Contratti FF.PP. parte normativa P.S.: Aspettative per motivi di salute e di famiglia

CONTRATTI FORZE DI POLIZIA PARTE NORMATIVA

Aspettative per motivi di salute e di famiglia

Sommario

Contratto 1995

Aspettative per motivi di salute e di famiglia

 

Contratto 1995

Aspettative per motivi di salute e di famiglia.

Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1°(gradi) gennaio 1996.