CONTRATTI FORZE ARTMATE PARTE NORMATIVA
PROROGA DI EFFICACIA DI NORME
Sommario
Art. 25 Proroga di efficacia di norme
Art. 20 Proroga di efficacia di norme
Art. 7 Proroga di efficacia di norme
Art. 8 Proroga di efficacia di norme
Art. 6 Proroga di efficacia di norme
Contratto 1999
Art. 25 Proroga di efficacia di norme.
- Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e 10 maggio 1996, n. 360.
Contratto 2002
Art. 20 Proroga di efficacia di norme.
- Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
Contratto 2003
Art. 7 Proroga di efficacia di norme.
- Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.
Contratto 2004
Art. 8 Proroga di efficacia di norme.
- Al personale delle Forze armate, di cui all’articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
Contratto 2006
Art. 6 Proroga di efficacia di norme.
- Al personale delle Forze armate, di cui all’articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.