Contratti FF.PP. parte normativa P.S.: Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento

Sommario

Contratto 1995

Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento

Contratto 1999

Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento

Contratto 2002

Congedo per la formazione

 

Contratto 1995

Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento.

L’Amministrazione favorisce l’elevazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale.

La formazione e l’aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con l’osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.

I programmi di insegnamento per la formazione e l’aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell’Amministrazione.

3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l’Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni (1).

3-ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell’entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3 (2).

Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:

a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;

 

b) aggiornamento professionale.

Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l’addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:

a) 6 giorni per l’addestramento al tiro ed alle tecniche operative;

 

b) 6 giorni per l’aggiornamento professionale (3).

(1) Comma aggiunto dall’art. 21, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

(2) Comma aggiunto dall’art. 21, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

(3) Vedi, anche, l’art. 21, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

 

Contratto 1999

21. Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento.

… (1).

Le giornate destinate alla formazione ed all’aggiornamento professionale di cui all’articolo 22, comma 5, il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell’anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell’anno successivo (2).

(1) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’art. 22, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

 

Contratto 2002

20. Congedo per la formazione.

Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3%(percento) della forza effettiva complessiva.

Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.

Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.