Contratto FF.AA. parte normativa: orario di lavoro

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE NORMATIVA

Orario di lavoro

SOMMARIO

Contratto 2002

Art.11  Orario di lavoro

Contratto 1999

Art.10  Orario di lavoro

Contratto 1995

Art. 10 Orario di lavoro

Contratto 1990

Art. 10 Orario delle attività giornaliere

Contratto 2002

Art.11  Orario di lavoro.

  1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
  2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
  3. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell’àmbitodegli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
  4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario di lavoro settimanale.
  5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l’impiego in missioni internazionali sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
  6. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
  7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
  8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero (11)(12).

(11) Per la rideterminazione dell’indennità prevista dal presente comma vedi il comma 9 dell’art. 14, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(12) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 476 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Contratto 1999

Art.10  Orario di lavoro.

  1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
  2. In aggiunta all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un’ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.
  3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.
  4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
  5. Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano state retribuire devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
  6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
  7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Contratto 1995

Art. 10 Orario di lavoro.

  1. La durata dell’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
  2. In aggiunta all’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all’art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
  3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 .
  4. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio. L’orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell’arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l’arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
  5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l’eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
  6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
  7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all’art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall’Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

 

 

Contratto 1990

Art. 10 Orario delle attività giornaliere.

  1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l’orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (27).
  2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell’orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.
  3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione d’anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale (28).
  4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.
  6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d’anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l’anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
  7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
  8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(27) Vedi, anche, l’art. 10, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e l’art. 10, L. 28 marzo 1997, n. 85.

(28) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 6, comma 1, L. 21 luglio 2016, n. 145.