Contratti FF.PP. parte normativa P.S.: Congedo ordinario

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Congedo ordinario

Sommario

Contratto 1995

Congedo ordinario

Contratto 1999

Congedo ordinario

Contratto 2002

Congedo ordinario

Contratto 2007

Congedo ordinario

 

Contratto 1995

Congedo ordinario.

Il personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.

I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .

In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1°(gradi) giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell’anno successivo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.

Fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso (12).

Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1°(gradi) gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.

(12) Vedi, anche, gli artt. 18 e 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l’art. 11, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

 

Contratto 1999

18. Congedo ordinario.

Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia finito di congedo nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio (33).

(33) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

 

Contratto 2002

18. Congedo ordinario.

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza.

Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

Contratto 2007

11. Congedo ordinario.

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza.

Per il personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonchè quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.