Contratti FF.AA. parte normativa: Licenza ordinaria – straordinaria – Aspettativa – Permessi brevi

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE NORMATIVA

Licenza Ordinaria – Licenza Straordinaria – Aspettativa – Permessi brevi

 

Sommario

Contratto 1995

Art.12  Licenza ordinaria

Art.13  Licenze straordinarie

Art.14  Aspettativa per motivi privati e per infermità

Art. 15  Permessi brevi

Contratto 1999

Art.11  Licenza ordinaria

Art.12  Licenze straordinarie e aspettative

Contratto 2002

Art.12  Licenza ordinaria

 

 

Contratto 1995

Art.12  Licenza ordinaria.

  1. Il personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
  2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all’estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all’estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l’impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell’Organismo accettate dall’Autorità nazionale.
  3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
  4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
  5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
  6. Nell’anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
  8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell’anno successivo.
  9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
  10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
  11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
  12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
  13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art.13  Licenze straordinarie.

  1. Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall’art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
  2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
  3. a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
  4. b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero:

giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

  1. Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.
  2. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l’assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
  3. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art.14  Aspettativa per motivi privati e per infermità.

  1. Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, l’aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113 , alla legge 31 luglio 1954, n. 599 , e per i volontari di truppa in servizio permanente dall’art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 . La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l’intero periodo di ferma e rafferma, è di 2 anni.
  2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
  3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
  4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

 

Art. 15  Permessi brevi.

  1. Previa valutazione del superiore gerarchico, può essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
  3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

 

 

 

Contratto 1999

Art.11  Licenza ordinaria.

  1. La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
  2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
  3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio.
  4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

 

 Art.12  Licenze straordinarie e aspettative.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all’articolo 1, comma 1.
  2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
  3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
  4. Al personale inviato in missione collettiva all’estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.
  5. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.

 

 

 Contratto 2002

Art.12  Licenza ordinaria.

  1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza.
  2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Art.13  Licenze straordinarie e aspettativa.

  1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.
  2. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
  3. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
  4. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
  5. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
  6. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
  7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.
  8. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.