Art. 1101 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) generale di brigata;
h) generale di divisione;
i) generale di corpo d’armata;
l) generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 3.403 unità.
3. Nell’organico dei generali di corpo d’armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell’Arma dei trasporti e dei materiali. (…ABROGATO)
Art. 1102 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
c) colonnello: 4 anni;
d) generale di brigata: 2 anni;
e) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1103 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando o di servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
d) tenente colonnello: un anno di comando di battaglione o di gruppo nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1104 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno;
b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
c) 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno;
d) 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno;
e) 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno;
f) 8 da attribuire a generale di brigata;
g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno.
(…ABROGATO)
Art. 1105 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadiere generale;
h) maggiore generale;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 485 unità.
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d’avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest’ultimo riportata in incremento all’atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali. (…ABROGATO)
Art. 1106 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1107 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
d) tenente colonnello: un anno di comando di autogruppo del battaglione o di gruppo nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1108 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 12 da attribuire a capitani;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione;
d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.(…ABROGATO)
Art. 1109 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadiere generale;
h) maggiore generale;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 404 unità. (…ABROGATO)
Art. 1110 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni;
d) brigadiere generale: 2.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1111 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’area tecnico-amministrativa o nell’area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’area tecnico-amministrativa o nell’area tecnico-industriale, di cui almeno uno nell’incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1112 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 10 o 11 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno;
b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e il terzo anno;
d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni due anni. Il ciclo di due anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire a maggiore generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno. (…ABROGATO)
Art. 1113 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadiere generale;
h) maggiore generale;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 763 unità.
3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (…ABROGATO)
Art. 1114 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 4 anni;
b) tenente: 4 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1115 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’ambito dell’organizzazione sanitaria dell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1116 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 20 o 21 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione;
d) 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno. (…ABROGATO)
Art. 1117 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadiere generale;
h) maggiore generale;
i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 484 unità.
3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (…ABROGATO)
Art. 1118 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1119 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 2 anni di servizio presso un reparto dell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’ambito presso un ente o distaccamento amministrativo o di addetto nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
d) tenente colonnello: un anno di servizio nell’area tecnico-operativa nell’incarico non inferiore a quello di capo sezione del servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1120 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 12 da attribuire a capitani;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno;
d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno. (…ABROGATO)
Art. 1121 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 5.063 unità. (…ABROGATO)
Art. 1122 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1123 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1124 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 148 da attribuire a capitani;
b) 26 o 27 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.
(…ABROGATO)
Art. 1125 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 612 unità. (…ABROGATO)
Art. 1126 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1127 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello di compagnia nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1128 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 18 da attribuire a capitani;
b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.
(…ABROGATO)
Art. 1129 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità. (…ABROGATO)
Art. 1130 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1131 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. Per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente deve superare il corso applicativo. (…ABROGATO)
Art. 1132 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 da attribuire a capitani;
b) 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
(…ABROGATO)
Art. 1133 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 633 unità. (…ABROGATO)
Art. 1134 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1135 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell’area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: 2 anni di servizio nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell’area tecnico-operativa o nell’organizzazione centrale dell’area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1136 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 18 o 19 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli.
(…ABROGATO)
Capo VIII
Avanzamento degli ufficiali della Marina militare
Art. 1136-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare
1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.
Art. 1137 Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare
1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
2. Ai fini dell’avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l’espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. E’ altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell’avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
Art. 1137-bis Mancato conseguimento del diploma di laurea
1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d’autorità, anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l’anzianità di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.
Art. 1138 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello;
g) contrammiraglio;
h) ammiraglio di divisione;
i) ammiraglio di squadra;
l) ammiraglio.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.314 unità.
3. Nell’organico degli ammiragli di squadra è compreso l’ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094. (…ABROGATO)
Art. 1139 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
c) capitano di vascello: 4 anni;
d) contrammiraglio: 2 anni;
e) ammiraglio di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 5 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1140 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno in comando di unità navale o incarico equipollente; 4 anni di imbarco, compreso il periodo di comando;
c) capitano di fregata: un anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; oppure 2 anni quale comandante in seconda o capo reparto di unità navale, anche se compiuti, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; 2 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;
d) capitano di vascello: un anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1141 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 34 o 35 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 34 promozioni il primo e il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno;
b) 8 o 9 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 11 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione;
d) 8 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione;
e) 6 da attribuire a capitani di vascello;
f) 3 da attribuire a contrammiragli;
g) 1 o 2 da attribuire ad ammiragli di divisione con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.
(…ABROGATO)
Art. 1142 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello;
g) contrammiraglio;
h) ammiraglio ispettore;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 410 unità. (…ABROGATO)
Art. 1143 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 5 anni;
d) contrammiraglio: 2 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1144 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
c) capitano di corvetta: 18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 18 mesi di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
d) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
e) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1145 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno;
b) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno;
c) 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni. (…ABROGATO)
Art. 1146 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello;
g) contrammiraglio;
h) ammiraglio ispettore;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 256 unità. (…ABROGATO)
Art. 1147 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 5 anni;
d) contrammiraglio: 2 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1148 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
d) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1149 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: una promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno;
c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno;
d) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno;
e) 1 da attribuire a capitani di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni due anni.
3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni. (…ABROGATO)
Art. 1150 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello;
g) contrammiraglio;
h) ammiraglio ispettore;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 219 unità.
3. In caso di nomina dell’ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (…ABROGATO)
Art. 1151 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 4 anni;
b) sottotenente di vascello: 4 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1152 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
b) tenente di vascello: 24 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente;
d) contrammiraglio: un anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1153 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 5 o 6 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno;
c) 2 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione;
d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 2 ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni. (…ABROGATO)
Art. 1154 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello;
g) contrammiraglio;
h) ammiraglio ispettore;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.
3. In caso di nomina dell’ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (…ABROGATO)
Art. 1155 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1156 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente; 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;
c) capitano di fregata: un anno come vice direttore di commissariato o incarico equipollente;
d) capitano di vascello: un anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1157 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 7 promozioni il primo, terzo, e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; una promozione il secondo anno;
c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno;
d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno.
3. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni. (…ABROGATO)
Art. 1158 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 133;
c) tenente di vascello: 170;
d) capitano di corvetta: 78;
e) capitano di fregata: 192;
f) capitano di vascello: 113;
g) contrammiraglio: 16;
h) ammiraglio ispettore: 4;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 706 unità. (…ABROGATO)
Art. 1159 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) capitano di vascello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni; un anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell’ articolo 652, comma 2;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1160 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di servizio, di attribuzione specifica e i titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente; aver conseguito la laurea specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente;
c) capitano di fregata: un anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente;
d) capitano di vascello: un anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1161 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 17 o 18 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 18 promozioni il primo anno; 17 promozioni il secondo e terzo anno;
b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
c) 5 o 6 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 6 promozioni il secondo anno;
d) 3 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione;
e) 2 o 3 da attribuire a capitano di vascello con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno. (…ABROGATO)
Art. 1162 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 795 unità. (…ABROGATO)
Art. 1163 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1164 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 3 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: 4 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1165 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 23 o 24 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di quattro anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno;
b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.
(…ABROGATO)
Art. 1166 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 319 unità. (…ABROGATO)
Art. 1167 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1168 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1169 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 9 o 10 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno;
b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.
(…ABROGATO)
Art. 1170 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità. (…ABROGATO)
Art. 1171 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1172 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1173 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
b) 1 da attribuire a capitani di fregata.
(…ABROGATO)
Art. 1174 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 100 unità. (…ABROGATO)
Art. 1175 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1176 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I sottotenenti di vascello, per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, devono aver svolto il periodo minimo di un anno di imbarco, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore. (…ABROGATO)
Art. 1177 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 3 da attribuire ai tenenti di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di fregata sono una ogni quattro anni. (…ABROGATO)
Art. 1178 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello;
c) tenente di vascello;
d) capitano di corvetta;
e) capitano di fregata;
f) capitano di vascello.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità. (…ABROGATO)
Art. 1179 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1180 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di imbarco titoli richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
(…ABROGATO)
Art. 1181 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire ai tenenti di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e il quarto anno. (…ABROGATO)
Art. 1182 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 22;
b) sottotenente di vascello: 61;
c) tenente di vascello: 87;
d) capitano di corvetta: 45;
e) capitano di fregata: 53;
f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 273 unità. (…ABROGATO)
Art. 1183 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1184 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di servizio o di attribuzione specifica richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.
(…ABROGATO)
Art. 1185 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
b) 1 da attribuire a capitani di fregata.
(…ABROGATO)
Capo IX
Avanzamento degli ufficiali dell’aeronautica militare
Art. 1185-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell’Aeronautica militare
1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell’Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.
Art. 1186 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) generale di brigata aerea;
h) generale di divisione aerea;
i) generale di squadra aerea;
l) generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.132 unità.
3. Nell’organico dei generali di squadra aerea è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell’ articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi. (…ABROGATO)
Art. 1187 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
c) colonnello: 5 anni;
d) generale di brigata: 2 anni;
e) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1188 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;
c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, per il personale reclutato nella prima classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
(…ABROGATO)
Art. 1189 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 33 da attribuire a capitani;
b) 9 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno;
d) 6 o 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno;
e) 5 o 6 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo e il terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno;
f) 3 da attribuire a generale di brigata aerea;
g) 2 da attribuire a generale di divisione aerea.
(…ABROGATO)
Art. 1190 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell’Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) generale di brigata;
h) generale di divisione;
i) generale di squadra.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 548 unità.
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest’ultimo riportata in incremento all’atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.(…ABROGATO)
Art. 1191 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1192 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 4 anni in reparti o enti dell’organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell’organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell’organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell’organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, per il personale reclutato nella prima classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, conseguire la laurea specialistica prescritta;
d) tenente colonnello: 3 anni in reparti o enti dell’organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell’organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
(…ABROGATO)
Art. 1193 Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti
(ABROGATO…)1. Gli ufficiali che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell’avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.
2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;
b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.
(…ABROGATO)
Art. 1194 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno; 4 promozioni il secondo anno;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a generali di brigata sono 2 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno. (…ABROGATO)
Art. 1195 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadiere generale;
h) generale ispettore;
i) generale ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 507 unità. (…ABROGATO)
Art. 1196 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 5 anni;
d) brigadiere generale: 2.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)
Art. 1197 Requisiti speciali per l’avanzamento
(ABROGATO…)1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l’inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b) tenente: 3 anni presso un ente dell’organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l’equipollenza;
c) capitano: 4 anni di servizio presso un ente dell’organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico, o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;
d) tenente colonnello: un anno quale capo di un ufficio di un ente dell’organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria, un anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica, un anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
(…ABROGATO)
Art. 1198 Promozioni a scelta nel grado superiore
(ABROGATO…)1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno;
b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno;
d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
e) 2 da attribuire a colonnelli.
2. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.
3. Le promozioni da attribuire a generali ispettori sono una ogni quattro anni. (…ABROGATO)
Art. 1199 Articolazione della carriera
(ABROGATO…)1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadiere generale;
h) generale ispettore;
i) generale ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 304 unità.
3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. (…ABROGATO)
Art. 1200 Periodi di permanenza minima nel grado
(ABROGATO…)1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
(…ABROGATO)