Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 2001- 2100

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Art. 2001  Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi

1.  Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l’assenso dell’altro fratello, può ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell’altro.

 

Art. 2002  Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo

1.  I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi in via di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva, che può esser concesso per la durata del servizio civile all’estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2.  Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare possono conseguire la dispensa.

3.  Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all’estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la dispensa. Tuttavia, se l’interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell’articolo 34 della legge n. 49 del 1987, o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

 

Sezione VIII

Norme comuni a dispense, ritardi e rinvii

Art. 2003  Rinvio ad altre fonti normative

1.  I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalità alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice.

2.  E’ fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede nonché dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni:

a)  legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell’accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede);
b)  legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l’Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
c)  legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l’Italia e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno);
d)  legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l’Italia e le Assemblee di Dio in Italia);
e)  legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l’Italia e l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia);
f)  legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l’Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).

3.  Per i cittadini italiani residenti all’estero e per i cittadini italiani che hanno anche la cittadinanza di uno Stato estero, è fatto salvo quanto diversamente disposto da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti atti normativi:

a)  regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Italia – Argentina);
b)  legge 6 giugno 1939, n. 1320 (articolo 39-bis, aggiunto dall’ articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia – San Marino);
c)  legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia – U.S.A.);
d)  legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia – Cile);
e)  legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia – Brasile);
f)  legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia – Germania);
g)  legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia – Paesi Bassi);
h)  legge 4 ottobre 1966, n. 876 (articoli 5 e 6) (Convenzione multilaterale Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord);
i)  decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (articolo 33) (Italia – Australia);
l)  legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) (Italia – Argentina);
m)  legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia – Francia);
n)  legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia – Spagna);
o)  legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia – Belgio).

 

Art. 2004  Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa

1.  I provvedimenti di rigetto delle istanze di dispensa, ritardo, rinvio, indicano, mediante l’utilizzo di moduli prestampati, se la reiezione dipende da:

a)  difetto di requisiti e documenti;
b)  insufficienza del contingente di leva, pur essendo l’istanza in astratto accoglibile.

 

Art. 2005  Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non ha trovato accoglimento

1.  La proroga della leva oltre il termine di dieci mesi, di cui all’ articolo 2026 non si applica, se le esigenze del contingente lo consentono, a coloro la cui domanda di conseguire una dispensa, un ritardo o un rinvio, non sia stata accolta, pur sussistendone i requisiti, per insufficienza del contingente.

 

Art. 2006  Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio – Titoli di dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento

1.  In caso di urgenza, il Ministro, anche dopo la pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, con decreto reso noto con i mezzi di informazione consentiti dalle circostanze, può disporre che sono sospesi tutti o parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dal presente codice, ovvero che l’esame ne è rinviato ad un momento successivo alla chiamata alle armi, e che si procede alla formazione del contingente selezionando gli idonei con migliori indici di idoneità fisica – psichica.

2.  Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare possono essere previste esenzioni o ritardi in relazione alla chiamata alle armi conseguente a mobilitazione per guerra o grave crisi internazionale, diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente codice, in favore di coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni.

 

Sezione IX

Arruolamento, ruoli, e chiamata alle armi

Art. 2007  Congedo illimitato provvisorio

1.  Gli iscritti di leva sono, dopo l’arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

2.  Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l’arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all’autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a riforma, rivedibilità, dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

 

Art. 2008  Iscrizione nei ruoli dei militari di leva

1.  Gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell’anno in cui sono nati.

 

Art. 2009  Iscrizione nei ruoli dell’Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza – contingente ordinario

1.  Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza – contingente ordinario, sono iscritti nei ruoli matricolari dell’Esercito italiano, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di mare.

 

Art. 2010  Chiamata alle armi e incorporazione

1.  Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l’ultimo giorno, nel rispetto del termine massimo di cui all’ articolo 1961, comma 2. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalità oppure partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data di nascita, l’arma o servizio di assegnazione, le esigenze di servizio, o altri criteri.

2.  Salvo che la chiamata alle armi sia già stata comunicata in sede di visita di leva ai sensi dell’ articolo 1966, il competente comando militare rende noti i giorni e le modalità della presentazione alle armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente stabilito dal Ministero difesa, e nel quale sono fissati anche i termini e le modalità per nuovi accertamenti sanitari ai sensi dell’ articolo 2012.

3.  Il manifesto è redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano.

4.  Il manifesto viene distribuito a tutti i comuni compresi nella circoscrizione del comando che lo predispone ed è, a cura dei Sindaci, pubblicato a più riprese, anche per via telematica, perché rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile.

5.  Dell’effettuata pubblicazione del manifesto i Sindaci danno immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari.

6.  I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per conoscenza, agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alle Capitanerie di porto, che hanno sede nel territorio di loro circoscrizione.

7.  Agli arruolati che devono presentarsi alle armi, i competenti comandi militari trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto, che può essere redatta con sistema meccanizzato e recante l’indicazione a stampa del responsabile.

8.  Gli arruolati che non ricevono la cartolina precetto, o la ricevono in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale.

9.  Al giungere degli arruolati, il comandante o un suo delegato verifica la loro identità personale.

10.  L’assegnazione degli arruolati alle varie armi, corpi e specialità è fatta dai Comandanti dei comandi militari.

11.  Nell’assegnazione si tiene conto dei precedenti penali e dei carichi pendenti degli arruolati, desunti dal certificato del casellario giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui all’ articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.

 

Art. 2011  Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione

1.  La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita di revisione ai sensi dell’ articolo 1983, è fatta d’ordine del Ministro della difesa.

2.  Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.

 

Art. 2012  Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi

1.  Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il rinvio della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell’ultimo rinvio.

2.  Gli arruolati nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alla leva ovvero nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3.  Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

 

Art. 2013  Manuale informativo

1.  Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva all’atto dell’incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonché le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

 

Capo V

Chiamata alla leva e alle armi nel corpo degli equipaggi militari marittimi

Sezione I

Procedimento ordinario

Art. 2014  Norme applicabili

1.  Alla chiamata alla leva e alla chiamata alle armi nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attività dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:

a)  le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 19651968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009;
b)  le disposizioni del presente capo.

 

Art. 2015  Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione dei giovani che, in possesso dei prescritti requisiti, sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive.

 

Art. 2016  Note preparatorie

1.  Nel mese di febbraio di ciascun anno gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare iniziano la compilazione delle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva di mare, domiciliati nei comuni rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, che nello stesso anno compiono il diciassettesimo anno di età.

 

Art. 2017  Note definitive

1.  A partire dal mese di maggio dell’anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l’annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.

2.  Effettuata la annotazione di cui al comma 1, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra trasmettono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare la documentazione personale degli iscritti di cui al comma 1.

3.  Gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su disposizione dell’autorità centrale, le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l’annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra.

4.  Nelle note definitive sono aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

 

Art. 2018  Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive

1.  Fermo quanto disposto dall’ articolo 1969, gli iscritti nelle note definitive hanno l’obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva.

2.  Gli iscritti che sono imbarcati su navi all’estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l’obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

3.  Le autorità diplomatiche o consolari all’estero possono impedire il passaggio da una nave all’altra di iscritti chiamati alla leva.

4.  I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

5.  Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l’obbligo di darne subito notizia all’ufficio competente della capitaneria di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

 

Art. 2019  Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi

1.  Nel caso di legittimo impedimento a comprovare il diritto di passaggio alla leva di terra, i Consigli di leva di mare possono concedere agli iscritti dilazioni estensibili fino al termine della sessione di leva.

 

Art. 2020  Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  Il Consiglio di leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta, oltre ai provvedimenti di cui all’ articolo 1968, comma 1, con esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), o) e r) , i seguenti:

a)  la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i successivi adempimenti;
b)  la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, dei seguenti iscritti:
1)  già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2)  specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell’Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell’arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;
3)  in possesso dei titoli preferenziali per l’assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all’articolo 1952, previo esame di documentata domanda;
4)  che, all’atto della chiamata alla leva, siano riformati;
5)  per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l’assoggettamento alla leva per l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;
6)  per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione dalle note definitive;
c)  l’arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l’arruolamento dei restanti idonei nell’Esercito italiano.

2.  Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell’arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da parte del competente ufficio della capitaneria di porto e fornisce al competente comando militare, per gli arruolati nell’Esercito italiano, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

 

Art. 2021  Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  Sono compresi nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:

a)  gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell’apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza – contingente di mare;
b)  gli arruolati di leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.

2.  Sono cancellati dai ruoli dell’Esercito italiano e trasferiti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:

a)  gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l’Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell’istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;
b)  coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l’arruolamento nell’Esercito italiano o nell’Aeronautica militare, ottengono di prestare servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza – contingente di mare, ovvero siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione.

3.  Sono cancellati dai ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato:

a)  gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito italiano;
b)  i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall’ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera;
c)  i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito italiano;
d)  gli arruolati di leva e i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito italiano;
e)  i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell’Aeronautica militare;
f)  i militari in servizio nella Guardia di finanza – contingente di mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito italiano;
g)  i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo per limite di età.

4.  Può essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato.

5.  I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi, a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di età, se arruolati nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino al compimento del trentanovesimo anno di età, se arruolati nelle Forze armate.

6.  Può essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi, già appartenenti alla Guardia di finanza – contingente di mare, il nulla osta per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza – contingente di mare o ordinario.

7.  Quelli che ottengono il nulla osta per l’arruolamento nella Guardia di finanza – contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi; quelli invece che ottengono il nulla osta per l’arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito italiano.

8.  Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nelle Forze di polizia dello Stato, può essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l’ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Forze di polizia.

 

Art. 2022  Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  La data dell’avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi è determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare.

2.  Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all’ articolo 1961, comma 2 e all’avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto.

3.  Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

 

Sezione II

Arruolamento eccezionale all’estero nella Marina militare

Art. 2023  Arruolamenti eccezionali all’estero

1.  Possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l’equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l’assoluta carenza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.

2.  Sono soggetti all’arruolamento di cui al comma 1, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l’equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.

3.  Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite il rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.

4.  Il quarto dell’equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell’equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.

5.  Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l’equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:

a)  sottufficiali, graduati e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;
b)  sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;
c)  personale di bordo, di età superiore ai diciotto anni, che non ha assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.

 

Art. 2024  Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi

1.  Il personale arruolato in base all’ articolo 2023 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche.

2.  Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell’Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.

3.  Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell’ articolo 2023 sono a carico dell’Amministrazione militare.

 

Capo VI

Ferma di leva

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2025  Nozione

1.  La ferma di leva è quella parte dell’obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d’autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.

 

Art. 2026  Durata della ferma di leva

1.  La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza è di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.

 

Art. 2027  Decorrenza della ferma di leva

1.  La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

 

Art. 2028  Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva

1.  Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

2.  Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Forze di polizia dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, non è computabile nella ferma di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato.

3.  Non è computabile nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando una pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari, né quello trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del processo, se questo si conclude con condanna.

4.  Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in più quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.

5.  Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.

6.  Non è computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.

7.  I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5 e 6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.

8.  E’ computabile nella ferma di leva la licenza di convalescenza accordata ai militari di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari.

9.  Non è computabile, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.

 

Art. 2029  Luogo di prestazione della ferma di leva

1.  Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il militare di leva è assegnato ad unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza, possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla località di residenza, o all’estero, sono previste, con decreto del Ministro della difesa, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.

 

Sezione II

Compiti dei militari in ferma di leva

Art. 2030  Contenuto della ferma di leva

1.  La ferma di leva comprende un periodo di addestramento pratico ed uno di attività operativa.

 

Art. 2031  Obbligo di volo per i militari dell’Aeronautica militare

1.  I militari dell’Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell’ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.

 

Art. 2032  Impiego dei militari di leva

1.  I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.

2.  La durata dell’impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei mesi.

3.  Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di partecipazione alle missioni necessitate dallo stato di grave crisi internazionale, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l’impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell’ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d’intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

4.  E’ vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi previsti dall’ articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con le esigenze di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi internazionale, ovvero sospesi finché durano tali esigenze.

 

Sezione III

Formazione dei militari di leva

Art. 2033  Elevazione culturale e formazione civica

1.  Lo Stato promuove l’elevazione culturale e la formazione civica dei militari di leva avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.

2.  Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3.  Il programma di cui al comma 2 comprende nozioni sull’ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all’ordinamento delle Forze armate e alle norme del diritto penale militare.

4.  I parlamentari componenti delle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 2, previa comunicazione al Comandante del reparto o dell’ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

5.  Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di cui al comma 2.

6.  Le attività di cui al comma 2 possono essere sospese o ridotte secondo le direttive impartite dal Ministro della difesa se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale ne impediscono il regolare svolgimento.

 

Art. 2034  Formazione professionale

1.  Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all’elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.

2.  Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché ai Presidenti delle giunte regionali.

3.  I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva ai sensi dell’ articolo 2038, sono resi noti ai militari alle armi.

 

Art. 2035  Formazione sportiva

1.  L’attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di leva.

2.  I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

 

Sezione IV

Disciplina militare

Art. 2036  Disciplina militare – Rinvio

1.  I militari in servizio di leva sono tenuti all’osservanza delle norme di disciplina militare, e sono sottoposti alle relative sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni dettate nel titolo VIII del libro IV, e nelle pertinenti norme regolamentari.

 

Sezione V

Carriera militare

Art. 2037  Avanzamento

1.  I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche di caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione.

 

Art. 2038  Ferma di leva prolungata su base volontaria

1.  In relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di guerra o di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, secondo le esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari.

2.  Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.

3.  Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l’obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.

4.  I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dal Ministero della difesa.

5.  Per l’assegnazione ai corsi di cui al comma 4 sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

6.  I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.

7.  I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

8.  Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell’assolvimento degli obblighi di leva.

9.  Della possibilità di cui al comma 1 e dei relativi limiti e modalità è data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi.

10.  Per il proscioglimento dalla ferma volontaria contratta si applicano le corrispondenti norme di stato.

11.  Le disposizioni sullo stato e l’avanzamento previste per i volontari in ferma prefissata si applicano ai militari in ferma di leva prolungata.

12.  Il militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

 

Sezione VI

Disciplina dei diritti durante la leva e dei diritti inerenti la leva

Art. 2039  Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio

1.  Il trattamento economico e le altre provvidenze economiche a favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle disposizioni del titolo II del libro VI.

2.  Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei militari di leva e le relative limitazioni e modalità di esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV.

3.  I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato di grave crisi internazionale.

4.  Ai fogli di congedo, copie di fogli matricolari e stato di servizio dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneità al servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1024.

5.  Ai militari di leva si applicano le norme in tema di sanità militare.

 

Art. 2040  Licenze

1.  Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa dettata dal presente codice in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente articolo.

2.  Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

3.  I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedo della classe di appartenenza. Detti militari vengono segnalati alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

4.  Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre otto e sino a sedici ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente può essere elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo può essere elevato a venticinque giorni.

5.  Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.

6.  Ai militari di leva ai quali è accordata la licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:

a)  un solo viaggio, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di trecento chilometri;
b)  cinque viaggi, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre trecento chilometri.

7.  Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre seicento chilometri dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l’uso di treni rapidi.

8.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell’Arma dei carabinieri.

9.  Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l’applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.

 

Art. 2041  Militari di leva che sono amministratori locali

1.  Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell’ articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l’espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.

2.  Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l’espletamento del mandato, nei limiti di cui all’ articolo 79, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in funzione della carica rivestita.

3.  Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, può essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

 

Art. 2042  Limiti allo svolgimento di attività sindacale

1.  I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni:

a)  svolgono attività di servizio;
b)  sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c)  indossano l’uniforme;
d)  si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

 

Art. 2043  Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

1.  Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi.

2.  I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell’organo intermedio.

3.  Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l’ultimo degli eletti.

4.  Il Ministro della difesa riunisce una volta l’anno i militari di leva, all’uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell’organizzazione delle Forze armate di cui all’ articolo 10, comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.

 

Art. 2044  Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare

1.  I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.

2.  I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:

a)  due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
b)  una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

3.  Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.

 

Sezione VII

Formazione e agevolazioni strumentali al passaggio dalla vita militare alla vita civile

Art. 2045  Corsi di formazione

1.  I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall’Unione europea, che si svolgono nell’ambito territoriale dove prestano servizio.

2.  Le pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.

3.  I singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

 

Art. 2046  Attività sportiva

1.  Le Forze armate, nell’ambito delle attività loro assegnate, e compatibilmente con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, facilitano la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

2.  I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell’ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

3.  I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento.

4.  I militari di cui al comma 3 vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell’incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

5.  I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, possono essere assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

6.  Le richieste di assegnazione di cui al comma 5 presso le sedi di origine vengono inoltrate dal Comitato olimpico nazionale italiano, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati, salvo che i presupposti per la richiesta si verifichino in un momento successivo.

 

Art. 2047  Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni

1.  Al fine di agevolare l’inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa, in relazione al personale di leva delle Forze armate, comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

 

Sezione VIII

Diritti inerenti al lavoro civile

Art. 2048  Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto

1.  La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

2.  Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

3.  La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è affidata all’Ispettorato del lavoro.

4.  Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 1033,00.

 

Art. 2049  Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici

1.  Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.

2.  Si applica il comma 3 dell’ articolo 2050.

 

Art. 2050  Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

1.  I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2.  Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3.  Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

 

Art. 2051  Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

1.  Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

2.  Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall’ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l’accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

3.  La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l’assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l’assunzione diretta, l’aver assolto effettivamente all’obbligo di leva costituisce titolo da valutare.

4.  Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell’avviamento al lavoro.

5.  Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l’immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 2052  Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego

1.  Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

2.  Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall’epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

 

Sezione IX

Ferma di leva mediante servizio ausiliario

Art. 2053  Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1.  Nei limiti del contingente complessivo di cui all’ articolo 1947, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente può reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell’anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda.

2.  Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorità militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonché i requisiti ed i criteri per l’ammissione al servizio ausiliario.

3.  Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata.

4.  I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall’ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata prevista dall’ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento.

5.  I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione.

6.  Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario è attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari.

7.  Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorità militare per il completamento della ferma di leva.

8.  I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall’ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

 

Capo VII

Congedi

Sezione I

Congedo illimitato

Art. 2054  Congedo illimitato

1.  Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all’atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l’obbligo del servizio militare.

 

Art. 2055  Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo

1.  Il militare di leva cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o di consegna di rigore, non può essere congedato se non dopo scontata la sanzione.

2.  Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito con consegna o con consegna di rigore, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda metà del servizio prestato.

3.  Il militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle armi con ritardo, salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei presupposti che, se verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi dell’ articolo 2028, è trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

 

Art. 2056  Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all’estero

1.  I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all’arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.

2.  I militari in servizio all’estero o su navi stazionarie all’estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

 

Art. 2057  Sospensione dell’invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale

1.  In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell’ articolo 2026, l’invio in congedo illimitato è sospeso.

 

Art. 2058  Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri

1.  I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall’arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all’Esercito italiano e all’Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all’autorità suddetta.

2.  I militari in congedo illimitato che espatriano, all’atto dell’arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all’autorità diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella località manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato più vicino, oppure direttamente all’organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti.

3.  I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:

a)  se appartenenti all’Esercito italiano e all’Aeronautica militare, al Sindaco;
b)  se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco.

4.  I Sindaci e le autorità diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonché tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.

 

Art. 2059  Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

1.  I militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea.

2.  I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l’obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo.

3.  Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 2060  Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici

1.  In ordine alla conservazione del posto di lavoro, alla partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo del servizio militare nell’anzianità di servizio si applicano, ai richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 204920502051 e 2052.

2.  Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a dieci mesi. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

3.  Il lavoratore, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui all’articolo 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

4.  Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

5.  Per i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.

6.  Per i rapporti di lavoro dei prestatori d’opera i quali, all’atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell’articolo 2110 dello stesso codice.

 

Art. 2061  Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato

1.  I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell’Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato servizio come ausiliari nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi. Resta fermo il divieto di richiamo di coloro che sono, alla data del richiamo, appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’ articolo 1929.

 

Art. 2062  Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia

1.  Il Ministro della difesa può escludere dall’obbligo di rispondere al richiamo alle armi i militari delle classi più anziane, che abbiano figli in servizio alle armi o morti in servizio militare e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.

 

Art. 2063  Esenzioni o ritardi dal richiamo

1.  Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali ricorrano presupposti che secondo il presente codice costituiscono titolo per dispense, ritardi, rinvii, o che si trovino in altre speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra o di grave crisi internazionale.

 

Art. 2064  Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

1.  I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all’estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorità fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.

 

Art. 2065  Chiamata di controllo della forza in congedo

1.  Il Ministro della difesa può ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.

2.  I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall’applicazione della legge penale militare, come militari in servizio.

3.  Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una località diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.

 

Sezione II

Anticipazione del congedo illimitato e riduzioni del servizio di leva

Art. 2066  Anticipazione del congedo illimitato d’ufficio

1.  Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l’invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.

2.  Il congedo anticipato può essere totale o parziale e, ove sia parziale, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.

 

Art. 2067  Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa

1.  Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l’invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni dell’ articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).

2.  L’ammissione all’eventuale congedo anticipato è pronunciata dai Consigli di leva.

 

Art. 2068  Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva

1.  Il Ministro della difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.

 

Art. 2069  Riduzione di servizio ai militari già allievi delle accademie militari

1.  E’ in facoltà del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.

 

Sezione III

Congedo assoluto

Art. 2070  Congedo assoluto

1.  Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

 

Art. 2071  Sospensione dell’invio in congedo assoluto in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra

1.  In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell’ articolo 2026, l’invio in congedo assoluto è sospeso.

 

Capo VIII

Sanzioni

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 2072  Rinvio ad altre leggi penali

1.  Per quanto non previsto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice penale, del codice penale militare di pace, del codice penale militare di guerra, e delle altre leggi penali.

 

Art. 2073  Esclusione dal beneficio dell’eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva

1.  Non possono essere ammessi all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, né rimanere in tale posizione:

a)  gli iscritti di leva ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone l’ articolo 2082 per i renitenti;
b)  gli iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;
c)  i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;
d)  coloro che siano stati condannati per il delitto di sottrazione alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.

 

Sezione II

Reati relativi alla chiamata alla leva

Art. 2074  Sottrazione alla leva

1.  Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.

 

Art. 2075  Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

1.  Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.

 

Art. 2076  Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse

1.  Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure include indebitamente nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.

 

Art. 2077  Fraudolenta sostituzione di persona

1.  Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all’articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre sé o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all’arruolamento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

 

Art. 2078  Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1.  Gli iscritti di leva non ancora arruolati che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all’obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall’articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

 

Art. 2079  Renitenza alla leva

1.  E’ considerato renitente alla leva:

a)  l’iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all’esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all’ articolo 1939, comma 1, lettera a) e di cui all’ articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all’estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all’uopo fissati;
b)  l’iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all’obbligo di sottoporsi all’esame personale;
c)  l’iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall’ articolo 2018, comma 4;
d)  il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all’arruolamento eccezionale previsto dall’ articolo 2023.

2.  La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.

3.  Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all’estero, dalle autorità diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari.

4.  Il renitente alla leva è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5.  I limiti minimo e massimo di cui al comma 4 sono ridotti:

a)  a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
b)  a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
c)  a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare;
d)  a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l’anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare.

6.  La reclusione a cui è condannato il renitente che non ha titolo all’eventuale dispensa o all’esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente è inviato in congedo illimitato.

 

Art. 2080  Liste dei renitenti

1.  Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.

2.  Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perché sia pubblicata la lista medesima nell’albo pretorio dei comuni interessati.

3.  I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.

4.  Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.

 

Art. 2081  Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti

1.  I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.

2.  Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all’obbligo di sottoporsi all’esame personale, il Consiglio di leva procede all’arruolamento senza visita.

3.  Il Consiglio di leva può annullare, se ricorrono i presupposti per l’autotutela, la dichiarazione di renitenza.

4.  Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all’autorità giudiziaria penale ordinaria.

5.  I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all’arruolamento, a meno che non hanno titolo all’ammissione all’eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio.

6.  Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.

7.  Per i renitenti residenti all’estero, valgono le disposizioni di cui all’ articolo 1984.

 

Art. 2082  Ammissione del renitente all’eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva

1.  Il renitente per il quale sia intervenuto l’annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi dell’ articolo 2081, comma 3, o che sia stato assolto dall’autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell’ammissione all’eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.

2.  Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l’eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell’arruolamento sussista anche dopo la condanna.

3.  Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell’eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, purché il titolo sia sorto dopo l’arruolamento.

 

Art. 2083  Pene per il favoreggiatore del renitente

1.  Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

2.  Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, è punito con la reclusione da un mese a un anno.

3.  Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.

 

Art. 2084  Corruzione commessa dal perito sanitario

1.  Il medico-chirurgo chiamato ad assistere i Consigli di leva in qualità di perito sanitario, ovvero incaricato di effettuare particolari perizie, il quale riceve doni o accetta promesse per usare favori ad alcuno negli esami a lui affidati, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

2.  La pena si applica sia se i doni o le promesse sono stati dall’agente accettati dopo essere stato convocato per assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l’incarico della perizia, sia se l’accettazione ha avuto luogo solo in previsione di tale convocazione.

3.  La pena si applica qualunque sia il contenuto del provvedimento del Consiglio di leva per la cui adozione è stato chiesto il parere del perito sanitario.

 

Art. 2085  Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo

1.  Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, è punito con le pene previste dall’articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale, l’agente o l’impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte:

a)  autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra;
b)  effettua trasferimenti di ruoli;
c)  deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall’ articolo 2021, comma 2, lettera a);
d)  autorizza o ammette all’eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;
e)  consente riforme;
f)  consente esclusioni dal servizio militare;
g)  autorizza o ammette alla dispensa;
h)  autorizza o ammette all’anticipazione del congedo illimitato;
i)  autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli 2068 e 2069;
l)  dà arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.

 

Art. 2086  Punibilità dell’iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica

1.  L’iscritto che, per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penaleè punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.

2.  Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall’iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.

3.  Se è stato giudicato all’estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

 

Art. 2087  Decorrenza della prescrizione per taluni delitti

1.  Per i delitti di cui agli articoli 20742075 e 2076, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.

 

Art. 2088  Giurisdizione del giudice ordinario

1.  I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione del giudice penale ordinario.

 

Sezione III

Reati commessi da militari di leva o da militari in congedo

Art. 2089  Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1.  I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all’obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un’Arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall’articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

 

Art. 2090  Mancanza alla chiamata

1.  L’arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari è punito con le pene ivi stabilite.

 

Art. 2091  Militare in congedo che si sottrae all’arruolamento eccezionale

1.  Il militare in congedo che si sottrae all’arruolamento eccezionale previsto dall’ articolo 2023, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

 

Art. 2092  Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

1.  Il militare in attesa di giudizio perché imputato di mancanza alla chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o perché imputato di mancanza alla chiamata per istruzione, è assegnato ed avviato ad un Corpo.

 

Art. 2093  Giurisdizione del giudice militare

1.  I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare.

 

Sezione IV

Sanzioni amministrative

Art. 2094  Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

1.  I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato che omettono di notificare il cambiamento della propria residenza e abitazione, oppure non si presentano, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell’autorità militare, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,00 a euro 372,00.

2.  Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell’Autorità militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.

3.  La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l’autorità militare ha avuto notizia dell’omissione.

 

Art. 2095  Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l’inclusione nelle liste di leva di mare

1.  I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o società tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all’ articolo 1951, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.

 

Art. 2096  Norme applicabili

1.  Per quanto non disposto nella presente sezione, agli illeciti amministrativi ivi contemplati si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Titolo III

Servizio degli obiettori di coscienza e degli ammessi a programma di recupero per tossicodipendenti in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Capo I

Servizio degli obiettori di coscienza

Art. 2097  Ambito e disciplina applicabile

1.  Coloro che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai princìpi fondamentali della Costituzione.

2.  Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II.

3.  Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalità di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 2098  Preclusioni all’esercizio dell’obiezione di coscienza

1.  Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a)  risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. A coloro che sono soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b)  abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;
c)  siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d)  siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

Art. 2099  Pubblicità

1.  Nel manifesto di chiamata alla leva di cui all’ articolo 1966 è fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l’esercizio dell’obiezione di coscienza.

 

Art. 2100  Istanza

1.  Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all’ articolo 2097 nonché l’attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2098.

2.  Con la domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3.  Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.