Contratti FF.AA. parte economica: INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE NELLA TREDICESIMA

CONTRATTI_FORZE_ARMATE_PARTE_ECONOMICA

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE NELLA TREDICESIMA

 

Sommario

Contratto 1990

Art. 8  Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità

Contrattto 2002

Art. 6  Indennità integrativa speciale

 

Contratto 1990

Art. 8  Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità.

[1. A decorrere dall’anno 1990 l’indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all’articolo 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all’articolo 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. Il beneficio è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera] (25).

(25) Articolo abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

 

Contratto 2002

Art. 6  Indennità integrativa speciale.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bisè attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura di € 541,29 mensili lordi.