Contratti FF.PP. parte normativa P.S.: Permessi brevi

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Permessi brevi

Sommario

Contratto 1995

Permessi brevi

 

Contratto 1995

17. Permessi brevi.

Previa valutazione del capo dell’ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.