CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONOMICA
INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE NELLA TREDICESIMA
Sommario
Contratto 1990
Art. 8 Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità
Contrattto 2002
Art. 6 Indennità integrativa speciale
Contratto 1990
Art. 8 Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità.
[1. A decorrere dall’anno 1990 l’indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all’articolo 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all’articolo 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. Il beneficio è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera] (25).
(25) Articolo abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
Contratto 2002
Art. 6 Indennità integrativa speciale.
- A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bisè attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura di € 541,29 mensili lordi.