Contratti FF.AA. parte normativa: diritto allo studio

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE NORMATIVA

Diritto allo studio

 

Sommario

Contratto 19951

Art. 18  Diritto allo studio1

Contratto 1999

Art. 13  Diritto allo studio

Contratto 2002

Art. 16  Diritto allo studio

 

Contratto 1995

Art. 18  Diritto allo studio.

  1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell’art. 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 .

 

 

Contratto 1999

Art. 13  Diritto allo studio.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime (11).
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio (12).
  3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
  5. Pr la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

(11) Vedi, anche, l’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(12) Vedi, anche, l’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

 

 

Contratto 2002

Art. 16  Diritto allo studio.

  1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell’àmbitodelle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.