Autovelox – norme del Codice della Strada

 

Art. 142 Limiti di velocità  

artt. 142 comma 1- comma 6 omissis

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA Servizio polizia stradale Estratto DIRETTIVA 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3

7. SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO

L’art. 142, comma 6-bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:a) preventivamente segnalate;

  1. b) ben visibili.

Il rispetto delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione realizzata con l’impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l’uso di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosa.

7.1. Presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità.

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, in data 15 agosto 2007.

In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l’attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:

  1. il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata“, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento planoaltimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione;
  2. la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico;
  3. le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, altezza dei caratteri in funzione della velocità locale predominante, ecc.) sono quelle previste dal Reg. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’art. 170 del medesimo regolamento.

L’informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che temporanea, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo di rilevamento [9] secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007.

Per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità [10].

Per pianificazione del servizio di attività di controllo con misuratori di velocità si intende quella possibilmente definita in seno alla conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11 del D.lgs. 300/1999, in modo da evitare una dannosa sovrapposizione dei servizi, dalla quale può derivare uno spreco di risorse umane a danno dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti sul territorio comunale.

Limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l’esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l’impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007.

L’attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l’infrazione “in avvicinamento” del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al “cartello di preavviso” sia alla “ben visibilità” della postazione.

Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il “punto di accertamento” che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale.

In tal caso il “puntamento” deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio di ben visibilità della postazione da parte dell’utente della strada,

In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione.

Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell’incolumità degli operatori di polizia.

7.2. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità

Per postazione di rilevamento si deve intendere “l’insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità” – ovvero il rilevatore vero e proprio – i suoi accessori di funzionamento, nonché eventuali protezioni o box all’interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione [11].

Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell’agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall’art. 125 Reg., ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo.

Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall’agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione. È comunque opportuno, ai fini della tutela garantita dall’art. 2700 del codice civile, che nel verbale di inizio attività sia dato conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa le predette informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione della violazione.

Quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione è garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza.

Ove il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto al senso di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo, la visibilità della postazione è garantita dall’installazione di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante come quello previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, posto nelle immediate vicinanze della postazione, orientato in modo da essere visibile dai veicoli che procedono nel senso di marcia sottoposto a controllo. Ove il rilevamento della velocità venga effettuato su entrambi i sensi di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la visibilità della postazione è garantita dall’installazione di un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, visibile dalle due direzioni. In quest’ultimo caso, deve essere sempre e comunque garantita, per entrambi i sensi di marcia, la presenza della segnaletica di presegnalazione delle postazioni di cui al paragrafo 7.1.

Non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermettente per rendere visibile la postazione di controllo, né di utilizzare colorazioni particolari riguardo ai contenitori (box) e/o supporti (pali) dei dispositivi di controllo [12].

7.3. Utilizzo di postazioni di controllo e distanza dalla segnaletica che impone il limite massimo di velocità.

L’art. 25, comma 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010, prevede che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzate o installate postazioni di rilevamento a distanza, senza la presenza dell’operatore, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Il fatto che la distanza sia in relazione alla presenza del segnale di limite massimo di velocità esclude che tale condizione si applichi qualora il limite imposto sia quello generalizzato previsto dall’art.142, comma 1, del C.d.S., per i vari tipi di strada, vigente lungo il tratto stradale in cui avviene il controllo, o sia riferito al particolare veicolo in circolazione.

Ciò stante, è l’ultimo segnale incontrato dall’utente della strada quello al quale riferire la distanza di un chilometro, a meno che non si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui non vi sono intersezioni.

La prescritta distanza deve essere garantita anche agli utenti che si immettono con manovra di svolta.

L’obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l’intersezione non si applica qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell’intersezione, a condizione che la segnaletica presente su tali rami sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo. In sintesi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso.

Poiché secondo la norma la distanza di almeno un chilometro dal segnale vale sia per l’utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di dispositivi di rilevamento – che operano l’accertamento con veicolo in avvicinamento alla postazione – il chilometro deve essere computato rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione, e non rispetto al punto di installazione del dispositivo.

Per quanto riguarda gli accertamenti con i dispositivi di determinazione della velocità con rilevamento a distanza, si ritiene che la prescrizione indicata dal legislatore nel citato articolo 25, comma 2, della legge 120/2010, intenda sollecitare nell’utente della strada un comportamento virtuoso, consentendo allo stesso di adeguare la velocità al limite indicato dalla segnaletica stradale non solo a partire dal segnale stesso, ma anche nel successivo chilometro; conseguentemente, all’interno di tale spazio viene inibita l’azione di controllo con rilevamento a distanza, senza la presenza dell’operatore di polizia.

Il divieto non concerne l’impiego di tali sistemi quando oggetto del controllo è la velocità media mantenuta dal veicolo tra due portali del sistema, anche se il segnale di limite di velocità sia installato a meno di 1 chilometro dal primo dei due portali, considerato che il momento dell’accertamento dell’eventuale infrazione, generata dall’aver mantenuto nel tratto oggetto di controllo una velocità media superiore a quella prescritta dal segnale verticale apposto a meno di un chilometro, coincide con il luogo ove è collocato il secondo dei due portali del sistema – punto che, quindi, si deve trovare sempre a più di un chilometro dal segnale verticale collocato dall’ente proprietario della strada [13].

7.4. Postazioni mobili di rilevamento della velocità

Quanto precede in ordine alla segnalazione ed alla visibilità delle postazioni di controllo non si applica per l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità mobili (installati a bordo di veicoli) per la misura della velocità in modalità dinamica, vale a dire in movimento, in coerenza anche con quanto previsto dall’art. 3 del più volte richiamato DM 15 agosto 2007.