detti centri urbani esista strumento urbanistico già approvato nel suo complesso dall’autorità militare.

 

Art. 343  Ordini di demolizione

1.  E’ sempre in facoltà dell’autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2.  Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Art. 344  Vigilanza

1.  Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l’autorità militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all’autorità militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.

 

Art. 345  Pubblicità

1.  Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 341343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l’autorità militare.

 

Art. 346  Opere in prossimità della linea doganale

1.  Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l’autorizzazione dell’autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.

 

Art. 347  Espropriazione

1.  Dei beni indicati nel presente capo può essere disposta in ogni tempo l’espropriazione dall’autorità militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 348  Autorità militare competente

1.  Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dal presente capo sono rivolte ai Comandi militari territoriali.

 

Art. 349  Tutela amministrativa

1.  Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell’autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Art. 350  Sanzioni

(ABROGATO—-) 1.  Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l’ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l’arresto fino a sei mesi.

2.  Inoltre l’autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato. (—-ABROGATO)

 

Capo V

Salvezza di altre fonti

Art. 351  Rinvio ad altre fonti

1.  E’ fatto salvo quanto previsto:

a)  dall’ articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b)  dall’ articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

Titolo VII

Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia, ambiente e salute

Capo I

Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia

Art. 352  Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale

1.  Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l’accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2.  La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all’ articolo 322, in ordine alla compatibilità urbanistica dell’opera.

 

Art. 353  Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

1.  Fermo quanto disposto dall’ articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2.  Si applica l’ articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.

 

Art. 354  Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa

1.  Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l’ articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Art. 355  Valorizzazione ambientale degli immobili militari

1.  Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all’Esercito italiano, alla Marina militare, all’Aeronautica militare e all’Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.

2.  Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell’ articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell’ articolo 307, comma 2.

3.  Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all’ articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All’accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

4.  Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5.  Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, è reso in base alla normativa vigente.

6.  La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7.  Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell’ articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

 

Capo II

Ambiente

Art. 356  Disciplina applicabile – Rinvio

1.  Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell’amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

2.  Nel corso di attività addestrative od operative militari condotte all’estero in Paesi extracomunitari, l’amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell’addestramento e delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse regole fissate nell’ambito della missione all’estero.

 

Art. 357  Attività addestrative e tutela ambientale

1.  L’amministrazione della difesa, nell’ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d’uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell’intervento a tutela e l’individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.

2.  Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell’area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l’utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d’intesa tra l’amministrazione della difesa, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l’Ente gestore del parco.

 

Art. 358  Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

1.  Ai sensi dell’ articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.

2.  Ai sensi dell’ articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.  Ai sensi dell’ articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.

 

Art. 359  Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

1.  Ai sensi dell’ articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

2.  Ai sensi dell’ articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.

 

Art. 360  Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1.  Ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall’ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.

 

Art. 361  Inquinamento atmosferico

1.  Ai sensi dell’ articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.

 

Art. 362  Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

1.  Ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall’applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari.

2.  Ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore (come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.

 

Art. 363  Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino

1.  I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall’ articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall’ articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l’accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.

1-bis.  Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

 

Art. 364  Inquinamento acustico

1.  Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’ articolo 322.

 

Art. 365  Inquinamento acustico derivante da aeroporti e aeromobili militari

1.  Ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di aeromobili civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2.  Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.

 

Art. 366  Inquinamento elettromagnetico

1.  Ai sensi dell’ articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

2.  Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.

3.  Ai sensi dell’ articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell’ articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’ articolo 322.

4.  Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Art. 367  Efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici

1.  Ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l’applicazione del citato decreto non è in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attività delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

 

Art. 368  Accesso all’informazione ambientale e difesa nazionale

1.  Ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.

2.  Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all’ articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico. L’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò si rende necessario per l’esigenza di salvaguardare, ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

 

Art. 369  Danno ambientale

1.  Ai sensi dell’ articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:

a)  non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
b)  non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.

 

Titolo VIII

Requisizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Capo I

Disciplina generale delle requisizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Sezione I

Ambito di applicazione temporale e beni requisibili

Art. 370  Ambito di applicazione

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano:

a)  quando è ordinata l’applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente;
b)  in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente;
c)  in caso di grave crisi internazionale, se non diversamente disposto nel provvedimento che la dichiara.

2.  Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili.

3.  Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni:

a)  dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo;
b)  delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo;
c)  delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.

 

Art. 371  Categorie generali dei beni requisibili

1.  Sono requisibili:

a)  le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
b)  le invenzioni;
c)  i servizi individuali e collettivi.

2.  Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.

 

Art. 372  Beni non requisibili per cause soggettive

1.  Non sono requisibili:

a)  i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
b)  i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
c)  i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
d)  i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;
e)  le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;
f)  gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell’11 febbraio 1929 fra l’Italia e la Santa Sede, nonché i mobili che vi si trovano.

2.  Gli immobili indicati nell’art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell’articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.

3.  Sono esenti dalla requisizione di servizi:

a)  i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell’articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
b)  gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
c)  i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1;
d)  i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione è stabilita da accordi internazionali.

4.  Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità nei rapporti internazionali.

 

Art. 373  Beni non requisibili per cause oggettive

1.  Non sono requisibili:

a)  gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all’esercizio di esso;
b)  gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
c)  i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d)  i locali occupati da comunità religiose;
e)  i locali occupati da collegi femminili.

2.  Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l’Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.

3.  Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non è possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.

4.  I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all’esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l’assenso dell’amministrazione interessata.

 

Art. 374  Beni culturali e archivi

1.  I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l’assenso a determinate condizioni per l’uso della cosa.

2.  Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

3.  Non possono essere requisiti, finché dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se è intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.

4.  Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Art. 375  Beni paesaggistici

1.  I beni paesaggistici di cui all’ articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l’assenso a determinate condizioni per l’uso della cosa.

2.  In caso di requisizione di beni di cui all’ articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali non è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attività culturali può prescrivere le opportune cautele per l’uso della cosa requisita.

 

Art. 376  Persone esenti dalla requisizione di servizi

1.  Sono esenti dalla requisizione di servizi:

a)  i minori di età;
b)  le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;
c)  coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
d)  ogni altra persona che è esentata per particolari disposizioni di legge.

 

Art. 377  Dispensa dalla requisizione

1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell’industria, dell’agricoltura, del commercio o per altre necessità.

 

Sezione II

Requisizione di immobili e di aziende

Art. 378  Cose immobili

1.  Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.

2.  La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell’ordine di requisizione:

a)  alle cose che costituiscono pertinenza dell’immobile requisito ai sensi dell’articolo 817 del codice civile;
b)  alle cose di cui all’articolo 812, comma 2 del codice civile.

3.  I mobili che si trovano nell’immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell’ordine predetto.

 

Art. 379  Poteri dell’autorità che usa l’immobile

1.  L’autorità che usa l’immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.

 

Art. 380  Aziende e stabilimenti

1.  La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se l’ordine di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto è destinato all’esercizio di essi.

 

Art. 381  Miniere e cave

1.  La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto è destinato all’esercizio di esse, all’arricchimento e all’elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.

 

Art. 382  Impianti elettrici

1.  La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all’esercizio dell’impianto requisito.

 

Art. 383  Linee di comunicazione

1.  La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all’esercizio delle reti o delle linee requisite.

 

Art. 384  Legnami

1.  Le requisizioni per l’approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonché qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.

 

Art. 385  Poteri dell’autorità nella requisizione di aziende

1.  Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l’autorità, che ha emanato l’ordine di requisizione può assumere direttamente la gestione dell’azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l’esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio.

2.  Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l’efficienza dell’azienda o dello stabilimento o dare all’azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.

3.  La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all’azienda o allo stabilimento.

4.  Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l’obbligo di prestare la loro opera.

 

Art. 386  Requisizione dei prodotti

1.  La requisizione può avere per oggetto, anziché l’azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l’azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l’energia elettrica producibile. In tal caso, l’ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.

2.  L’autorità che procede alla requisizione può controllare l’esercizio dell’azienda o dello stabilimento al fine di garantire l’esecuzione dell’ordine di requisizione.

 

Sezione III

Requisizione di beni mobili

Art. 387  Cose mobili requisibili

1.  Sono requisibili:

a)  le materie prime;
b)  i materiali di qualsiasi natura;
c)  le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
d)  le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
e)  l’energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.

 

Art. 388  Cose consumabili

1.  Le cose mobili, che con l’uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.

 

Art. 389  Cose non consumabili

1.  Le cose mobili, che con l’uso non sono distrutte né alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l’interessato vi consenta.

2.  Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:

a)  se l’amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
b)  se l’amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l’interessato non consente alla proroga del termine;
c)  se l’interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.

 

Sezione IV

Requisizione di invenzioni

Art. 390  Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

1.  Salve le disposizioni concernenti l’espropriazione o l’uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.

2.  Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato.

3.  Quando è presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’ articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l’invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione.

4.  Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.

5.  Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l’ordine di requisizione, può vietare l’alienazione, l’applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell’invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

 

Art. 391  Invenzione depositata in Italia

1.  Se l’invenzione è stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla né depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

 

Sezione V

Requisizione di servizi

Art. 392  Servizi requisibili

1.  E’ requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.

2.  L’ordine di requisizione può riguardare:

a)  l’opera di persone determinate;
b)  l’opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell’ordine di requisizione.

 

Art. 393  Servizi di enti, società o associazioni

1.  Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall’ente, società o associazione al servizio requisito, l’obbligo di prestare la loro opera.

 

Art. 394  Obbligo di dare indicazioni

1.  Chiunque, per ragioni d’ufficio o di professione, d’industria o di commercio, è in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, dà le indicazioni richiestegli dall’autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.

 

Sezione VI

Disposizioni comuni

Art. 395  Precettazione

1.  L’autorità competente può far precedere l’ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l’obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell’amministrazione.

2.  Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.

3.  La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

 

Art. 396  Cose deteriorabili

1.  Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne dà avviso, anche telegrafico, all’autorità precettante; se entro tre giorni dall’avviso non è ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.

 

Art. 397  Effetti dell’ordine di requisizione

1.  L’amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell’ordine di requisizione.

2.  Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l’esecutorietà dell’ordine di requisizione.

3.  Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, custodisce le cose requisite sino alla consegna.

4.  La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell’amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell’ordine di requisizione ricevuto.

 

Art. 398  Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

1.  L’ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l’esecuzione del contratto non è compatibile con l’esecuzione dell’ordine di requisizione. L’ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non dà luogo a rimborso di spese né a risarcimento di danni a favore di chiunque.

2.  Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l’uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.

 

Art. 399  Denuncia obbligatoria

1.  Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l’obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.

 

Art. 400  Obblighi del sindaco

1.  I Sindaci hanno l’obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un’equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.