CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONOMICA
INDENNITA’ DI PRESENZA FESTIVA
Sommario
Art. 15 Indennità di presenza festiva
Art. 6 Indennità di presenza festiva
Contratto 2002
Art. 15 Indennità di presenza festiva.
- A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all’articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di € 40,00.
Contratto 2004
Art. 6 Indennità di presenza festiva .
- A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di € 12,00.
(6) Vedi, anche, l’art. 11, comma 14, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.