Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 1000- 1100

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Art. 1001  Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare

1.  L’ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell’Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l’anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se è possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell’Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all’uopo presenti la capacità, l’attitudine, gli studi compiuti e l’attività svolta nella vita civile.

2.  L’ufficiale che all’età anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l’ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall’ articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.

3.  All’ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonché all’ufficiale che non adempia l’obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.

 

Art. 1002  Reiscrizione nella categoria del complemento

1.  L’ufficiale collocato nella riserva di complemento, perché riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, può, a domanda o d’autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l’idoneità prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di età stabiliti dall’ articolo 1000.

 

Art. 1003  Sottufficiali di complemento dell’Aeronautica militare

1.  Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell’Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l’anzianità posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell’Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all’uopo presenti la capacità l’attitudine e l’attività svolta nella vita civile.

2.  Il sottufficiale, però, che all’età predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all’età di quarantacinque anni, nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia l’obbligo degli allenamenti e addestramenti.

 

Art. 1004  Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

1.  I luogotenenti dell’Arma dei carabinieri all’atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2.  I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l’età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3.  La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento è conferita, a domanda, all’atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

 

Art. 1005  Ufficiali in ferma biennale

1.  L’ammissione degli ufficiali di complemento di prima nomina alla ferma biennale può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all’ articolo 1929, comma 2.

2.  Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina a ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi a una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

3.  L’ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

4.  La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all’articolo 1058.

5.  La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

6.  Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l’accoglimento della domanda per motivi di servizio.

7.  L’ufficiale che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.

8.  Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l’avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

9.  Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.

10.  Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, può essere riservato fino all’80 per cento dei posti messi a concorso per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, e, nei concorsi a nomina diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l’immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

11.  Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l’Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.

 

Sezione V

Congedo illimitato

Art. 1006  Militari di truppa

1.  I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

2.  I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell’ articolo 889.

3.  I richiami sono disposti d’autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all’atto del richiamo.

4.  I militari di truppa richiamati in servizio sono soggetti alle disposizioni vigenti all’atto del richiamo.

 

Art. 1007  Cessazione dal congedo illimitato

1.  I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:

a)  al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;
b)  prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.

 

Sezione VI

Riserva

Art. 1008  Collocamento nella riserva

1.  Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell’ausiliaria:

a)  al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b)  se chiede di cessare a domanda ai sensi dell’articolo 909, comma 4.

2.  Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.

 

Art. 1009  Permanenza nella riserva

1.  L’ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a)  73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b)  70 anni se ufficiale superiore o inferiore.

2.  Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3.  Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

 

Sezione VII

Riserva di complemento

Art. 1010  Cessazione dell’appartenenza alla riserva di complemento

1.  L’ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a)  65 anni se ufficiale superiore;
b)  62 anni se ufficiale inferiore.

 

Sezione VIII

Chiamate di controllo

Art. 1011  Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

1.  Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono; all’atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l’obbligo di indicare all’autorità militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

2.  I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.

3.  Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo.

4.  I militari in congedo devono presentarsi all’amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.

5.  Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.

 

Art. 1012  Mancata presentazione alla chiamata di controllo

1.  I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza e abitazione, sono puniti, a richiesta dell’autorità militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.

2.  Non si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.

3.  La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa.

4.  In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 può essere aumentata fino a euro 619,74 e non può essere inferiore a euro 6,19.

5.  Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Sezione IX

Reinserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro

Art. 1013  Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

1.  Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.

1-bis.  Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinché tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell’apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.

2.  Le norme di incentivazione dell’occupazione e dell’imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell’età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l’arruolamento.

3.  Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, che possa:

a)  garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;
b)  riconoscere l’eventuale equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;
c)  favorire l’inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva a vantaggio dei medesimi soggetti per l’ammissione ai corsi erogati “a catalogo” dagli enti territoriali preposti alla formazione nella misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata;
d)  estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.

4.  Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l’affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5.  Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

5-bis.  Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall’anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi del Ministero della difesa derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertati secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero della difesa può ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell’ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L’attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.

5-ter.  Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.

5-quater.  Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.

 

Art. 1014  Riserve di posti nel pubblico impiego

1.  A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

a)  il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)  il 20 per cento dei posti nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
c)  il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2.  La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.  Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente.

4.  Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

 

Art. 1015  Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere

1.  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell’artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell’Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all’esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l’esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

2.  Possono del pari ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l’esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell’un caso e nell’altro, i requisiti indicati nel regolamento.

3.  L’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.

4.  Gli ufficiali ai quali è rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

 

Art. 1016  Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

1.  Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi – ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto -, dall’Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall’articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare.

2.  Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione dell’Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall’articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.

 

Capo VIII

Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1017  Richiami in servizio

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all’occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

Art. 1018  Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facoltà, sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell’altra Forza armata.

2.  Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l’anzianità posseduti.

 

Art. 1019  Cessazione dal servizio

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale è sospesa l’applicazione dell’ articolo 933, concernente la possibilità di cessare dal servizio a domanda.

 

Art. 1020  Passaggio in servizio permanente per merito di guerra

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari possono, previo unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento, e con l’approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, se non hanno superato i limiti di età stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2.  Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche.

3.  Gli ammessi in carriera seguono in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d’arme, o dell’ultimo fatto d’arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianità assoluta.

 

Titolo VI

Documentazione personale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1021  Documentazione personale

1.  La documentazione personale è impiantata, aggiornata e custodita al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente codice in materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo.

2.  La documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici.

 

Art. 1022  Rapporti con altre fonti normative

1.  I dati personali contenuti nella documentazione personale dei militari sono trattati nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.  In materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.

 

Capo II

Documentazione matricolare

Art. 1023  Documentazione matricolare

1.  La documentazione matricolare registra per ogni militare:

a)  gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all’avanzamento e all’impiego;
b)  gli imbarchi per il personale della Marina militare;
c)  le campagne di guerra e le missioni militari;
d)  gli eventi di natura penale e disciplinare;
e)  la progressione economica;
f)  le variazioni di stato civile;
g)  i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali;
h)  le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite;
i)  le specializzazioni e i brevetti;
l)  i titoli di studio e culturali;
m)  ogni altro elemento utile ai fini dell’avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati.

2.  La tenuta, la conservazione, l’iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento.

3.  Per l’attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio, relativamente agli ufficiali in ferma prefissata e ai volontari in ferma prefissata, è predisposto un estratto della documentazione di servizio, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro della difesa.

 

Art. 1024  Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1.  Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e dello stato di servizio e ogni altro documento rilasciato dall’amministrazione militare sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare.

2.  Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle strutture sanitarie pubbliche.

 

Capo III

Documentazione caratteristica

Art. 1025  Documenti caratteristici

1.  Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

2.  La valutazione si effettua per periodi non superiori all’anno e negli altri casi indicati dal regolamento.

3.  I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.

4.  I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all’articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

4-bis.  La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l’informatizzazione dei dati e l’uso della firma digitale.

 

Art. 1026  Qualifiche

1.  I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l’attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

 

Art. 1027  Comunicazione agli interessati

1.  Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento.

 

Art. 1028  Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici

1.  Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant’altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.

 

Art. 1029  Norme applicabili all’Arma dei carabinieri

1.  Al personale dell’Arma dei carabinieri continua ad applicarsi l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Titolo VII

Avanzamento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1030  Nozione e rapporti con altre fonti normative

1.  L’avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare.

2.  In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.

 

Art. 1031  Modalità di avanzamento

1.  L’avanzamento dei militari, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice, ha luogo:

a)  ad anzianità;
b)  a scelta;
c)  a scelta per esami;
d)  per meriti eccezionali;
e)  per benemerenze d’istituto.

2.  L’avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.

3.  L’avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalità e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.

4.  L’avanzamento per benemerenze d’istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

 

Art. 1032  Elementi di giudizio

1.  Le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall’ articolo 1093 e dell’eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.

2.  Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d’istituto di competenza di tale amministrazione.

3.  Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.

4.  In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

 

Art. 1033  Personale militare femminile

1.  L’avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile.

2.  Al personale militare femminile in avanzamento si applica l’ articolo 1495.

 

Capo II

Autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento

Sezione I

Commissioni di avanzamento per gli ufficiali

Art. 1034  Denominazioni e composizione

1.  Esprimono giudizi sull’avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:

a)  le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
b)  le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
c)  le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;
d)  i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

2.  I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

3.  Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:

a)  Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
b)  Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
c)  Comandante generale della Guardia di finanza;
d)  Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
e)  Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4.  Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:

a)  impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
b)  impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
c)  impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d)  temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

 

Art. 1035  Norme procedurali

1.  Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2.  I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3.  I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.

4.  Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

 

Art. 1036  Commissione di vertice

1.  Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d’avanzamento.

2.  Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.

 

Art. 1037  Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano

1.  La commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano è composta:

a)  dal Capo di stato maggiore dell’Esercito;
b)  dai generali di corpo d’armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
c)  dai due generali di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d’armata;
d)  dall’ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e)  dall’ufficiale più elevato in grado e più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l’incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

2.  Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d’armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

 

Art. 1038  Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

1.  La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:

a)  dal Capo di stato maggiore della Marina;
b)  dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;
c)  dall’ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);
d)  dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);
e)  dall’ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo .

2.  Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l’ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

 

Art. 1039  Commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare

1.  La commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta:

a)  dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica;
b)  dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;
c)  dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

2.  Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

 

Art. 1040  Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri

1.  La commissione superiore di avanzamento dell’Arma dei carabinieri è composta:

a)  dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
b)  dai generali di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri;
c)  dall’ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo;
c-bis)  dall’ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo .

2.  Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d’armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

 

Art. 1041  Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

1.  Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall’ articolo 1036. E’ obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti.

2.  Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

a)  il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell’area centrale tecnico amministrativa;
b)  il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell’area tecnico operativa.

 

Art. 1042  Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano

1.  La commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano è composta:

a)  da un generale di corpo d’armata, che la presiede;
b)  da un generale di divisione;
c)  da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d)  da un colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e)  da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.

2.  In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l’ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

 

Art. 1043  Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1.  La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a)  da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
b)  da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;
c)  da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità .

2.  In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l’ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

 

Art. 1044  Commissione ordinaria di avanzamento dell’Aeronautica militare

1.  La commissione ordinaria di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta:

a)  da un generale di squadra aerea, che la presiede;
b)  da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica;
c)  da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

2.  In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l’ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

 

Art. 1045  Commissione ordinaria di avanzamento dell’Arma dei carabinieri

1.  La commissione ordinaria di avanzamento dell’Arma dei carabinieri è composta:

a)  dal Vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri, presidente;
b)  da un generale di corpo d’armata o di divisione del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;
c)  da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;
(ABROGATO…)d)  da un colonnello del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo; (…ABROGATO)
e)  da un generale di brigata o colonnello del comparto di appartenenza dell’ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico;
e-bis)  da un generale di brigata o colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo .

2.  In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l’ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

 

Art. 1046  Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento

1.  Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull’idoneità all’avanzamento.

2.  In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell’ufficiale da valutare.

 

Sezione II

Commissioni di avanzamento per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

Art. 1047  Commissioni permanenti

1.  Per la valutazione ai fini dell’avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonché per l’attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare commissioni permanenti.

2.  Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:

a)  presidente: ufficiale generale;
b)  membri ordinari:
1)   ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2)  il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell’anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l’intero anno solare;
c)   membri supplenti.

3.  Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono così composte:

a)  presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
b)  membri ordinari:
1)  ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2)  un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell’anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l’intero anno solare;
c)  membri supplenti.

4.  Per la valutazione ai fini dell’avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l’Arma dei carabinieri, costituita come segue:

a)  presidente: generale di corpo d’armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d’armata in ruolo, l’incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;
b)  membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l’intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare;
b-bis)   membri supplenti .

5.  Il giudizio di idoneità per l’avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d’impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

 

Art. 1048  Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti

1.  Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.

2.  Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento può essere sentito, altresì, se è ritenuto necessario dal Ministro della difesa.

3.  La commissione permanente di avanzamento per l’Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità alla nomina nel complemento, ai sensi dell’ articolo 1004.

 

Art. 1049  Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente

1.  Ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, può essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall’ articolo 1047.

2.  La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni.

3.  Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull’attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione.

4.  Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

 

Capo III

Valutazioni per l’avanzamento

Sezione I

Aliquote di avanzamento

Art. 1050  Disposizioni generali

1.  L’ufficiale, per essere valutato per l’avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall’ articolo 1053.

2.  Il grado e l’ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell’avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.

3.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l’avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.

4.  Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l’ammissione all’avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall’ articolo 1311.

 

Art. 1051  Impedimenti, sospensione ed esclusione

1.  Non può essere valutato per l’avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

2.  Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:

a)  rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b)  sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c)  sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d)  in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

3.  Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.

4.  Se, durante i lavori della competente commissione d’avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.

5.  Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l’hanno determinata.

6.  Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all’ articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

7.  Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.

8.  Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.

 

Art. 1052  Militare in aspettativa

1.  Al militare in aspettativa per infermità, ai fini dell’avanzamento, si applica l’art. 905, comma 6.

 

Art. 1053  Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

1.  Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a)  gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall’ articolo 1093;
b)  gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;
c)  gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

1-bis.   A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un’aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, con l’ordine di iscrizione derivante dall’anzianità relativa definita a tal fine sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:

a)  a parità di anzianità assoluta, l’ordine di precedenza è determinato dalla maggiore età anagrafica;
b)   a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità;
c)   se si riscontra parità anche nell’anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

(ABROGATO…)2.  I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l’avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l’ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.   (…ABROGATO)

(ABROGATO…)3.  I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, già valutati due volte per l’avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l’anno successivo per la promozione ad anzianità.   (…ABROGATO)

4.  Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l’avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell’aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

 

Art. 1054  Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali

1.  Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l’inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all’anno solare di conferimento del grado rivestito.

 

Sezione II

Avanzamento ad anzianità

Art. 1055  Avanzamento ad anzianità degli ufficiali

1.  L’avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell’ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalità previste dall’ articolo 1071, commi 3 e 4.

2.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento ad anzianità dichiarando se l’ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all’avanzamento.

3.  E’ giudicato dalla commissione idoneo all’avanzamento l’ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

4.  Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

 

Art. 1056  Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.

2.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all’avanzamento. E’ giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

3.  Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

4.  A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

5.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell’aliquota di valutazione dell’anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

6.  Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l’avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all’ articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta.

6-bis.   I quadri d’avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

 

Sezione III

Avanzamento a scelta

Art. 1057  Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali

1.  Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un’attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione.

2.  L’avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell’ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell’ordine di iscrizione in ruolo.

3.  Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell’ articolo 1058, commi 1 e 2, l’idoneità di ciascun ufficiale all’adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall’applicazione dei criteri di cui all’ articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.

4.  L’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

 

Art. 1058  Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito

1.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l’ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all’avanzamento.

2.  E’ giudicato dalla commissione idoneo all’avanzamento l’ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

3.  Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.

4.  A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

5.  Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l’osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a)  qualità morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c)  doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d)  attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione.

6.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione.

7.  Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione.

8.  Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalità e i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al presente articolo.

 

Art. 1059  Avanzamento a scelta dei sottufficiali

1.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all’avanzamento. E’ giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2.  Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

3.  Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a)  qualità morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c)  doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d’avanzamento.

5.  I quadri d’avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

6.  Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

7.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell’aliquota di valutazione dell’anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

7-bis.   Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l’avanzamento a scelta per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

 

Art. 1060  Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1.  I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d’avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all’ articolo 1032.

 

Sezione IV

Avanzamenti straordinari

Art. 1061  Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1.  L’avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell’ufficiale che nell’esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2.  Per essere proposto per l’avanzamento per meriti eccezionali l’ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

3.  L’avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l’ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all’avanzamento ad anzianità o a scelta.

4.  La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l’ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

5.  Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

6.  L’ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell’avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che è formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell’avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

7.  Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

 

Art. 1062  Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

1.  L’avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell’esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2.  La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall’ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

3.  Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti:

a)  il Direttore generale del personale militare;
b)  il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

4.  Il personale, riconosciuto meritevole dell’avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell’ordine di iscrizione in ruolo.

5.  Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6.  Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all’anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

6-bis.  I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.

 

Art. 1063  Avanzamento per benemerenze d’istituto del personale dell’Arma dei carabinieri

1.  L’avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, ha partecipato a operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

2.  La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

3.  Il personale riconosciuto meritevole dell’avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, se essa si riferisce a più fatti avvenuti in tempi diversi.

4.  Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti. Sulle proposte di promozione, inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncia il giudizio decisivo il Comandante generale.

5.  Per la formulazione della proposta d’avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all’anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione, dalla esistenza o meno di vacanze nell’organico nel ruolo del grado superiore.

6.  Le conseguenti eccedenze che si verificano nel ruolo del grado superiore, sono assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.

7.  L’avanzamento per benemerenze d’istituto e per meriti eccezionali si effettua anche se determinano il passaggio nel ruolo superiore.

 

Sezione V

Disposizioni finali

Art. 1064  Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

1.  Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell’interesse dell’amministrazione.

2.  Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all’avanzamento.

3.  Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all’avanzamento.

 

Art. 1065  Ufficiali giudicati non idonei

1.  Gli ufficiali, giudicati non idonei all’avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, se idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all’anno per il quale sono stati valutati l’ultima volta.

2.  Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all’avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all’anno per il quale sono stati valutati l’ultima volta.

 

Art. 1066  Profili di carriera degli ufficiali

1.  I profili di carriera e le modalità di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nei capi VII, VIII, IX e X del presente titolo.

 

Capo IV

Quadri di avanzamento e promozioni

Sezione I

Formazione dei quadri di avanzamento

Art. 1067  Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

1.  Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a)  per l’avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b)  per l’avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell’ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1072-bis;
(ABROGATO…)c)  per l’avanzamento a scelta degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri: (…ABROGATO)
(ABROGATO…)1)  se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell’ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; (…ABROGATO)
(ABROGATO…)2)  se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d’armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare . (…ABROGATO)

(ABROGATO…)2.  I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all’ articolo 1053, comma 2, e nell’ambito di ciascuna aliquota nell’ordine di graduatoria di merito.  (…ABROGATO)

3.  I quadri di avanzamento hanno validità per l’anno cui si riferiscono.

(ABROGATO…)4.  Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d’avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta.  (…ABROGATO)

5.  Agli ufficiali valutati per l’avanzamento è data comunicazione dell’esito dell’avanzamento.

 

Art. 1068  Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni

1.  Se un ufficiale è tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dal presente codice, subentra nel quadro l’ufficiale che segue nella graduatoria di merito l’ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.

 

Art. 1069  Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1.  L’autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l’avanzamento, inoltra, nei riguardi dell’ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2.  Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

3.  Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell’iscrizione in quadro dell’ufficiale sono sospesi.

4.  L’ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all’avanzamento.

5.  All’ufficiale è data comunicazione dell’avvenuta cancellazione e dei motivi che l’hanno determinata.

 

Sezione II

Promozioni

Art. 1070  Promozioni degli ufficiali

1.  La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

2.  Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

 

Art. 1071  Promozioni annuali degli ufficiali

1.  Nei gradi in cui l’avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.

1-bis.  Nell’avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

2.  Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell’anno cui si riferiscono i quadri stessi.

3.  Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.

4.  Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l’applicazione dell’aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.

 

Art. 1072  Promozioni non annuali degli ufficiali

1.  Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell’anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall’anno di apertura del quadro.

2.  Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.

 

Art. 1072-bis  Promozione dei tenenti colonnelli dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri

1.   In relazione all’andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

a)  cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell’Arma aeronautica e dell’Arma dei carabinieri;
b)  tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell’Aeronautica militare;
c)  due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell’Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico;
d)  uno per i restanti ruoli normali e speciali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

2.   Se le promozioni previste nell’anno sono pari o inferiori all’unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

 

Art. 1072-ter  Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri

1.  Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all’atto del rientro nell’amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:

a)  fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;
b)   al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.

2.   Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.

3.   Al rientro nell’amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l’incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

4.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all’articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

Art. 1073  Sospensione obbligatoria della promozione dell’ufficiale

1.  E’ sospesa la promozione dell’ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall’ articolo 1051, comma 2.

2.  La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3.  All’ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

 

Art. 1074  Sospensione facoltativa della promozione dell’ufficiale

1.  Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell’ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.

2.  La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3.  All’ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l’hanno determinata.

 

Art. 1075  Morte o permanente inidoneità fisica dell’ufficiale

1.  La morte dell’ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l’ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

 

Art. 1076  Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

(ABROGATO…)1.  Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità. 

1-bis.  I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

2.  Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti. (…ABROGATO)

 

Art. 1077  Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati 

(ABROGATO…)1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis). 

2.  Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l’anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

3.  Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l’avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d’età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.

3-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l’attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.  (…ABROGATO)

 

Sezione III

Vacanze organiche

Art. 1078  Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale

1.  Determinano vacanze organiche:

a)  le promozioni;
b)  le cessazioni dal servizio permanente;
c)  i trasferimenti in altro ruolo;
d)  i collocamenti in soprannumero agli organici;
e)  i decessi.

2.  Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.

 

Art. 1079  Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali

1.  Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l’anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell’anno e comunque, non possono essere inferiori all’unità.

2.  Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all’avanzamento a scelta è inferiore al numero delle promozioni stabilite per l’anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell’anno immediatamente successivo.

3.  Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall’aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall’ausiliaria.

 

Art. 1080  Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

1.  Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

 

Art. 1081  Contingente dell’Arma dei carabinieri per la Banca d’Italia

1.  Ai fini dell’avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all’organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell’Arma dei carabinieri per l’esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d’Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.

2.  Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all’organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

 

Sezione IV

Promozioni all’atto del collocamento in congedo

Art. 1082  Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

(ABROGATO…)1.  La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l’esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi equiparati.

2.  Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l’ articolo 1076, comma 2.

3.  La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in caso di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l’infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio. (…ABROGATO)

 

Art. 1083  Benefici connessi alla promozione 

(ABROGATO…)1.  I benefici previsti dall’ articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all’ articolo 1082.

2.  Gli ufficiali che hanno chiesto l’applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all’ articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all’ articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. (…ABROGATO)

 

Art. 1084  Personale militare che cessa dal servizio per infermità

1.  Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d’avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell’Arma dei carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all’interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

 

Art. 1084-bis  Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell’ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l’infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.

2.  La promozione di cui al comma 1 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all’articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

 

Capo V

Rinnovazione dei giudizi di avanzamento

Art. 1085  Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali

1.  L’ufficiale non valutato o non promosso a norma dell’ articolo 1051, comma 2 e dell’ articolo 1073, perché sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall’impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l’avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianità ai sensi del presente codice, se risulta più anziano di un pari grado già valutato. Se l’avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

2.  All’ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione dall’impiego di carattere precauzionale o che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando è valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a)  l’ufficiale appartenente a grado nel quale l’avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l’anzianità che sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b)  l’ufficiale appartenente a grado nel quale l’avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l’anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l’ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;
c)  se il provvedimento di sospensione dall’impiego ha colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo è attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.

3.  Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell’eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell’impedimento.

 

Art. 1086  Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

1.  L’ufficiale non valutato in base all’ articolo 1051, comma 1, è valutato per l’avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l’avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All’ufficiale si applicano le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

 

Art. 1087  Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

1.  L’ufficiale per il quale è stata sospesa la promozione a norma dell’ articolo 1074 è nuovamente valutato per l’avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All’ufficiale si applicano le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

 

Art. 1088  Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

1.  All’ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l’avanzamento, le disposizioni dell’ articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

2.  Se l’avanzamento ha luogo a scelta, l’ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

 

Art. 1089  Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

1.  L’ufficiale, nei cui riguardi è stato sospeso il giudizio sull’avanzamento a norma dell’ articolo 1051, comma 3, è valutato per l’avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

2.  L’ufficiale appartenente a grado, nel quale l’avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l’anzianità che gli sarebbe spettata se la valutazione non fosse stata sospesa.

3.  L’ufficiale appartenente a grado nel quale l’avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l’ufficiale è iscritto nel quadro di avanzamento ed è già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l’anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che è stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l’anno, la promozione è computata in quelle da effettuare per l’anno successivo.

 

Art. 1090  Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

1.  Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d’ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

a)  l’ufficiale appartenente al grado nel quale l’avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l’anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b)  l’ufficiale appartenente al grado nel quale l’avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l’anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

2.  La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell’anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l’eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell’anno dell’avvenuta promozione dell’interessato e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907.

3.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all’ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l’avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 1096.

4.  Il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall’annullamento d’ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all’amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell’annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l’iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d’ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

 

Art. 1091  Ricostruzione della carriera

1.  Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d’autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell’aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l’inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell’ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell’ipotesi di pluralità di promozioni.

2.  Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall’inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l’anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l’avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l’accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3.  La ricostruzione di carriera prevista dal comma 2 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

 

Art. 1092  Estensione di norme

1.  Le disposizioni del presente capo sono applicate, in quanto compatibili, a tutto il personale militare.

 

Capo VI

Norme particolari per gli ufficiali in servizio permanente

Art. 1093  Requisiti generali per l’avanzamento degli ufficiali

1.  Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore.

2.  Per l’avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

 

Art. 1094  Attribuzione dei gradi di vertice

1.  L’ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.

2.  La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all’ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.

3.  Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

4.  Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d’autorità fino al termine del mandato.

 

Art. 1095  Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

(ABROGATO…)1.  All’ufficiale più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell’Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell’Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti. 

2.  Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d’armata o corrispondenti e in deroga all’ articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti. (…ABROGATO)

 

Art. 1096  Requisiti speciali

1.  L’ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l’avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:

a)  aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d’imbarco previsti dal presente codice;
b)  essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2.  Ai fini della valutazione per l’avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.

3.  I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.

4.  Il periodo di comando prescritto ai fini dell’avanzamento deve essere compiuto nell’esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

5.  Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell’avanzamento deve essere compiuto nell’esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

6.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l’Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa.

 

Art. 1097  Forme di avanzamento

1.  L’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene:

a)  ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b)  a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti .

1-bis.  L’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri avviene:

a)   ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano;
b)   a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata.

 

Art. 1098  Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell’avanzamento

1.  Gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell’avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

2.  Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)  per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;
b)  per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.

 

Art. 1099  Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

1.  Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l’anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

2.  Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

3.  L’avanzamento si effettua a scelta.

4.  L’ufficiale promosso non è più valutato per l’avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.

(ABROGATO…)5.  n caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all’avanzamento.  (…ABROGATO)

 

Capo VII

Avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano

Art. 1099-bis  Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell’Esercito italiano

1.   Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell’Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.

 

Art. 1100  Mancato conseguimento del diploma di laurea

1.  Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di maggiore transitano d’autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l’anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell’anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.