Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 901- 1000

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Sezione III

Aspettativa

Art. 901  Motivi privati

1.  L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato.

2.  L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.

3.  La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

4.  Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori.

5.  Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

6.  Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento.

7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

 

Art. 902  Stato di prigionia o di disperso

1.  L’aspettativa di cui all’ articolo 884, comma 2, lettera a) è disposta di diritto.

2.  L’aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l’ha determinata.

3.  Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:

a)  compete l’intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio;
b)  è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.

 

Art. 903  Elezioni in cariche politiche

1.  I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2.  Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

3.  Il periodo di aspettativa in questione è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

4.  Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.

 

Art. 904  Elezioni in cariche amministrative

1.  Salvo quanto disposto dall’ articolo 903, l’aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.

 

Art. 905  Infermità temporanea

1.  L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.

2.  Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

3.  Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

4.  Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’ articolo 912.

5.  Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.

6.  Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

7.  La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

8.  Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

9.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

 

Art. 906  Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli

1.  Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall’ articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l’ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale meno anziano nel grado.

2.  Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Art. 907  Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri 

(ABROGATO …)1.  Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell’ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell’ufficiale meno anziano nel grado. (…ABROGATO)

 

Art. 908  Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

1.  Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

 

Art. 909  Norme comuni alla riduzione dei quadri

1.  Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a)  ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b)  ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c)  ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d)  ufficiali in servizio permanente effettivo.

2.  Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a)  il Capo di stato maggiore della difesa;
b)  i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c)  il Segretario generale del Ministero della difesa;
d)  il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
e)  il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f)  gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3.  Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

4.  Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5.  Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

6.  Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7.  Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8.  Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l’avanzamento.

9.  Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’ articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

 

Art. 910  Servizio all’estero del coniuge

1.  Il militare, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l’amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

2.  L’aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

3.  Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4.  Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

5.  Se l’aspettativa si protrae oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall’aspettativa occupa – se non vi sono vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

 

Art. 911  Dottorato di ricerca

1.  Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

 

Art. 912  Durata dell’aspettativa

1.  I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.

 

Art. 913  Norme comuni in materia di aspettativa

1.  L’aspettativa è disposta con decreto ministeriale.

2.  Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l’aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell’Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.

3.  L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura.

4.  L’aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

5.  Allo scadere dell’aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.

 

Sezione IV

Sospensione dall’impiego

Art. 914  Sospensione a seguito di condanna penale

1.  La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario.

 

Art. 915  Sospensione precauzionale obbligatoria

1.  La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:

a)  il fermo o l’arresto;
b)  le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c)  le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d)  le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.

2.  La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

 

Art. 916  Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

1.  La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.

 

Art. 917  Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare

1.  La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.

2.  La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio dell’azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di sospensione.

 

Art. 918  Revoca della sospensione

1.  La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:

a)  se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso;
b)  in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c)  se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;
d)  se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di revisione.

2.  Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

Art. 919  Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

1.  La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

2.  Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.

3.  Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a)  sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’ articolo 917;
b)  sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.

 

Art. 920  Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego

1.  Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

2.  La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego.

3.  Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.

4.  L’ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell’ulteriore durata della sospensione.

5.  La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.

 

Art. 921  Ricostruzione di carriera e rimborso spese

1.  In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

2.  Dall’importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:

a)  l’assegno alimentare corrisposto;
b)  ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
c)  il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all’interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;
d)  il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
e)  il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
f)  nella sola ipotesi prevista dall’ articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.

3.  Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.

 

Art. 922  Norma di rinvio

1.  Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall’impiego previste dalle seguenti norme:

a)  articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b)  articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

 

Sezione V

Cessazione dal servizio permanente

Art. 923  Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

1.  Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

a)  età;
b)  infermità;
c)  non idoneità alle funzioni del grado;
d)  scarso rendimento;
e)  domanda;
f)  d’autorità;
g)  applicazione delle norme sulla formazione;
h)  transito nell’impiego civile;
i)  perdita del grado;
l)  per decadenza, ai sensi dell’ articolo 898;
m)  a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’ articolo 622;
m-bis)  per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell’impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 930 .

2.  La cessazione dal servizio permanente d’autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.

3.  Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

4.  Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.

5.  Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

 

Art. 924  Raggiungimento dei limiti d’età

1.  I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

2.  Il militare che ha raggiunto i limiti d’età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.

3.  Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l’idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.

 

Art. 925  Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Esercito italiano

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b)  63 anni: generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c)  61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

 

Art. 926  Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
b)  63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
c)  61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali .

 

Art. 927  Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Aeronautica militare

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b)  63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c)  61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

 

Art. 928  Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

1.  I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  generale di corpo d’armata: 65 anni;
b)  generale di divisione: 65 anni;
c)  generale di brigata: 63 anni;
d)  colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico: 61 anni .

 

Art. 929  Infermità

1.  Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a)  è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b)  non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c)  è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

2.  Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis).

 

Art. 930  Transito nell’impiego civile

1.  Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

1-bis.  La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

1-ter.  La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:

a)  procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;
b)   sospensione dall’impiego per qualsiasi causa.

1-quater.   All’esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l’annullamento della procedura di transito.

1-quinquies.  Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell’adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.

 

Art. 931  Non idoneità alle funzioni del grado

1.  Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

2.  Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:

a)  alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b)  alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.

3.  Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.

4.  Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha più luogo se è adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

5.  Il militare non idoneo alle funzioni del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

 

Art. 932  Scarso rendimento

1.  Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.

2.  Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l’interessato. La determinazione è adottata a seguito di:

a)  ammonizione all’interessato;
b)  parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.

3.  Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione all’interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.

 

Art. 933  Cessazione a domanda

1.  Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

2.  L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.

3.  Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.

4.  L’ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.

5.  Il sottufficiale e l’appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.

6.  Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di appartenenza.

7.  Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l’amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l’accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all’organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

 

Art. 934  Cessazione d’autorità

1.  L’ufficiale può essere collocato, d’autorità, in ausiliaria o nella riserva.

2.  L’adozione del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata:

a)  alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b)  alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

 

Art. 935  Applicazione delle norme sulla formazione

1.  L’ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:

a)  mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
b)  mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;
c)  mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali;
c-bis)  mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l’Esercito e l’Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l’Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento .

 

Sezione V-bis

Riammissione in servizio

Art. 935-bis  Norma di rinvio

1.  Al personale militare si applicano l’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l’articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

Capo IV

Servizio temporaneo

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 936  Obblighi di servizio

1.  I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo è definito da ferma disposta all’inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma.

2.  Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice.

3.  Se non è diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.

 

Sezione II

Ufficiali

Art. 937  Ufficiali ausiliari

1.  Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a)  ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;
b)  ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c)  ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d)  ufficiali delle forze di completamento.

2.  Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3.  Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.

 

Art. 938  Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari

1.  Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente:

a)  alla scadenza della ferma;
b)  prima della scadenza:
1)  a domanda;
2)  d’autorità, per motivi disciplinari;
3)  per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

2.  Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma, a domanda o d’autorità, sono disciplinate agli articoli seguenti.

 

Art. 939  Ufficiali in ferma prefissata

1.  Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.

2.  Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.

 

Art. 940  Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a)  ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;
b)  trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

 

Art. 941  Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

1.  In deroga a quanto disposto dall’ articolo 933, l’amministrazione può rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:

a)  per speciali esigenze di impiego;
b)  per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
c)  per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale;
d)  per impiego a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

 

Art. 942  Cessazione d’autorità per ufficiali in ferma prefissata

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d’autorità per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.

 

Art. 943  Ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione.

2.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell’Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti, con il grado e l’anzianità posseduti, nel ruolo delle armi dell’Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta.

3.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l’impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

 

Art. 944  Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell’Esercito italiano e della Marina militare che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

 

Art. 945  Cessazione d’autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Nel caso di cessazione d’autorità per motivi disciplinari, all’ufficiale pilota o navigatore di complemento non è corrisposto il premio di fine ferma di cui all’ articolo 1797, salvo che, su proposta della competente commissione ordinaria di avanzamento, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l’intero periodo di servizio prestato.

 

Sezione III

Sottufficiali

Art. 946  Cause di cessazione dalla ferma

1.  Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

 

Art. 947  Collocamento in congedo

1.  Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall’articolo 946, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

2.  Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

 

Sezione IV

Personale in ferma dell’arma dei carabinieri

Art. 948  Ammissione in servizio permanente

1.  Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.

2.  Possono ottenere altresì l’ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i marescialli che hanno un’anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3.  La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

 

Art. 949  Non ammissione nel servizio permanente

1.  L’ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, integrata da tre appuntati da lui designati, se l’interessato è carabiniere in ferma.

2.  I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

 

Art. 950  Prolungamento della ferma

1.  Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

2.  La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a)  per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l’aspettativa;
b)  per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui è definito il procedimento stesso.

3.  Il militare che ha riacquistato l’idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si è concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l’ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

4.  La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell’esito del procedimento penale o disciplinare.

5.  Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l’idoneità fisica incondizionata o che è riconosciuto temporaneamente non idoneo, è collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

 

Art. 951  Cause di cessazione dalla ferma

1.  L’appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

2.  Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.

 

Art. 952  Collocamento in congedo

1.  L’appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall’ articolo 951, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.

2.  Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

3.  I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3-bis.   Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure di cui all’articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione.

 

Sezione V

Volontari in ferma prefissata

Art. 953  Ammissione alla ferma volontaria

1.  L’ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

 

Art. 954  Rafferme dei volontari

1.  I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.

2.  I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3.  I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

3-bis.  I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.

 

Art. 955  Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

1.  I volontari in ferma prefissata che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4a alla 8a della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2.  Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4a e alla 5a categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.

 

Art. 956  Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma

1.  I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:

a)  alla scadenza del termine della ferma;
b)  a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

 

Art. 957  Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma

1.  Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all’articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:

a)  domanda presentata dall’interessato;
b)  assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c)  esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d)  superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e)  motivi disciplinari, ai sensi dell’articolo 1357, comma 1, lettera c);
e-bis)   mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;
f)  perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall’articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;
g)  scarso rendimento di cui all’articolo 960.

2.  Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

3.  Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

 

Art. 958  Proscioglimento a domanda

1.  Oltre a quanto previsto dall’ articolo 933, la domanda di proscioglimento può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:

a)  assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese od organizzazioni private;
b)  gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1)  la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2)  la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3)  la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

2.  La domanda di proscioglimento presentata dall’interessato è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell’alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull’opportunità di procrastinare l’adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego.

3.  I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.

 

Art. 959  Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni

1.  I volontari in ferma prefissata che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2.  Sono, altresì, collocati in congedo illimitato, i volontari che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:

a)  non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario;
b)  non presentano domanda di permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

 

Art. 960  Proscioglimento per scarso rendimento

1.  La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l’interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.

2.  La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

 

Sezione VI

Riammissione in servizio

Art. 961  Riammissione in servizio nell’Arma dei carabinieri

1.  Possono aspirare alla riammissione in servizio nell’Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dal codice, i marescialli dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età, che ne sono ritenuti meritevoli e sono in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.

2.  Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell’Arma dei carabinieri.

3.  I riammessi devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.

4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

 

Art. 962  Riammissione dei volontari alla ferma prefissata

1.  I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.

2.  I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.

 

Capo V

Speciali obblighi di servizio

Sezione I

Ufficiali medici in servizio permanente

Art. 963  Disposizioni generali

1.  Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell’Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell’Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.

 

Art. 964  Ammissione ai corsi di specializzazione

1.  Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell’amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all’atto dell’iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell’eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

 

Art. 965  Proroga della durata dei corsi

1.  L’ufficiale dei Corpi sanitari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e l’ufficiale del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell’Arma dei carabinieri al quale è stata concessa la proroga prevista dall’ articolo 758, è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all’ articolo 964, aumentato dell’anno di proroga ottenuto.

 

Sezione II

Piloti

Art. 966  Ufficiali piloti

1.  Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2.  Gli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.

 

Art. 967  Sottufficiali piloti

1.  I sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero, sono vincolati, all’atto dell’ammissione, a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

2.  I sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o l’attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

3.  I sottufficiali che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o l’attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

 

Sezione III

Personale addetto al controllo del traffico aereo

Art. 968  Abilitazione

1.  Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all’uopo istituiti dal Ministero della difesa.

2.  L’abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2-bis.   I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.

 

Art. 969  Ufficiali

1.  Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.

 

Art. 970  Ulteriori ferme per il personale militare

1.  Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell’abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell’ articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

 

Sezione IV

Corsi di particolare livello tecnico

Art. 971  Ufficiali

1.  Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.

2.  Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.

 

Art. 972  Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1.  La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

1-bis.   La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all’estero, non inferiore a sei mesi.

 

Art. 973  Personale dell’Arma dei carabinieri

1.  La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

2.  Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

2-bis.  Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell’Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d’autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.

 

Art. 974  Sergenti e volontari in servizio permanente

1.  All’atto dell’ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio permanente sono vincolati a una ferma della durata di cinque anni, decorrente dalla conseguita specializzazione.

 

Sezione V

Incarichi in campo internazionale

Art. 975  Ufficiali

1.  Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell’incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell’incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

2.  Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.

 

Capo VI

Prima assegnazione e trasferimenti

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 976  Nozione

1.  Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito.

2.  Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d’autorità o a domanda.

3.  Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento di trasferimento.

 

Art. 977  Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori

1.  Nei confronti dei militari, in sede di prima assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, si applica l’ articolo 1468.

 

Sezione II

Prima assegnazione

Art. 978  Incentivi per il reclutamento alpino

1.  Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell’organico.

 

Art. 978-bis  Impiego dei sergenti

1.   In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all’articolo 690, comma 1, all’esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

 

Art. 979  Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri

1.  I marescialli dell’Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all’articolo 776 sono assegnati, secondo il vigente profilo d’impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

 

Sezione III

Trasferimenti particolari

Art. 980  Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza

1.  I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinati dall’ articolo 1480.

 

Art. 981  Normativa applicabile

1.  Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a)  articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b)  articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;
c)  articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d)  articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
e)  articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

2.  Al personale dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a)  articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b)  articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c)  articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
d)  articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e)  articolo 1, commi 553554555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Capo VII

Personale in congedo

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 982  Obblighi

1.  Il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.

2.  Il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

 

Art. 983  Militare permanentemente inabile al servizio

1.  Il militare in congedo che, prima dei limiti di età stabiliti o della scadenza fissata dall’ articolo 992, comma 2, lettera b), è riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

 

Art. 984  Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

1.  L’ufficiale in congedo dell’Esercito italiano può essere trasferito da un’arma a un’altra arma o a un corpo, da un corpo a un’arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un’arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d’autorità e, nel caso di trasferimento da un’arma a un corpo, soltanto a domanda.

2.  Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell’ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.

3.  L’ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un’arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l’ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l’anzianità che aveva in tale grado.

4.  Per l’ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

5.  Per l’ufficiale in congedo dell’Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.

5-bis.  Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l’ufficiale in congedo dell’Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l’anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell’Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l’attitudine, gli studi compiuti, l’attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.

 

Art. 984-bis  Attività di consulenza gratuita

1.   Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all’articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l’assenso dell’interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell’economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l’autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.

 

Art. 985  Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari

1.  Il sottufficiale e il volontario in congedo dell’Esercito italiano può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un’arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un’arma o ad altro servizio, se è riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se è in possesso dei requisiti per l’appartenenza a detta arma o servizio.

2.  Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell’Aeronautica militare.

 

Sezione II

Richiami in servizio

Art. 986  Tipologia dei richiami in servizio

1.  Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:

a)  d’autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b)  a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c)  previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.

2.  Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.

3.  Il richiamo a domanda:

a)  senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;
b)  con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell’economia e delle finanze.

4.  Il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche.

 

Art. 987  Ufficiali delle forze di completamento

1.  In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2.  Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:

a)  le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b)  i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

 

Art. 988  Richiami in servizio nelle forze di completamento

1.  In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all’ articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.

2.  Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3.  Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d’inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l’avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l’accesso al servizio permanente.

4.  Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l’eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

 

Art. 988-bis  Richiami in servizio dalla riserva di complemento

1.   L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.

 

Art. 989  Personale assistente di volo

1.  Gli assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell’ articolo 21, sono considerati in congedo richiamati in servizio.

 

Art. 990  Conservazione del posto di lavoro

1.  Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.

2.  Per i rapporti di lavoro dei prestatori d’opera i quali, all’atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell’art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell’art. 2110 dello stesso codice.

3.  Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

4.  Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell’art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.

5.  Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

6.  Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

7.  Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

8.  Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

9.  La vigilanza per l’applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.

 

Art. 991  Mantenimento dell’assistenza sanitaria

1.  Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi è dovuta l’assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti.

2.  Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell’adempimento degli obblighi militari.

 

Sezione III

Ausiliaria

Art. 992  Collocamento in ausiliaria

1.  Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’ articolo 909, comma 4.

2.  Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.

3.  All’atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell’ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale, nell’ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4.  Ai fini della corresponsione dell’indennità di ausiliaria, il personale, all’atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all’impiego presso l’amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

 

Art. 993  Richiami in servizio

1.  Il richiamo in servizio presso l’Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2.  Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.

3.  Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l’amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l’assunzione dell’impiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza.

4.  Il richiamo in servizio dei militari che accettano l’impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione.

5.  Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell’ausiliaria.

 

Art. 994  Obblighi del militare in ausiliaria

1.  Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare. L’inosservanza di tale divieto comporta l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’ausiliaria.

 

Art. 995  Cessazione dell’ausiliaria

1.  Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l’impiego, ovvero revoca l’accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.

2.  L’amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell’interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.

3.  Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’età e della idoneità.

4.  Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

5.  L’ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell’autorità competente a esprimere il giudizio sull’avanzamento.

 

Art. 996  Transito in ausiliaria dalla riserva

1.  Il militare che, all’atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell’ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall’ articolo 992 riacquista l’idoneità ai servizi dell’ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

2.  Il periodo trascorso dall’ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell’ausiliaria.

 

Sezione IV

Complemento

Art. 997  Obblighi

1.  L’ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a)  rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
b)  frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
c)  rispondere alle chiamate di controllo.

 

Art. 998  Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace

1.  I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:

a)  Esercito italiano:
1)  primo maresciallo: 50 anni;
2)  maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
3)  appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
b)  Marina militare:
1)  appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
2)  appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
c)  Aeronautica militare:
1)  appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall’ articolo 1003;
2)  appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
3)  appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
d)  Arma dei carabinieri:
1)  maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
2)  maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
3)  appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.

 

Art. 999  Chiamate collettive in servizio

1.  Le chiamate collettive in servizio disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

 

Art. 1000  Cessazione dell’appartenenza al complemento

1.  L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a)  Esercito italiano:
1)  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2)  Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
b)  Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;
c)  Aeronautica militare:
1)  ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2)  tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
d)  Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni .

2.  Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 1001, comma 2.

3.  L’ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

4.  Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

5.  L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.