Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1501- 1600

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Art. 1501  Permessi per i volontari in ferma prefissata

1.  Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell’anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l’attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.

2.  Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

a)  permessi per l’anticipazione o la proroga dell’orario della libera uscita;
b)  permessi speciali notturni;
c)  permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell’ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

3.  Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

 

Art. 1502  Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata

1.  I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:

a)  se l’orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:
1)  ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2)  trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3)  trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
b)  se l’orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:
1)  ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2)  ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3)  ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

2.  Se l’orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

3.  I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4.  I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

a)  nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell’articolo 2204;
b)  nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l’ultimo anno della ferma non coincidono con l’anno solare;
c)  nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

5.  L’assenza per infermità, anche se protratta per l’intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

6.  La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.

7.  Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell’anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell’anno successivo.

8.  La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:

a)  imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b)  proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all’articolo 957, comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata dall’interessato;
c)  decesso.

9.  La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all’amministrazione e documentati. L’interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

10.  La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

11.  Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

12.  In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l’ultimo anno di ferma non coincidono con l’anno solare.

13.  Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.

14.  Ai volontari in ferma prefissata in servizio all’estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l’impiego ovvero dalle norme dell’organismo internazionale accettate dall’autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell’anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l’anno successivo.

 

Art. 1503  Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata

1.  La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2.  La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

a)  fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b)  fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c)  fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d)  fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e)  fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell’articolo 2204.

3.  Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

4.  La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell’ultimo quinquennio di servizio prestato.

5.  Prima dell’invio in licenza straordinaria di convalescenza l’interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

6.  Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

a)  se l’infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;
b)  se l’infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
1)  ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;
2)  ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.

7.  Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.

8.  La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.

9.  La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all’estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

10.  I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

11.  La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell’ambito di un contingente militare in missione all’estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

 

Art. 1504  Licenza per l’elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata

1.  In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2.  I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d’impiego, secondo le esigenze prospettate dall’interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell’inizio dei corsi. Se l’interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell’anno in corso o dell’anno successivo.

3.  I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell’avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

 

Art. 1505  Permessi speciali notturni

1.  Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l’obbligo dell’accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.

 

Art. 1506  Norma di salvaguardia

1.  Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:

a)  un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell’ articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
b)  un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all’ articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c)  il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all’ articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;
d)  il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, di cui all’ articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;
e)  l’applicazione della disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all’ articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;
f)  i congedi per eventi e cause particolari, di cui all’ articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
g)  il congedo per la formazione, di cui all’ articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
h)  i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all’ articolo 1488 e all’ articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
h-bis)  i permessi mensili retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;
i)  l’astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

1-bis.  Ai militari in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applica l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.

1-ter.  Al personale in ferma dell’Arma dei carabinieri si applica l’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

 

Capo VI

Protezione dei dati personali

Art. 1507  Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali

1.  Il diritto alla protezione dei dati personali nei confronti del personale militare è tutelato in base alle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Titolo X

Personale delle bande musicali

Capo I

Reclutamento e formazione

Art. 1508  Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1.  Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l’osservanza dei seguenti criteri:

a)  valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
b)  previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d’istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
c)  assicurare criteri omogenei di valutazione per l’autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 1509  Reclutamento e formazione di personale musicante

1.  Ciascuna Forza armata può disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata.

2.  La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l’ammissione nella relativa banda è curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

 

Capo II

Ruoli e organici

Art. 1510  Ruoli dei musicisti

1.  Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.

2.  La consistenza organica del personale di cui al comma 1 è inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.

 

Art. 1511  Organici delle Bande

1.  La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata:

a)  un maestro direttore;
b)  un maestro vice direttore;
c)  centodue orchestrali;
d)  un archivista.

2.  Il personale della banda è compreso nell’organico della Forza armata di appartenenza.

3.  Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all’organico stabilito al comma 1.

 

Art. 1512  Maestro direttore e maestro vice direttore

1.  I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:

a)  per l’Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
b)  per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
c)  per l’Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
d)  per l’Arma dei carabinieri, ruolo normale .

 

Art. 1513  Funzioni del maestro direttore

1.  Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti.

 

Art. 1514  Funzioni del maestro vice direttore

1.  Il maestro vice direttore:

a)  sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;
b)  svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell’insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;
c)  sovrintende alle attività di archivio.

 

Art. 1515  Orchestrali e archivisti

1.  Il ruolo dei musicisti delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a)  I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b)  II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
c)  III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.

2.  L’archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

 

Capo III

Stato giuridico

Art. 1516  Inidoneità tecnica

1.  L’ufficiale direttore e l’ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da:

a)  il Sottocapo di stato maggiore dell’Esercito, per l’Esercito italiano;
b)  il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare;
c)  il Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica, per l’Aeronautica militare;
d)  il Comandante generale, per l’Arma dei carabinieri.

2.  Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.

3.  Gli orchestrali e l’archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non sono più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall’articolo 950 del regolamento.

4.  Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.

5.  L’orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest’ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l’eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l’orchestrale conserva il grado e l’anzianità posseduti.

6.  Gli orchestrali e l’archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.

 

Art. 1517  Uniforme e impiego

1.  Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti.

2.  Il relativo armamento del personale della banda dell’Arma dei carabinieri non è portato nella esecuzione dei concerti.

3.  Al personale delle bande musicali è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorità dalle quali dipende l’impiego della rispettiva banda.

4.  Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine.

5.  Sono considerati strumenti affini:

a)  flauto, ottavino;
b)  oboe, corno inglese;
c)  l’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni;
d)  fagotto, contrabasso ad ancia;
e)  corno;
f)  tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;
g)  trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso;
h)  percussioni in generale (compreso il pianoforte).

 

Art. 1518  Trattenimento in servizio del maestro direttore

1.  Il Ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che ha compiuto il 61° anno di età; l’ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

 

Capo IV

Avanzamento

Art. 1519  Avanzamento del maestro direttore

1.  L’avanzamento dell’ufficiale maestro direttore di banda ha luogo:

a)  ad anzianità, per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare, e a scelta, per l’Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b)   a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.

2.  L’ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, è promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.

3.  Il colonnello maestro direttore della banda non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all’articolo 906.

 

Art. 1520  Avanzamento del maestro vice direttore

1.  L’avanzamento dell’ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di maggiore e gradi corrispondenti.

2.  Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici, al compimento di cinque anni di anzianità di grado; l’eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

 

Art. 1521  Progressione di carriera dei sottufficiali

1.  La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.

2.  I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:

a)  da maresciallo ordinario a maresciallo capo a gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni;
b)  da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti:
1)  1^ parte B: due anni;
2)  2^ parte A: sei anni;
3)  2^ parte B: otto anni;
4)  3^ parte A: sei anni;
5)  3^ parte B: otto anni.
b-bis)   da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:
1)  1^ parte A: due anni;
2)  tutte le rimanenti parti: quattro anni .

3.  I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.

4.  Il sottufficiale giudicato non idoneo all’avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.

5.  Il sottufficiale giudicato idoneo all’avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

 

Art. 1522  Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti

1.  Le disposizioni sull’attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.

 

Art. 1523  Norma finale

1.  Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l’avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.

 

Titolo XI

Personale dei gruppi sportivi

Art. 1524  Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1.  Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l’osservanza dei seguenti criteri:

a)  valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell’anno precedente;
b)  previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l’affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c)  previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d’istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d)  assicurare criteri omogenei di valutazione per l’autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.  Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

Libro quinto

PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1525  Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

1.  Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2.  Il personale ausiliario delle Forze armate è disciplinato dalle disposizioni del presente libro.

 

Titolo II

Personale civile

Capo I

Dotazione organica

Art. 1526  Determinazione della dotazione organica

1.  Le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa sono stabilite dal capo I del titolo I del libro V del regolamento.

 

Art. 1527  Reimpiego del personale civile

1.  Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, è effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

2.  Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Art. 1528  Procedura di reimpiego

1.  Nell’ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all’ articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l’esame del piano di reimpiego predisposto dall’amministrazione.

 

Art. 1529  Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego

1.  Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determinano, nonché delle esigenze funzionali complessive dell’ente.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è avviata la riconversione professionale, nell’ambito della stessa posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all’ articolo 1527, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto.

3.  Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilità.

 

Art. 1529-bis  Formazione

1.   La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l’acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all’accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell’ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.

2.   Le attività di formazione si sviluppano attraverso, l’implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.

3.   I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell’articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

 

Capo II

Docenti

Art. 1530  Profilo di docente presso le scuole di lingue estere

1.  Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell’Amministrazione della difesa e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere.

2.  La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1, per la Scuola di lingue estere dell’Esercito italiano, è determinata in 33 unità.

3.  L’assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

 

Art. 1531  Conferimento di incarichi a docenti civili per l’insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate

1.  Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l’addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all’insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l’osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l’addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

a)  docenti universitari;
b)  magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
c)  insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
d)  impiegati civili dell’amministrazione dello Stato in attività di servizio;
e)  lettori di lingua straniera;
f)  estranei all’amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.

2.  L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3.  Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell’insegnamento per tutto l’orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

4.  Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.

(.ABROGATO…)5.  Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono determinati, e aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1, individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio.  (…ABROGATO)

 

Capo III

Trattamento economico

Art. 1532  Missione fuori sede

1.  Al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dall’ordinaria sede di servizio, per esigenze di servizio, si applica l’ articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

 

Titolo III

Personale religioso

Capo I

Personale del servizio di assistenza spirituale

Sezione I

Ordinario militare, vicario generale e ispettori

Art. 1533  Direzione del Servizio di assistenza spirituale

1.  L’alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all’Ordinario militare per l’Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

2.  L’Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d’armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.

3.  Il Vicario generale militare sostituisce l’Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4.  La giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all’Ordinario militare dalle autorità governative d’intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5.  I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

 

Art. 1534  Nomina dell’Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori

1.  La nomina dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.

 

Art. 1535  Nuove designazioni

1.  Fermo restando l’organico fissato dall’articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all’atto della nomina dell’Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

 

Art. 1536  Obbligo del giuramento

1.  L’Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

 

Art. 1537  Formula del giuramento dell’Ordinario militare

1.  La formula del giuramento dell’Ordinario militare è la seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

 

Art. 1538  Formula del giuramento del Vicario generale

1.  La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

 

Art. 1539  Cessazione dall’ufficio per limiti di età

1.  L’Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l’ufficio fino al compimento del 65° anno di età.

2.  Gli ispettori possono conservare l’ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

 

Art. 1540  Cessazione dall’ufficio d’autorità

1.  Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall’articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l’Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall’ufficio d’autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

 

Art. 1541  Trattamento di quiescenza

1.  L’Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età o d’autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’ articolo 1625.

 

Art. 1542  Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori

1.  Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

 

Art. 1543  Cessazione dall’ufficio

1.  L’Ordinario militare che cessa dall’ufficio per età o d’autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.

2.  Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età, d’autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

 

Art. 1544  Richiami in servizio

1.  Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell’Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici.

2.  In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

 

Art. 1545  Collocamento in congedo assoluto

1.  Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

 

Sezione II

Disposizioni generali sui cappellani militari

Art. 1546  Gradi gerarchici

1.  L’ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a)  terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
b)  secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
c)  primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
d)  cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
e)  cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

2.  La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate è riportata nel regolamento.

 

Art. 1547  Stato giuridico

1.  Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

 

Art. 1548  Nomina

1.  La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell’Ordinario militare.

 

Art. 1549  Requisiti per la nomina

1.  I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all’incondizionato servizio militare.

 

Art. 1550  Giuramento

1.  Il cappellano militare, all’atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

2.  Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

 

Art. 1551  Categorie

1.  I cappellani militari si distinguono in:

a)  cappellani militari in servizio permanente;
b)  cappellani militari in congedo;
c)  cappellani militari in congedo assoluto.

2.  I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d’impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.

3.  I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l’onore dell’uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

 

Art. 1552  Ruoli

1.  I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa.

2.  L’iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.

3.  I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell’assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.

4.  L’organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:

a)  terzi cappellani militari capi: 9;
b)  secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

 

Art. 1553  Anzianità di grado

1.  L’anzianità di grado è assoluta e relativa.

2.  Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell’ articolo 1554.

3.  Per anzianità relativa si intende l’ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

4.  L’anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto dal decreto stesso.

5.  A parità di anzianità assoluta l’anzianità relativa, se non può essere stabilito altrimenti, è determinata dall’età.

 

Art. 1554  Detrazioni di anzianità

1.  Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall’ articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

 

Art. 1555  Normativa penale e disciplinare applicabile

1.  I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2.  Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.

 

Art. 1556  Documentazione matricolare

1.  Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.

 

Art. 1557  Documentazione caratteristica

1.  L’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto se cambia o cessa l’anzidetta dipendenza.

2.  L’Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di «ottimo», «buono», «mediocre», «insufficiente».

3.  La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l’insieme delle sue qualità positive, dà in servizio rendimento pieno e sicuro.

4.  La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che dà in servizio soddisfacente rendimento.

5.  Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.

6.  Se per uno o più anni non è possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all’articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell’amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

 

Art. 1558  Licenze

1.  Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.

2.  La licenza ordinaria è concessa dall’Ordinario militare, previo nulla osta dell’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell’Ordinario militare, dall’Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

 

Sezione III

Cappellani militari in servizio permanente

Art. 1559  Nomina

1.  La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell’organico e secondo le norme dell’articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:

a)  presentano apposita domanda;
b)  hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
c)  non hanno superato il 50° anno di età.

2.  La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che:

a)  hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l’ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
b)  hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento;
c)  sono riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare;
d)  non hanno compiuto il 50° anno di età.

 

Art. 1560  Disposizioni generali sull’impiego

1.  L’impiego consiste nell’esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.

2.  L’impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.

 

Art. 1561  Incompatibilità

1.  Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esula dai compiti relativi al servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

2.  Il Ministro della difesa, sentito l’Ordinario militare, può concedere l’autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

 

Art. 1562  Posizioni di stato

1.  Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:

a)  il servizio effettivo;
b)  l’aspettativa;
c)  la disponibilità;
d)  la sospensione dall’impiego.

 

Art. 1563  Servizio effettivo

1.  Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d’impiego.

 

Art. 1564  Idoneità al servizio incondizionato

1.  E’ idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.

2.  L’idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

 

Art. 1565  Cause dell’aspettativa

1.  L’aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a)  prigionia di guerra;
b)  infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
c)  infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
d)  motivi privati.

2.  L’aspettativa è disposta:

a)  di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
b)  a domanda o d’autorità, per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
c)  soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.

3.  Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

4.  Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

5.  L’aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell’Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Se l’aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l’interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

6.  Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell’avanzamento.

 

Art. 1566  Durata dell’aspettativa

1.  L’aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l’ha determinata.

2.  Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l’aspettativa, l’interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1.

3.  Il cappellano militare che ha già fruito dell’aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

 

Art. 1567  Decorso dell’aspettativa

1.  L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.

2.  L’aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

 

Art. 1568  Scadenza dell’aspettativa

1.  Allo scadere dell’aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.

2.  Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

3.  Se il cappellano militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’ articolo 1566.

4.  Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell’articolo 1579.

5.  Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d’aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

 

Art. 1569  Richiamo in servizio dall’aspettativa

1.  Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.

2.  Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, e anche in deroga al disposto dell’articolo 1565, comma 5.

 

Art. 1570  Disposizioni generali sull’aspettativa

1.  I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

 

Art. 1571  Disponibilità

1.  La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.

2.  Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall’Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilità.

3.  La disponibilità non può durare più di due anni.

4.  Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilità, competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

 

Art. 1572  Richiami dalla posizione di disponibilità

1.  Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l’Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo.

2.  Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l’anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

 

Art. 1573  Cessazione dalla posizione di disponibilità

1.  Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell’articolo 1572, non lo riassume, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 1625.

2.  Decorso il periodo massimo di disponibilità senza richiami in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.

 

Art. 1574  Sospensione dall’impiego

1.  La sospensione dall’impiego può avere carattere:

a)  precauzionale;
b)  disciplinare;
c)  penale.

2.  La sospensione dall’impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego.

 

Art. 1575  Sanzioni disciplinari ecclesiastiche

1.  Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall’esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall’impiego, con privazione del trattamento economico.

 

Art. 1576  Norma di rinvio in materia di sospensione dall’impiego

1.  Per la sospensione dall’impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.

2.  La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall’articolo 915, è disposta sentito il parere dell’Ordinario militare.

 

Sezione IV

Cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari

Art. 1577  Cause di cessazione dal servizio permanente

1.  Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

a)  età;
b)  infermità;
c)  inidoneità agli uffici del grado;
d)  domanda;
e)  d’autorità;
f)  elevazione alla dignità vescovile;
g)  perdita del grado.

2.  Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3.  Si applica il disposto dell’articolo 923, comma 5.

 

Art. 1578  Cessazione dal servizio permanente per età

1.  Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

 

Art. 1579  Cessazione dal servizio permanente per infermità

1.  Il cappellano militare che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

 

Art. 1580  Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità

1.  Il provvedimento adottato in applicazione dell’articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.

 

Art. 1581  Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado

1.  Il cappellano militare che, su giudizio dell’Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

 

Art. 1582  Cessazione dal servizio permanente a domanda

1.  Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall’articolo 1625.

2.  L’accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell’Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.

3.  Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.

 

Art. 1583  Cessazione dal servizio permanente d’autorità

1.  Il cappellano militare può, su proposta dell’Ordinario militare approvata dal Ministro, nell’interesse del servizio, essere collocato d’autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall’articolo 1625.

 

Art. 1584  Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

1.  Il cappellano militare che è rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza è previsto dall’articolo 1625.

 

Sezione V

Cappellani militari in congedo

Art. 1585  Generalità

1.  I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

 

Art. 1586  Posizioni di stato

1.  Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

a)  in servizio temporaneo;
b)  in congedo illimitato;
c)  sospeso dalle funzioni del grado.

 

Art. 1587  Doveri

1.  Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, è soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili.

2.  Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

 

Art. 1588  Collocamento in congedo assoluto

1.  Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dall’articolo 1596, è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

 

Art. 1589  Sospensione dalle funzioni del grado

1.  Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

2.  La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall’impiego dagli articoli 15751576.

3.  La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l’espiazione della pena.

 

Art. 1590  Richiami in servizio

1.  Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Ordinario militare.

2.  Il numero di cui al comma 1 può essere aumentato durante il corso dell’anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.

 

Art. 1591  Provvedimenti di richiamo

1.  Nei limiti di cui all’ articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell’Ordinario militare.

 

Sezione VI

Cappellani militari di complemento

Art. 1592  Nomina

1.  I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

 

Art. 1593  Domande di nomina

1.  Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento sono dirette all’Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

a)  certificato di nascita;
b)  certificato di cittadinanza italiana;
c)  certificato di godimento dei diritti politici;
d)  copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
e)  certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l’aspirante è in possesso dell’idoneità fisica richiesta dall’articolo 1549.

2.  Sull’accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell’Ordinario militare.

 

Art. 1594  Cessazione dal complemento

1.  Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell’ articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

 

Sezione VII

Cappellani militari della riserva

Art. 1595  Generalità

1.  La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.

 

Art. 1596  Collocamento in congedo assoluto

1.  Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:

a)  68 anni, se primo cappellano militare capo;
b)  65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

 

Sezione VIII

Perdita del grado

Art. 1597  Cause di perdita del grado

1.  Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall’Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.

2.  In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 1598  Reintegrazione nel grado

1.  Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell’Ordinario militare, quando riacquista l’idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.

2.  La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto.

3.  La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

 

Sezione IX

Disciplina

Art. 1599  Sanzioni disciplinari di stato

1.  Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

a)  la sospensione disciplinare dall’impiego, di cui all’articolo 1574;
b)  la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all’articolo 1589;
c)  la perdita del grado, di cui all’articolo 1597.

 

Art. 1600  Inchiesta formale

1.  L’inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’ articolo 1599.

2.  L’inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.