Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 601- 700

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Art. 601  Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate

1.  L’onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all’ articolo 1905, è valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.

Art. 602  Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace

1.  L’onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all’ articolo 1906, a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, è valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.

Art. 603  Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio

1.  Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all’estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l’indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

2.  I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 46620 ottobre 1990, n. 30223 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

3.  L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere utilizzata, fino all’importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all’attribuzione dell’elargizione.

4.  Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell’adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

 

Sezione VII

Norme di spesa in relazione a specifici programmi di investimento

Art. 604  Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione

1.  Ai sensi dell’ articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall’anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall’anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo medesimo.

Art. 605  Rifinanziamento dei programmi di investimento

1.  Per la prosecuzione degli interventi di cui all’ articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall’anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall’anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall’anno 2001.

Art. 606  Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico

1.  Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell’Unione europea, è autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilità, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 607  Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze

1.  Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di euro 55 milioni per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell’ articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2.  Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

Art. 608  Altre spese di investimento

1.  Altre spese di investimento del Ministero della difesa sono quantificate in euro 1.989 milioni per l’anno 2010 e rideterminate con la legge di bilancio per gli anni successivi.

Capo III

Fondi da ripartire

Sezione I

Norme di rinvio e fondi da ripartire di carattere generale

Art. 609  Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio

1.  Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilità pubblica.

Art. 610  Fondi di incentivazione del personale militare e civile

1.  I fondi per l’incentivazione della produttività del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.

Art. 611  Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi 

1.  Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all’ articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.

 

Art. 612  Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio

1.  Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all’ articolo 2, commi 615616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.

Sezione II

Fondi da ripartire di esclusivo interesse della difesa

Art. 613  Fondo a disposizione

1.  Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all’ articolo 550 e ai bisogni di cui all’ articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2.  Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

3.  I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 614  Incremento del fondo per l’incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa

1.  In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all’intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall’accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.

2.  E’ fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2-bis.  In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

 

Art. 615  Fondo per esigenze di difesa nazionale

1.  Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale a elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

Art. 616  Fondo per l’efficienza dello strumento militare  

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali.

2.  Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l’ articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3.  Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

 

Art. 617  Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per gli usi consentiti.

2.  Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.

 

Art. 618  Fondo per le missioni militari di pace

1.  Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni militari di pace», nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.

2.  In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.

 

Art. 619  Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all’Agenzia del demanio

1.  Per le finalità di cui all’ articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell’articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l’ articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa.

2.  Ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’ articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.

Art. 620  Fondo per esigenze prioritarie della difesa

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.

Libro quarto

PERSONALE MILITARE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Dei militari

Art. 621  Acquisto dello stato di militare

1.  E’ militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.

2.  Il servizio è prestato:

a)  su base volontaria;
b)  anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.

3.  Lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:

a)  disperso;
b)  prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.

4.  E’ arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un’organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l’arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l’arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.

5.  Lo stato di militare comporta l’osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.

6.  Il militare è tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento.

 

Art. 622  Perdita dello stato di militare

1.  Lo stato di militare si perde esclusivamente:

a)  per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b)  per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c)  per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies del codice penale.

Art. 623  Personale militare femminile

1.  Le Forze armate si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.

Art. 624  Rapporti con la legge penale militare

1.  Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.

Art. 625  Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

1.  Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.

2.  Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell’Amministrazione della difesa e delle Forze armate.

3.  Il personale religioso impiegato dall’Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.

 

Capo II

Gerarchia militare

Art. 626  Gerarchia e subordinazione

1.  Il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

2.  L’ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall’anzianità di grado, in base a quanto disposto dall’ articolo 854.

3.  L’ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell’inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.

Art. 627  Categorie di militari e carriere

1.  Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

a)  ufficiali;
b)  sottufficiali;
c)  graduati;
d)  militari di truppa.

2.  La categoria degli ufficiali comprende:

a)  ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d’armata, generale e gradi corrispondenti;
b)   ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;
c)   ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

3.  La carriera degli ufficiali, preposti all’espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.

4.  La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

5.  La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui all’articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.

6.  La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all’articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.

7.  La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere attribuita la qualifica di cui all’articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.

8.  La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

9.  Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.

 

Art. 628  Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali

1.  La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a)  sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
b)  tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
c)  capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
d)  maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
e)  tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
f)  colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
g)  generale di brigata: brigadiere generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l’Aeronautica militare;
h)  generale di divisione: maggiore generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l’Aeronautica militare;
i)  generale di corpo d’armata: tenente generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l’Aeronautica militare;
l)  generale: ammiraglio per la Marina militare.

(ABROGATO …)2.  Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni.  (…ABROGATO)

(ABROGATO …)3.  Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.  (…ABROGATO)

 

Art. 629  Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali

1.  La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a)  sergente: vice brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
b)  sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c)  sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d)  maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare;
e)  maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare;
f)  maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare;
g)  primo maresciallo: maresciallo aiutante per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza;
g-bis)   luogotenente: luogotenente per l’Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza .

2.   Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:

a)  ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
b)   ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare; carica speciale per l’Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.

2-bis.   I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

 

Art. 630  Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

1.  La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente:

a)  primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l’Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
b)  caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l’Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
c)  caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l’Aeronautica militare; appuntato per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d)  caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l’Aeronautica militare; appuntato scelto per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

1-bis.  Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

 

Art. 631  Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa

1.  La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così determinate in ordine crescente:

a)  caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l’Aeronautica militare;
b)  caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l’Aeronautica militare.

2.  Il militare di truppa senza alcun grado è:

a)  il soldato per l’Esercito italiano;
b)  il comune di 2^ classe per la Marina militare;
c)  l’aviere per l’Aeronautica militare;
d)  l’allievo carabiniere e l’allievo finanziere;
e)  l’allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
f)  l’allievo maresciallo in ferma;
g)  l’allievo ufficiale in ferma prefissata;
h)  l’allievo ufficiale delle accademie.

Art. 632  Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

1.  L’equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

a)  a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;
b)  generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;
c)  colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;
d)  tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;
e)  maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;
f)  capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;
g)  tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
h)  sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;
i)  luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;
l)  primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;
m)  maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;
n)  maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;
o)  maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;
p)  sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;
q)  sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;
r)  sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;
s)  caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;
t)  caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;
u)  caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;
v)  primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.

 

Titolo II

Reclutamento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 633  Reclutamento

1.  Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento è obbligatorio o volontario.

2.  Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.

3.  Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.

4.  Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.

 

Art. 634  Programmazione dei reclutamenti

1.  Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell’Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell’Arma dei carabinieri.

2.  Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3.  Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell’amministrazione, connessi all’attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze:

a)  definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità;
b)  entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente.

4.  Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze. L’istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna.

Art. 635  Requisiti generali per il reclutamento

1.  Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a)  essere cittadino italiano;
b)  essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c)  essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d)  rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;
e)  godere dei diritti civili e politici;
f)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g)  non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h)  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i)  avere tenuto condotta incensurabile;
l)  non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m)  avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:
1)  quanto previsto dall’ articolo 711;
2)  la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;
n)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2.  I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’ufficio dall’amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.

3.  Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell’Arma dei carabinieri dall’ articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

 

Art. 636  Obiettori di coscienza

1.  Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l’uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l’assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.

3.  L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.

 

Art. 637  Divieto di discriminazione

1.  Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall’ articolo 1468.

Art. 638  Mancanza dei requisiti

1.  I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell’inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell’effettiva incorporazione o dell’inizio del corso di formazione.

2.  L’accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell’interessato, comporta la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.

Art. 639  Reclutamento volontario femminile

1.  Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento dell’idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d’ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.

2.  Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all’arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche attività il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.

Art. 640  Accertamento dell’idoneità psicofisica

1.  Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 641  Accertamento dell’idoneità attitudinale

1.  Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.

 

Art. 642  Revoca e sospensione dei concorsi

1.  L’amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di:

a)  revocare il bando di concorso;
b)  sospendere o rinviare le prove concorsuali;
c)  modificare il numero dei posti messi a concorso;
d)  sospendere l’ammissione ai corsi di formazione iniziale.

Art. 643  Conferimento di posti disponibili agli idonei

1.  L’amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

2.  Detti posti, da conferire secondo l’ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.

3.  Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti.

4.  Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l’ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

4-bis.   Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.

 

Art. 644  Commissioni di concorso

1.  Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l’intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.

Art. 645  Posti riservati a particolari categorie

1.  Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell’Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

Capo II

Ufficiali in servizio permanente

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 646  Requisiti speciali

1.  Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a)  non aver superato l’età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice;
b)  essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c)  essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.

Art. 647  Norme generali sui concorsi

1.  Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a)  i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l’ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l’accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b)  le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
c)  la composizione delle commissioni esaminatrici.

2.  Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3.  Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all’immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.

 

Art. 648  Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

1.  L’età per la partecipazione ai concorsi per l’ammissione alle accademie militari non può essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare, il limite massimo è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.

2.  L’età massima per la partecipazione al concorso per l’ammissione all’accademia dell’Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, è stabilita in 28 anni.

Art. 649  Posti riservati nelle accademie

1.  Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.

2.  Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l’ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l’ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

3.  I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell’ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

 

Art. 650  Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie

1.  I posti a concorso per l’ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all’ articolo 649, sono assegnati, nell’ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a)  ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
b)  sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
c)  allievi delle scuole militari;
d)  volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma;
d-bis)  assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri .

2.  Per l’ammissione alle Accademie militari, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.

 

Art. 651  Alimentazione ordinaria dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Gli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.

 

Art. 651-bis  Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri

1.  Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:

a)  da coloro che hanno frequentato l’accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b)   mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell’ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età;
c)  mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell’Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età.

2.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:

a)   nominati sottotenenti, secondo l’ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b)  iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell’accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c)   ammessi a frequentare un corso applicativo.

3.  I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.

 

Art. 652  Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

1.  Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all’ articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

2.  Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.

3.  Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.

 

Art. 653  Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’ articolo 652, sempre che gli stessi non superino:

a)  il 40° anno d’età, se ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;
b)  il 34° anno di età se ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

2.  Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

(ABROGATO …)3.  Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.  (…ABROGATO)

 

Sezione II

Ufficiali dell’esercito italiano, della marina militare e dell’aeronautica militare

Art. 654  Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

1.  I concorsi di cui all’ articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell’anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.

 

Art. 655  Alimentazione dei ruoli speciali

1.  Gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:

a)  per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1)  prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di età e che all’atto dell’immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera b);
2)  dagli ufficiali di complemento un titolo di studio non inferiore alla laurea che all’atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 35° anno di età;
3)  dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e che non ha superato il 35° anno di età;
4)  dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
4-bis)   dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;
5)  dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all’atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 35° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
5-bis)   dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all’atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
b)  per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero e che non hanno superato il 40° anno d’età;
c)  per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo;
d)  a domanda, mantenendo il grado, l’anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

1-bis.   Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea devono conseguire tale titolo di studio entro l’anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.

2.  Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a)  per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1)  prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, reclutato ai sensi dell’ articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;
2)  dagli ufficiali di complemento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;
b)  d’autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell’ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3.  Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4.  I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

5.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

5-bis.  Gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.

 

Art. 655-bis  Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti

1.   Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2.  Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall’articolo 655.

3.  Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 656  Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli

1.  La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l’accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui all’ articolo 655, non può essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.

Art. 657  Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare

1.  Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l’immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell’ articolo 943, comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla sezione IV del presente capo.

2.  All’atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, è applicata una detrazione d’anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l’anzianità di grado rideterminata e a parità di anzianità secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.

Art. 658  Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali

1.  Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell’articolo 647, comma 1.

 

Art. 659  Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d’età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali.

2.  Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3.  Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.

Art. 660  Immissioni in ruolo

1.  Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata.

2.  Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell’organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.

Art. 661  Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialità.

Sezione III

Ufficiali dell’arma dei carabinieri

Art. 662  Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale

1.  Il concorso di cui all’ articolo 652, può essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell’anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/26 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2.  I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all’ articolo 722, comma 1, lettera b).

 

Art. 663  Alimentazione del ruolo speciale

(ABROGATO …)1.  Gli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

a)  prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l’ammissione ai corsi dell’Accademia che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età e non superato il quarantesimo;
b)  dagli ufficiali subalterni di complemento dell’Arma dei carabinieri che hanno compiuto il servizio di prima nomina e non hanno superato il trentaduesimo anno di età.

2.  I vincitori di concorso sono:

a)  nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b)  ammessi a frequentare un corso applicativo.

(…ABROGATO)

 

Art. 664  Alimentazione del ruolo tecnico

1.  Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a)  i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;
b)  con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2.  I vincitori del concorso sono:

a)  nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di merito;
b)  ammessi a frequentare un corso formativo.

 

Art. 664-bis  Alimentazione del ruolo forestale

1.   Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a)  i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;
b)  con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso .

2.   I vincitori del concorso sono:

a)  nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di merito;
b)  ammessi a frequentare un corso di formazione.

 

Art. 665  Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di età, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale e del ruolo tecnico.

2.  Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3.  Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.

 

Art. 666  Immissioni in ruolo

1.  Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico.

2.  Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

3.  Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.

3-bis.  Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

 

Sezione IV

Concorsi riservati agli ufficiali piloti e navigatori di complemento

Art. 667  Concorsi straordinari

1.  Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica.

2.  Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all’articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3.  All’atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell’anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l’anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l’ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4.  Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

5.  I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all’atto dell’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.

 

Art. 668  Commissioni di concorso

1.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a)  per l’Esercito italiano da:
1)  un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata – presidente;
2)  due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
3)  un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
b)  per la Marina militare da:
1)  un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio – presidente;
2)  due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata – membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3)  due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata – membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
4)  un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
c)  per l’Aeronautica militare da:
1)  un ufficiale dell’Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea – presidente;
2)  due ufficiali dell’Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
3)  un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
(ABROGATO …)d)  per l’Arma dei carabinieri:(…ABROGATO)
(ABROGATO …)1)  un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore a generale di brigata – presidente; (…ABROGATO)
(ABROGATO …)2)  due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente colonnello – membri; (…ABROGATO)
(ABROGATO …)3)  un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto. (…ABROGATO)

 

Art. 669  Elementi di valutazione

1.  Le commissioni giudicatrici di cui all’ articolo 668 valutano:

a)  i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
b)  ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

2.  Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

a)  30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;
b)  15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.

3.  Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.

4.  Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

5.  La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 670  Nomina nel servizio permanente

1.  Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.

2.  I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell’ordine della graduatoria del concorso, dopo l’ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

3.  I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita INPDAP e dell’indennità supplementare di cui all’ articolo 1914.

 

Art. 671  Concorsi straordinari

(ABROGATO …)1.  Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l’immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell’organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

2.  All’atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell’anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l’anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l’ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

3.  Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

4.  I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale. (…ABROGATO)

 

Capo III

Ufficiali ausiliari

Sezione I

Ufficiali in ferma prefissata

Art. 672  Requisiti speciali

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:

a)  non hanno superato il 38° anno d’età;
b)  non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
c)  sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

2.  Ai corsi di cui al comma 1, per l’Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:

a)  non hanno superato il 32° anno d’età;
b)  non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
c)  sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

Art. 673  Norme generali sui concorsi

1.  Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

a)  i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;
b)  i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

2.  I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a)  riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b)  la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.

Sezione II

Ufficiali di complemento

Art. 674  Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento

1.  La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.

2.  Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.

3.  Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri.

4.  La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d’avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.

5.  Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:

a)  le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
b)  le procedure da seguirsi;
c)  gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.

Art. 675  Reclutamento in servizio di prima nomina

1.  Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all’ articolo 1929, comma 2.

2.  I criteri e le modalità per l’arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

3.  I bandi di concorso o di arruolamento per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

4.  Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

5.  La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina è di 14 mesi.

Sezione III

Ufficiali piloti e navigatori di complemento

Art. 676  Reclutamento

1.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell’Esercito italiano, della Marina militare, e dell’Aeronautica militare sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.

2.  I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

a)  non aver superato il ventitreesimo anno di età;
b)  aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado;
c)  possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell’Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.

2-bis.  Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.

 

Art. 677  Reclutamento nelle altre Forze armate

(ABROGATO …)1.  Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell’Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui all’ articolo 676(…ABROGATO)

 

Sezione IV

Disposizioni finali

Art. 678  Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1.  L’assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

2.  Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell’articolo 990.

3.  I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

4.  Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all’ articolo 652.

5.  Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.

(ABROGATO …)6.  Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri.  (…ABROGATO)

7.  Le disposizioni di cui all’articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.

8.  La struttura ministeriale deputata all’inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.

9.  Le riserve di posti di cui all’ articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

 

Capo IV

Marescialli e ispettori

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 679  Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

1.  Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

a)  per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b)  per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente .

2.  Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.

2-bis.  Il reclutamento nel ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

a)  per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b)   per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
c)  per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri.

 

Art. 680  Limiti di età

1.  Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.

Art. 681  Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori

1.  La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’ articolo 645, è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

Sezione II

Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 682  Alimentazione dei ruoli dei marescialli

1.  Il personale del ruolo dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’articolo 760, comma 1.

2.  Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall’articolo 760, commi 1 e 1-bis.

3.  I posti di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4.  Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a)  i giovani che:
1)  sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2)  non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
3)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa ;
b)  gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
1)  sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
2)  non hanno superato il ventottesimo anno di età;
3)  non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni .

5.  Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1l, lettera b), possono partecipare:

a)  gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1)  concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:
1.1)   non hanno superato il 48° anno di età;
1.2)  hanno riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
1.3)  non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio;
1.4)   sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso;
2)  concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;
b)  gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).

5-bis.  Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

a)  in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b)  di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

6.  Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

 

Sezione III

Ispettori dell’Arma dei carabinieri

Art. 683  Alimentazione del ruolo degli ispettori

1.  Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.

2.  Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.

3.  I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell’altro concorso.

4.  Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a)  hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b)  sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall’articolo 686, comma 1, lettera e);
c)  non hanno riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
d)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e)  non sono stati comunque già dispensati d’autorità dal corso per allievo maresciallo;
f)  non sono stati giudicati non idonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio.

5.  Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall’articolo 679 è:

a)  il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;
b)  la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679.

6.  Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 2-bis, l’individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell’organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

7.  Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:

a)  per il concorso di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
b)  nell’ambito di ciascun concorso di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.

8.  Per il reclutamento degli ispettori della banda dell’Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.

9.  Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.

 

Art. 684  Ammissione al corso biennale

1.  L’ammissione al corso previsto dall’ articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d’esame previste dall’ articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2.  Possono partecipare al concorso:

a)  gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell’Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1)  sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall’ articolo 686, comma 1, lettera e);
2)  sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell’anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
3)  non hanno superato il trentesimo anno di età;
4)  non hanno riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
5)  sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
6)  non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
b)  i cittadini italiani che:
1)  sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
2)  non hanno superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;
3)  non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri.

Art. 685  Ammissione al corso superiore di qualificazione

1.  Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.

2.  L’ammissione al corso:

a)  ai sensi dell’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall’articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;
b)   ai sensi dell’articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d’esame previste dall’articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.

3.  Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all’articolo 687, l’individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell’organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.

 

Art. 686  Prove concorsuali

1.  Gli esami per l’ammissione al corso di cui all’ articolo 684, sono costituiti da:

a)  una prova di efficienza fisica;
b)  una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
c)  una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d)  un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell’Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
e)  una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell’Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l’accertamento è limitato alla verifica dell’assenza di infermità invalidanti in atto .

2.  Gli esami di concorso per l’ammissione al corso di cui all’ articolo 685, sono costituiti da:

a)  una prova scritta attinente ai servizi d’istituto;
b)  una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
c)  un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell’Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
d)  una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l’assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d’istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l’assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto .

3.  Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l’ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4.  La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell’accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.

 

Art. 687  Commissione d’esame

1.  La commissione esaminatrice dei concorsi per l’ammissione ai corsi di cui all’ articolo 684, è composta da:

a)  un ufficiale generale dell’Arma dei carabinieri, presidente;
b)  un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, membro;
c)  un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
d)  un luogotenente, segretario senza diritto al voto .

2.  Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall’articolo 684 è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3.  La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

 

Art. 688  Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito

1.  La commissione di cui all’ articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi.

2.  Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che è stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.

3.  La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E’ idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.

4.  La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.

5.  A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, al valore dell’Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.

6.  I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell’Arma dei carabinieri nell’ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

7.  I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l’ammissione al corso biennale di cui all’ articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall’approvazione della stessa.

Art. 689  Prova facoltativa

1.  Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l’idoneità nelle altre prove d’esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all’ articolo 686, è sottoposto all’esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.

2.  La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all’ articolo 687, sostituito all’insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell’esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.

3.  La commissione assegna sia per la prova scritta sia per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L’idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l’idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l’idoneità in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

Capo V

Sergenti e sovrintendenti

Art. 690  Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti

1.  Il reclutamento nei ruoli sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:

a)  nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
b)  nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2.  I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3.  Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

4.   Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:

a)  nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;
b)  nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

 

Art. 691  Alimentazione dei ruoli dei sergenti

1.  Il personale del ruolo dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.

2.  Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi.

 

Art. 692  Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

1.  Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell’ articolo 690, comma 4, lettera a), è bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l’ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall’ articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.

2.  Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell’ articolo 690, comma 4, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall’ articolo 776.

3.  Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.

4.  Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l’individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell’organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.

(ABROGATO …)4-bis.  Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.   (…ABROGATO)

(ABROGATO …)5.  Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.  (…ABROGATO)

6.  E’ ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a)  è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d’istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d’inizio dei relativi corsi;
b)  ha riportato, nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
c)  non ha riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
d)  non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e)  non è stato giudicato, nell’ultimo biennio, non idoneo all’avanzamento al grado superiore;
e-bis)  ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1 .

7.  I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

7-bis.  Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.

 

Capo VI

Ispettori e sovrintendenti del reggimento corazzieri

Art. 693  Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

1.  I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

2.  E’ ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

a)  è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d’istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d’inizio del corso previsto dal comma 5;
b)  ha riportato, nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
c)  non ha riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
d)  non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, o è sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e)  non è stato comunque già dispensato d’autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3.  Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell’ordine: il grado, l’anzianità di grado, l’anzianità di servizio e la minore età.

4.  Le modalità di svolgimento del concorso, l’individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.

5.  I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi.

6.  I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o dell’autorità da questi delegata.

7.  E’ dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

a)  dichiara di rinunciare al corso;
b)  dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c)  non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
d)  è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
e)  si trova nelle condizioni previste dal regolamento.

8.  Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9.  I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell’istituto d’istruzione.

10.  Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.

Art. 694  Commissione d’esame

1.  La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti è composta da:

a)  un ufficiale generale dell’Arma dei carabinieri, presidente;
b)  il Comandante del Reggimento Corazzieri;
c)  un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
d)  un luogotenente, segretario senza diritto di voto .

 

Art. 695  Nomina a vice brigadiere

1.  Coloro che al termine del corso di cui all’ articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2.  Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all’ articolo 693, comma 2.

Art. 696  Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri

1.  Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 683, comma 4.

2.  I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3.  Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine corso.

4.  Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5.  Si osservano le disposizioni dell’articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

 

Capo VII

Reclutamento dei volontari

Sezione I

Volontari in ferma prefissata di un anno

Art. 697  Requisiti

1.  I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

a)  età non superiore a venticinque anni;
b)  diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b-bis)  idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente .

 

Art. 698  Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno

1.  Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 699  Incentivi per il reclutamento volontario

1.  Le disposizioni che prevedono l’attribuzione di benefici non economici conseguenti all’avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Sezione II

Volontari in ferma prefissata quadriennale

Art. 700  Requisiti

1.  Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

a)  idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b)  età non superiore ai trent’anni compiuti.

2.  Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 701  Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale

1.  Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonché i criteri e le modalità per l’ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che può prevedere la possibilità per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

2.  I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto.