Ricorso amministrativo: lo invio per il tramite dell’organo di polizia o direttamente al Prefetto?

 

L’art. 203 del Codice della Strada prevede la possibilità di inviare il ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno, o direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Cambiano i termini previsti per la conclusione del procedimento e per la formazione del silenzio assenso

  • Se presentato all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno:

120 GG art. 204 comma 1 + 60 GG art. 203 comma 2     TOT 180 GIORNI 

  • Se presentato direttamente al Pefetto:

30 GG art. 203 comma 1 bis + 60 GG art. 203 comma 2  +120 GG art. 204 comma 1 TOT 210 GIORNI

Per il dettaglio normativo vedi Ricorso al Prefetto: i termini per il silenzio assenso