Contratti FF.AA. parte normativa: proroga di efficacia di norma

CONTRATTI FORZE ARTMATE PARTE NORMATIVA

PROROGA DI EFFICACIA DI NORME

 

Sommario

Contratto 1999

Art. 25  Proroga di efficacia di norme

Contratto 2002

Art. 20  Proroga di efficacia di norme

Contratto 2003

Art. 7  Proroga di efficacia di norme

Contratto 2004

Art. 8  Proroga di efficacia di norme

Contratto 2006

Art. 6  Proroga di efficacia di norme

 

 

Contratto 1999

Art. 25  Proroga di efficacia di norme.

  1. Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e 10 maggio 1996, n. 360.

 

 

Contratto 2002

Art. 20  Proroga di efficacia di norme.

  1. Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

 

 

Contratto 2003

Art. 7  Proroga di efficacia di norme.

  1. Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.

 

 

Contratto 2004

Art. 8  Proroga di efficacia di norme.

  1. Al personale delle Forze armate, di cui all’articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

 

 

Contratto 2006

Art. 6  Proroga di efficacia di norme.

  1. Al personale delle Forze armate, di cui all’articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.