Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1401- 1500

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Art. 1401  Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

1.  In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l’immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

2.  Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l’autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell’articolo 1398.

3.  La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

 

Capo V

Onorificenze militari e ricompense

Sezione I

Ordine Militare d’Italia

Art. 1402  Finalità

1.  L’Ordine Militare d’Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell’aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

2.  Le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

3.  Le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia possono essere conferite anche alla memoria.

 

Art. 1403  Organizzazione

1.  Capo dell’Ordine Militare d’Italia è il Presidente della Repubblica.

2.  Cancelliere e Tesoriere dell’Ordine Militare d’Italia è il Ministro della difesa.

3.  L’Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell’Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.

4.  E’ segretario dell’Ordine Militare d’Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell’Ordine.

 

Art. 1404  Classi

1.  L’Ordine Militare d’Italia comprende cinque classi:

a)  Cavalieri di Gran Croce;
b)  Grandi Ufficiali;
c)  Commendatori;
d)  Ufficiali;
e)  Cavalieri.

2.  Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

 

Art. 1405  Conferimento

1.  Le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell’Ordine, salvo quanto stabilito dall’ articolo 1406.

 

Art. 1406  Militari stranieri

1.  Le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

2.  Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all’ articolo 1921.

 

Art. 1407  Conferimento alla Bandiera

1.  Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell’aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia ma non decorazioni di classi superiori.

 

Art. 1408  Cessazione dall’Ordine

1.  Il militare appartenente all’Ordine Militare d’Italia cessa di far parte dell’Ordine se è privato del suo grado militare.

2.  Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell’Ordine Militare d’Italia, sostituito il parere del Consiglio dell’Ordine a quello previsto dall’articolo 1426.

 

Art. 1409  Disposizioni regolamentari

1.  Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l’Ordine Militare d’Italia.

 

Sezione II

Ricompense al valor militare

Art. 1410  Istituzione

1.  Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.

 

Art. 1411  Tipologia

1.  Le decorazioni al valor militare sono:

a)  la medaglia d’oro;
b)  la medaglia d’argento;
c)  la medaglia di bronzo;
d)  la croce al valor militare.

2.  La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

 

Art. 1412  Concessione

1.  Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all’onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

2.  La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l’atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

 

Art. 1413  Concessione in tempo di pace

1.  Le medaglie d’oro, d’argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all’ articolo 1412.

2.  In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell’autore.

3.  Se l’impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l’autore è un militare in servizio.

 

Art. 1414  Criteri per la concessione

1.  Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell’atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell’autore, dalla gravità del rischio e dal modo con il quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

2.  La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare né indurre a una supervalutazione dell’impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

 

Art. 1415  Atto di conferimento

1.  Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.

2.  La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.

3.  I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

 

Art. 1416  Proposta

1.  Per i militari in servizio l’iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

2.  Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

3.  Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.

4.  Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell’ articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

 

Art. 1417  Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

1.  Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l’iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

2.  La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l’istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente.

3.  Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell’ articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.

 

Art. 1418  Parere in materia di ricompense al valor militare

1.  La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.

 

Art. 1419  Stato di guerra o di grave crisi internazionale

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l’entità dell’atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

 

Art. 1420  Concessioni alla memoria

1.  Se l’autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell’atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

2.  Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:

a)  al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b)  al primogenito tra i figli e le figlie;
c)  al più anziano tra i genitori;
d)  al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3.  Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

4.  In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.

 

Art. 1421  Atti di valore reiterati

1.  Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

2.  Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d’armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d’armi dalla stessa persona.

3.  La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

 

Art. 1422  Requisiti dei congiunti

1.  E’ necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere:

a)  l’assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui all’ articolo 1420;
b)  la reversibilità dell’assegno annuo annesso alle medaglie, di cui all’ articolo 1926;
c)  l’autorizzazione a indossare le insegne.

 

Art. 1423  Concessione ai reparti

1.  Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

2.  Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro se il reparto decorato ne è dotato.

 

Art. 1424  Pubblicazioni

1.  A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse è inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.

2.  Spetta a detto comune l’obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell’albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall’amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

Art. 1425  Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle

1.  Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell’ articolo 622, li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato.

2.  Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo:

a)  i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni;
b)  coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana;
c)  i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermità o di abbandono di posto;
d)  i condannati con sentenze pronunciate all’estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che hanno per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte;
e)  coloro che hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegue la perdita delle decorazioni stesse.

 

Art. 1426  Pareri

1.  Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all’ articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.

 

Art. 1427  Casi di sospensione

1.  Se nei casi sotto elencati non è decretata la perdita delle decorazioni, di cui all’ articolo 1425, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell’annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione:

a)  condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
b)  sospensione disciplinare dall’impiego o dalle funzioni del grado;
c)  applicazione di misura di prevenzione definitiva.

 

Art. 1428  Perdita di altre ricompense

1.  Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 1425, comma 1, incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra, specificate nell’articolo 785, comma 2, del regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

2.  Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articolo 1425, comma 2 e 1427, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, è inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui agli articoli 1425 e 1427; oppure è determinata, caso per caso, dal Ministro competente quando si tratta di militari non insigniti delle dette decorazioni al valore.

 

Art. 1429  Decorrenza della perdita

1.  La perdita delle decorazioni prevista dall’ articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall’ articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

2.  La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall’ articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.

 

Art. 1430  Riabilitazione

1.  La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all’ articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l’incapacità a conseguirle.

2.  Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.

 

Art. 1431  Nuovi atti di valore

1.  Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all’ articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.

 

Art. 1432  Norma di rinvio

1.  Nel regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione delle norme della presente sezione.

 

Sezione III

Ricompense al valore e al merito dell’Esercito

Art. 1433  Istituzione

1.  Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall’Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell’Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all’Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:

a)  medaglia d’oro al valore dell’Esercito;
b)  medaglia d’argento al valore dell’Esercito;
c)  medaglia di bronzo al valore dell’Esercito;
d)  croce d’oro al merito dell’Esercito;
e)  croce d’argento al merito dell’Esercito;
f)  croce di bronzo al merito dell’Esercito.

2.  Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell’Esercito italiano.

 

Art. 1434  Medaglie al valore dell’Esercito

1.  Le medaglie d’oro e d’argento al valore dell’Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

2.  Per l’attribuzione della medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l’atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all’Esercito italiano.

3.  La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

 

Art. 1435  Croce al merito

1.  La croce al merito dell’Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell’Esercito italiano, da cui sono derivati a quest’ultimo spiccato lustro e decoro.

2.  Il grado della ricompensa è commisurato all’importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell’attività svolta.

3.  La croce al merito dell’Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall’articolo 1449.

 

Sezione IV

Ricompense al valore e al merito di Marina

Art. 1436  Istituzione

1.  Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

a)  medaglia d’oro al valor di marina;
b)  medaglia d’argento al valor di marina;
c)  medaglia di bronzo al valor di marina;
d)  medaglia d’oro al merito di marina;
e)  medaglia d’argento al merito di marina;
f)  medaglia di bronzo al merito di marina.

2.  Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.

 

Art. 1437  Medaglie al valore di Marina

1.  Le medaglie d’oro e di argento al valor di Marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

2.  Per la medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l’atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

3.  La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

 

Art. 1438  Medaglie al merito di Marina

1.  La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo e al progresso della Marina militare, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

2.  Il grado della ricompensa è commisurato all’importanza dei risultati conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell’attività svolta.

 

Sezione V

Ricompense al valore e al merito aeronautico

Art. 1439  Istituzione

1.  Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:

a)  medaglia d’oro al valore aeronautico;
b)  medaglia d’argento al valore aeronautico;
c)  medaglia di bronzo al valore aeronautico.

2.  E’ istituita la medaglia (d’oro, d’argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell’aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all’aviazione italiana.

3.  Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.

 

Art. 1440  Medaglie al valore aeronautico

1.  Le medaglie d’oro e d’argento al valore aeronautico sono concesse:

a)  ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;
b)  ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell’Aeronautica militare italiana.

2.  Per la concessione della medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all’Aeronautica militare.

3.  La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.

 

Sezione VI

Ricompense al valore e al merito dell’Arma dei carabinieri

Art. 1441  Istituzione

1.  Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall’Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell’Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all’Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:

a)  ricompense al valore:
1)  medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri;
2)  medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri;
3)  medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei carabinieri;
b)  ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia:
1)  croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri;
2)  croce d’argento al merito dell’Arma dei carabinieri;
3)  croce di bronzo al merito dell’Arma dei carabinieri.

2.  Le medaglie al valore e le croci al merito dell’Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell’Arma dei carabinieri.

 

Art. 1442  Medaglie al valore dell’Arma dei carabinieri

1.  Le medaglie d’oro e d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

a)  salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b)  garantire l’applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c)  tenere alti il nome e il prestigio dell’Arma dei carabinieri, anche all’estero.

2.  Per l’attribuzione della medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l’atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all’Arma dei carabinieri.

3.  La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

 

Art. 1443  Croci al merito dell’Arma dei carabinieri

1.  La croce al merito dell’Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell’Arma dei carabinieri, da cui sono derivati a quest’ultima spiccato lustro e decoro.

2.  Il grado della ricompensa è commisurato all’importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell’attività svolta.

 

Sezione VII

Norme comuni alle ricompense al valore e al merito di Forza armata

Art. 1444  Definizioni

1.  Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense:

a)  al valore di Forza armata le seguenti ricompense:
1)  medaglia d’oro al valore dell’Esercito;
2)  medaglia d’argento al valore dell’Esercito;
3)  medaglia di bronzo al valore dell’Esercito;
4)  medaglia d’oro al valor di marina;
5)  medaglia d’argento al valor di marina;
6)  medaglia di bronzo al valor di marina;
7)  medaglia d’oro al valore aeronautico;
8)  medaglia d’argento al valore aeronautico;
9)  medaglia di bronzo al valore aeronautico;
10)  medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri;
11)  medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri;
12)  medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei carabinieri;
b)  al merito di Forza armata le seguenti ricompense:
1)  croce d’oro al merito dell’Esercito;
2)  croce d’argento al merito dell’Esercito;
3)  croce di bronzo al merito dell’Esercito;
4)  medaglia d’oro al merito di marina;
5)  medaglia d’argento al merito di marina;
6)  medaglia di bronzo al merito di marina;
7)  medaglia d’oro al merito aeronautico;
8)  medaglia d’argento al merito aeronautico;
9)  medaglia di bronzo al merito aeronautico;
10)  croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri;
11)  croce d’argento al merito dell’Arma dei carabinieri;
12)  croce di bronzo al merito dell’Arma dei carabinieri.

2.  L’ordine di successione delle insegne è stabilito nel regolamento.

 

Art. 1445  Ricompense al valore o al merito di Forza armata

1.  Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, all’atto dell’inoltro della relativa proposta, secondo le modalità di cui all’articolo 86 del regolamento.

2.  Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri non riscontrano nell’azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l’invio dei documenti relativi al Ministero dell’interno per l’eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

 

Art. 1446  Atto di conferimento

1.  Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2.  Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa.

3.  E’ concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando è destinata a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare.

4.  E’ concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando è destinata a premiare attività o azioni interessanti l’aviazione civile.

 

Art. 1447  Pubblicazioni

1.  Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione è data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2.  Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni.

3.  I comuni interessati:

a)  prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell’autorità giudiziaria;
b)  portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell’albo pretorio e anche con l’inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall’amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

Art. 1448  Opposizione

1.  E’ ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.

2.  L’opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all’interessato nel caso di decisione negativa.

3.  Sull’opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalità di cui all’articolo 86 del regolamento.

 

Art. 1449  Concessione alla memoria

1.  Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.

2.  Nei predetti casi, l’insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:

a)  al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b)  al primogenito tra i figli e le figlie;
c)  al più anziano tra i genitori;
d)  al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3.  In mancanza dei predetti congiunti, l’insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:

a)  al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;
b)  al Museo storico dell’Arma dei carabinieri, se militare dell’Arma stessa;
c)  al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

 

Art. 1450  Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti

1.  E’ data facoltà, ai sensi dell’ articolo 1449, di fregiarsi dell’insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto:

a)  al coniuge superstite;
b)  al primogenito, se maggiorenne;
c)  al più anziano dei genitori.

2.  Per ottenere l’assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l’autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di condotta morale incensurabile.

3.  Non possono altresì ottenere l’assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, né l’autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall’ articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 1451  Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse

1.  Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi nell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

2.  Coloro che sono incorsi nell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell’interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

3.  Le sentenze di condanne che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, sono inviate in copia dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti al Ministero della difesa, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive; quest’ultima circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

 

Art. 1452  Riacquisto delle ricompense

1.  Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonché le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.

 

Art. 1453  Norma di rinvio

1.  Nel regolamento sono disciplinati:

a)  le caratteristiche delle decorazioni;
b)  le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse;
c)  il rilascio dei brevetti;
d)  le modalità di consegna delle ricompense;
e)  l’uso delle insegne.

 

Sezione VIII

Croce al merito di guerra

Art. 1454  Istituzione

1.  Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell’apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.

2.  Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:

a)  per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
b)  sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell’apposito distintivo;
c)  hanno onorevolmente partecipato a più fatti d’armi di qualche importanza;
d)  si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.

 

Art. 1455  Conferimento

1.  La croce al merito di guerra è concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari:

a)  comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d’armata e corrispondenti;
b)  Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.

 

Art. 1456  Reclamo

1.  E’ ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo è deciso dal Ministero della difesa, quando le autorità militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell’interessato, non le hanno ritenute valide.

2.  In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa può, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

 

Art. 1457  Normativa applicabile

1.  Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

 

Art. 1458  Caratteristiche della croce al merito di guerra

1.  Nel regolamento sono disciplinati:

a)  le caratteristiche delle decorazioni;
b)  le modalità di concessione;
c)  il rilascio dei brevetti;
d)  l’uso delle insegne.

 

Sezione IX

Medaglia mauriziana

Art. 1459  Istituzione

1.  Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

2.  La medaglia mauriziana è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

 

Art. 1460  Computo degli anni di servizio militare

1.  Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a)  il servizio militare comunque prestato;
b)  le campagne di guerra;
c)  il servizio prestato in zone d’intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali;
d)  il 50 per cento dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
e)  il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
f)  il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l’appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
g)  per intero il servizio in comando o in direzione;
h)  per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.

2.  Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

3.  Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.

 

Art. 1461  Caratteristiche della medaglia mauriziana

1.  Nel regolamento sono stabilite:

a)  le caratteristiche della medaglia, che comunque non è coniata in oro;
b)  le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.

 

Sezione X

Encomi, elogi e altre ricompense

Art. 1462  Encomi ed elogi

1.  Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

a)  encomio solenne;
b)  encomio semplice;
c)  elogio.

2.  L’encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell’ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d’armata o equivalente.

3.  L’autorità che concede l’encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.

4.  L’encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell’ente di appartenenza. E’ tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.

5.  L’encomio semplice deve essere pubblicato nell’ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell’interessato.

6.  L’encomio semplice e l’encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.

7.  L’encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

8.  L’elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell’adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. E’ trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

9.  Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

 

Art. 1463  Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero

1.  Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.

 

Art. 1464  Distinzioni onorifiche e altre ricompense

1.  Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:

a)  medaglia al merito di lungo comando;
b)  medaglia d’onore per lunga navigazione;
c)  medaglia di lunga navigazione aerea;
d)  croce per anzianità di servizio;
e)  distintivo d’onore per mutilati e feriti di guerra;
f)  distintivo d’onore per i genitori dei caduti in guerra;
g)  distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h)  distintivo d’onore per mutilati in servizio;
i)  distintivo d’onore per deceduti in servizio;
l)  distintivo d’onore per feriti in servizio;
m)  distintivo d’onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.

 

Titolo IX

Esercizio dei diritti

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1465  Diritti riconosciuti dalla Costituzione

1.  Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali.

2.  Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

3.  Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

 

Art. 1466  Limitazioni all’applicabilità di sanzioni disciplinari

1.  L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applicabilità di sanzioni disciplinari.

 

Art. 1467  Applicazione del principio di pari opportunità

1.  Nell’ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

 

Art. 1468  Discriminazioni e molestie

1.  E’ vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 2159 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.

2.  Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento sessuale o per la differenza di genere.

 

Capo II

Libertà fondamentali

Art. 1469  Libertà di circolazione e sede di servizio

1.  Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio.

2.  La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l’allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.

3.  I militari che intendono recarsi all’estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

4.  L’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall’articolo 744 del regolamento.

 

Art. 1470  Libertà di riunione

1.  Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

2.  Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.

 

Art. 1471  Libertà di culto

1.  I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l’assistenza dei loro ministri.

2.  La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

3.  In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all’assistenza spirituale alle Forze armate.

4.  Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.

5.  Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

 

Art. 1472  Libertà di manifestazione del pensiero

1.  I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione.

2.  Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

3.  Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.

 

Art. 1473  Autorità competente al rilascio della autorizzazione

1.  L’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a)  per l’Esercito italiano, per la Marina militare, per l’Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b)  per l’Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c)  per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d)  per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e)  per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
f)  per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall’autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.

2.  La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l’indicazione dell’argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell’autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

 

Art. 1474  Diritto di informazione e di istruzione

1.  Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento.

2.  A tal fine è prevista, in particolare, l’istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

 

Art. 1475  Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

1.  La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2.  I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

3.  I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4.  I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

 

Capo III

Organi di rappresentanza militare

Art. 1476  Organo centrale, organo intermedio, organo di base

1.  Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.

2.  Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a)  in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria – A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti – e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato – Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
b)  in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c)  in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

3.  L’organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. L’organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell’organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

 

Art. 1477  Procedura di elezione

1.  Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

2.  All’elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all’organo centrale.

3.  Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili due sole volte.

4.  Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l’ultimo degli eletti.

 

Art. 1478  Riunioni, competenze, attività

1.  Normalmente l’organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell’ambito delle competenze attribuite.

2.  Tale sessione si aduna almeno una volta all’anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l’attuazione.

3.  Le riunioni delle sezioni costituite all’interno dell’organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all’interno dell’organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

4.  Le competenze dell’organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

5.  L’organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

6.  Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell’amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

7.  Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.

8.  Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

a)  conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b)  provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
c)  integrazione del personale militare femminile;
d)  attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
e)  organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f)  condizioni igienico-sanitarie;
g)  alloggi.

9.  Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

10.  Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l’amministrazione militare competente può avvalersi dell’apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

 

Art. 1479  Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza

1.  Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

 

Art. 1480  Trasferimento del delegato

1.  I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.

 

Art. 1481  Contenuti del rapporto di impiego

1.  In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 

Art. 1482  Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare

1.  Le disposizioni del regolamento concernenti l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall’organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

Capo IV

Esercizio dei diritti politici

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1483  Esercizio delle libertà in ambito politico

1.  Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.

2.  Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

 

Sezione II

Elettorato passivo

Art. 1484  Esercizio del diritto di elettorato passivo

1.  I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale.

 

Art. 1485  Cause di ineleggibilità al Parlamento

1.  Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

 

Art. 1486  Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

1.  Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate.

2.  La causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3.  Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.

 

Art. 1487  Cause di ineleggibilità a cariche amministrative

1.  Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.

2.  La causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3.  Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.

 

Art. 1488  Collocamento in aspettativa e trattamento economico

1.  Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali è collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell’ articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.  Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.

3.  I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni.

4.  Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato è disciplinato dalla normativa vigente.

5.  Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative è disciplinato dagli articoli 903 e 904.

 

Sezione III

Elettorato attivo

Art. 1489  Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1.  Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall’ articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

Art. 1490  Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1.  Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

2.  I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

3.  La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4.  E’ fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

 

Art. 1491  Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1.  Il personale militare temporaneamente all’estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

 

Sezione IV

Limitazioni all’accesso a taluni uffici pubblici

Art. 1492  Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1.  Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.

2.  Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell’articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

Capo V

Diritti sociali

Sezione I

Tutela della maternità e della paternità

Art. 1493  Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione

1.  Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.

2.  Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all’ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all’inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

 

Art. 1494  Disposizioni particolari

1.  Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2.  Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all’amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all’inizio del periodo di congedo per maternità di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

3.  Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all’inizio del periodo di congedo di maternità di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell’istituto di formazione.

4.  La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall’ articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all’ articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall’ articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5.  Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l’anzianità relativa al corso originario di appartenenza.

 

Art. 1495  Effetti sullo stato giuridico

1.  Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla presente sezione, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2.  I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3.  Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per malattia del figlio, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

 

Sezione II

Diritto alla salute

Art. 1496  Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1.  La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento.

2.  Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all’impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell’ articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.

 

Art. 1497  Sanitario di fiducia

1.  In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l’intervento di un consulente di fiducia.

1-bis.  In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all’articolo 748, comma 2, del regolamento.

 

Art. 1498  Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti

1.  Le attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti sono disciplinate dagli articoli 202 e 203.

 

Art. 1499  Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo

1.  Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, è posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento è sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

2.  Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria.

3.  Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore.

4.  Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

 

Sezione III

Licenze e permessi

Art. 1500  Allievi degli istituti militari

1.  Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.