Contratti FF.AA. parte economica: ASSEGNO FUNZIONALE –PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE – OMOGEONEIZZAZIONE STIPENDIALE

CONTRATTI FORZE ARMATE PARTE ECONOMICA

ASSEGNO FUNZIONALE –PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE – OMOGEONEIZZAZIONE STIPENDIALE

 

Sommario

Contratto 1990

Art. 4  Assegno funzionale

Art. 5  Omogeneizzazione stipendiale

Contratto 1995

Art. 6  Assegno funzionale – parziale omogeneizzazione

Contratto 1996

Art. 5  Assegno funzionale – parziale omogeneizzazione

Contratto 1999

Art. 5  Assegno funzionale

Contratto 2003

Art. 2  Assegno funzionale

Contratto 2006

Art. 3  Assegno funzionale

 

Contratto 1990

Art. 4  Assegno funzionale.

  1. Le misure dello assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:
  2. a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;
  3. b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.
  4. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con gli importi ed i benefìciprevisti dall’articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità (8).

(8) Vedi l’art. 6, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e l’art. 5, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360. Vedi, inoltre, l’art. 5, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

Art. 5  Omogeneizzazione stipendiale.

  1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell’assegno di parziale omogeneizzazione di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi (9):

┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│                                      │  15 anni  │  25 anni  │

│                                      │di servizio│di servizio│

│                                      ├───────────┼───────────┤

│ a) capitano . . . . . . . . . . . . .│ 2.100.000 │ 4.500.000 │

│ b) maggiore  (10). . . . . . . . . . . . .│ 2.800.000 │ 4.500.000 │

│ c) tenente colonnello  (11). . . . . . . .│ 3.200.000 │ 4.500.000 │

│ d) colonnello  (12). . . . . . . . . . . .│     ─     │ 4.500.000 │

  1. Gli importi previsti dall’art. 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1°, gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│                                      │  19 anni  │  29 anni  │

│                                      │di servizio│di servizio│

│                                      ├───────────┼───────────┤

│ a) tenente. . . . . . . . . . . . . .│ 2.100.000 │ 2.700.000 │

│ b) capitano . . . . . . . . . . . . .│ 2.100.000 │ 2.700.000 │

│ c) maggiore . . . . . . . . . . . . .│ 2.800.000 │ 4.500.000 │

│ d) tenente colonnello . . . . . . . .│ 3.200.000 │ 4.500.000 │

(13)

  1. [A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
  2. a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica (14);
  3. b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, esclude quello previsto all’articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (15)] (16).

3-bis. [Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3 (17)] (18).

3-ter. [Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni] (19).

  1. [Ai colonnelli, all’atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore] (20).
  2. [Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all’atto della cessazione dal servizio] (21).
  3. [Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né, con gli importi di cui all’articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l’applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore (22)] (23).

(9) Per la rideterminazione dell’assegno pensionabile di cui al presente comma vedi l’art. 5, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

(10) Per la soppressione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla stessa data, vedi gli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 4, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

(11) Per la soppressione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla stessa data, vedi gli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 4, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

(12) Per la soppressione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla stessa data, vedi gli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 4, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

(13) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla stessa data, vedi gli artt. 10, comma 5, lett. b), nn. 1) e 2), e 11, comma 4, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

(14) Lettera così modificata dall’art. 65, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, dall’art. 5, L. 29 marzo 2001, n. 86, dall’art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e dall’art. 1, L. 30 dicembre 2002, n. 295, con la decorrenza ivi indicata. Le norme di cui all’ultimo periodo della lett. b) non si applicano al personale delle Forze armate in virtù di quanto disposto dall’art. 70, dello stesso decreto. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 65, come integrato dall’art. 27, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 e quanto stabilito dall’art. 5 della suddetta legge n. 86/2001.

(15) Lettera così modificata dall’art. 65, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, dall’art. 5, L. 29 marzo 2001, n. 86, dall’art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e dall’art. 1, L. 30 dicembre 2002, n. 295, con la decorrenza ivi indicata. Le norme di cui all’ultimo periodo della lett. b) non si applicano al personale delle Forze armate in virtù di quanto disposto dall’art. 70, dello stesso decreto. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 65, come integrato dall’art. 27, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 e quanto stabilito dall’art. 5 della suddetta legge n. 86/2001.

(16) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(17) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e poi così modificato dall’art. 1, L. 30 dicembre 2002, n. 295.

(18) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(19) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e poi abrogato dall’art. 1, L. 30 dicembre 2002, n. 295. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(20) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(21) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(22) Vedi l’art. 6, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, l’art. 5, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 e l’art. 5, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255. Vedi, inoltre, per la rideterminazione delle misure dell’assegno di cui al presente articolo, l’art. 5, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

(23) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

 

Contratto 1995

Art. 6  Assegno funzionale – parziale omogeneizzazione.

  1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni          29 anni

di servizio      di servizio

lire            lire

Ruolo:

Ruolo dei volontari  . . . . . . .   1.300.000       1.700.000

Ruolo dei sergenti e ruolo

dei marescialli . . . . . . . .   1.700.000       2.500.000

  1. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990 , sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni          29 anni

di servizio      di servizio

lire              lire

Grado:

Tenente – Capitano . . . . . . . .   2.100.000       2.700.000

Maggiore . . . . . . . . . . . . .   2.800.000       4.500.000

Tenente colonnello . . . . . . . .   3.200.000       4.500.000

  1. L’assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990 , è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

15 anni          25 anni

di servizio      di servizio

lire              lire

Grado:

Capitano . . . . . . . . . . . .     2.100.000        4.500.000

Maggiore . . . . . . . . . . . .     2.800.000        4.500.000

Tenente colonnello . . . . . . .     3.200.000        4.500.000

  1. Per l’attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Contratto 1996

Art. 5  Assegno funzionale – parziale omogeneizzazione.

  1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , nelle misure derivanti dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 , a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati(7):

vedi tabella

  1. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990 , nelle misure derivanti dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 , a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

vedi tabella

  1. L’assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990 , nelle misure derivanti dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 , a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicatidalla nomina a tenente:

vedi tabella

(7) Per la rideterminazione degli impianti, vedi, ora, l’art. 5, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

 

 

Contratto 1999

Art. 5  Assegno funzionale.

  1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Gradi 19 anni di servizio 29 anni di servizio
Lire Lire
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Sergente e gradi corrispondenti 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.785.000 2.625.000
Maresciallo e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
Aiutante e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
  1. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Gradi 19 anni di servizio 29 anni di servizio
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
  1. L’assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicatidalla nomina a tenente:
Grado 15 anni di servizio 25 anni di servizio
Lire Lire
Capitano 2.205.000 4.725.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
  1. Per l’attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media» (6).

(6) Per la rideterminazione delle misure dell’assegno di cui al presente articolo, vedi l’art. 5, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

Contratto 2003

Art. 2  Assegno funzionale.

  1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati(3):

 

Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Sergente e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00
Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00
Maresciallo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80
Maresciallo capo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80
1° Maresciallo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80.

 

  1. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati(4):

 

Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro
Tenente e gradi corrispondenti 1.682,40 2.524,80
Capitano e gradi corrispondenti 2.164,80 4.018,80
Maggiore e gradi corrispondenti 2.439,60 4.018,80
Tenente colonnello e gradi corrispondenti 2.439,60 4.018,80.

(3) Per l’ulteriore rideterminazione, delle misure degli importi di cui al presente comma vedi l’art. 3, D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

(4) Per l’ulteriore rideterminazione, delle misure degli importi di cui al presente comma vedi l’art. 3, D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

Contratto 2006

Art. 3  Assegno funzionale.

  1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall’anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro) (3)
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80 (4)
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80 (5)
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80 (6)
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80 (7)
Sergente e gradi corrispondenti 1.800,20 3.018,20
Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.800,20 3.018,20
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.800,20 3.018,20
Maresciallo e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
Maresciallo capo e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
1° Maresciallo e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
  1. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall’anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro) (8)
Sottotenente e tenente e gradi corrispondenti 2.153,50 3.231,70
Capitano e gradi corrispondenti 2.770,90 5.144,10
Maggiore e gradi corrispondenti 3.122,70 5.144,10
Tenente colonnello e gradi corrispondenti 3.122,70 5.144,10

(3) Vedi, anche, l’art. 8, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(4) Per l’incremento dell’importo vedi l’art. 8, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(5) Per l’incremento dell’importo vedi l’art. 8, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(6) Per l’incremento dell’importo vedi l’art. 8, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(7) Per l’incremento dell’importo vedi l’art. 8, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

(8) Vedi, anche, l’art. 8, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.