L’art. 203 del Codice della Strada prevede la possibilità di inviare il ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno, o direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
Cambiano i termini previsti per la conclusione del procedimento e per la formazione del silenzio assenso
- Se presentato all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno:
120 GG art. 204 comma 1 + 60 GG art. 203 comma 2 TOT 180 GIORNI
- Se presentato direttamente al Pefetto:
30 GG art. 203 comma 1 bis + 60 GG art. 203 comma 2 +120 GG art. 204 comma 1 TOT 210 GIORNI
Per il dettaglio normativo vedi Ricorso al Prefetto: i termini per il silenzio assenso