Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1701- 1800

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Art. 1701  Anzianità di grado richiesta per l’avanzamento

1.  L’anzianità minima prescritta per conseguire l’avanzamento a ciascun grado è stabilita come segue:

a)  un anno dall’arruolamento per la promozione a caporale;
b)  un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
c)  un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
d)  due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
e)  due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
f)  due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

 

Art. 1702  Requisiti per l’avanzamento

1.  Per essere dichiarato idoneo all’avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che deve ricoprire; pertanto, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica e in relazione al grado proposto, egli deve:

a)  aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
b)  possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari;
c)  possedere il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto;
d)  aver perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti e istruzioni.

2.  I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale e, se si tratta dell’avanzamento al grado di maresciallo, essi risultano da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente centro di mobilitazione.

3.  Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli devono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio e avere dimostrato, oltre al possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.

 

Art. 1703  Promozione a sottotenenti commissari o contabili

1.  I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:

a)  hanno l’idoneità fisica al grado di ufficiale;
b)  hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
c)  hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
d)  hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;
e)  hanno superato, con esito favorevole, l’esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall’ articolo 1705, per l’accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

 

Art. 1704  Giudizi di avanzamento

1.  I giudizi d’avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorità seguenti:

a)  per i militi e graduati di truppa:
1)  dal capo dell’unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
3)  dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all’ articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);
4)  se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale;
b)  per i sottufficiali:
1)  dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell’unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
3)  dal presidente nazionale dell’Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).

2.  Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado è dato dalla commissione centrale del personale di cui all’ articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale.

3.  Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all’ articolo 1703, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l’approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformità al disposto dell’ articolo 1692.

4.  La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneità all’avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.

5.  Il giudizio sull’avanzamento è sintetizzato in una delle due seguenti formule: «idoneo» o «non idoneo».

6.  Il giudizio di non idoneità è sempre motivato dall’autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall’ articolo 1702 l’interessato è giudicato insufficiente.

7.  Per il tempo di guerra provvede l’ articolo 1713.

 

Art. 1705  Esami ed esperimenti

1.  I requisiti indicati all’ articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e d), sono accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.

2.  L’accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all’ articolo 1703, è effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni.

3.  Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all’ articolo 1703, comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all’Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d’esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.

 

Art. 1706  Elementi di giudizio

1.  Le autorità giudicatrici per l’avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresì, in esame:

a)  le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
b)  il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
c)  le informazioni, che sono richieste al comandante della unità ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.

 

Art. 1707  Elenchi e specchi di avanzamento

1.  Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all’avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale.

2.  I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d’avanzamento.

 

Art. 1708  Decisioni

1.  Per i candidati che hanno riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione provvede al rilascio del brevetto; se si tratta di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.

 

Art. 1709  Non idoneità all’avanzamento

1.  Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato «non idoneo», resta escluso in modo definitivo dall’avanzamento.

2.  Sono, inoltre, esclusi dall’avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza è stata causata da un giustificato motivo.

 

Sezione XIII

Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1710  Avanzamenti straordinari nel ruolo

1.  Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento dei servizi dell’Associazione.

2.  Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli può derogarsi dai limiti di anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 16851684 e 1701.

3.  Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.

 

Art. 1711  Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo

1.  Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell’Associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità o uffici alle proprie dipendenze.

2.  Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell’unità o servizio.

3.  Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 accompagnano i giudizi formulati dalle autorità prescritte dall’ articolo 1704.

 

Art. 1712  Avanzamento straordinario di ruolo

1.  L’avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell’iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari a un terzo del ruolo del grado cui l’iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell’ articolo 1721.

2.  Se, nell’effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l’iscritto è subito promosso; se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli articoli 1717 e 1721, se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.

 

Art. 1713  Giudizi di avanzamento

1.  I giudizi d’avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti:

a)  per gli ufficiali addetti a unità o servizi dell’Associazione:
1)  dal delegato dell’Associazione presso le Forze armate ovvero dall’ufficiale superiore preposto all’ispezione dell’unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell’unità o servizio;
2)  dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado);
3)  dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace;
b)  per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
1)  dall’autorità militare preposta all’unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dalle autorità dell’Associazione di cui alle lettera a), numeri 2) e 3);
c)  per i sottufficiali addetti a unità o servizi dell’Associazione:
1)  dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);
2)  dall’autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);
3)  dal presidente nazionale dell’associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l’ articolo 1704, commi 2 e 3;
d)  per i militi e graduati di truppa addetti a unità e servizi dell’Associazione:
1)  dal capo dell’unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);
3)  dall’autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo);
e)  per il personale d’assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:
1)  dall’autorità militare preposta all’unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dall’autorità dell’Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);
3)  dall’autorità di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).

2.  Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.

 

Art. 1714  Procedimento di avanzamento

1.  In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 e 1699, gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell’ articolo 1713 e trasmettono a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall’ articolo 1707.

2.  Le autorità che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell’interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l’interessato medesimo.

 

Art. 1715  Disposizioni speciali

1.  Agli ufficiali dell’Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV.

2.  Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell’ articolo 1335.

 

Sezione XIV

Ufficiali fuori quadro

Art. 1716  Servizio presso le Forze armate o altri enti

1.  Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all’organico prescritto dall’articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unità presso i quali sono stati comandati.

 

Art. 1717  Altre ipotesi di fuori quadro

1.  E’ altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risulta eventualmente in eccedenza all’atto della prima applicazione dell’organico, di cui al predetto articolo 1642.

2.  E’ inoltre collocato fuori quadro, se non vi sono corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, ha ottenuto l’autorizzazione per l’iscrizione nel ruolo normale.

3.  E’ collocato fuori quadro, a norma degli articoli 1684 e 1712, il personale direttivo che ha conseguito l’avanzamento ad anzianità o a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate, ovvero l’avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrono le circostanze previste rispettivamente nei menzionati articoli.

 

Art. 1718  Transito nell’elenco dei fuori quadro

1.  Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro ai sensi degli articoli precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali è revocata la dispensa loro concessa, anziché essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile transitano nell’elenco dei fuori quadro, seguendovi però l’ultimo iscritto di pari grado e anzianità.

 

Art. 1719  Elenco dei fuori quadro

1.  Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro è iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo l’ordine dell’anzianità di grado già posseduta o acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto dell’ articolo 1718.

 

Art. 1720  Avanzamento

1.  L’avanzamento ad anzianità o a scelta dell’ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando è promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se è stato promosso l’ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianità, dichiarato «prescelto».

 

Art. 1721  Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro

1.  Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli articoli 1684 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e 1714.

2.  Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l’aliquota di un terzo dei posti stabilita dall’articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro, che ricoprono il grado dell’interessato. Questi assume l’anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l’anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

 

Art. 1722  Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

1.  Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all’avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), è destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento è effettuato nel gennaio di ogni anno allorché si procede a quanto dispone l’ articolo 1684, comma 8.

2.  La restante parte è destinata agli avanzamenti normali.

 

Art. 1723  Rientro nel ruolo normale

1.  Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avviene seguendo l’ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale riprende la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali rientrano nel ruolo normale-mobile, seguendovi l’ultimo iscritto di pari grado e anzianità ai sensi dell’ articolo 1664.

 

Art. 1724  Collocamento in soprannumero

(ABROGATO….)1.  Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all’organico prescritto dall’ articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore. (…ABROGATO)

 

Art. 1725  Eliminazione del soprannumero

(ABROGATO….)1.  Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento è devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero.

2.  Per ogni soprannumero eliminato, è coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

3.  Effettuata l’eliminazione di cui al comma 2, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, è destinata alle promozioni normali a termini degli articoli 1685 e 1686.(…ABROGATO)

 

Sezione XV

Precettazioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1726  Precettazioni e assegnazioni

1.  Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell’ articolo 1632, non è raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l’assegnazione d’autorità alla Croce rossa italiana – su sua segnalazione nominativa – di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso:

a)  il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;
b)  il personale di sussistenza;
c)  coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;
d)  coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.

 

Art. 1727  Accertamenti sanitari

1.  Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per l’assegnazione d’autorità alla Croce rossa italiana, valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate, precettato per mobilitazione.

 

Art. 1728  Elenco transitorio

1.  I precettati e assegnati ai centri di mobilitazione delle Croce rossa italiana ai sensi della presente sezione sono iscritti d’autorità nel personale militare dei centri medesimi in apposito «elenco transitorio» valevole fino alla cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e sono soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell’Associazione. Conseguentemente i comandi militari territoriali competenti annotano la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

 

Capo II

Personale del Corpo delle infermiere volontarie

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1729  Generalità

1.  Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall’articolo 1626.

 

Art. 1730  Compiti delle infermiere volontarie

1.  Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l’Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:

a)  nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
b)  nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
c)  nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
d)  in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
e)  in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell’assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.

 

Art. 1731  Servizio

1.  Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è gratuito.

 

Sezione II

Ordinamento e nomine

Art. 1732  Gerarchia

1.  La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa italiana è la seguente:

a)  Ispettrice nazionale;
b)  Vice-ispettrice nazionale;
c)  Segretaria generale dell’ispettorato;
d)  ispettrice di centro di mobilitazione;
e)  vice-ispettrice di centro di mobilitazione;
f)  ispettrice di comitato;
g)  vice-ispettrice di comitato;
h)  infermiera volontaria;
i)  allieva infermiera volontaria.

 

Art. 1733  Nomina dell’Ispettrice nazionale

1.  L’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell’ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana.

2.  L’ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

 

Art. 1734  Ufficio direttivo centrale

1.  L’Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l’ispettrice nazionale:

a)  collabora nell’emanazione delle disposizioni e delle direttive dell’ispettrice e ne esegue gli ordini;
b)  provvede per l’inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;
c)  tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.

2.  L’Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell’Associazione, cui è devoluta l’amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.

3.  L’Ufficio direttivo centrale è diretto da una segretaria generale dell’Ispettorato.

4.  Per il servizio d’ordine e d’archivio dell’ufficio vi è adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.

 

Art. 1735  Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo

1.  L’ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell’Associazione:

a)  nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell’Ispettorato, preposta all’Ufficio direttivo centrale;
b)  nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
c)  nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
d)  dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.

2.  Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

 

Art. 1736  Qualifiche di grado superiore

1.  La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacità e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di «merito eccezionale» o di «ottima».

2.  Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell’articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell’Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.

3.  Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.

 

Art. 1737  Nomina delle infermiere volontarie

1.  Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:

a)  essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all’ articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;
b)  essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità alle norme vigenti, relativamente all’esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell’ispettrice nazionale.

2.  L’ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l’aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l’aspirante supera il detto esame.

3.  In tutti i casi, l’accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione definitiva dell’ispettrice nazionale.

4.  La nomina dell’infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall’ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell’Associazione.

5.  Il relativo diploma è rilasciato a cura dell’Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell’ispettrice nazionale e del presidente nazionale.

6.  Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all’ articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordinamento universitario, consente l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.

 

Art. 1738  Iscrizione nei ruoli

1.  All’atto della consegna del diploma l’infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.

2.  In quest’ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E’ in facoltà dell’infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.

3.  Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.

4.  Scaduto l’impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l’impegno stesso.

5.  L’attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione né modifica dell’impegno di arruolamento.

6.  Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento è subito informata l’ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l’ufficio centrale.

7.  Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l’impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.

 

Art. 1739  Cancellazione dai ruoli

1.  Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l’infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

a)  dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all’ispettrice nazionale e accettate dall’Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l’infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell’impegno di arruolamento. L’accettazione delle dimissioni può essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;
b)  interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilità, accertate dall’ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l’Ufficio direttivo centrale;
c)  riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all’Ufficio direttivo centrale e accettato dall’interessata, che ha diritto a una visita collegiale d’appello di carattere definitivo, presso l’Ufficio direttivo centrale. La riforma può aver luogo soltanto se l’interessata è stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;
d)  perdita della cittadinanza italiana, accertata dall’ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l’Ufficio direttivo centrale;
e)  perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell’Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell’Associazione informa l’Ufficio direttivo centrale;
f)  cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.

 

Sezione III

Formazione

Art. 1740  Partecipazione ai corsi di preparazione

1.  Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:

a)  ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;
b)  hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 55° .

2.  Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all’ articolo 1743, comma 7.

3.  Il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.

4  Entro il medesimo termine l’allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d’iscrizione per il secondo anno.

 

Art. 1741  Ammissione ai corsi di preparazione

1.  Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall’articolo 1003 del regolamento.

2.  La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell’aspirante, accoglie o respinge la domanda.

3.  Se la respinge, l’aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell’Associazione, che decide in via definitiva, sentita l’ispettrice nazionale.

4.  Se la domanda è respinta, l’importo della tassa scolastica versato è restituito all’interessata.

5.  La restituzione ha luogo se l’interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.

 

Art. 1742  Durata e superamento dei corsi di preparazione

1.  L’insegnamento ha la durata di due anni ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l’insegnamento del secondo anno ed è loro rilasciato un apposito certificato.

2.  Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l’esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.

3.  Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l’anno:

a)  hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;
b)  sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche;
c)  non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana .

4.  Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle prescritte.

 

Art. 1743  Svolgimento dei corsi di preparazione

1.  I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.

2.  In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.

3.  Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.

4.  Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare.

5.  La votazione alla fine del primo corso è effettuata in cinquantesimi, e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimi.

6.  Per gli esami di diploma la votazione è effettuata in settantesimi e ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.

7.  I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall’ispettrice nazionale d’intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana  .

 

Art. 1744  Tassa di iscrizione

1.  Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d’iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell’Associazione.

2.  Per il rilascio del diploma d’infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.

3.  Le tasse d’iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana.

4.  Il provento delle tasse d’iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d’amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni.

5.  Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

 

Art. 1745  Corsi di specializzazione

1.  Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell’assistenza infermieristica:

a)  tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
b)  radioterapia e radiodiagnostica;
c)  ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
d)  assistenza in sala operatoria: quest’ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

2.  I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

3.  Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:

a)  ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d’iscrizione;
b)  sono giudicate idonee dalla commissione d’amministrazione dei corsi;
c)  hanno conseguito il diploma d’infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.

4.  Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

Sezione IV

Disciplina

Art. 1746  Incompatibilità funzionali

1.  Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana.

2.  L’infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l’infermiera:

a)  ha prestato l’opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;
b)  ha accettato una retribuzione per l’opera prestata.

 

Art. 1747  Sanzioni disciplinari

1.  I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

a)  il rimprovero;
b)  la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell’infermiera;
c)  la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell’infermiera;
d)  la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

2.  Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.

3.  I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l’infrazione è stata commessa, o del fatto che l’infrazione ricorre con carattere di recidività.

4.  La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell’infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità.

5.  Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l’infrazione all’interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.

 

Art. 1748  Potestà sanzionatoria

1.  Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.

2.  La censura è inflitta dall’ispettrice competente ai sensi dell’articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata.

3.  Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l’infermiera interessata può ricorrere all’ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.

4.  La sospensione può essere inflitta solo dall’ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.

5.  La radiazione dai ruoli è disposta dall’ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell’Associazione, su proposta motivata dell’ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l’infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.

 

Art. 1749  Commissione di disciplina

1.  La commissione di disciplina di cui all’ articolo 1748 è nominata di volta in volta dall’ispettrice nazionale e convocata presso l’Ufficio direttivo centrale.

2.  La commissione è composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.

3.  Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.

 

Art. 1750  Procedimento disciplinare

1.  Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell’unità sanitaria dove l’infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell’unità all’ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l’ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.

2.  La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell’unità del proprio provvedimento o di quello dell’ispettrice.

 

Sezione V

Documentazione personale

Art. 1751  Stato di servizio

1.  Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di impiego dell’infermiera.

2.  Nello stato di servizio è annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.

3.  Lo stato di servizio è redatto dall’ispettrice del comitato da cui l’infermiera volontaria dipende ai sensi dell’articolo 1016 del regolamento; un esemplare è trasmesso all’Ufficio direttivo centrale per il tramite dell’ispettrice del centro di mobilitazione.

4.  L’ispettrice comunica per il tramite dell’ispettorato del centro all’Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

 

Art. 1752  Note caratteristiche

1.  Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale – Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:

a)  ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;
b)  al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.

2.  Le note sono compilate e firmate dall’ispettrice da cui l’infermiera dipende a norma dell’articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all’ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all’Ufficio direttivo centrale.

3.  Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall’ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.

4.  Nel caso previsto dall’articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all’Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall’ispettrice nazionale.

5.  Le note caratteristiche:

a)  pongono in evidenza le prove date dall’infermiera o dall’allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali;
b)  compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente – mediocre – buona – ottima – di merito eccezionale.

 

Sezione VI

Disposizioni finali

Art. 1753  Chiamate in servizio

1.  La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell’ispettrice del comitato dal quale dipende l’infermiera volontaria.

2.  Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall’infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unità sanitaria appropriata.

3.  Se il comune più vicino è situato fuori dell’ambito di competenza territoriale del comitato, l’ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell’ispettrice del centro di mobilitazione.

4.  Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dà la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.

5.  La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell’ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell’Associazione, e notificato all’interessata dall’ispettrice da cui dipende.

6.  Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si dà la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio è prestato.

 

Art. 1754  Servizio presso enti diversi

1.  Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell’ispettrice nazionale.

2.  L’autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

 

Art. 1755  Assistenza sanitaria

1.  Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all’assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

 

Art. 1756  Normativa applicabile

1.  Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell’ articolo 990.

 

Capo III

Trattamento economico

Sezione I

Personale del corpo militare

Art. 1757  Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana

1.  In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell’ articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall’ articolo 1799.

2.  Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate.

3.  Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell’Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.

 

Sezione II

Personale del corpo delle infermiere volontarie

Art. 1758  Trattamento economico delle infermiere volontarie

1.  Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, dell’unità o della formazione.

2.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.

3.  Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, è determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all’Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.

 

Capo IV

Trattamento previdenziale

Art. 1759  Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana

1.  Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

2.  Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

3.  Le ferite e le infermità che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

Art. 1760  Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana

1.  Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.

 

Titolo V

Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta

Capo I

Personale militare

Art. 1761  Cooperazione con i servizi sanitari

1.  La cooperazione dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.

2.  La facoltà di stipulare tali convenzioni con l’Associazione suddetta è delegata ai Ministri competenti.

 

Art. 1762  Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1.  Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale l’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non è stato scelto dall’Amministrazione della difesa quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra.

2.  Ove necessario, limitatamente al numero stabilito dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, può arruolare personale dell’Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, che ha raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.

 

Art. 1763  Servizi in tempo di pace

1.  Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l’associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.

2.  In caso di chiamate alle armi indette dall’autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo devono sempre rispondere alla chiamata dell’autorità stessa.

 

Art. 1764  Gradi gerarchici

1.  La successione gerarchica dei gradi del personale dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta è la seguente:

a)  generale direttore capo del personale;
b)  colonnello;
c)  tenente colonnello;
d)  maggiore;
e)  capitano;
f)  tenente;
g)  sottotenente;
h)  maresciallo maggiore;
i)  maresciallo capo;
l)  maresciallo ordinario;
m)  sergente maggiore;
n)  sergente;
o)  caporalmaggiore;
p)  caporale;
q)  milite.

2.  Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

 

Art. 1765  Stato giuridico del personale

1.  Gli iscritti nei ruoli dell’Associazione di cui agli articoli 1762 e 1763, compresi i cavalieri dell’ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall’Associazione mediante precetti.

2.  Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate.

3.  L’arruolamento da parte dell’Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

 

Art. 1766  Convenzioni

1.  Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento, il trattamento economico e l’amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

2.  La facoltà di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l’Associazione suddetta è delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 1767  Qualifica di pubblico ufficiale

1.  Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell’ordine, quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.

 

Art. 1768  Limiti minimi di età

1.  I limiti minimi di età perché i cittadini soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possono concorrere all’arruolamento nel personale del ruolo «normale» dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:

a)  45 anni compiuti, per l’arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);
b)  31 anni compiuti, per l’arruolamento nel personale d’assistenza (sottufficiali e truppa).

 

Capo II

Corpo delle infermiere volontarie

Art. 1769  Istituzione

1.  E’ istituito il «Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta».

2.  Compito del Corpo è quello di assicurare, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, il funzionamento dei servizi prestati dalla Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

 

Art. 1770  Reclutamento

1.  Le infermiere volontarie sono reclutate fra il personale munito dei titoli richiesti e rilasciati dallo Stato.

 

Art. 1771  Servizio volontario

1.  Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

 

Capo III

Trattamento economico

Art. 1772  Trattamento economico degli associati

1.  I dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall’ articolo 1799.

2.  I datori di lavoro privati sono obbligati ad assicurare la conservazione del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al personale dell’Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale.

 

Capo IV

Trattamento previdenziale

Sezione I

Personale militare

Art. 1773  Valutazione del servizio prestato nell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Il servizio prestato dal personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di pace, non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

2.  Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

3.  Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

Art. 1774  Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.

 

Sezione II

Corpo delle infermiere volontarie

Art. 1775  Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermità deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

 

Libro sesto

Trattamento economico, assistenza e benessere

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1776  Ambito soggettivo di applicazione

1.  Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

 

Art. 1777  Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

1.  Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico e di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Art. 1778  Assenze per malattia

1.  Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Art. 1779  Attribuzione del trattamento economico

1.  Il trattamento stipendiale al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è attribuito con decreto dirigenziale agli ufficiali e con determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.

 

Art. 1780  Principio di irreversibilità stipendiale

1.  In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell’Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

 

Art. 1781  Computo dell’anzianità di grado

1.  L’anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall’ articolo 856.

2.  Per i militari transitati di ruolo, l’anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all’ articolo 858.

3.  Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l’anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l’anzianità stessa ai fini dell’avanzamento.

 

Art. 1782  Computo dell’anzianità di servizio

1.  L’anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, se nel decreto stesso non è fissata una decorrenza diversa.

2.  Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l’anzianità di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.

 

Art. 1783  Computo del servizio anteriormente prestato

1.  Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare.

 

Titolo II

Personale di leva

Art. 1784  Ripristino del servizio obbligatorio di leva

1.  Le disposizioni del presente titolo si applicano al ripristino della coscrizione obbligatoria, in attuazione dell’ articolo 1929.

 

Art. 1785  Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate

1.  Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sarà determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.

 

Art. 1786  Trattamento economico degli ufficiali di complemento

1.  Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.

2.  Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell’ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

 

Art. 1787  Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all’estero

1.  Ai militari di leva residenti all’estero che adempiono in Italia l’obbligo del servizio militare, è concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo più economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.

 

Art. 1788  Sospensione della paga

1.  Ai graduati e ai militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

2.  Per i militari indicati al comma 1 la paga è sospesa:

a)  quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano;
b)  quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

3.  Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

 

Art. 1789  Assegni per il nucleo familiare

1.  Gli assegni per il nucleo familiare spettanti ai dipendenti statali competono anche ai graduati e ai militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, che risultino con carico di famiglia.

 

Art. 1790  Premio di congedamento

1.  Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.

 

Titolo III

Personale in ferma volontaria

Art. 1791  Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

1.  Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2.  La misura percentuale è pari al 74 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

3.  Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell’indennità prevista dall’ articolo 1792, comma 1.

 

Art. 1792  Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

1.  Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l’indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

2.  Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell’ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell’importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

3.  Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

4.  La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

5.  Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.

 

Art. 1793  Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria

1.  Ferma restando l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria, si procede al pagamento sostitutivo quando la mancata fruizione di essa è dovuta a una delle seguenti cause:

a)  imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b)  proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall’ articolo 957;
c)  decesso.

 

Art. 1794  Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa

1.  In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

2.  Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

 

Art. 1795  Retribuzione stipendiale degli ufficiali in ferma prefissata

1.  Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all’80,74 per cento e all’88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.

 

Art. 1796  Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata

1.  Agli ufficiali in ferma prefissata, anche se transitati in servizio permanente effettivo, spetta il premio di fine ferma di cui dall’ articolo 1786, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell’ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

 

Art. 1797  Premio di fine ferma agli ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati al termine della ferma prevista dall’ articolo 943, comma 1, ovvero prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici, è corrisposto un premio di fine ferma, a condizione che non sia stato acquisito il diritto a pensione.

2.  Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale sia stata percepita l’indennità mensile di aeronavigazione, nella misura di seguito indicata:

a)  euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di dodici anni;
b)  euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;
c)  euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

3.  Il premio è corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi dell’ articolo 667.

4.  Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

5.  In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

6.  Nel caso di cessazione d’autorità per motivi disciplinari, si applicano le disposizioni contenute nell’ articolo 945.

 

Art. 1798  Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

1.  Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 1791.

2.  Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione all’accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all’articolo 1780.

3.  Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 1503.

4.  Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

a)  l’indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;
b)  l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
c)  l’indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
d)  l’indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
e)  l’indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
f)  l’indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;
g)  l’indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.

5.  Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

6.  Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all’articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.

 

Art. 1799  Retribuzione delle forze di completamento

1.  Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.

2.  Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l’indennità integrativa speciale, dovuti dall’amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all’interessato.

 

Titolo IV

Personale militare fino al grado di capitano

Capo I

Trattamento economico stipendiale

Art. 1800  Stipendio parametrale

1.  Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni in materia di parametri stipendiali previste dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.