Contratti FF.AA. parte economica: indennità di presenza festiva

CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONOMICA

INDENNITA’ DI PRESENZA FESTIVA

 

Sommario

Contratto 2002

Art. 15  Indennità di presenza festiva

Contratto 2004

Art. 6  Indennità di presenza festiva

 

Contratto 2002

Art. 15  Indennità di presenza festiva.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all’articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di € 40,00.

Contratto 2004

Art. 6  Indennità di presenza festiva .

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di € 12,00.

(6) Vedi, anche, l’art. 11, comma 14, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.